Incarto n. INC.2007.49103 INC.2007.49405
Lugano 4 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sui reclami presentati il 14/17 marzo 2008 da
contro
la decisione 3 marzo 2008 del Procuratore pubblico Marco Villa in materia di congiunzione/disgiunzione;
preso atto delle osservazioni 5 marzo 2008 del Procuratore pubblico, 21 marzo 2008 di __________ e 28 marzo 2008 di __________, concludenti per la reiezione del gravame, 28 marzo 2008 di __________ ed __________ concludenti per l’accoglimento del reclamo, nonché degli scritti 25 marzo 2008, 27 marzo 2008 e 31 marzo 2008 con i quali __________, __________ e __________ hanno rinunciato a presentare osservazioni;
constatato che __________ è rimasto silente;
visti, per quanto necessario, gli inc. MP ____________________ e __________;
vista l'opportunità, per economia di giudizio, di trattare i due reclami in un'unica decisione;
ritenuto e considerato,
in fatto
A.
__________ ed __________ sono stati arrestati il 24 ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008) nell’ambito dell’inchiesta denominata “” e nei loro confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto d’ufficio, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa, sviamento della giustizia e falsità in documenti (), rispettivamente per infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, correità sub. complicità in tentata truffa, correità sub. complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________).
Nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. __________), __________ (tuttora in detenzione preventiva, inc. __________), __________ (inc. __________), __________ (inc. __________), __________ (inc. __________), __________ (inc. __________) e __________ (tuttora latitante; inc. __________).
B.
Il 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico, dopo aver richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito dell’inchiesta __________, preso atto che nei confronti di __________ e __________ è aperto altro procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti non direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti dell’inchiesta __________ e ricordato che la posizione processuale di __________ e __________ è meno significativa di quella di __________, __________, __________ e __________, nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art. 35 ss. CPP, per motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato “formale decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a carico di __________, __________, __________ e __________”, rispettivamente “formale decisione di disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti sopra congiunti” per gli incarti aperti nei confronti di __________, __________, __________.
C.
Contro la suddetta decisione sono tempestivamente insorti con separati gravami __________ ed __________, postulandone l’annullamento.
__________ postula l’annullamento della decisione impugnata e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione dei procedimenti a carico di __________ con quelli a carico di __________, __________ e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato la normativa e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, ed aver evidenziato di non avere potuto prendere visione dei verbali delle persone il cui procedimento è stato disgiunto, censura la carenza di motivazione delle disgiunzioni ordinate dal Procuratore pubblico. In particolare, per quanto concerne __________ e __________, il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a fare riferimento ad ulteriori procedimenti aperti a loro carico, ma senza indicare i motivi per i quali tali procedimenti sarebbero d’intralcio ad un procedura congiunta, per __________ e __________ il magistrato inquirente avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro posizione sarebbe “meno significativa”, ma senza precisare in che misura (decreto d’accusa e/o non luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non ha avuto accesso ai verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la posizione dei coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino peggiorate” dalla disgiunzione, ed, infine, per __________ il Procuratore pubblico avrebbe fondato la propria decisione di disgiunzione sulla latitanza di quest’ultimo, senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i quali detta latitanza potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli altri accusati. In conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero giustificate, a maggior ragione se si considera che “il reclamante non ha neppure potuto prendere conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate, verbali che potrebbero contenere indicazioni sensibili per la sua posizione processuale e che, in caso di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter visionare o approfondire”.
__________ chiede l’annullamento della decisione impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da quelli condotti a carico di __________, rispettivamente si oppone alla congiunzione con quello a carico di __________.
Ricordate le norme legislative e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________ sostiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un equo processo, rispettivamente il principio della parità delle armi. __________, indagato in un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non rispondere al dibattimento contro __________, con conseguente lesione del diritto alla prova e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la disgiunzione dei procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost), ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di confrontarsi”.
D.
In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è pronunciato per la conferma della decisione impugnata, in quanto opportuna e sufficientemente motivata, rilevando nel contempo, da un lato, che perlomeno __________ riconosce in __________ i suoi principali correi nell’inchiesta __________, e, dall’altro, che la decisione di disgiunzione non pregiudica l’assunzione di nuovi atti istruttori (segnatamente di eventuali confronti) fermo restando che in sede di deposito atti, dove verranno messi a disposizione della difesa copia dei rapporti di inchiesta di Polizia giudiziaria di __________, i difensori dei reclamanti potranno verificare l’inconsistenza di un possibile confronto di __________ e di __________ con dette persone.
__________ e __________ nelle rispettive osservazioni hanno evidenziato che la disgiunzione dei rispettivi procedimenti appare giustificata, mentre __________ si è pronunciato per l’accoglimento del reclamo di __________ e viceversa.
In diritto
Pacifiche la competenza di questo ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ e di __________ (accusato e destinatario della decisione impugnata) all'inoltro del presente gravame.
I reclami sono quindi entrambi ricevibili in ordine.
Gli art. 35 e 36 CPP dispongono come segue la connessione:
a) in via ordinaria, per legge, quando più persone sono coimputate nello stesso reato come autori, complici, favoreggiatori o ricettatori;
b) in via straordinaria, per ragioni di opportunità, quando più persone sono imputate di reati diversi ma commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.
Occorre anzitutto ricordare che:
"1.
. . . il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse, oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5).
(…)
la disgiunzione che detta giurisprudenza vuole tutelare è unicamente quella ordinata quando sussista effettivamente la prospettiva di un non luogo a procedere (o abbandono) nei confronti di uno degli indiziati rispettivamente accusati, ma non sia invece possibile chiudere in parallelo gli altri incarti e decidere sul merito degli stessi, ad esempio perché il correo è latitante, oppure perché solo nei suoi confronti si impongono ulteriori accertamenti. In tali circostanze, l’incarto contro il correo – non ancora maturo per un giudizio di merito – dovrebbe ovviamente rimanere aperto; e senza disgiunzione, dovrebbe pure rimanere aperto anche l’altro incarto. Ciò, tuttavia, sarebbe causa di grave danno per colui nei confronti del quale si prospetta un proscioglimento da ogni accusa, ma che senza colpa non può ottenere chiarimento definitivo della propria posizione. Tra l’altro, il ragionamento – qui riferito alla prospettiva di non luogo a procedere o abbandono – vale, in termini analoghi, in tutti i casi in cui sia possibile definire il destino del procedimento contro uno degli indiziati o accusati in modo indipendente dagli altri, ad esempio con decreto d’accusa invece che con atto d’accusa: anche in questi casi potrebbe verificarsi grave danno per colui che potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione, quand’anche con condanna, ma in assenza di disgiunzione si vede costretto ad attendere l’evoluzione dell’inchiesta nei confronti degli altri."
(GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19)
Giurisprudenza federale e dottrina, che confermano, sostanzialmente, il principio sopra esposto (DTF 116 Ia 305, cons. 4a; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 421, G. Piquerez, Procédure pénale Suisse, ZH 2000, ad n. 1090 ss.), si esprimono con una certa frequenza sulla disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone (correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla stessa persona (cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n. 130). Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è, per ovvi motivi, più "rara".
Il principio, quindi, è quello della congiunzione: con la revisione del 1994 (entrata in vigore il primo gennaio 1996), la commissione speciale istituita dal legislativo per l'esame del CPP ha stralciato dalla norma sulla connessione (nuovo art. 35) la frase "dovranno di regola essere riunite" sostituendola con la frase "devono essere riunite" (Rapporto 8 novembre 1994, n3163 e 3163Abis, pag. 23). Soltanto preminenti motivi consentono l’eccezione della disgiunzione e cioè quando nella valutazione degli interessi in gioco questa appare più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un imputato. Tuttavia è necessario che sussistano degli inconvenienti gravi, sia per l’istruzione, sia per il pubblico dibattimento, si pensi ad esempio all’autore in carcere preventivo ed al correo latitante, al coautore in un reato minore e marginale rispetto a prevenuti maggiormente aggravati o che per altre ragioni vede protratto il processo a suo carico (G. Piquerez, op. cit., ad 1090 ss; Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchatel 1983, p. 456 ad 678; Rep. 1980, p. 371). Se i reati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, le autorità penali non devono ammettere facilmente la disgiunzione dei procedimenti; ciò vale in particolare in casi di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima siano reciprocamente contestate e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri (DTF 116 Ia 305).
La decisione impugnata deve essere annullata, anche se per motivi diversi da quelli fatti valere da __________ e da __________.
Innanzitutto non è affatto chiara la situazione antecedente all’emanazione della stessa.
Da un esame degli atti emerge che per ogni singola persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò che lascerebbe presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni procedimento era comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore pubblico avrebbe dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione per i procedimenti a carico di __________. Formale decisione di disgiunzione a quel momento era del tutto superflua, ritenuto che di fatto per i restanti incarti la situazione rimaneva invariata.
La circostanza che invece il Procuratore pubblico abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione dei procedimenti a carico di __________, lascia supporre che il magistrato inquirente abbia ritenuto che per tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta Primojal la connessione fosse presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò che rendeva necessario emanare unicamente una decisione di disgiunzione.
In altre parole, considerato che non risulta possibile interpretare sulla base degli atti la situazione prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non potendosi sostituire al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può sapere quale sia stata la valutazione da lui operata della situazione antecedente alla decisione 3 marzo 2008, tale decisione appare incomprensibile, quando non contraddittoria, e non permette quindi a questo giudice una valutazione della stessa con la necessaria cognizione di causa, non essendo peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal magistrato inquirente in sede di osservazioni né le argomentazioni sollevate dai reclamanti.
Alla luce di quanto precede, la decisione 3 marzo 2008 deve essere annullata, seppure per motivi diversi da quelli invocati dal reclamante, e l’incarto ritornato al Procuratore pubblico per emanazione di una nuova decisione, con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); vista la particolarità non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
visti gli art. CP, 35, 36, 190, 280, 281 e 282 CPP,
decide
§ Di conseguenza la decisione 3 marzo 2008 è annullata e l’incarto ritornato al Procuratore pubblico per l’emanazione di nuova decisione.
Non si prelevano né tasse né spese di giudizio; non si assegnano ripetibili.
La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice Ursula Züblin