Incarto n. INC.2006.7103
Lugano 11 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul sedente per statuire sull'istanza/decisione del 2 maggio 2006 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
visti gli inc. GIAR 71.2006.1/2/3 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
in fatto
__________ è stato incarcerato il 16 febbraio 2006, a seguito di decisione 16 febbraio 2006 della SPI intimata il giorno stesso (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). Egli era stato sentito il 17 febbraio 2006 dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, constatato che lo straniero risiedeva in __________ illegalmente (__________) e che non aveva rispettato il termine impartitogli dall’UFR prima ed in seguito dalla SPI entro il quale avrebbe dovuto lasciare la __________ con un oggettivo pericolo di latitanza (inc. GIAR 71.2006.1, doc. 2).
Con decisione/istanza del 2 maggio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 16 maggio 2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi (cioè sino al 16 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 71.2006.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
Sentito a verbale il 9 maggio 2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché l’interprete sia di opinione contraria, cfr. il rapporto dell’esperto che ha effettuato il test LINGUA il 14 maggio 2004, allegato al rapporto di segnalazione 21 maggio 2004 della Polizia cantonale, dal quale si evince che l’interessato non ha conoscenza specifiche sulla __________, non parla l’idioma in uso in __________ e non parla inglese con accento __________ mentre che si esprime con il tipico __________ in uso ai __________) bensì __________ (benché l’ambasciatore della __________ a __________, durante un colloquio telefonico con l’interessato avvenuto il 12 ottobre 2004, non l’abbia riconosciuto come cittadino __________) e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di legittimazione come pure di non volere rientrare nel suo paese.
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente il territorio __________ verso un altro paese non può giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).
I motivi che in data 17 febbraio 2006 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi, né tale protrazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino della __________ (cfr. verb. GIAR 17.02.2006 e 09.05.2006 nonché verb. pol. 12.04.2006 e 16.02.2006), tuttavia l'audizione dell'interessato da parte dell’esperto LINGUA ha indicato cittadinanza nigeriana così come un colloquio con l’ambasciatore __________ a __________ non ha portato al riconoscimento dell’interessato quale cittadino __________ (cfr. rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 21 maggio 2004 relativo al test LINGUA effettuato in data 14 maggio 2004 e fax 12.10.2004 della Polizia cantonale alla SPI relativo all’esito di un colloquio avvenuto il 12.10.2004 con l’ambasciata della __________ a __________) e del fatto che in occasione della sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d’asilo, egli aveva fornito informazioni insufficienti sull’asserito paese d’origine (il richiedente era visibilmente preparato su certe domande e meno su altre) e si era espresso, già allora, con un inglese contaminato con “broken english” con un forte accento __________ da far pensare come probabile paese di provenienza la __________. Ancora davanti a questo giudice, il 9 maggio 2006, __________ ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione, di essere cittadino della __________, Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto colà non avrebbe più nessun parente, nonchè di volere lasciare la __________ con mezzi propri.
Va infine ricordato che egli ha interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LDDS (654.2006 del 16.02.2006, con il quale è stato condannato a 15 giorni di detenzione oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni).
In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è del 17 febbraio 2006 e dette autorità hanno sollecitato l’UFM in data 22 febbraio e 24 marzo 2006 al fine di presentare l’interessato all’ambasciata nigeriana a __________ in vista della sua identificazione e in data 31 marzo ha comunicato alla __________ che l’interessato è stato messo in lista d’attesa per le prossime audizioni centralizzate a __________ dinanzi ad una delegazione di esperti __________ (cfr. lettera 31 marzo 2006 dell’UFM alla SPI). Il 2 maggio 2006 la SPI ha nuovamente sollecitato l’UFM chiedendo la data prevista per l’audizione dell’interessato davanti alla delegazione di esperti __________.
Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine (l’ambasciatore __________ a __________ non incontra gli stranieri che si dichiarano originari di altri paesi, indipendentemente dall’esito di test LINGUA), rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio, deve passare dal governo di __________).
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità __________, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle autorità __________ nell’organizzare gli incontri con le delegazioni di esperti del loro Paese (comunque previsti con una certa regolarità), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando nuovamente le autorità __________ per il tramite dell’UFM. Da ultimo giova ancora una volta ricordare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la __________ (cfr. verb. GIAR 17.02.2006 e 09.05.2006) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 16 agosto 2006, compreso.
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
Intimazione:
giudice Claudia Solcà