Incarto n. INC.2006.46006

Lugano 8 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/25 maggio 2007 da

__________(rappr. dallo studio legale avv. __________)

contro

la decisione 11 maggio 2007 del Procuratore pubblico Antonio Perugini che respinge la richiesta di complemento istruttorio consistente nell'allestimento di una perizia psichiatrica;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (29 maggio 2007);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

__________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006 (e posto in libertà provvisoria l’8 marzo 2007). Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8).

Egli è accusato di avere, presso un autosilo di Lugano ed in correità con , aggredito e derubato che, dopo aver posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro: cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1); il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006 (AI 2.3);

Con istanza del 22 marzo 2007 (AI 6.27), la difesa di __________ ha presentato alcune richieste di complemento istruttorio; tra queste figura quella relativa all'allestimento di una perizia psichiatrica, essendovi "seri motivi per dubitare dell'imputabilità" dell'accusato sulla base di una serie di certificati rilasciati da uno psicologo clinico, al quale l'accusato sarebbe stato indirizzato dal medico curante (specialista in medicina generale). I documenti prodotti sono relativi al periodo maggio 2005/maggio 2006, con rapporto finale del 2 luglio 2006, e lo psicologo avrebbe poi visitato tre volte l'accusato in carcere e una volta dopo il suo rilascio.

Una prima decisione mediante la quale il magistrato inquirente ha respinto la richiesta è stata annullata (da questo giudice con sentenza del 19 aprile 2007- inc. GIAR 460.2006.5), per carenza di motivazione.

L’11 maggio 2007, il Procuratore pubblico ha nuovamente respinto la richiesta (allegato A al doc. 1, inc. GIAR 460.2006.6). A dire dell’inquirente, i problemi di depressione riscontrati dallo psicologo e la conseguente inabilità al lavoro nel periodo 2005/2006, avrebbe la sua origine soprattutto nella condizione lavorativa pregressa e non sarebbe indice di stato patologico tale da far costituire serio motivo di dubbio circa l’imputabilità dell’autore; inoltre, l’accusato ha chiaramente indicato nelle problematiche economiche il movente della sua partecipazione alla rapina.

Sempre a dire dell’inquirente, simili situazioni (peraltro frequenti nell’ambito di reati patrimoniali) non rientrano (anche alla luce della giurisprudenza federale: DTF 1P.53.2000) nella casistica e nella finalità d’applicazione dell’art. 20 CP.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 460.2006.6), __________ contesta la decisione del magistrato inquirente e chiede che (nei suoi confronti) sia ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica.

Egli precisa, innanzitutto, di aver cessato il rapporto di lavoro con la __________ nel maggio 2005 per motivi di salute, in particolare causa una “latente depressione derivante da problemi coniugali e sul posto di lavoro” (Reclamo, punto 1). La situazione, a suo dire, si sarebbe poi aggravata per la preclusione all’attività di investigazione privata (causa procedimenti penali minori) ed il conseguente aggravarsi della situazione economica (punto 2).

L’accusato sottolinea, inoltre, che per il nuovo CP vi è obbligo di attenuazione della pena in caso di comprovata scemata responsabilità (art. 19 CP) e che questa può discendere anche solo da un turbamento emotivo al momento dei fatti (punti 4.1 e 4.2). Nel suo caso, afferma, più elementi (turbativa della personalità, aumento dei conflitti sociali e degli episodi di delinquenza, presenza di cure psichiatriche) concorrono a fondare il serio dubbio richiesto dall’art. 20 CP (punto 5). La necessità di perizia deriverebbe pure data dall’esigenza di determinare il grado di scemata responsabilità: la documentazione agli atti (in particolare i “certificati” dello psicologo) sono sufficienti a confermarne l’esistenza ma insufficiente a determinarne il grado (punto 5.3).

In sede di osservazioni, il magistrato inquirente chiede la conferma della decisione impugnata, a cui rinvia per le motivazioni, non avendo ulteriori particolari osservazioni.

Per quanto concerne lo stadio attuale dell’inchiesta si ricorda che il deposito degli atti è stato disposto il 16 febbraio 2007 per entrambi gli accusati (AI 6.18), con proroga del termine (richieste e concesse) fino al 22 marzo 2007 (AI 6.20 e 6.26). Nel contempo si rileva che in data 28 febbraio 2007 l’accusato ha presentato istanza di libertà provvisoria (AI 6.21), accolta con decisione dell’8 marzo 2007, mentre che l’istanza che chiede l’erezione di una perizia (con annessa documentazione) è stata presentata il 22 marzo 2007 (AI 6.27).

Il reclamo, tempestivamente introdotto dall’accusato (ritenuto che l’invio, avvenuto l’11 maggio 2007 con avviso depositato il 12, è stato ritirato il 18 maggio 2007: cfr. Track & Trace PTT) e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

Per quanto concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può senz’altro riprendere quanto già riportato nella precedente decisione:

“- ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:

"ritenuto che in materia non vale il principio "in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"

(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)

e, ancora:

"…va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

… omissis ….

Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3)."

(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)

  • tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);”

(GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)

Ribadite, d’entrata, la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo all’esigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere d’apprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, cons. 3.b.).

Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.

Incontestato che il dubbio non si impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare le prime, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es. furti-, residenti e/o di passaggio, senza che risulti un diffuso accertamento peritale sull’imputabilità), occorre chiedersi se, al contrario, lo impone il pregresso stato depressivo dichiarato dallo psicologo clinico dott. Giuffrida.

La sentenza citata più sopra (BJP 1990 n. 682; ma si veda anche GIAR 11.12.2003, 593.3.2003) afferma che lo stato depressivo che impone al giudice, se non il dubbio, perlomeno la raccolta di informazioni supplementari, ha da essere molto grave (très grave). Sebbene il nuovo codice non preveda più la determinazione di una vera e propria turba psichica (stato riconosciuto e repertoriato a livello internazionale: Messaggio 21.9.1998, punto 212.41 in relazione con Bollettino CN 2001 n. 544), quindi non sarebbe più necessaria una diagnosi di carattere psichiatrico (cfr. Kuhn/Moreillon/Videraz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, pag. 86, citato dal reclamante), lo stato emozionale in cui deve trovarsi l’autore dell’infrazione al momento della stessa deve comunque essere molto perturbato (“très perturbé”: op. cit., ibidem) e gli elementi che impongono il dubbio (nel senso sopra indicato), quindi la perizia, debbono ancora essere di una certa pregnanza (gli autori citati mantengono, senza commenti particolari, il riferimento alla giurisprudenza precedente l’adozione del nCP, menzionando il precedente di carattere psichiatrico o la grave malattia di tipo psicosomatico: op. cit. pag. 84).

Nel caso in esame, anche volendo prescindere da ogni considerazione circa la gravità della depressione di cui ha sofferto __________ che potrebbe derivare dal fatto che questa ha richiesto l’assistenza di uno psicologo clinico (cfr. Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta, in particolare artt. 1, 7, 9 cpv. 3), non si può non constatare che il 2 giugno 2006 il dott. __________ ha dichiarato “l’abilità lavorativa al 100% a partire dal primo giugno 2006” (cfr. certificato allegato all’istanza del 22 marzo 2007), che il reato ha avuto luogo oltre quattro mesi dopo e con partecipazione del qui reclamante anche alla preparazione, di una certa durata, ed a atti importanti della stessa (cfr. verbale PG __________ 27.10.2006), ciò che a giudizio dello scrivente rimane indizio a sfavore di una scemata responsabilità, anche nell’ipotesi che sia stato il correo ad avere un “ruolo principale”(cfr. Reclamo, punto 4.2. e citazione).

Da ultimo, anche se a titolo abbondanziale sulla questione oggetto del presente considerando, il fatto che l’accusato e la sua difesa abbiano chiesto l’erezione della perizia, e prodotto i certificati dello psicologo clinico che menzionano uno stato di depressione nel periodo maggio 2005/giugno 2006 (situazione che poteva anche non essere nota al Procuratore pubblico, ma certamente lo era per l’accusato stesso e la sua difesa), dopo ben cinque mesi dall’avvio del procedimento, ad inchiesta praticamente conclusa, conferma insufficienza degli elementi in questione a fondare “serio dubbio” sull’imputabilità.

L’ultima considerazione espressa al considerando che precede pone anche un problema in relazione al concetto di novità e di tempestività della prova richiesta, per quanto concerne la fase istruttoria.

Va ricordato che è “espressione della buona fede processuale che, nei limiti del possibile, le parti notifichino le prove rilevanti e pertinenti senza attendere il deposito degli atti” (L. Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in Rep 2000, pag. 39 ss., punto 2.2); infatti:

“…al diritto del difensore (e dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle proprie e di proporne di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP) si deve affiancare, almeno idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3).”

(GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4)

L’abuso di tale diritto, rispettivamente la violazione del principio della buona fede processuale può condurre, qualora accertati, alla reiezione della richiesta di prova nella fase predibattimentale (L. MARAZZI, op. cit., pag. 67 e nota 189).

Nel caso in esame è pacifico che gli elementi su cui si fonda la richiesta di perizia fossero noti fin dall’inizio dell’inchiesta all’accusato ed alla sua difesa. Anche ammettendo la necessità di un certo lasso di tempo per riordinare gli elementi a disposizione, raccogliere il materiale e/o assumere le necessarie informazioni (per esempio presso lo psicologo clinico) e valutare il tutto, non emerge dagli atti alcuna valida ragione (né il reclamante in qualche modo la indica) perché si sia dovuto attendere il 22 marzo 2007 (data successiva non solo al deposito degli atti ma anche alla seconda istanza di libertà provvisoria presentata il giorno successivo al deposito stesso).

Così facendo, e senza apparente valida ragione, l’onere di notificare indilatamente le prove che si ritengono utili, rispettivamente la buona fede processuale non sono stati rispettati, e la richiesta (sempre e solo per quanto concerne la fase dell’istruttoria predibattimentale) deve essere dichiarata tardiva.

Abbondanzialmente, si constata che la produzione della documentazione (e relativa istanza) il 22 marzo 2007 ha, di fatto, evitato che gli elementi in questione potessero in qualche modo essere considerati (nell’eventualità che il magistrato inquirente li avesse ritenuti sufficienti a fargli dubitare della responsabilità dell’accusato) nell’ambito delle decisioni in materia di libertà provvisoria (per esempio ai fini della verifica di eventuali ulteriori necessità istruttorie o del pericolo di recidiva).

In conclusione e in virtù di quanto esposto ai considerandi precedenti, nel caso in esame occorre concludere che, da un lato gli elementi addotti e che emergono dall’incarto sono insufficienti a fondare dubbio sull’imputabilità dell’accusato serio (sempre ex art. 20 CP) al punto da imporre di modificare la decisione del titolare dell’istruttoria, dall’altro la richiesta di prova deve pure essere dichiarata tardivamente proposta, per quanto concerne la fase predibattimentale.

Di conseguenza, il reclamo viene respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a. e contrario).

Tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19, 20, 140 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,

decide

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia, di fr. 400.-- e le spese di fr. 70.-- sono a carico del reclamante.

  3. La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

giudice Edy Meli

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