Incarto n. INC.2006.46005

Lugano 19 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 5/10 aprile 2007 da


Contro

la decisione 27 marzo 2007 del Procuratore pubblico Antonio Perugini che respinge la richiesta di complemento istruttorio consistente nell'allestimento di una perizia psichiatrica;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (12 aprile 2007);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

  • come già riassunto in precedente decisione (GIAR 2 febbraio 2007, inc. 460.2006.3), __________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006; nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8); l'arresto è stato confermato il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.1); egli è accusato di avere, presso un autosilo di __________ ed in correità con __________, aggredito e derubato __________ che, dopo aver posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro: cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1); il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006 (AI 2.3);

  • con istanza del 22 marzo 2007 (AI 6.27), la difesa di __________ ha presentato alcune richieste di complemento istruttorio; tra queste figura quella relativa all'allestimento di una perizia psichiatrica, essendovi "seri motivi per dubitare dell'imputabilità" dell'accusato sulla base di una serie di certificati rilasciati da uno psicologo clinico, al quale l'accusato sarebbe stato indirizzato dal medico curante (specialista in medicina generale); i documenti prodotti sono relativi al periodo maggio 2005/maggio 2006, con rapporto finale del 2 luglio 2006, e lo psicologo avrebbe poi visitato tre volte l'accusato in carcere e una volta dopo il suo rilascio;

  • con decisione del 27 marzo 2007 (AI 6.31), il magistrato inquirente si è pronunciato sulle richieste di complemento e le ha accolte con la sola eccezione di quella che chiedeva erezione di una perizia psichiatrica; il rifiuto è motivato con il fatto che "…l'acquisizione agli atti dei summenzionati certificati medici è più che sufficiente per dare un quadro esauriente della situazione psichica" dell'accusato;

  • con il reclamo oggetto della presente chiede l'ammissione della perizia, ribadendo che la documentazione prodotta, l'esistenza di una cura psichiatrica ed il peggioramento della situazione personale dell'accusato nell'estate del 2006, giustificano i seri dubbi sull'imputabilità richiesti dall'art. 20 CP (doc. 1, inc. GIAR 460.2006.5);

  • il magistrato inquirente, con la sue osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.5), rinvia per le motivazioni alla decisione impugnata e chiede la reiezione del gravame;

  • il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine;

  • ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:

"ritenuto che in materia non vale il principio "in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schultess, 2002, pag. 170 n.535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"

(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)

e, ancora:

" …va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

… omissis ….

Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3)."

(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)

  • tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);

  • nel caso in esame, l’accusato istante afferma che la documentazione, che fa stato anche di visite in carcere autorizzate dall'autorità inquirente (cfr. documentazione in AI 7), fonda serio motivo di dubitare circa la sua imputabilità (al momento dei fatti) e giustifica, quando non impone, il ricorso alla perizia psichiatrica (AI 6.27); il magistrato inquirente, per parte sua, nega necessità il ricorso alla perizia, ritenendola superflua ed ininfluente in quanto l’acquisizione dei “certificati medici” prodotti sarebbe “più che sufficiente per dare un quadro esauriente della situazione psichica” dell’accusato (AI 6.31);

  • la questione da risolvere è quella a sapere se vi sono le condizioni per dubitare dell’imputabilità dell’accusato (ex art. 20 CP), rispettivamente (e in subordine, nell’eventualità di ammissione del dubbio) se tale imputabilità e relativo grado ex. artt. 19 sono determinabili (o già determinati) altrimenti che mediante il ricorso alla perizia; l’affermazione a fondamento della decisione negativa non permette di comprendere se con essa si intende che quanto emerge dai certificati prodotti esclude il dubbio (e perché) o permette di ritenere un determinato grado di imputabilità (quale e perché);

  • motivazioni implicite non sono ammesse (CRP 28 settembre 2004, 60.2004.189; GIAR 10 maggio 2004, 592.2003.5), motivazioni sommarie sono possibili in ambito incidentale a condizione che ci si esprima sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della decisione (REP 1996 331), ciò che non è qui il caso;

  • inoltre, dall’incarto non emergono elementi evidenti che permettano di comprendere, con sufficiente cognizione di causa, il significato ed il fondamento del rinvio agli atti; anzi, a ben guardare, emergono elementi che inducono ulteriori dubbi: vengono definiti “certificati medici” documenti che sembrano non esserlo (cfr. artt. 54 Legge promozione della salute e 1, 7 e 9 regolamento sull’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta; sentenza pretori 26 gennaio 2007 in AI 6.27) e si ha cura di far precisare che le visite del __________ (psicologo) hanno carattere ordinario e non medico (documentazione in AI 7);

  • ancora in diritto:

“le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP);

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);”

(GIAR 6 agosto 2001, 528.2000.3)

  • limitandosi ad affermare che “l’acquisizione agli atti dei certificati medici è più che sufficiente per dare un quadro esauriente della situazione psichica” la decisione di rifiuto del magistrato inquirente é carente nella motivazione;

  • di conseguenza, ed in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra espresso (e impregiudicato il giudizio, nel merito, sulla fondatezza della richiesta di prova) la decisione 27 marzo 2007, limitatamente alla parte nella quale si determina sulla richiesta di perizia psichiatrica, deve essere annullata per carenza di motivazione, carenza che non può considerarsi sanata dalle osservazioni (che si limitano a rinvio);

  • l’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (per motivi di competenza e di cognizione di causa, in parte esposti nei considerandi precedenti), né ha, quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere all’emanazione di nuova decisione debitamente motivata (per analogia: REP 1994 p. 463);

  • tasse, spese e ripetibili seguono l’esito del gravame.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 140, 19, 20 CP nonché gli artt 6, 58 ss.,113ss, 142 ss., 280 ss. 284 e contrario CPP, 29 CF;

decide

Il reclamo é accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza la decisione 27 marzo 2007, emanata nell’ambito dell’incarto MP __________, nella misura in cui si determina sulla perizia psichiatrica ex art. 20 CP, é annullata.

L’incarto è ritornato al Procuratore pubblico per la nuova decisione di sua competenza, debitamente motivata.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.--, e spese di FRS 80.--, sono a carico

dello Stato del cantone Ticino che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 360.-- al

reclamante.

Intimazione:

giudice Edy Meli

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