Incarto n. INC.2006.46004

Lugano 8 marzo 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 28 febbraio/1° marzo 2007 da


e qui trasmessa con preavviso negativo del 2/5 marzo 2007 da

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona

viste le osservazioni della difesa (6 marzo 2007);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

Come già riassunto in precedente decisione (GIAR 2 febbraio 2007, inc. 460.2006.3), __________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006. Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8). L'arresto è stato confermato il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.1). Egli è accusato di avere, presso un autosilo di __________ ed in correità con __________, aggredito e derubato __________ che, dopo aver posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro: cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1). Il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006 (AI 2.3). Sin dalle prime battute dell'inchiesta è emerso che i fatti non sarebbero avvenuti in modo casuale, bensì dopo individuazione della potenziale vittima e ripetuti appostamenti (doc. 2 inc. GIAR 460.2006.1), e che anche altre persone potevano essere coinvolte: si veda il "mandante" cui fa riferimento lo stesso __________ all'inizio dell'inchiesta (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.1), rispettivamente i contatti telefonici intrattenuti da uno degli accusati durante uno degli appostamenti precedenti il fatto (Verbale __________ 13.10.2006). Successivamente è anche emerso che il qui istante ha avuto contatti con una impiegata della __________, sua conoscente, al fine di ottenere informazioni in merito ai "frequentatori" della banca (Verbale __________ 30 novembre 2006, pag. 3).

Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 460.2006.4), __________ segnala che l'istruttoria deve considerarsi conclusa in quanto il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti.

Dopo aver richiamato la confessione e la collaborazione fornita agli inquirenti nel corso dell'inchiesta, l'istante sostiene (con riferimento, per i principi di diritto, a DTF 132 I 23 e DTF 105 Ia 26) che un concreto pericolo di collusione o inquinamento delle prove (a suo carico) non è più sostenibile e che il rischio di condanna ad una pena detentiva (anche di non breve durata) non basta a giustificare la protrazione della carcerazione preventiva. Chiede, pertanto, di essere posto in libertà provvisoria.

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 460.2006.4) asserendo che il termine di deposito degli atti non è ancora scaduto, sono ancora possibili complementi istruttori e, quindi, non possono essere considerate come assolte tutte le necessità istruttorie "tali da non comprometterne i risultati evitando gli ancora presenti pericoli e di possibile inquinamento delle prove, per questo ma anche per i numerosi altri incarti oggetto di separato deposito degli atti, di cui il qui istante è oggetto d'istruttoria per fatti da lui in gran parte contestati".

Mediante osservazioni del 6 marzo 2007 (doc. 4, inc. 460.2006.4), la difesa ribadisce quanto già detto in sede d'istanza. Rileva, inoltre, che il magistrato inquirente ha indicato, quale unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione, il pericolo di collusione e inquinamento delle prove e afferma che questo motivo (di legge) per la restrizione della libertà personale non è (più) invocabile in presenza del deposito degli atti e comunque, nel caso specifico, non sostanziato (con riferimento a GIAR 7.12.2004, 561.2004.3).

Con decisione del 2 febbraio 2007, questo giudice ha respinto una precedente istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato qui istante.

In quella sede sono stati ribaditi e sottolineati i principi di diritto che permettono di giustificare la detenzione cautelare, nonché (per l'eccessiva stringatezza del preavviso negativo) le competenze di questo ufficio in materia e gli obblighi di motivazione del magistrato inquirente, qualora si opponga alla messa in libertà provvisoria (ritenuto che il preavviso negativo sostituisce, per motivi di celerità della procedura, formale decisione negativa: cfr. pag. 44 del Rapporto commissione speciale del 22.7.1992 sul Messaggio aggiuntivo 3163A del 20.3.1991). Tali principi e obblighi vengono qui ribaditi senza necessità di riproporli per esteso, bastando il rinvio alla precedente decisione (DTF 123 I 130), nota alle parti (si vedano in particolare i considerandi n. 7, 8, 10, 13).

La precedente istanza é stata respinta in quanto, previo accertamento della presenza di gravi indizi di colpevolezza, si è ritenuto che un concreto pericolo di collusione emergesse in modo evidente dall'incarto, in relazione alla prova che il magistrato inquirente segnalava come ancora da amministrare (analisi tabulati telefonici di una seconda utenza intestata al correo __________) e che aveva quale obiettivo primario la verifica della presenza di un terzo correo (o complice) dei due accusati (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 12).

Quanto emergeva in modo evidente dall'incarto e l'indicazione dello specifico mezzo di prova ancora da amministrare (nonché la sua finalità) operata dal magistrato inquirente, hanno permesso di superare l'obiezione di carenza di motivazione del preavviso negativo avanzata dalla difesa (cfr. decisione 2 febbraio 2007, cons. 11) e di affermare che il mantenimento della detenzione cautelare corrispondeva alle "esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni di interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 Cost) e dall'art. 5 CEDU" (DTF 2.3.2006, 1S.3/2006).

a)

L'istanza qui in esame (che non mette in discussione la presenza di gravi indizi di colpevolezza la cui esistenza viene comunque confermata in questa sede con esplicito rimando alla decisone 2 febbraio 2007, considerando 8) è fondata, di fatto, sulla circostanza che la prova menzionata nel preavviso negativo del 29 gennaio 2007 è (ora) stata amministrata e, conseguentemente (secondo l'istante), superato il pericolo di collusione ed inquinamento relativo a tale prova. In effetti, dal Rapporto di complemento del 13 febbraio 2007 si evince che "non sono emersi particolari atti a stabilire l'eventuale partecipazione di terze persone all'atto criminoso o alla sua pianificazione" e, con ordinanza del 16 febbraio 2007 (AI 6.18) il magistrato inquirente ha comunicato il deposito degli atti ai sensi dell'art. 196 CP, formalizzando, quindi, di ritenere raggiunto lo scopo dell'istruzione e di non avere più prove (proprie) da amministrare.

b)

Questa situazione procedurale non permette ancora di affermare, come sembra pretendere la difesa, automatica scomparsa di ogni pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Infatti, tale pericolo può sussistere fino all'eventuale dibattimento (DTF 95 I 242; DTF 117 Ia 259), ovviamente in relazione con l'esigenza di conservare le prove fino a quel momento procedurale (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos.697 ss.; RDAT 1988 no. 24; GIAR 2 maggio 2002, inc. 492.2001.4), permanendo sempre e comunque la necessità di valutazione "…sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta" (DTF 117 Ia 259; CRP 16 settembre 2004, inc. 60.2004.297; e anche CRP 12 marzo 2004, inc. 60.2004.64).

Altrimenti detto, e come già statuito nella sentenza citata dalla difesa in sede di osservazioni:

"In simile contesto giuridico, é evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e l'accusato non abbia ancora comunicato se intende o meno chiedere l'assunzione di ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.

La sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.)"

(GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3)

c)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente non indica (si ricorda che "E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.3; si veda anche DTF 7.2.2005, 1s.3/2005) né quali prove (tra quelle già raccolte) sono in qualche modo ancora a rischio di inquinamento/collusione a seguito di eventuali (e anche ipotetiche) richieste di complemento da parte dell'accusato, rispettivamente ai fini della loro assunzione definitiva in sede dibattimentale, tantomeno quali elementi concreti permettano di sostenere l'esistenza, in capo al qui istante, di un tale pericolo (cfr. GIAR 7 dicembre 2004, 561.2004.3).

Inoltre, constatata l'esclusione da parte degli inquirenti della presenza di un "terzo uomo", elementi concreti a sostegno di questo motivo di mantenimento della detenzione non emergono (più) in modo evidente dall'incarto; le ammissioni e la collaborazione dell'accusato (non contestate dall'inquirente; si vedano anche AI 2.1 pag. 2/4, AI 2.3 pag. 6/8 e AI 3.3) sono, di principio, elemento di segno opposto (DTF 4 aprile 2005, 1P.194/2005).

d)

Di transenna, si dirà che il semplice riferimento all'esistenza di altri incarti aperti nei confronti dell'istante (che comunque sono già stati indicati come in deposito atti separato nella procedura relativa alla precedente decisione: cfr. Preavviso 29 gennaio 2007), senza ulteriore specificazione, è privo di alcuna utilità in questa sede, già per il fatto che gli stessi non sono stati trasmessi in allegato al preavviso del 2 marzo 2007 (cfr. doc. 2, inc. GIAR 460.2006.4).

e)

Da tutto quanto sopra esposto occorre concludere che il preavviso negativo non fornisce elementi concreti per verificare l'effettiva esistenza di un pericolo di collusione e possibile inquinamento delle prove, pericolo che è indicato solo in modo teorico. Ritenuto che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), nel caso in esame il pericolo in questione non è stato sostanziato (neppure sommariamente: DTF 7.2.2005, 1S.3/2005; DTF 123 I 31), non risulta emergere in modo evidente dall'incarto e non può, quindi, essere ritenuto come effettivamente presente e sufficiente quale motivo di legge atto a fondare il mantenimento della detenzione cautelare.

Quanto a pericolo di fuga e/o di recidiva, si rileva che, nel caso specifico, l'esistenza delle condizioni per ritenere presente questi due ulteriori motivi di legge a fondamento del perdurare della detenzione non è sostenuta/indicata neppure a titolo abbondanziale dal titolare dell'inchiesta (ciò vale anche per eventuali altri motivi di ordine pubblico). Ciò rende superfluo una verifica/approfondimento da parte di questo ufficio (cfr. , per analogia, i già citati Messaggio aggiuntivo 3163A, pag. 26, 37, 48, e relativo Rapporto commissionale, pag. 41 e 44).

In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto e considerato che la gravità del reato non bastano, da sola, a giustificare una privazione cautelare della libertà personale (art. 95 CPP; DTF 116 Ia 151; DTF 118 Ia 73; DTF 117 Ia 70; REP 1990 p. 371), l'istanza deve essere accolta con conseguente immediata scarcerazione dell'istante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è accolta.

§. Di conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

  1. Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della presente decisione.

  2. Non si prelevano tasse e spese.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

  1. Intimazione (anticipata via fax, visto l’esito):

giudice Edy Meli

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