DTF 125 I 60, DTF 90 IV 66, 1P.265/2006, 1P.630/2004, 1S.1/2004, + 3 weitere
Incarto n. INC.2006.46003
Lugano 2 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 24/25 gennaio 2007 da
e qui trasmessa con preavviso negativo del 29/30 gennaio 2007 da
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona
viste le osservazioni della difesa (30 gennaio 2007);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
__________ è stato arrestato il 14 ottobre 2006. Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per il titolo di rapina aggravata ai sensi dell'at. 140 cifra 2 CP (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 460.2006.1), successivamente estesa anche all'ipotesi della cifra 3 (AI 3.3, pag. 8).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.2).
In sostanza, __________ è accusato di avere, presso un autosilo di __________ ed in correità con __________, aggredito e derubato __________ che, dopo aver posteggiato la propria vettura, si apprestava a raggiungere un istituto di credito per depositarvi una somma di denaro rilevante (oltre 400'000.- Euro: cfr. doc. 3, inc. GIAR 460.2006.1).
Il correo è stato arrestato il 17 ottobre 2006 (AI 2.3).
Sin dalle prime battute dell'inchiesta è emerso che i fatti non sarebbero avvenuti in modo casuale, bensì dopo individuazione della potenziale vittima e ripetuti appostamenti (doc. 2 inc. GIAR 460.2006.1), e che anche altre persone potevano essere coinvolte: si veda il "mandante" cui fa riferimento lo stesso __________ all'inizio dell'inchiesta (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.1), rispettivamente i __________ intrattenuti da uno degli accusati durante uno degli appostamenti precedenti il fatto (Verbale __________ 13.10.2006).
Successivamente è anche emerso che il qui istante ha avuto contatti con una impiegata della __________, sua conoscente, al fine di ottenere informazioni in merito ai "frequentatori" della banca (Verbale SG __________ 30 novembre 2006, pag. 3).
Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 460.2006.3) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Richiamata la giurisprudenza sul pericolo di collusione (necessità di concretezza del rischio), quella sulla proporzionalità della durata della detenzione preventiva e sull'obbligo di celerità nella conduzione dell'inchiesta, __________ afferma che la detenzione preventiva era motivata da esigenze istruttorie e l'inchiesta è ormai praticamente conclusa (accusato reo confesso, già ripetutamente interrogato e con verifica della confessione, così come il correo ed i testi; accertamenti di polizia scientifica già effettuati), mancando solo alcuni accertamenti relativi alle comunicazioni telefoniche.
Inoltre, e sempre secondo l'istante, non vi sono elementi concreti che possano far pensare ad un rischio di collusione con il correo e/o i testi.
Da ciò, l'assenza dei motivi di legge per il perdurare del carcere preventivo.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 460.2006.3).
Richiamata la laboriosità e complessità dell'inchiesta, in particolare per determinare il ruolo dei singoli accusati e l'eventuale coinvolgimento di terzi., l'inquirente sottolinea l'importanza, per il buon esito delle indagini, dell'esame dei tabulati delle utenze in uso ai correi e la recente scoperta di una ulteriore utenza, oggetto di attuale accertamento (al termine del quale sarà possibile procedere al deposito degli atti).
Con osservazioni del 30 gennaio 2007 (doc. 4, inc. GIAR 460.2006.3), la difesa indica che il magistrato inquirente non giustifica il mantenimento della detenzione preventiva con pericolo di fuga o di recidiva, bensì con la necessità istruttoria di acquisire tabulati (e verificarne il contenuto) di una utenza intestata al correo, omettendo però di indicare in che misura la messa in libertà del detenuto potrebbe pregiudicarla (con riferimento a DTF 1S.3/2006).
Preliminarmente, si accerta che l'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2007, l'istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 29 gennaio 2007 con il preavviso negativo; il termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP è rispettato, considerato che il terzo giorno utile è un festivo (art. 20 CPP).
la ricezione essendo avvenuta il 30. gennaio 2005, il termine imposto dall'art. 108 cpv. 2 CPP a questo giudice scade il 2 febbraio 2007.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
Anche se non contestata, come è qui il caso, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione
Nel caso in esame basterà fare riferimento alle ammissioni dell'accusato (si vedano il primo verbale -PG 13.10.2006- e quello davanti al segretario giudiziario - AI 3.3), confermate (se si preferisce: vestite) sia dal ritrovamento della refurtiva, nel suo possesso (AI 2.1), sia dalle dichiarazioni del correo __________ (cfr. AI 3.3).
Per quanto attiene ai preminenti motivi d'interesse pubblico, la presenza di uno dei quali può giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, va subito detto che (come segnalato dall'istante in sede di osservazioni) il preavviso negativo non afferma (invero neppure li menziona) esistenza di un pericolo di fuga o di un pericolo di recidiva in capo ad __________.
Da quanto sopra consegue, ed è forse opportuno ribadirlo, che (nel rispetto delle altrui competenze [art. 97 lett. a., 193 CPP] ed obblighi [art. 102 cpv. 1, 107 cpv. 1, 6 cpv. CPP, per analogia anche 103 cpv. 2 CPP], nonché del diritto di essere sentito dell'accusato) questo ufficio, di principio, non analizza motivi di carcerazione neppure avanzati dall'inquirente (a prescindere dal fatto che la motivazione, oltre al rispetto del diritto di essere sentito da parte dell'accusato, serve anche a permettere all'autorità adita di decidere con cognizione di causa, cognizione ancor più necessaria vista l'importanza del diritto in gioco e lo stretto termine imposto dalla legge, questo ufficio durante la fase dell'istruttoria formale è chiamato ad esprimersi -recte ha competenza- unicamente sulla legalità delle restrizioni alla libertà personale e non anche su quelle, formali o di fatto, a favore della stessa -GIAR 17 marzo 1994, 204.94.1; artt. 100, 108 cpv. 1 CPP, per deduzione-, rispettivamente non gli spetta sostituirsi al magistrato inquirente nelle decisioni relative all'inchiesta emettendo provvedimenti propri, foss'anche solo per il rispetto del diritto di essere sentito e del doppio grado di giurisdizione - per tutte CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004, 217.2002.12).
In merito alle necessità istruttorie, va preliminarmente ricordato che:
"3.
…
d) Il punto non è questo. La sussistenza di ulteriori necessità d’inchiesta giustifica il prosieguo della medesima, che per tale ragione è requisito essenziale (in alternativa con altri) per il mantenimento della carcerazione preventiva: non sussistono necessità d’inchiesta se non vi è inchiesta da completare. Ciò premesso, è evidente che l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal Procuratore Pubblico appare essenziale per il buon esito dell’inchiesta, come essenziale sarà procedere alle rogatorie in Italia nonché a dettagliata contestazione di tutto il materiale probatorio agli accusati e/o indiziati, singolarmente ed eventualmente anche a confronto gli uni con gli altri.
a) Il vero punto è piuttosto quello a sapere se le esigenze d’inchiesta vantate dal Procuratore Pubblico esigano il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva dell’accusato – ciò che, appunto, egli contesta .La risposta passa notoriamente attraverso l’esame dei pericoli d’inquinamento delle prove, segnatamente di collusione, rispettivamente di fuga e di recidiva. …"
(GIAR 19 settembre 1999, 386.1999.9)
E che:
"In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.)
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"
(GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.3)
Si vedano, inoltre e aggiuntivamente, CRP 16 settembre 2004 (inc. 60.2004.297) considerando 9, CRP 12 marzo 2004 (inc. 60.2004.64).
Nel caso in esame, il magistrato inquirente indica nella necessità di acquisire __________ relativi ad una ulteriore utenza telefonica intestata al correo __________ (e, abbondanzialmente, nelle successive formalità di chiusura con possibilità di complementi istruttori formulabili dalle parti) i bisogni istruttori a fondamento del preavviso negativo.
La difesa, richiamando il considerando 4.2. della sentenza DTF 1S.3/2006, lamenta carenza di motivazione del preavviso negativo in merito al rischio di perturbamento (di tali atti istruttori) derivante dalla eventuale messa in libertà provvisoria dell'accusato.
In effetti, come segnalato dalla difesa, il Tribunale federale afferma che l'autorità deve indicare quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura la messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione; l'Alta corte ha comunque anche precisato che ciò può avvenire "nelle grandi linee" (cons. 4.2) e, a quanto sembra, riferendosi all'autorità di reclamo (cons. 4.3). Nel contempo, questo ufficio oltre, a quanto detto nella sentenza GIAR 477.2002.3 menzionata nel considerando precedente (cfr. ultimo capoverso) ha già affermato di potersi fondare, in assenza di esplicite e precise indicazioni o rinvii da parte del magistrato inquirente, anche su quanto emerge manifestamente dall'incarto, quindi noto anche all'istante che, può visionarlo anche dopo la presentazione dell'istanza stessa e del preavviso del PP (GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2), ritenuto, che per la valutazione della fattispecie sottoposta a giudizio (in materia di libertà provvisoria) si deve procedere ad una analisi ex nunc, cioè tenendo conto anche di circostanze emerse successivamente all'istanza ed al preavviso (CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297).
A scanso di equivoci, si precisa che quanto appena detto non è in contraddizione (a giudizio di questo giudice) con quanto affermato al considerando 9 della presente decisione: l'assenza di invocazione di uno o più motivi giustificanti la detenzione preventiva è cosa diversa dall'invocarlo ma sostanziarlo in modo sommario, incompleto o forse anche implicito. Nel primo caso si dovrà ritenere che lo stesso responsabile dell'inchiesta ritenga l'elemento assente e ci si limiterà a questa constatazione, nel secondo caso, il rischio è più semplicemente quello che l'autorità di reclamo non veda, non individui o non trovi gli elementi atti a concretamente sostanziare il rischio invocato (a seguito di una carenza di motivazione, per così dire "materiale").
a)
Nel caso in esame, il magistrato inquirente ha indicato in modo chiaro l'ulteriore prova da raccogliere (tabulati telefonici di un'ulteriore utenza intestata a __________) e le finalità nonché utilità della stessa (chiarire le modalità -si presume operative-, il ruolo dei singoli accusati e l'identificazione di terze persone coinvolte). Ulteriori precisazioni sono contenute nell'AI 5.7 a cui il redattore del preavviso rinvia esplicitamente.
Da queste indicazioni, ed in particolare da quanto constatato e riportato nell'AI 5.7, risulta in modo evidente che la prova da amministrare ha quale obiettivo di verificare la presenza di un terzo correo e, se del caso, identificarlo ed interpellarlo per ottenere la sua versione dei fatti e confrontarla con quelle dei due correi detenuti.
È di meridiana evidenza l'importanza, per l'inchiesta, di tale accertamento, così com'è evidente che la presenza di un terzo correo non sia ipotesi fondata sul nulla, bensì seriamente indiziata. Ne parla il qui istante (cfr. per tutti Verbale AI 3.2), pur dichiarando di non sapere di chi si tratta, e ne parla __________ (cfr. Verbale AI 3.3), pur affermando trattarsi di una sua invenzione per non dividere il bottino in parti uguali con __________. Inoltre, sono ulteriormente indizianti della presenza di un terzo, sia le dichiarazioni di __________ in relazione ad una telefonata ricevuta da __________, sul luogo dei fatti, e nell'ambito di quello che poteva essere un sopralluogo (se non un primo tentativo), ed al comportamento assunto da quest'ultimo subito dopo (cfr. Verbale __________ 13 ottobre 2006, pag. 2), sia le risultanze dei tabulati dell'utenza in uso a __________ che confermano effettiva ricezione di una chiamata in orario corrispondente e che la provenienza (della chiamata, appunto) da una utenza anch'essa intestata a __________ (AI 5.7).
Da ultimo, neppure si può completamente dimenticare il fatto che i due accusati (e autori materiali del reato) hanno individuato, non solo un vittima "adeguata", ma anche il momento opportuno di agire (vedi importo sottratto).
b)
Rifiutando la scarcerazione e fondando il preavviso negativo sui "bisogni istruttori", il magistrato inquirente non può che riferirsi a quelli di cui all'art. 95 CPP e cioé al pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP, n. 17 ad art. 95).
L'istante afferma che il pericolo di collusione è venuto a mancare e ne elenca i motivi (Istanza, punto 8). In sede di osservazioni al preavviso rafforza la sua affermazione segnalando come il Procuratore pubblico non ha neppure indicato elementi (motivi) a sostegno del rischio di perturbamento degli elementi probatori ancora da raccogliere.
Quest'ultima constatazione corrisponde effettivamente al vero, ma non comporta, a giudizio di questo giudice, automatica scarcerazione. Come detto sopra (cons. 11), se elementi a sostegno del rischio invocato emergono dall'incarto, se ne può tener conto in questa sede (cfr. per analogia, DTF 1S.3/2006, citato dall'istante, cons. 4.3; DTF 7 febbraio 2005, 1S.3/2005, cons. 3.1.3; DTF 9 luglio 2004, 1S.1/2004, cons. 3).
c)
Vista la gravità del reato oggetto d'inchiesta e la sua pericolosità dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, è fuori dubbio che l'accertamento dell'esistenza (come detto fortemente indiziata), l'identificazione e l'interpellazione del terzo correo debbono poter avvenire al riparo da ogni possibile perturbamento, in particolare da quello che potrebbe derivare (per la possibilità di interpellazione così come per le successive dichiarazioni) da un qualsiasi contatto con gli accusati attualmente detenuti (comunicazioni del contenuto delle dichiarazioni sin qui rilasciate sulla sua -del terzo- presenza e ruolo, sulle modalità "operative" o anche semplicemente sugli indizi già in mano agli inquirenti).
In merito a questo (presunto) terzo, è ben vero che il qui istante né ha sì menzionato la possibile esistenza ma, nel contempo, non ha mai fornito alcuna indicazione utile per l'identificazione (rinviandola a __________ che ne ha poi affermato inesistenza, quindi fornendo versione contrastante) così come non ha fornito alcuna indicazione, perlomeno fino al momento in cui ha capito che il fatto era noto agli inquirenti, sulla persona dalla quale aveva cercato di assumere ulteriori informazioni utili per la realizzazione del progetto criminoso (cfr. verbale PG 27.10.2006).
Tenuto conto della gravità del reato dell'intensità della volontà delittuosa desumibile dalla relativamente lunga preparazione, del fatto che sulla presenza e il ruolo del correo l'inchiesta deve essere considerata ancora in fase iniziale, dell'importanza dell'accertamento sia per l'inchiesta in quanto tale sia per la posizione dei due correi detenuti, nonché di quanto appena detto sulle loro dichiarazioni relative al coinvolgimento di terzi e senza dimenticare che, ovviamente, non c'è ancora una versione dei fatti (da parte del presunto terzo correo) da eventualmente confrontare con quella degli accusati per verificarne conformità, un concreto pericolo di collusione/inquinamento in relazione all'accertamento ancora da esperire va ritenuto come presente e concreto (si vedano GIAR 11 gennaio 2007, 542.2006.4, cons. 8.b.; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., considerazioni contenute nei ni. 19 e 21 ad art. 95; DTF 15 giugno 2006, 1P.265/2006, cons. 3.3 e 3.4).
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto (circa tre mesi e mezzo) non appare lesivo del principio di proporzionalità: il reato ascritti é grave, prevede una pena edittale minima di un anno e il rischio di una pena non necessariamente inferiore ai due anni (cfr. ad esempio Assise Criminali 24 agosto 2006, 72.2006.67), quindi con detenzione preventiva ancora lontana dal minimo per la condizionale parziale (cfr. art. 43 CP), ritenuto comunque che di principio l'eventualità di una sospensione condizionale non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne il secondo aspetto, l'inchiesta non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente e il disguido tecnico che ha ritardato l'acquisizione dei dati dai quali è emerso l'elemento che ha imposto l'attuale ulteriore accertamento non ha comportato ritardi ingiustificati né è imputabile a mancanze gravi da parte degli inquirenti, che comportino accertamento della violazione di tale obbligo (DTF 16 novembre 2004, 1P.630/2004, cons. 4.1).
Abbondanzialmente, va comunque ricordato che, di principio, chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti concreti indizi di reato e un concreto rischio di collusione e inquinamento delle prove in relazione all'accertamento ancora da effettuare (partendo dall'__________) e volto ad accertare la presenza di un terzo correo, identificarlo ed interpellarlo.
La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità.
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide:
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Non si prelevano tasse e spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione (anticipata via fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice Edy Meli