Incarto n. INC.2006.45505
Lugano 22 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18/19 dicembre 2006 da
e qui trasmessa con preavviso negativo del 19/20 dicembre 2006 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero pubblico del Cantone Ticino
viste le osservazioni della difesa (21 dicembre 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
__________ é stato tratto in arresto il 10 ottobre 2006, con contestuale promozione dell'accusa per ripetuto incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP (doc. 1 e 2, inc. GIAR 455.2006.1);
l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 455.2006.1);
in sintesi, __________ è accusato di essere l'autore di due incendi avvenuti ad __________ (via ) il 28 ottobre 2005, rispettivamente a __________ () il 10 ottobre 2006; in entrambi i casi gli incendi hanno avuto origine e si sono sviluppati all'interno di stabili abitativi (cfr. Rapporti di PG, AI 2.2, 2.3, 2.6; Documentazione fotografica polizia scientifica, AI 2.1, 2.4, 2.5);
l'inchiesta è in fase conclusiva: in data 6 dicembre 2006, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti (cfr. AI non numerato in inc. MP __________);
__________, con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.1), asserendo assenza di un qualsivoglia pericolo di collusione o di inquinamento delle prove (l'inchiesta dovendo considerarsi conclusa a seguito del deposito degli atti) e che al pericolo di recidiva si può ovviare mediante collocamento in struttura di recupero (come indicato dalla perizia psichiatrica), chiede di essere "immediatamente posto in libertà provvisoria con l'obbligo di soggiorno presso il __________ ";
il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 455.2006.1) sottolineando l'importante pericolo di recidiva, così come emerge dagli atti (ripetitività) e dalla perizia psichiatrica, nonché l'assenza, al momento attuale, di un concreto progetto di affidabile presa a carico (comunque, e a suo dire, da convalidare in sede di giudizio di merito); aggiunge, inoltre, che, non essendo ancora scaduto il termine di deposito degli atti, non è possibile affermare che l'inchiesta é conclusa e, conseguentemente, che siano assenti (eventuali ulteriori) bisogni istruttori;
con osservazioni del 21 dicembre 2006 (doc. 5, inc. GIAR 455.2006.1) la difesa contesta che si possa invocare pericolo di collusione (in tal senso, evidentemente, ha inteso il riferimento ai bisogni istruttori del Procuratore pubblico) sulla base di ipotesi (di complementi istruttori); per quanto concerne il pericolo di recidiva, sottolinea che la privazione della libertà deve avere carattere di ultima ratio e che, nel caso di __________, il perito ha sì posto in relazione i reati con lo stato dell'accusato ed individuato un pericolo di reiterazione ma, nel contempo, ha escluso questo rischio nel caso di presa a carico specialistica; di conseguenza, sempre secondo la difesa, non vi sono ragioni per procrastinare tale presa a carico;
pacifica la legittimazione dell'accusato e detenuto a presentare istanza di libertà provvisoria;
la consegna del preavviso, dell'incarto e dell'istanza (brevi manu il 20 dicembre
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7.11.2005, 472.2006.3)
non occorrono grandi disquisizioni per concludere a favore della presenza, in capo a __________, di gravi indizi di colpevolezza (dati per scontati sia dal magistrato inquirente che dalla difesa): basta rinviare ai suoi verbali e relative ammissioni (anche in presenza di difensore; AI 3.1), nonché ai rapporti di polizia citati più sopra;
in capo a __________ è pure presente un concreto pericolo di recidiva (in sé non contestato dalla stessa difesa);
la "reiterazione" di atti analoghi (come da imputazione ed ammissioni), la dichiarata assenza di ricordi precisi circa la "motivazione" del passaggio all'atto (rispettivamente, la futilità di quelle ipotizzate), le modalità operative, nonché l'asserito collegamento con l'abuso di alcool e incapacità di astenersi dal consumo, perlomeno in determinate situazioni (cfr. Verbale GIAR 11.10.2006, in particolare pag. 4; AI 3.1 pag. 3 e 4), cui si aggiungono le conclusioni della perizia psichiatrica agli atti (AI 4.2) che, effettuata la diagnosi clinica (pag. 12 punto uno in fine) stabilisce una relazione con gli atti commessi (pag. 12 punto 2) e risponde affermativamente alla domanda relativa il rischio di commissione di nuovi atti analoghi (pag. 13, punto 4), sono tutti elementi che concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto anche della gravità dei fatti (ipotesi di reato) di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154);
accertata l'esistenza di una delle condizioni alternative che giustificano la detenzione cautelare, in aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza, non è necessario verificare l'eventuale esistenza delle altre (o di un'altra di queste);
nel caso in esame, tuttavia, occorre chiedersi se ci si trovi nella situazione di cui all'art. 107 CPP, quindi se entra in linea di conto la misura sostitutiva (collocamento presso il __________) come proposto e richiesto dall'istante;
questo giudice ha qualche dubbio che una sorta di collocamento anticipato possa essere considerato e ordinato (rispettivamente trattato e vagliato) quale "semplice" misura sostitutiva ai sensi della norma citata; se da un lato è vero che né il tenore letterale dell'art. 107 CPP, né la giurisprudenza (cfr. CRP 17 novembre 2006, 60.2005.357, cons. 12), né la dottrina (Rusca, Salmina, Verda, commento al CPP, n. 6 ad art. 107) escludono l'applicazione di una misura sostitutiva dell'arresto per i casi di pericolo di recidiva, è altrettanto vero che il collocamento, in quanto tale, è misura terapeutica di specifica pertinenza del merito (sia perché alternativa ad altre misure sia per le sue connessioni con la pena: cfr. artt. 43 e 44 CP, 59 e 60 nCPP; si veda anche GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5), la cui anticipazione non è esclusa (art. 58 nCP) ma presuppone un approfondimento particolare della necessità, urgenza, rispettivamente conciliabilità con la (eventuale) pena (cfr. per analogia: DTF 100 IV 204) e l'adeguatezza dell'istituzione in cui dovrebbe avvenire (art. 56 nCP); inoltre, a sostegno di quanto appena espresso, si rileva che il CPP tratta esplicitamente la possibilità di un collocamento anticipato all'art. 105 (marginale: "Anticipazione di pena e di collocamento";
da quanto appena detto si potrebbe concludere all'irricevibilità di una richiesta di collocamento (quale misura sostitutiva della detenzione ai sensi dell'at. 107 CPP) contestuale a quella di scarcerazione, in quanto la prima dovrebbe essere oggetto di specifica decisione del magistrato inquirente (e competenza di questo ufficio solo ex art. 280 ss.) e seguire procedura diversa da quella di cui all'art. 108 CPP (non é infatti nelle competenze di questo ufficio organizzare ed effettuare collocamenti o agganci terapeutici concreti; si veda ancora: GIAR 13 ottobre 2006, 155.2005.6, cons. 5);
sia come sia, anche qualora si dovesse/potesse trattare la richiesta di immediato collocamento quale misura sostitutiva dell'arresto cautelare, così come postulato dall'istante, nel caso in esame si ha che:
Ø il perito, indica chiaramente la necessità di un trattamento specialistico al fine di limitare (se si preferisce ovviare) il pericolo di recidiva, segnala (ma solo nelle grandi linee) gli elementi terapeutici (psicoterapia individuale e terapia biologica -farmacologica- psicostabilizzante) di tale trattamento e la necessità che lo stesso avvenga in situazione di collocamento presso un struttura adeguata (dal punto di vista terapeutico);
Ø l'istante, si dichiara disponibile a seguire una terapia e ad accettare il collocamento (Istanza, pag. 2);
Ø con l'istanza non è comunicata l'esistenza di un progetto terapeutico concreto e dettagliato, elaborato/concordato con la struttura presso la quale si chiede di essere obbligato a soggiornare(e, se del caso, sul quale si sia espresso anche il perito); e neppure da dove si desume che il pericolo di reiterazione sia sufficientemente limitato dal collocamento stesso (il perito sembra dire che la limitazione del rischio dipenda, come sembrerebbe logico, dal trattamento e non dal semplice avvio dello stesso : cfr. AI 4.2, pag. 14), rispettivamente se il rispetto dell' (eventuale) obbligo di soggiornare sia garantito dalla sola dichiarazione di intenti dell'accusato;
Ø invero, neppure è indicato se, in caso di "immediata" scarcerazione con obbligo di soggiorno, il __________ ha la volontà e (soprattutto) la possibilità di accogliere l'istante altrettanto immediatamente;
di conseguenza (e ritenuto, come già detto, che non spetta allo scrivente ovviare alle carenze appena indicate, operazione per le quali neppure avrebbe il tempo visti i termini di cui all'art. 108 CPP) occorre concludere che per questo giudice (e ancor prima per il magistrato inquirente) non è possibile esprimersi con sufficiente cognizione di causa non solo sull'adeguatezza del collocamento immediato presso il __________ quale misura sostitutiva dell'arresto di __________ (e senza pregiudizio per le competenze del merito), ma neppure sulla concreta fattibilità dello stesso;
in conclusione, l'istanza deve essere respinta integralmente in quanto in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza e concreto pericolo di recidiva, la detenzione cautelare (quella sofferta e quella prevedibilmente ancora da soffrire fino a conclusione dell'istruttoria, celermente condotta) é ancora rispettosa del principio di proporzionalità (l'art. 221 CP prevede, quale comminatoria, la pena detentiva non inferiore ad un anno) e non sono date le condizioni (ricevibilità e sufficiente motivazione) per ordinare il collocamento richiesto quale misura sostitutiva dell'arresto.
P.Q.M
visti gli artt. 13, 221 CP, 20, 95 ss., 107, 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,
5 cifra 3 CEDU,
decide
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Non si prelevano tasse e spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (anticipata via fax, visto l’approssimarsi di 4 giorni festivi, ritenuto che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):
giudice Edy Meli