Incarto n. INC.2006.33408
Lugano 5 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 7/11 dicembre 2006 da
Contro
la decisione 30 novembre 2006 del Procuratore pubblico Luca Maghetti in materia di complementi istruttori;
viste le osservazioni di __________ (18/19 dicembre 2006) della minorenne __________ (22 dicembre 2006) e del Procuratore pubblico ( 21 dicembre 2006);
preso atto che __________, in relazione allo specifico reclamo, non ne ha presentate;
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto,
in fatto
A.
è in stato di detenzione cautelare dal 12 luglio 2006 (AI 72 e 73, inc. MP __________). Nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 334.2006.1).
In sintesi, egli è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui un rapporto sessuale completo, nel suo appartamento di __________ (rispettivamente in altri locali del palazzo), con la minorenne __________ (__________). I fatti sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005 (cfr. doc. 2 e 5, inc. GIAR 334.2006.1; AI 27).
B.
È opportuno ricordare alcune altre circostanze relative all'inchiesta oggetto della presente procedura.
Al momento dell'arresto di __________, l'inchiesta era in corso già da qualche mese (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice era già stato chiamato ad esprimersi in merito a controlli telefonici ordinati per verificare le ipotesi di reato menzionate al considerando precedente, nonché quella di cui all'art. 195 CP, sia nei confronti del qui reclamante che di altre persone, in parte ignote (AI 44, 47, 52, 54).
Inoltre, per ipotesi di reato identiche relative a fatti presunti commessi nei confronti della stessa vittima, e avvenuti in altri appartamenti ed in altri momenti, sono state arrestate altre due persone: __________ lo stesso 12 luglio 2006 (AI 72 e 74, inc. MP __________) e __________ il 5 settembre 2006 (AI 5, inc. MP __________).
C.
Tutte e tre le persone indicate sono state chiamate in causa dalla minorenne __________; le prime due nell'audizione del 2.2.2006 (AI 58, inc. MP __________), la terza nell'audizione del 29 agosto 2006 (AI 1, inc. MP __________).
I fatti si sarebbero svolti nell'estate del 2005, per quanto concerne __________ e __________ (AI 273a, inc. MP __________), tra il 2002 ed il 2003 per quanto concerne __________ (AI 36, inc. MP __________).
Per quanto concerne la posizione del qui istante in relazione alle accuse che gli vengono mosse, si può rinviare a precedenti decisioni in quanto nulla di fondamentale risulta mutato:
"In base a quanto risulta dalle osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo iniziale reticenza, riconosce l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms) con la minore (peraltro risultanti dai __________) asserendo che questi avvenivano per iniziativa di quest'ultima, che lo importunava (Preavviso, pag. 2)."
(GIAR 1° settembre 2006, 334.2006.3; ribadito in GIAR 27 novembre 2006, 334.2006.7)
Leggermente diversa la posizione degli altri accusati che ammettono "contatti" fisici ma senza rapporto completo e senza costrizione, come nel caso di __________ (AI 85, 92, 102, 119 e 150, con versione non convergente sulla totalità, quindi anche gravità, dei fatti con quella della vittima, AI 155), rispettivamente rapporti sessuali completi sull'arco di un paio di mesi, con la giovane consenziente (AI 23, inc. MP __________).
D.
Il 27 ottobre 2006, il magistrato inquirente ha comunicato il deposito degli atti relativi al procedimento contro __________ e __________ (AI 273a, inc. MP __________), cosi come di quelli del procedimento contro __________ (AI 36, inc. MP __________). Il 17 novembre 2006, nei termini prorogati (AI 283), il qui reclamante ha presentato, un’istanza per l'assunzione di complementi istruttori (AI 285). In buona sostanza, chiede una nuova audizione della minore __________, una perizia volta ad accertarne l'attendibilità, l'estensione delle indagini ad altri personaggi con i quali la minore risulterebbe essere stata in contatto, alcuni confronti con testi già sentiti, nuova audizione di un altro teste e lo stralcio di alcuni atti.
Delle motivazioni a fondamento delle richieste si dirà, se del caso, nei considerandi di merito.
E.
Il magistrato inquirente, con decisione del 30 novembre 2006 (AI 304), ha accolto la richiesta di nuova audizione della minore e respinto tutte le altre. Con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 334.2006.8), __________ chiede che la decisione del magistrato inquirente, laddove rifiuta le prove proposte, venga annullata e ordinata l'assunzione delle prove indicate.
Anche qui, delle specifiche motivazioni, si dirà nelle considerazioni di merito.
Il reclamante, inoltre, chiede l'annullamento della decisione impugnata anche per violazione del principio della buona fede processuale; l'accusa si sarebbe in un primo tempo opposta alla concessione della libertà provvisoria argomentando "che vi era la domanda di complemento istruttorio", poi, dopo la decisione negativa del GIAR, ha negato i complementi con la sola eccezione dell'audizione di __________ che "comunque non ha avuto luogo".
F.
In sede di osservazioni (doc. 7, inc. GIAR 334.2006.8), il magistrato inquirente riconferma sostanzialmente il contenuto della decisione del 30 novembre 2006; afferma che la difesa non si confronta (in sede di osservazioni) con le argomentazioni contenute nella decisione e aggiunge qualche considerazione ulteriore sulle prove oggetto di reclamo.
__________ non ha presentato osservazioni al reclamo in questione, mentre __________ si rimette al giudizio di questo giudice.
Anche la parte civile si rimette al giudizio di questo giudice non senza segnalare di essere stata interrogata tre volte, nell'ambito della procedura, e di aver inizialmente aderito alla proposta di ulteriore interrogatorio (rinviato due volte causa i cambiamenti di legale del reclamante). Sostiene che l'attuale rifiuto di sottoporsi ad ulteriore interrogatorio sia comprensibile e legittimo ex art. 10 c LAVI, ritenuto anche il fatto che il legittimo rappresentante legale del qui reclamante ha già avuto modo di partecipare ad una delle audizioni.
Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se del caso nei considerandi che seguono.
Considerato,
in diritto
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario principale della decisione, è ricevibile in ordine.
Quanto alla ricevibilità nel merito, visto il numero e la tipologia delle richieste (non tutte relative all'assunzione di nuove/ulteriori prove: art. 196 cpv. 1 CPP) oggetto dell'istanza, della decisione e del reclamo, si dirà nei considerandi che seguono.
La circostanza che il magistrato inquirente abbia, in un primo tempo, formulato preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria argomentando anche in relazione alla presentazione di un'istanza di complementi istruttori che ha poi quasi integralmente respinto, non può essere considerata costitutiva di un agire contrario alla buona fede, come pretende il reclamante. Infatti, le due richieste sono state presentate contemporaneamente e solo i termini per il preavviso sono stretti e stabiliti dalla legge (art. 108 CPP). È pertanto possibile che, al momento del preavviso, non vi fosse ancora determinazione chiara e definitiva sulla richiesta di complementi, uno dei quali è comunque stato accolto.
a)
Parte delle richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano l’estromissione di atti dall'incarto e non l'assunzione di ulteriori prove (complementi istruttori).
Per quanto concerne l'estromissione, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"
(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
E ancora, che:
"Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta" della prova (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”."
(GIAR 11 aprile 2006, 520.2001.8)
b)
Nel caso in esame, é chiesta l'estromissione dagli atti di due scritti del giugno 2006 inviati dal patrocinatore della parte civile che riferiscono (invero molto sommariamente) il contenuto di un colloquio con la giovane __________ (Rapporto 26 ottobre 2006, all. 11 e 12), del verbale (di polizia) di una _______ che riferisce del primo incontro della giovane con il legale (idem, all. 13) e di alcune annotazioni di __________ del __________ sempre in relazione alla giovane (idem, all. 25, 26 e 27).
A prescindere dal fatto che il reclamo non indica quali specifiche norme sulle prove e sulla modalità di raccolta delle stesse (di carattere imperativo) siano state violate mediante l'acquisizione (nel rapporto di polizia) degli atti in questione, è di meridiana evidenza che gli scritti del legale sono semplicemente delle richieste (motivate dalla comunicazione, a domanda, di ripetizione degli abusi: cfr. all. 11) per una (seconda) audizione) che, in sé, non hanno particolare valore probatorio. Il fatto che la minore sia poi stata sentita in modo formalmente "corretto", come indica lo stesso reclamante (AI 165), non impone, né giustifica, l'estromissione dal rapporto di polizia degli scritti in questione.
Neppure vi é motivo evidente di estromettere il verbale di polizia del 6 luglio 2006 dell'__________ che ha accompagnato __________ presso il legale ed ha assistito a gran parte dell'incontro: non si tratta di vera e propria testimonianze indiretta, peraltro neppure esclusa dal nostro sistema procedurale (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n. 2071 e ss.). Certo, non è propriamente usuale (e probabilmente neppure opportuno) che a fronte dell'annuncio di una modifica/integrazione della versione fornita da un teste (e presunta vittima, nel caso specifico), prima di registrarla ed approfondirla si raccolgano deposizioni a sostegno della "spontaneità" delle dichiarazioni a venire; tuttavia, ciò non costituisce motivo di nullità del verbale di polizia, in quanto tale. Invero, si potrebbe anche concludere che, per le valutazioni del giudice del merito, è più opportuno avere conoscenza anche di quegli elementi che hanno preceduto la raccolta della deposizione (se del caso approfondirli, senza sentirsi opporre il segreto professionale), piuttosto che non averli a disposizione e non averne conoscenza.
Quanto alle annotazioni degli __________ del __________, relative a quanto riscontrato nella minore durante la permanenza della minore presso la struttura (AI 25, per il periodo precedente l'apertura formale dell'inchiesta, e AI 26 e 27), non si tratta di "testimonianze" come pretende il reclamante, bensì, e molto più semplicemente, di note redatte dal personale preposto ad assistere (e proteggere: AI 25) la minore nel periodo di collocamento che, già per il solo fatto che siano state riprese nelle audizioni videoregistrate (cfr. Reclamo, punto 9 c.), appare opportuno si trovino nell'incarto anche solo per ragioni di completezza.
Per quanto concerne, invece, le ulteriori richieste (assunzione di ulteriori prove nella fase predibattimentale), sempre in diritto, valgono i principi seguenti:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
Va preliminarmente chiarito che la questione relativa all'audizione di __________, ammessa dal Procuratore pubblico ma oggetto di successivo rifiuto da parte della minore (a quanto pare fondandosi sull'art. 10c LAVI: cfr. Osservazioni 22.12.2006 della parte civile), non è oggetto del reclamo, quindi neppure della presente decisione (cfr. anche il punto 5 del Reclamo).
Non sono note (né richieste, tantomeno impugnate) decisioni formali del magistrato inquirente, né accordi espliciti o impliciti tra le parti, a seguito di tale rifiuto.
Oggetto del reclamo sono, quindi, da un lato le prove la cui assunzione è stata rifiutata dal magistrato inquirente (l'audizione a confronto dei testi __________ e __________, l'ulteriore audizione della teste __________ __________ e l'esecuzione di una perizia sull'attendibilità della parte civile __________; Reclamo, punti 6 e 8), dall'altro il rifiuto del magistrato inquirente di effettuare "indagini" su determinati personaggi (cfr. elenco in Reclamo punto 7a), fino ad oggi, secondo il reclamante, omesse (Reclamo, punto 7).
Nei considerandi che seguono si affronteranno le varie richieste contenute nel reclamo in un ordine che non corrisponde necessariamente a quello proposto dal reclamante.
A) audizioni a confronto
Le questioni che si vorrebbero chiarire mediante i confronti (con le testi __________ e __________) non appaiono sufficientemente motivate in relazione alla rilevanza e pertinenza per le conclusioni del magistrato inquirente; lo stesso reclamante le considera non capitali (Reclamo pag. 9).
Infatti, non si vede (né è precisato in sede di istanza o di reclamo) come l'eventuale "chiarimento" dell'esistenza o meno di rapporti "intimi" con l'accusato (questo dovrebbe essere l'oggetto del confronto), possa essere, anche nell'eventualità di un buon esito (per l'accusato), determinante per le prossime decisioni del magistrato inquirente in relazione alle accuse che vengono mosse a __________. Per quanto concerne la teste __________, che ha negato l'esistenza di tali rapporti mentre che l'accusato la afferma, al più l'accertamento renderebbe (forse) meno credibile la deposizione della teste su altri punti, tra i quali l'unico che sembra interessare il Procuratore pubblico è quello della "osservazione dalla finestra", circostanza, comunque, non determinante a questo stadio della procedura.
Per quanto concerne, invece, la teste __________, mal si comprende la richiesta di confronto per chiarire un preteso fatto che lo stesso accusato neppure afferma esplicitamente nel verbale del 12 luglio 2006 citato nel reclamo ("era la mia ragazza", "siamo stati insieme in __________ " e con riferimento a periodo di molto precedente i fatti oggetto d'accusa) e, sembra negare in un verbale successivo (Verbale PP 25 agosto 2006).
Inoltre, e a titolo abbondanziale, risulta che le due testi siano state sentite solo davanti alla polizia, prima facie senza contraddittorio. V'è pertanto da presumere che il magistrato inquirente, rifiutando il confronto (che, di fatto, permetterebbe anche il contraddittorio) in sede predibattimentale, o non intenda utilizzare quelle deposizioni o intenda citare lui stesso le testi al dibattimento.
Analogo discorso (carenza nella motivazione sulla rilevanza e pertinenza) vale per la nuova audizione della teste __________. Sebbene la descrizione fatta dalla minore del mobilio e della sua collocazione all'interno dell'appartamento dell'accusato sia ritenuta "elemento indiziante" dal magistrato inquirente ancora il 28 agosto 2006 in sede di preavviso alla prima istanza di libertà provvisoria (e quindi può lasciare perplessi che il 4 agosto gli inquirenti, interrogando la __________ che dichiarava di aver frequentato la casa di __________ nell'estate 2005, non abbiano ritenuto di formulare domande in merito), tale elemento (se si preferisce: accertamento) ha perso importanza (perlomeno per quanto concerne la descrizione degli specifici mobili e della loro collocazione) a seguito di successive dichiarazioni del teste __________ e dello stesso accusato circa le modifiche (di mobilio e disposizione) effettuate in quel periodo, come indicato dal Procuratore pubblico (Osservazioni, pag. 6, ad 8 e AI citati).
Inoltre, e anche qui a titolo abbondanziale, nulla impedisce di citare la teste (dimorante a __________ e disponibile ad incontrare/visitare l'accusato già nel periodo di detenzione preventiva - all. 63 del Rapporto di polizia 26.10.2006) al dibattimento.
B) perizia di attendibilità
a)
In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109). Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
Va, inoltre, detto che le cosiddette perizie di credibilità/attendibilità sono tra quelle che pongono i problemi maggiori (a livello di scelta del perito, di metodo, di effettiva necessità) ritenuto che non risulta esistere, in psichiatria, un metodo per determinare la veridicità delle affermazioni di una persona; il giudizio (comunque di competenza del giudice) si può fondare solo su elementi e circostanze (Umstände) che parlano a favore o contro la credibilità (Glaubhaftigkeit) del dire (o di specifica affermazione). In tale ambito, ed in determinati casi, un referto psichiatrico può fornire elementi di carattere "scientifico" per la credibilità di determinate affermazioni (ma non della persona: A. Scheidegger, Minderjärige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, ZH 2006, pag. 277 ss; DTF 128 I 81).
Non è un caso che, in perlomeno tre recenti decisioni di corte d'assise, perizie aventi analoghe finalità siano rimaste inutilizzate, rispettivamente indicate solo a titolo abbondanziale (cfr. Assise criminali, Lugano 18.7.2003, 72.2003.26, cons. 23; Assise criminali, Lugano 5.9.2003, 72.2003.40, cons. 19; Assise criminali, 17.7.2004, 72.2003.105, cons. 2.1.d. cap. VII).
b)
Le perizie cosiddette di credibilità/attendibilità, sono state oggetto (recentemente) di alcune decisioni del Tribunale federale i cui considerandi permettono di meglio chiarirne "necessità" e "utilizzabilità" in sede penale (non da ultimo per evitare che ci si accomodi a delegare al perito questioni che sono e restano di competenza del giudice).
Dopo aver operato una distinzione tra la credibilità della persona e la validità delle dichiarazioni (precisando che solo la seconda può essere oggetto di una perizia psicologica), l'Alta corte ha sottolineato che, in ogni caso, la determinazione della validità di una testimonianza è in primo luogo competenza del giudice (DTF 128 I 81) e il ricorso ad una perizia, quale ausilio per questa determinazione, deve avvenire in casi particolari, ricorrendo ad un esperto che non abbia ruolo di terapeuta (ci sia concesso di aggiungere: che non abbia tale impostazione/approccio/mentalità) e che sia in grado di scegliere, indicare ed applicare un preciso metodo (DTF 128 I 81; DTF 129 I 49).
Cosa intenda il TF per "casi particolari" lo si desume da altra decisione (DTF 129 IV 179), nella quale si fa esplicito riferimento alle deposizioni dei bambini, a quelle di persone per le quali esistono indizi seri di turbe psichiche, rispettivamente alle situazioni nelle quali sono presenti seri indizi circa l'influenza di terzi sulla deposizione.
c)
Il reclamante sostiene che l'elencazione del TF non ha carattere esaustivo (esclusivo), che la perizia di attendibilità s'impone anche nel caso di personalità particolari o di vittime minorenni e, nel caso qui in esame, per "ragioni di carattere generale".
È vero che l'elencazione del TF nella sentenza citata sopra (e riportata del Procuratore pubblico nella decisione impugnata) non è dichiarata esaustiva; ciò non toglie che (per ricorrervi) deve comunque trattarsi di caso particolare.
Deve essere ben chiaro, inoltre, che non è questione, in questa sede, di esprimersi sulla credibilità della parte civile (questione di competenza del merito), bensì di determinare se ci si trovi in un "caso particolare" che giustifica il ricorso alla perizia quale ulteriore elemento di valutazione delle (sue) dichiarazioni. A questo fine, a poco serve parlare di "ragioni di carattere generale" ed elencare quanto la giovane abbia sottaciuto, rispettivamente a quali accertamenti si sia sottratta, o evidenziare l'incompatibilità di alcune dichiarazioni con altri accertamenti; sebbene si tratti di elementi da considerare in sede di valutazione dell'attendibilità/credibilità delle dichiarazioni della giovane (come in effetti cerca di fare il Procuratore pubblico: Osservazioni, pag. 3 ss.), gli stessi non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di un ausilio peritale per la loro valutazione.
Quanto agli altri elementi indicati, il fatto che la vittima sia minorenne, da solo, non basta per imporre una perizia, come detto il TF si riferisce esplicitamente ai bambini (meglio, ai bambini piccoli: "petits enfants" DTF 129 IV 179; si veda anche Assise criminali 72.2003.26, cons. 23) le cui dichiarazioni (rispettivamente la relativa genesi) possono essere di difficile lettura ("la raison d'être des expertises de crédibilité est d'expliciter les déclarations d'enfants qui, nottament pour des raisons d'âge, ne sont pas à même d'exprimer clairement certains événements qui les touchent" OCA GE 30.01.2003, P/3146/01), così come non basta asserire che la "persona interrogata ha una personalità particolare" senza indicare cosa si intenda con tale espressione e quali elementi concreti (agli atti) permettano di giungere a quella conclusione (non si vede per quale motivo per ordinare una perizia di credibilità/attendibilità non si debba pretendere l'esistenza e l'indicazione di fondati motivi per ritenere il caso come "particolare" in analogia con i dettami giurisprudenziali in materia di perizia ex art. art. 13 CP -DTF 116 IV 274, DTF 119 IV 120).
d)
Da tutto quanto sopra consegue che, così come motivate, né l'istanza né il reclamo forniscono elementi sufficienti (e sufficientemente precisi) per ritenere il presente caso quale "caso particolare" che esige l'espletamento di una perizia di credibilità/attendibilità sulle dichiarazioni della minore e, quindi, imponga di annullare (recte sovvertire) la decisone del responsabile dell'inchiesta.
Restano, ovviamente, riservate le competenze del giudice del merito.
e)
Abbondanzialmente, si rileva che, considerato il fatto che la minore è già stata sentita due volte (tre se si volesse considerare anche l'audizione nel procedimento contro __________: cfr. Osservazioni parte civile, pag. 2) e, recentemente, ha dichiarato di non volersi sottoporre ad altre audizioni, l'esecuzione di una perizia di credibilità/attendibilità potrebbe rivelarsi, a questo stadio, di difficile (se non impossibile) realizzazione (art. 10 c LAVI; DTF 129 IV 179; 131 IV 191).
C) indagini su diversi personaggi
a)
Il reclamante ha chiesto indagini su diversi personaggi, tutti adulti, con i quali la giovane parte civile sarebbe stata in contatto perlomeno telefonico. L'esigenza di indagare in merito deriva, secondo il reclamante, da un lato dal numero di persone e dal loro "pedigrée" (definiti inquietanti), dall'altro dall'esigenza di meglio comprendere la personalità della giovane e "qualificare correttamente" gli episodi da lei riferiti che toccano l'accusato. E ciò anche, se non soprattutto, alla luce delle indicazioni contenute nel rapporto di polizia del 10.4.2006 in merito a quanto ci si proponeva di verificare.
Secondo il magistrato inquirente, la richiesta non rispetta i requisiti di rilevanza e pertinenza per rapporto alle accuse formulate nei confronti di __________. Sempre secondo il Procuratore pubblico, viste le dichiarazioni del qui reclamante e di __________ dopo l'arresto, le altre ipotesi di reato (quelle in relazione all'art. 195 CP e quelle contro ignoti) sono state lasciate cadere per "chiara mancanza di elementi concreti". Inoltre, le __________ (in uso alla minore ed oggetto di __________) erano intestate a terzi e, quindi, sarebbe verosimile che "tali __________ contenessero numeri di adulti".
b)
Per evitare giri di parole, si precisa che le indicazioni contenute nel rapporto di polizia del 10.4.2006, cui si riferisce il reclamante, e le altre ipotesi di reato, cui si riferisce il magistrato inquirente, riguardano il dubbio che la minore fosse inserita in un giro di prostituzione o comunque avviata e mantenuta in tale attività (cfr. AI 27, 29, 49, 50). Il magistrato inquirente, in merito (e fondandosi su una serie di elementi meglio indicati dallo stesso inquirente a pag. 2 dell'AI 51) ha avviato indagini, contro il qui reclamante, __________ e ignoti, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 187, 189, 190 e 195 CP, in particolare ha ordinato __________ (sulle utenze in uso alla minorenne) rinviando, nel contempo, l'intervento nei confronti di __________ e __________, già identificati/indicati come presunti autori dei reati di cui agli artt. 187, 189 e 190, al fine meglio chiarire l'intera fattispecie (AI 44, 51).
Non è dato sapere (non sono indicati, né emergono in modo manifesto dall'incarto) quali "chiarimenti" o approfondimenti siano stati effettuati sulla base dei dati acquisiti mediante i __________; invero, se ben si comprendono le affermazioni del magistrato inquirente contenute nella decisione e nelle osservazioni, sembrerebbe che non ve ne siano stati. Di conseguenza, mal si comprende come possano essere state le dichiarazioni del qui reclamante e di __________ dopo l'arresto (intervenuto ca. tre mesi dopo il secondo __________) a fondare l'abbandono delle altre "ipotesi di indagine" (peraltro non chiuse mediante atto formale, a quanto par di comprendere) e come si possa affermare "verosimiglianza" del fatto che le risultanze dei __________ contenessero contatti relativi agli intestatari formali delle utenze in uso alla minore, mai interpellati (e senza contare che la stessa polizia elenca tali riscontri in riferimento ad un periodo in cui le utenze sono ritenute utilizzate della minore, ancorché con numerose telefonate da e per uno degli intestatari - verosimilmente ad altra utenza: cfr. AI 50 pag. 2 e 4).
c)
Sulla base di quanto sopra riassunto, e preso atto del fatto che lo stesso magistrato inquirente aveva accolto senza restrizioni la richiesta di nuovo interrogatorio della minore volto anche a chiarire i contatti con adulti di cui è qui questione (cfr. Istanza 17 novembre 2006, pag. 2, decisione 30 novembre 2006, pag. 2; AI 285 e 304), questo giudice fatica a condividere totalmente il giudizio di non pertinenza e non rilevanza di "quanto richiesto dalla difesa" formulato dal Procuratore pubblico (e ciò anche pensando all'interesse, su vari fronti, della giovane presunta vittima). Ciò nonostante, la richiesta di "effettuare indagini" è troppo generica per essere validamente considerata e valutata quale richiesta di complemento probatorio ai sensi dell'art. 196 CPP: non viene indicato alcuno specifico e determinato mezzo di prova come richiesto da questa norma.
Di fatto, la richiesta più che a un complemento d'istruttoria è paragonabile ad una istanza ex art. 186, di competenza di altra autorità e proponibile solo dopo la formale decisione di non luogo.
Sebbene a questo giudice non sfugga che le ipotesi di cui all'art. 195 CP contro il ricorrente e quelle di cui agli artt. 187, rispettivamente 195 CP contro ignoti non sono ancora state fatte oggetto di una decisione di non luogo e, comunque, non sarebbe il qui reclamante ad avere legittimazione per agire ex art. 186 CPP, non può essere questo giudice ad individuare in luogo e vece del reclamante le singole prove che abbiano carattere di novità, rilevanza e pertinenza, rispettivamente di non interrotta assunzione (e ciò sia detto a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività della richiesta: GIAR 6 agosto 1999, 352.1998.7)
Su questo punto, quindi, il reclamo è irricevibile (come peraltro lo era già l'istanza).
In conclusione, laddove chiede lo stralcio di determinati atti, una perizia sull'attendibilità, l'audizione a confronto di due testi e una nuova audizione di un terzo, il reclamo è respinto; laddove chiede indagini su diversi personaggi, il reclamo è irricevibile. Ciò viene constatato con la presente decisione, definitiva (a livello cantonale). Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190, 195 CP, 1 ss., 113 ss., 186, 196, 280 ss., 284 e contrario CPP,
decide
Il reclamo, parzialmente irricevibile, è respinto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese di FRS 250.-, sono a carico del reclamante che rifonderà alla parte civile, per le osservazioni parziali, FRS 180.- di ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione (con le osservazioni delle parti):
giudice Edy Meli