DTF 122 II 49, DTF 122 II 148, 2A.278/2004, 2A.309/2004, 2A.523/2001
Incarto n. INC.2005.59205
Lugano 3 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul sedente per statuire sull'istanza/decisione del 27 aprile 2006 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
visti gli inc. GIAR 592.2005.1/3/5 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
in fatto
__________ è stato incarcerato il 9 febbraio 2006, a seguito di decisione 3 febbraio 2006 della SPI, intimata il 9 febbraio 2006 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 592.2005.3). Egli era stato sentito lo stesso giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, constatato che __________ non è autorizzato a rimanere in __________, che è senza fissa dimora e che non ha ottemperato l’obbligo di lasciare la __________ entro il 3 ottobre 2004 impartitogli dalle competenti Autorità amministrative, che egli ha dichiarato di non volere lasciare la __________ e che non ha intrapreso alcun passo per procurarsi dei documenti di viaggio interessando nel frattempo le autorità penali (è stato condannato in due occasioni per infrazione alla LStup per avere venduto diverse dosi di cocaina a consumatori locali).
Con decisione/istanza del 27 aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 9 maggio 2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi (cioè sino al 9 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 592.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
Sentito a verbale il 2 maggio 2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino della __________ (benché sia stato riconosciuto con forte probabilità cittadino di tale Paese in occasione di un test lingua effettuato il 12 aprile 2006) bensì del __________ e di non voler collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di legittimazione (egli avrebbe telefonato all’ambasciata del __________ unicamente per informare i funzionari della sua carcerazione e non per ottenere dei documenti d’identità) come pure di non volere rientrare nel suo paese.
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).
I motivi che in data 9 febbraio 2006 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi, né una protrazione della carcerazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso, a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR 09.02.2006 e 02.05.2006, nonché verb. pol. 24.04.2006, 03.01.2006 e 27.01.2006), tuttavia il test LINGUA effettuato in data 12 aprile 2006 – benché la SPI avesse richiesto all’UFM di presentare lo straniero all’ambasciata del __________ l’UFM aveva suggerito di organizzare un test con un interprete di lingua __________ – ha permesso di concludere che __________ è molto probabilmente cittadino della __________: egli ha saputo dare informazioni vaghe e frammentarie sul __________ e per quanto riguarda il suo accento l’esperto ha concluso che __________ parla francese come un cittadino della __________ e che il suo accento francese non è assolutamente ivoriano mentre egli parla la lingua peul della __________ con accento __________ utilizzato espressioni tipiche della __________ senza il minimo influsso di accenti stranieri. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d’asilo, egli ha in un primo tempo dichiarato di essere cittadino della __________ per poi dichiarare di essere cittadino __________ senza saper fornire indicazioni precise su entrambi gli stati menzionati.
Ancora davanti a questo giudice, il 2 maggio 2006, egli ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione, di essere cittadino del __________ (e che non avrebbe risposto esaurientemente a tutte le domande dell’esperto che ha condotto il test lingua “per non essere identificato come cittadino del __________”, cfr. verbale 2 maggio 2006, p. 2) Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare dal momento che con la morte della madre non avrebbe più nessuno in patria.
Va infine ricordato che egli ha interessato le autorità penali, anche per t__________ (__________del 26.08.2005, con il quale è stato condannato a 50 giorni di detenzione sospesi condizionalmente oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre anni e __________ del 01.12.2005 con il quale è stato condannato a 2 mesi di detenzione da espiare ed alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente inflitta) per avere venduto diversi quantitativi di cocaina a consumatori locali, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la __________ (decisione UFR 03.09.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo).
In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è del 9 febbraio 2006, dette autorità hanno infatti tentato di organizzare un incontro con l’ambasciata del __________ (cfr. lettere 16 febbraio, 10 e 22 marzo della SPI all’UFM) nonché hanno organizzato un test LINGUA il 12 aprile 2006 nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto con forte probabilità come di origine della __________ (cfr. doc. E allegato all’istanza di protrazione).
Successivamente la SPI ha provveduto ad una nuova audizione dello straniero che ha ribadito di essere cittadino del __________ (cfr. verb. polizia del 25 aprile 2006) e ha sollecitato l’UFM con lettera 27 aprile 2006 al fine di organizzare al più presto un incontro con le autorità della __________ per identificare l’interessato in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio per permetterne il rimpatrio.
Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato (il quale ha addirittura dichiarato di avere telefonato all’ambasciata del __________ unicamente per informare i funzionari della sua detenzione e non per richiedere dei documenti di identità) – che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) – rende necessario più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi. A questo punto ed in queste condizioni non si può ritenere come impossibile il rimpatrio dell’interessato.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero – ed un suo dovere in tal senso – dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando nuovamente le autorità della __________ al fine di ottenere un incontro e il rilascio di documenti validi per il rimpatrio.
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________, è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 9 agosto 2006, compreso.
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
Intimazione:
giudice Claudia Solcà