Incarto n. INC.2005.45602
Lugano 10 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/23 dicembre 2005 da
contro
la decisione 14 dicembre 2005 emanata dal Procuratore pubblico Nicola Respini (rif. __________);
preso atto delle osservazioni della PC eredi fu __________ (29 dicembre 2005), della PC __________ (2 gennaio 2006), Procuratore pubblico (4 gennaio 2006) e della PC __________ (9 gennaio 2006);
visti gli inc. MP __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato,
in fatto ed in diritto che:
con decreto d'accusa 14 dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni per titolo di omicidio colposo in relazione all'infortunio, avvenuto il 24 settembre 2002 durante l'edificazione dell'abitazione __________ a __________ e nel quale ha perso la vita __________ (Inc. MP __________), per lesioni gravi relativamente all'incidente sul cantiere, avvenuto il 26 maggio 2000 durante i lavori di ampliamento della proprietà di __________ a __________ e che ha portato al ferimento di __________ (Inc. MP __________) e per ripetuta violazione delle regole dell'arte edilizia per entrambe le fattispecie, ordinando nel contempo la disgiunzione del procedimento penale aperto contro __________ da quello a carico di __________ ed __________, i quali, ad eccezione di __________, hanno tutti presentato opposizione;
con il gravame in esame __________, dopo aver preliminarmente evidenziato di avere inoltrato ricorso contro il __________ anche alla Camera dei ricorsi penali (CRP) e precisato che "il presente reclamo viene presentato a titolo cautelativo ed unicamente per quanto di competenza di questo GIAR", postula che la decisione di congiunzione dei due procedimenti penali (Inc. MP __________ e __________) nei suoi confronti contenuta nel __________ sia annullata e gli atti rinviati al Procuratore pubblico affinché emani due distinte decisioni, una per ciascuno dei due procedimenti; ritenuto che si tratterebbe di due fattispecie diverse e senza alcuna connessione né in fatto né in diritto, la decisione impugnata violerebbe il principio dell'indivisibilità dell'azione penale; il reclamante censura inoltre il fatto che la congiunzione dei due procedimenti a suo carico gli sia stata comunicata soltanto con il __________, quindi dopo la chiusura dell'istruzione formale dei due procedimenti avvenuta il 15 luglio 2005, rispettivamente il 6 dicembre 2005; da ultimo __________ critica l'operato del Procuratore pubblico anche con riferimento all'emanazione dei decreti di non luogo a procedere nei confronti di __________ e di __________ nel procedimento aperto a seguito della morte di __________;
in sede di osservazioni il Procuratore pubblico e la parte civile eredi fu __________ si sono pronunciati per la reiezione del gravame, la parte civile __________ per l'accoglimento del gravame; la parte civile __________ ha invece rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo giudice;
preliminarmente occorre esaminare la competenza di questo ufficio a statuire sul gravame in questione, e meglio sulla congiunzione dei due procedimenti a carico di __________ decisa dal Procuratore pubblico con __________. Con il Presidente della CRP, davanti alla quale è, come detto, pendente un ricorso inoltrato da __________ contro il DA __________ ex art. 201 CPP si è convenuto che prima si sarebbe pronunciato questo giudice per quanto di sua competenza;
giusta l'art. 280 cpv. 1 CPP contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al GIAR, salvo contraria disposizione di legge; le eccezioni previste riguardano unicamente atti posteriori all'emanazione del decreto/atto d'accusa;
dalla suddetta norma non emergono quindi motivi per i quali questo giudice dovrebbe dichiararsi incompetente a statuire su reclami presentati contro provvedimenti - in concreto la congiunzione dei due procedimenti a carico di __________ - decisi dal Procuratore pubblico contestualmente al decreto/atto di accusa o in esso contenuti (non dovendo la decisione di congiunzione/disgiunzione essere "forzatamente" emanata con decisione "separata", cfr. GIAR 6.03.2002, 803.1998.4 ad consid. 10), e ciò indipendentemente dall'avvenuta chiusura dell'istruzione formale: in particolare, se è vero che la chiusura dell'istruzione impedisce al Procuratore pubblico di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori è altrettanto vero che lo stesso conserva comunque i propri poteri decisionali, dovendo decidere sul seguito del procedimento e meglio sull'emanazione di una decisione di abbandono o di rinvio a giudizio (decreto o atto d'accusa); dopo l'emanazione dell'atto di rinvio a giudizio spetta invece al magistrato giudicante la decisione di congiungere e/o disgiungere, con decisione impugnabile alla CRP;
tale interpretazione dell'art. 280 cpv. 1 CPP appare, del resto, conforme a quanto ritenuto dalla Commissione speciale del Gran Consiglio nel Rapporto 8 novembre 1994 per l'esame del Codice di procedura penale, cioè che contro la decisione del magistrato di congiunzione o disgiunzione l'interessato ha le usuali facoltà di ricorso al GIAR o alla CRP, a seconda che il magistrato sia il Procuratore pubblico o il Presidente delle Assise (ad art. 35 CPP, pag. 24);
questo ufficio ha peraltro già riconosciuto la propria competenza a statuire avverso la disgiunzione di fatto risultante da decreto di accusa (GIAR 6 marzo 2002 in re R.G. e G.V., inc. 803.1998.4 e 6);
la legittimazione di __________, accusato e destinatario della decisione impugnata, all'inoltro del presente gravame è pacifica: il reclamo tempestivo è quindi ricevibile in ordine;
occorre anzitutto ricordare che:
"1.
. . . il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse, oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5).
(GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19)
giurisprudenza federale e dottrina, che confermano, sostanzialmente, il principio sopra esposto (DTF 116 Ia 305, cons. 4a; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 421, G. Piquerez, procédure pénale suisse, ZH 2000, ad n. 1090 ss.), si esprimono con una certa frequenza sulla disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone (correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla stessa persona(cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n. 130). Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è, per ovvi motivi, più "rara";
in ogni caso:
"…il legislatore ha previsto la possibilità per il magistrato competente (sia esso il PP durante la fase istruttoria, rispettivamente il magistrato giudicante dopo l’emanazione dell’atto di rinvio a giudizio) di “trattare separatamente cause connesse”, ciò deve comunque avvenire in “via eccezionale” (cfr. Rapporto della speciale commissione del GC sul Messaggio 11 marzo 1987 di totale revisione del CPP, pag. 24). La decisione di congiungere o disgiungere deve infatti considerare “il pregiudizio che essa può comportare per altri accusati: é questo il limite introdotto dalla Commissione al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito” (op. cit., loc. cit.).
Si accenna, nei lavori della speciale Commissione del GC, unicamente all’ipotesi di disgiunzione di procedimenti penali che vedono coinvolte più persone quali accusati. Nulla di specifico é detto in merito alla possibilità di disgiungere un procedimento penale a carico di uno stesso accusato per più fatti diversi tra loro. Unicamente il Messaggio 11 marzo 1987 del Consiglio di Stato avente per oggetto la totale revisione del CPP, facendo accenno alle ragioni di opportunità sembra ricordare implicitamente l'ipotesi (pag. 14) “ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa, mentre quella di altro procedimento al primo connesso, esiga tempi lunghi e complessi atti istruttori”, ciò che permette di ritenere che quando ci si trova confrontati con un unico accusato si può procedere a disgiunzione del procedimento concluso o in fase di terminazione da quello - sempre a suo carico
Tale impostazione é già stata ammessa dalla prassi dei GIAR in una decisione 982.93.1 del 15 dicembre 1993 (in applicazione del previgente CPP). In quella fattispecie il PP aveva disgiunto il procedimento a carico di un denunciato (informazioni preliminari) per importanti reati finanziari, ed ha poi decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato per tali ipotesi, lasciando aperto il procedimento (sempre a livello delle informazioni preliminari) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità (contravvenzione prevista dall’art. 292 CPS). In quel caso la decisione del PP fu protetta.
La decisione sostanzialmente contraria (rifiuto di disgiunzione) del PP in procedimento penale contro un unico accusato di reati patrimoniali importanti (appropriazione indebita aggravata e altro) dal procedimento per titolo di violazione della LAFE é stata sostanzialmente protetta (GIAR 203.93.2 del 22 novembre 1993).
In sostanza, come ricorda Piquérez (nel suo Précis de procédure pénale Suisse, Losanna 1987 nr. 469-470) il processo penale svizzero è retto dal principio dell'indivisibilità del perseguimento penale, ossia non è possibile frazionare l'azione penale esercitandola separatamente nel caso di pluralità di infrazioni commesse da uno stesso individuo. Non è quindi ammissibile, di principio e fatte salve le eccezioni più sopra ricordate, procedere ad istruttorie separate per le varie accuse mosse ad un accusato. Il principio di indivisibilità impone quindi di norma l'estensione delle incriminazioni penali in particolare nella fase istruttoria anche in caso di connessione soggettiva ossia in caso di più reati commessi dallo stesso accusato (Piquérez, op. cit., no. 475). Come indicato quindi solo preminenti motivi consentono l'eccezione della disgiunzione e per ciò fare occorre ponderare gli interessi in gioco e valutare se sussistono gravi inconvenienti sia per l'istruzione che per il pubblico dibattimento (in questo senso Rep. 1980 371 e segg.) rispettivamente per le altre persone coinvolte."
(GIAR 3 luglio 1997 in re K., 119.1993.16);
nello stesso senso (pur se in ambito di ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico), DTF 16 luglio 2003, 1P.423/2003;
il principio, quindi, è quello della congiunzione: con la revisione del 1994 (entrata in vigore il primo gennaio 1996), la commissione speciale istituita dal legislativo per l'esame del CPP ha stralciato dalla norma sulla connessione (nuovo art. 35) la frase "dovranno di regola essere riunite" sostituendola con la frase "devono essere riunite" (Rapporto 8 novembre 1994, n3163 e 3163Abis, pag. 23);
quanto al momento in cui emanare e notificare decisioni di congiunzione e/o disgiunzione se è vero che l'art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il momento in cui emanare tale decisione, si può certo riconoscere che, in determinati casi, motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche tempo la decisione in materia per esempio nel caso in cui l'immediata comunicazione dell'esistenza di un secondo procedimento potrebbe compromettere la raccolta di elementi probatori, rispettivamente allorquando non vi sono ancora gli elementi per una promozione o estensione dell'accusa (ma non quando questi elementi sono presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in relazione a questa problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP 1998 n. 109, REP 1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e citazioni); tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente; in ogni caso, sarebbe prassi corretta decidere la congiunzione/disgiunzione prima della chiusura dell'istruzione;
le norme sulla connessione e l'indivisibilità del procedimento prevedono quindi che anche fatti (rispettivamente responsabilità) diversi siano trattati congiuntamente e, pertanto, è contrario alla logica ed allo spirito di tali norme la non congiunzione di più procedimenti a carico di un'unica persona con l'argomento della diversità dei fatti;
in concreto vi è un'evidente connessione ex art. 36 cpv. 1 CPP, nel senso che __________ è accusato di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi;
la decisione impugnata non viola i diritti dell'accusato qui reclamante, ritenuto che quest'ultimo ha avuto accesso completo ad entrambi gli incarti, né del resto il reclamante spiega per quale motivo l'emanazione di due separati decreti d'accusa gli sarebbe stata più favorevole;
alla luce di quanto precede, la decisione di congiungere i due procedimenti a carico di __________ appare corretta, senza pregiudizio per la competenza del giudice del merito in caso di opposizione al __________ da parte del reclamante (che con scritto 22 dicembre 2005 ha comunicato al Procuratore pubblico di aver inoltrato ricorso contro il __________ alla CRP e che in caso di reiezione di detto ricorso presenterà formale opposizione);
le critiche formulate dal reclamante all'indirizzo del Procuratore pubblico con riferimento all'emanazione dei decreti di non luogo a procedere nei confronti di __________ e __________, nonché quelle sulla conduzione dei due procedimenti esulano dal contesto e sono quindi irrilevanti;
tra le righe il reclamante sembrerebbe contestare anche la disgiunzione del suo procedimento da quelli a carico di __________ e __________, tuttavia in proposito il gravame non è affatto motivato e comunque oggetto del petitum è l'annullamento della decisione di congiunzione dei due procedimenti a suo carico;
alla luce di quanto precede, il reclamo deve essere respinto, con la presente decisione definitiva a livello cantonale e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante e della PC __________ che ha aderito alla tesi del reclamante, poi smentita; non si assegnano ripetibili.
Visti gli art. 117, 125 e 229 CP, 35, 36, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,
decide
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 500.-, e le spese di fr. 150.-, sono a carico del reclamante in ragione di fr. 520.- ed in ragione di fr. 130.- a carico della PC __________. Non si assegnano ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione a (con copia di tutte le osservazioni):
giudice Ursula Züblin