Incarto n. INC.2005.37806

Lugano 4 maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 27 aprile 2006 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto


visti gli inc. GIAR 378.2005.1/2/3/4/5/6 e quello della SPI;

ritenuto e considerato

in fatto

__________ è stato incarcerato l’11 novembre 2005, a seguito di decisione 7 novembre 2005 della SPI, intimata il 9 novembre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 378.2005.3). Egli era stato sentito l’11 novembre 2005 dal giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, ritenuto che l'interessato non ha ottemperato all’obbligo di lasciare il territorio __________, continuando a commettere reati connessi con la vendita di sostanze stupefacenti, mettendo in pericolo la salute pubblica, e che l’assenza di documenti e le sue dichiarazioni contrastanti a proposito della sua intenzione di lasciare la __________, lasciano supporre che in caso di liberazione si sottrarrebbe al rimpatrio (doc. 1 inc. 378.2005.3).

Con decisione 7 febbraio 2006, considerato che i motivi che avevano giustificato la carcerazione erano ancora dati come pure ancora rispettato era il principio di celerità, veniva concessa una prima proroga di tre mesi della carcerazione ai fini di allontanamento a cui è astretto __________ (inc. GIAR 378.2005.5, doc. 7).

Con decisione/istanza del 27 aprile 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 9 maggio 2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di due mesi (cioè sino al 9 luglio 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 378.2005.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

Sentito a verbale il 2 maggio 2006 l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché sia stato riconosciuto tale da una speciale commissione __________ in data 29 marzo 2006, cfr. doc. C allegato all’istanza di protrazione, che di conseguenza ha confermato le conclusioni a cui è giunto il 17 marzo 2006 l’interprete incaricato del secondo test LINGUA, cfr. doc. B allegato all’istanza di protrazione) bensì __________ e di voler collaborare con le autorità unicamente per quanto riguarda la richiesta di documenti di viaggio presso le Autorità diplomatiche __________ (benché il primo passo concreto intrapreso in tal senso sarebbe la lettera 29 aprile 2006 inviata all’Ambasciata del __________ a __________ allegata al verbale 2 maggio 2006).

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente il territorio __________ verso un altro paese non può giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).

I motivi che in data 11 novembre 2005 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________, ed in data 7 febbraio 2006 una proroga di tre mesi di tale carcerazione restano tuttora validi, né tale protrazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino del __________ (cfr. verb. GIAR 11.11.2005, 02.02.2006 e 02.05.2006, nonché verb. pol. 04.11.2005, 25.01.2006 e 25.04.2006), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a __________ il 29 marzo 2006, da parte della delegazione __________ ha indicato lo straniero quale cittadino __________ (cfr. fax 31.03.2006 dell’UFM, Divisione rimpatrio), a conferma di un precedente test LINGUA e del fatto che in occasione della sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d’asilo, egli non ha saputo rispondere a nessuna domanda volta a verificare le sue conoscenze del __________ oltre a non essere in grado di parlare l’__________ bensì il classico __________ standard tipico della __________. Soltanto il 2 maggio 2006, davanti a questo giudice, __________, ribadendo di essere cittadino del __________ (contro ogni risultanza agli atti) ha comunicato di avere contattato tramite lettera 29 aprile 2006 (scritta in __________, con l’aiuto di un’assistente sociale, e non in __________) l’ambasciata del __________ per richiedere dei documenti di viaggio e ciò benché, ancora in occasione del verbale 2 maggio 2006, abbia preso atto dal suo patrocinatore d’ufficio che un funzionario dell’ambasciata del __________ l’avrebbe informato che le Autorità __________ prendono in considerazione come concittadini soltanto persone che perlomeno parlano la lingua __________.

Va infine ricordato che egli ha interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup (__________del 03.05.2004, con il quale è stato condannato a 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente oltre che all’espulsione sospesa condizionalmente dal territorio __________ per tre anni; __________ del 12.07.2004 con il quale è stato condannato per infrazione alla LDDS; __________ del 29 agosto 2005 con il quale è stato condannato a 75 giorni di detenzione da espiare e alla revoca della sospensione condizionale di condanne precedenti come pure della pena accessoria dell’espulsione infittagli il 03.05.2004), quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la __________ (decisione UFR 05.03.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo; decisioni CRA 29.04.2004 che ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo e CRA 25.05.2004 che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa).

In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è dell’11 novembre 2005 e che la prima proroga è del 7 febbraio 2006, le autorità preposte hanno infatti organizzato l'audizione di __________ da parte di un esperto per due test LINGUA in data 8 marzo, rispettivamente 17 marzo 2006 e da parte della delegazione __________, audizione che ha avuto luogo il 29 marzo 2006 e nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto essere di origine __________ (cfr. fax 31.03.2006 della Divisione rimpatri).

Successivamente la SPI, con riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento (seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione __________ del 29 marzo 2006 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________ -, ha sollecitato con scritto 27 aprile 2006 l'UFM affinché a sua volta sollecitasse la rappresentanza nigeriana in merito al riconoscimento definitivo dello straniero.

Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio, deve passare dal governo di __________).

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità __________, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle autorità __________ nel fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento (che dovrebbe comunque essere imminente, dopo di che si potrà organizzare il viaggio di rimpatrio), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando nuovamente le autorità __________. Da ultimo giova ricordare che appare poco verosimile una risposta positiva alla richiesta 29 aprile 2006 dell’interessato rivolta alle Autorità __________ di ottenere dei documenti di viaggio non avendo egli neppure i requisiti minimi (come parlare la lingua __________) per cui le Autorità __________ potrebbero almeno considerare tale richiesta entrando nel merito della stessa.

Per questi motivi,

richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

  1. La decisione/istanza 27 aprile 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 9 luglio 2006, compreso.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

  2. Intimazione:

giudice Claudia Solcà

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