INC.2005.36204

Incarto n. INC.2005.36204

Lugano 7 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 16/17 novembre 2005 da

__________, attualmente detenuto c/o __________, __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)

contro

la decisione (a verbale) 8 novembre 2005 del Procuratore pubblico Rosa Item, che rifiuta la congiunzione del procedimento di cui all'inc. MP __________ con quello di cui all'inc. __________, entrambi diretti contro il reclamante;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (28 novembre 2005) e quelle di __________ (28/29 novembre);

visti gli incarti MP __________ e __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

Per quanto concerne i fatti e le circostanze procedurali del procedimento di cui all'inc. __________, si può far riferimento a quanto riassunto in precedente decisione:

"A.

__________ è stato arrestato il 29 giugno 2005, a seguito del controllo di un'autovettura sulla quale egli si trovava, in quanto nei suoi confronti risultava pubblicato (RIPOL) un ordine d'arresto del 20 marzo 2003 (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 362.2005.1) per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup, in relazione alla coltivazione di canapa destinata alla vendita quale stupefacente. L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato e un concreto pericolo di fuga (doc. 5, inc. GIAR 362.2005.3).

B.

Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l' "avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________ e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1 inc. GIAR 362.2005.3).

I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio 2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

Non è chiaro a che punto si trovi l'istruttoria (il magistrato inquirente non lo indica), comunque la stessa è ancora in corso non risultando, dall'elenco atti trasmesso con l'incarto, che si sia già proceduto al deposito degli atti.

In calce all'interrogatorio dell’8 novembre 2005, in evasione ad uno scritto della difesa del 13/17 ottobre 2005 (AI 167), il Procuratore pubblico ha rifiutato la congiunzione del procedimento in oggetto con quello di cui al n. __________, pendente contro lo stesso __________ per altri titoli di reato (artt. 111 e 112 CP), come meglio risulta dalla relativa promozione dell'accusa e dal rapporto di polizia (AI 2 e 14, inc. MP __________).

A motivazione della decisione, il magistrato inquirente adduce il fatto che quest'ultimo incarto è stato trattato da altro Procuratore pubblico, concerne altri fatti ed altra procedura (cfr. verbale PP __________ 8 novembre 2005, pag. 11).

Contro tale rifiuto insorge __________ con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 362.2005.4).

Invocando evidente connessione tra le due procedure, nonché il principio della congiunzione e l'eccezionalità della possibilità di disgiunzione, chiede che si dia seguito a tali principi congiungendo i due procedimenti (Reclamo, punto II.1.).

Il reclamante ritiene irrilevanti il fatto che fino ad oggi i due procedimenti siano stati trattati da magistrati diversi e che si tratti di fatti diversi: i fatti oggetto d'accusa nei suoi confronti sono avvenuti nello stesso periodo e coinvolgono le stesse persone (Reclamo, punto II.2.).

Con osservazioni del 28 novembre 2005 (doc. 5, inc. GIAR __________) il magistrato inquirente chiede reiezione del gravame.

Riconosciuto il principio del giudizio unico, segnala come la fattispecie di cui all'inc. __________ sia già stata istruita (da altro Procuratore pubblico) e che sarebbe contrario all'economia processuale "costringere" l'osservante a compiere eventuali altri atti istruttori sull'incarto gestito dal collega (Osservazioni, pag. 1 e 2). Aggiunge che la soluzione migliore è quella di una contemporanea chiusura dei due incarti con emanazione dei rispettivi atti d'accusa ad opera dei due magistrati che si sono occupati delle due diverse fattispecie con congiunzione demandata alla corte di merito (Osservazioni, pag. 2).

Segnala, da ultimo, che la correa in uno dei procedimenti è parte civile nell'altro.

Per maggiore completezza, e comprensione della fattispecie, va detto che l'inc. MP __________ è stato aperto nel settembre 2002 (quindi alcuni mesi prima di quello di cui all'inc. __________ - aperto nel febbraio 2003). Il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria è stato annesso agli atti nel luglio 2003 (dopo l'apertura del secondo procedimento e prima dell'arresto di __________ - AI 14) e, successivamente non si rilevano (dall'incarto prodotto) altri atti istruttori se si eccettua una comunicazione di esame atti relativa a "gli atti delle indagini preliminari" indirizzata apparentemente al solo patrocinatore di parte civile (AI 16).

Anche la correa nel procedimento di cui all'inc. __________ (e parte civile nell'inc. __________) si oppone alla congiunzione, sottolineando che la stessa sarebbe data per il solo __________ ma non deve pregiudicare i diritti di terzi (doc. 6, inc. GIAR 362.2005.4).

Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato (nei due procedimenti) e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

Di principio, in diritto, si ha che:

"1.

. . . il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse, oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).

E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante __________, v. reclamo, cit., pto. 1 p. 2).

Trattandosi, come visto al considerando precedente, di decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dell’accusato e delle altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., inc. Giar 803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p. 298)."

(GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19)

Giurisprudenza e dottrina (cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n. 130) si esprimono con una certa frequenza sulla disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone (correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla stessa persona. Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è, per ovvi motivi, più "rara".

Comunque:

"…il legislatore ha previsto la possibilità per il magistrato competente (sia esso il PP durante la fase istruttoria, rispettivamente il magistrato giudicante dopo l’emanazione dell’atto di rinvio a giudizio) di “trattare separatamente cause connesse”, ciò deve comunque avvenire in “via eccezionale” (cfr. Rapporto della speciale commissione del GC sul Messaggio 11 marzo 1987 di totale revisione del CPP, pag. 24). La decisione di congiungere o disgiungere deve infatti considerare “il pregiudizio che essa può comportare per altri accusati: é questo il limite introdotto dalla Commissione al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito” (op. cit., loc. cit.).

Si accenna, nei lavori della speciale Commissione del GC, unicamente all’ipotesi di disgiunzione di procedimenti penali che vedono coinvolte più persone quali accusati. Nulla di specifico é detto in merito alla possibilità di disgiungere un procedimento penale a carico di uno stesso accusato per più fatti diversi tra loro. Unicamente il Messaggio 11 marzo 1987 del Consiglio di Stato avente per oggetto la totale revisione del CPP, facendo accenno alle ragioni di opportunità sembra ricordare implicitamente l'ipotesi (pag. 14) “ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa, mentre quella di altro procedimento al primo connesso, esiga tempi lunghi e complessi atti istruttori”, ciò che permette di ritenere che quando ci si trova confrontati con un unico accusato si può procedere a disgiunzione del procedimento concluso o in fase di terminazione da quello - sempre a suo carico

  • in fase di avvio o alle battute iniziali.

Tale impostazione é già stata ammessa dalla prassi dei GIAR in una decisione 982.93.1 del 15 dicembre 1993 (in applicazione del previgente CPP). In quella fattispecie il PP aveva disgiunto il procedimento a carico di un denunciato (informazioni preliminari) per importanti reati finanziari, ed ha poi decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato per tali ipotesi, lasciando aperto il procedimento (sempre a livello delle informazioni preliminari) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità (contravvenzione prevista dall’art. 292 CPS). In quel caso la decisione del PP fu protetta.

La decisione sostanzialmente contraria (rifiuto di disgiunzione) del PP in procedimento penale contro un unico accusato di reati patrimoniali importanti (appropriazione indebita aggravata e altro) dal procedimento per titolo di violazione della LAFE é stata sostanzialmente protetta (GIAR 203.93.2 del 22 novembre 1993).

In sostanza, come ricorda Piquérez (nel suo Précis de procédure pénale Suisse, Losanna 1987 nr. 469-470) il processo penale svizzero è retto dal principio dell'indivisibilità del perseguimento penale, ossia non è possibile frazionare l'azione penale esercitandola separatamente nel caso di pluralità di infrazioni commesse da uno stesso individuo. Non è quindi ammissibile, di principio e fatte salve le eccezioni più sopra ricordate, procedere ad istruttorie separate per le varie accuse mosse ad un accusato. Il principio di indivisibilità impone quindi di norma l'estensione delle incriminazioni penali in particolare nella fase istruttoria anche in caso di connessione soggettiva ossia in caso di più reati commessi dallo stesso accusato (Piquérez, op. cit., no. 475). Come indicato quindi solo preminenti motivi consentono l'eccezione della disgiunzione e per ciò fare occorre ponderare gli interessi in gioco e valutare se sussistono gravi inconvenienti sia per l'istruzione che per il pubblico dibattimento (in questo senso Rep. 1980 371 e segg.) rispettivamente per le altre persone coinvolte."

(GIAR 3 luglio 1997 in re K., 119.1993.16)

E, nello stesso senso (pur se in ambito di ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico), DTF 16 luglio 2003, 1P.423/2003.

Stante il principio dell'indivisibilità, nonché il fatto che la connessione è presunta (art. 194 cpv. 2 CPP), rispettivamente il nuovo fatto inglobato nel procedimento pendente per estensione dell'accusa (art. 194 cpv. 3 CPP), ci si potrebbe chiedere (a maggior ragione trattandosi di persona detenuta) se le due fattispecie non siano già, di fatto, congiunte (non bastando di certo per rispondere negativamente la numerazione, di carattere prettamente amministrativo, data alle due promozioni d'accusa) e se quella dell’8 novembre 2005 non sia più una decisione di disgiunzione che non un rifiuto di congiunzione.

Comunque, nel caso specifico, la questione é meramente accademica visto che i motivi che giustificherebbero la disgiunzione non possono che essere identici a quelli avanzati per rifiutare la congiunzione. È quindi opportuno entrare nel merito delle motivazioni formulate dal Procuratore pubblico.

È di meridiana evidenza che l'argomento secondo cui l'incarto __________ sia stato trattato da altro Procuratore, concerna altri fatti e diversa procedura, così come quello (avanzato in sede di osservazioni) secondo cui sarebbe contrario all'economia procedurale costringere un magistrato ad occuparsi degli eventuali complementi dell'incarto sin qui gestito dall'altro, sono privi di pertinenza e di rilevanza (quando non contraddittori) in relazione alle norme ed ai principi che reggono la materia; e ciò per più di un motivo.

Da un lato le norme sulla connessione e l'indivisibilità del procedimento vogliono proprio che anche fatti (rispettivamente responsabilità) diversi siano trattati (e ciò già in sede predibattimentale) congiuntamente e, quindi, è contrario alla logica ed allo spirito delle norme giustificare la non congiunzione con l'argomento della diversità dei fatti.

In secondo luogo, e per quanto concerne l'economia procedurale, va detto che la situazione attuale (un magistrato per ogni fattispecie imputata) è figlia di una scelta operata dagli inquirenti al momento in cui sono venuti a conoscenza dei fatti oggetto dell'inc. __________, non spiegata in questa sede (e difficilmente attribuibile, prima facie, a questioni di economia processuale), a cui il principio dell'indivisibilità dell'azione penale era noto e le cui conseguenze (in particolare in assenza di una decisione formale a quel momento) non possono certo essere sopportate dall'accusato : questioni di organizzazione interna (o di carattere statistico) non possono influire sui diritti delle parti e sulle norme procedurali vigenti.

In terzo luogo, va anche ricordato che la congiunzione non impone che tutti gli atti siano effettuati dallo stesso magistrato (192 cpv. 2 CPP), e che il magistrato titolare dell'inc. __________, neppure è all'oscuro dell'altro procedimento (e/o del fatto che l'inchiesta relativa non è formalmente già conclusa) in quanto ne ha fatto menzione sia per motivare il preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria (doc. 1, inc. 362.2005.3), sia per affermare (nelle osservazioni al presente reclamo) che anche tale procedura sfocerà in un rinvio a giudizio.

Da ultimo, va pure rilevato che l'incarto __________ non registra atti istruttori (o deposito atti) neppure dopo l'arresto di __________; ciò conferma, a giudizio di questo giudice e seppur implicitamente, volontà/necessità di un procedere "congiunto".

Le argomentazioni circa l'intenzione di procedere alla contemporanea chiusura dei due incarti, con emanazione di due rinvii a giudizio e congiunzione da parte della corte di merito, a parte il fatto di esprimersi anche su atti futuri nella sola competenza di altre autorità (quindi non certi: la corte è e rimane libera di congiungere, così come di mantenere disgiunti - o disgiungere -, se ritiene presenti sufficienti motivi - e nel caso della corte l'eventuale impugnativa non è di competenza di questo ufficio), non fanno che evidenziare come non vi siano motivi per rifiutare la congiunzione (se non estranei all'istituto stesso).

Ancorché solo menzionato dal magistrato inquirente (quindi non fatto oggetto di argomentazione a sostegno della decisione) e segnalato da __________ (senza indicazione di quali suoi diritti la congiunzione dei due procedimenti violerebbe), val la pena, per completezza di argomentazione, spendere due parole anche sul fatto che la persona considerata correa nei fatti oggetto dell'inc. MP __________ riveste il ruolo di parte civile in quelli oggetto del procedimento di cui all'inc. MP __________. In effetti, è abbastanza inusuale che nello stesso dibattimento una persona sieda in parte sul banco degli accusati ed in parte su quello della parte civile; tuttavia, non è impensabile né vietato dalla legge. Si tratta di una questione organizzativa legata alla specificità del dibattimento (che comunque non sembra ledere diritti particolari delle parti in causa, come peraltro nessuno indica) e, quindi, se del caso risolvibile in tale ambito.

Di primo acchito verrebbe da dire che se il problema sta nella presenza di una persona con doppio ruolo, sarebbe più opportuno disgiungere il suo proprio procedimento da quello del correo e denunciato e non disgiungere le fattispecie oggetto d'accusa nei confronti di quest'ultimo (appare, infatti, più pregnante il diritto ad un unico giudizio su tutti i fatti imputati ad un'unica persona - con ovvia riserva in relazione alla gravità - che quello di un giudizio unico contro tutti i compartecipi, come riconosce lo stesso magistrato inquirente laddove segnala assenza di pregiudizio del rifiuto attuale di congiunzione, posta la congiunzione per il dibattimento - Osservazioni, pag. 2 ultimo capoverso). Questa soluzione non è però pensabile per il Procuratore pubblico, viste le versioni contrastanti tra i due accusati, e sembra sgradita anche al reclamante (che segnala come entrambe le fattispecie siano avvenute nello stesso periodo e tra le stesse persone, con tutto quanto ne può derivare) mentre l'osservante __________ non si esprime in merito.

Sia come sia, questa circostanza, così come presentata (quindi senza particolari motivazioni) non appare eccezionale al punto da giustificare rifiuto di congiunzione.

In conclusione, in virtù di quanto sopra espresso la decisione del magistrato inquirente che rifiuta la congiunzione, così come motivata, non indica motivi particolari (con carattere di eccezionalità: cfr. giurisprudenza citata al cons. 8 della presente) che giustifichino di non rispettare il principio dell'indivisibilità del procedimento contro la stessa persona, non può essere protetta e deve essere annullata con la presente. I due procedimenti menzionati debbono essere considerati congiunti.

Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare, gli artt. 11, 122 CP, 19 cifra 2 LFStup, 35 e 36, 192, 194, 284 e contrario CPP,

decide

  1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

§. La decisione 8 novembre 2005 del Procuratore pubblico é annullata.

§§. Gli inc. MP __________ e __________, entrambi diretti contro __________, in quanto connessi, sono da considerare congiunti.

  1. La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le spese di FRS 113.- sono a carico

dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al reclamante FRS 310.- a titolo di

ripetibili.

  1. Intimazione:

giudice Edy Meli

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