Incarto n. INC.2004.9505
Lugano 27 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione 18 aprile 2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
(patr. d'ufficio dall'__________)
visti gli inc. GIAR 95.2004.1, 3 e 5;
proceduto all'audizione di __________ il 26 aprile 2005;
ritenuto e considerato
in fatto
__________ è stato incarcerato il 3 febbraio 2005, a seguito di decisione 28 gennaio 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 95.2004.3). __________ __________ è stato sentito il giorno successivo da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"
(inc. GIAR 95.2004.3, doc. 3)
Con decisione/istanza del 18 aprile 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 95.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura, rendendo tal modo difficile all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'espatrio.
Nel corso dell'udienza 26 aprile 2005 l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di legittimazione.
La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 2, inc. GIAR 95.2004.3).
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata.
Dagli atti risulta che la SPI con scritto 7 marzo 2005, al fine di verificare nuovamente l'intenzione di __________ a collaborare in vista del suo rimpatrio, ha chiesto alla Polizia cantonale di procedere all'interrogatorio dell'interessato, - l'audizione ha avuto luogo il 22 marzo 2005 -, con scritto 29 marzo 2005 ha sollecitato l'UFM ad agire nei confronti dell'Ambasciata algerina affinché la stessa si attivasse per il rilascio di un lasciapassare - con scritto 5 aprile 2005 l'UFM ha chiesto al Consolato algerino a Ginevra se lo stesso sia disposto a rilasciare un lasciapassare - ed, infine, con lettera 22 aprile 2005 ha chiesto all'UFM se la richiesta 5 aprile 2005 abbia avuto esito positivo o meno. L'autorità ha quindi fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 22 marzo 2005 e dinanzi a questo giudice (cfr. verbale udienza 26.04.2005), ha affermato di non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di un documento di viaggio, di non aver contattato il suo Consolato a Ginevra e di non poter collaborare "in quanto le autorità algerine, se qualora rientrassi nel mio Paese, sarei un uomo morto".
Inoltre, __________, durante il suo soggiorno in Svizzera, ha più volte interessato le autorità penali, e meglio per i reati di ripetuto furto, infrazione e contravvenzione alla LStup, ricettazione e atti sessuali con fanciulli (DA __________ del __________; DA __________ del __________ e DA __________ del __________), reati di indubbia gravità (cfr. A. Wurzburger, op. cit., p. 68) commessi nel corso del 2004, cioè dopo che con decisione 31.12.2003 l'UFR aveva deciso che lo stesso doveva lasciare immediatamente la Svizzera. Infine, giova ricordare che il 27 aprile 2004 il Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha emesso nei confronti di __________ una decisione di divieto d'accesso al territorio di Lugano, il 7 settembre 2004 il Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Ginevra ha emesso analoga decisione con riferimento al territorio del Canton Ginevra ed il 10 dicembre 2004 l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata di durata illimitata, in quanto "straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per motivi di ordine e di sicurezza pubblico (ricettazione, atti sessuali con fanciulli; infrazione e contravvenzione alla LF stupefacenti e ripetuto furto).
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza, cfr. FF 2003, pag. 4993), nonché la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione la protrazione di ulteriori tre mesi è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. Da ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 22.03.2005) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre mesi e verrà a scadere il giorno 3 agosto 2005, compreso.
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
Intimazione:
giudice Ursula Züblin