Incarto n. INC.2003.59405
Lugano 16 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 5/7 aprile 2005 da
__________, __________
rappr. dall’avv. __________, __________
contro
tre (3) distinti ordini di sequestro, tutti datati 25 marzo 2005, emanati dal Procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________, per i reati di ripetuta appropriazione indebita semplice e aggravata sub. amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti (inc. MP __________);
preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (13 aprile 2005), di quelle della parte civile __________ (22/25 aprile 2005) e di quelle dell'accusato __________ (26/27 aprile 2005);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto,
in fatto:
A.
Il 25 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha emanato tre distinti (anche nei destinatari) ordini di sequestro, aventi per oggetto:
· la cartella ipotecaria al portatore (in seguito CI) di nominali fr. 7'500'000.- gravante in I rango le Part. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________, nonché la CI di nominali fr. 9'500'000.- gravante in I rango la Part. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________;
· le pigioni incassate, e da incassare dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti, __________, nel contesto delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________ e __________);
· gli averi patrimoniali (comprese le cassette di sicurezza) in essere su tutte le relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario economico presso la __________ o la __________, succursale di Lugano, con contestuale blocco a RF delle Part. __________ e __________ RFD __________ (Ubicazione __________ e __________) intestate al reclamante.
Si vedano, per il dettaglio, gli AI 365, 366, 367 dell'inc. MP __________.
B.
Gli ordini sono stati emanati nell’ambito di un procedimento penale a carico di __________ per i reati di ripetuta appropriazione indebita semplice e aggravata sub. amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti (cfr. ordini impugnati, nonché AI 15 e VI __________ 14 ottobre 2003) e, sostanzialmente, hanno l'obiettivo di porre nelle mani dell'autorità inquirente quello che per quest'ultima è il provento di reato (le CI), il surrogato (rispettivamente accessori o frutti - art. 806 cpv. 1 CCS e 152 LEF) del provento di reato (gli affitti incassati o da incassare a seguito della procedura esecutiva avviata mediante il possesso delle CI), nonché altri beni a garanzia di eventuale risarcimento compensatorio. Tutti i valori oggetto del sequestro si troverebbero, al momento attuale, nelle mani di terzi per rapporto all'accusato.
In sostanza, il qui ricorrente ha ricevuto i titoli ipotecari dall'accusato e li avrebbe ceduti alla __________; nel contempo (se si preferisce prima e dopo la cessione) ha percepito e percepisce gli affitti derivanti dalla procedura d'esecuzione (da lui) avviata grazie alle CI menzionate (cfr. inc. UEF __________, P.I. __________ e __________).
Le misure cautelari messe in opera si giustificano, secondo l'autorità inquirente, in quanto, al momento della ricezione delle cartelle ipotecarie, il qui reclamante non poteva dirsi in buona fede.
Per completezza, va pure detto che gli ordini qui impugnati sono stati preceduti da altro ordine, relativo alle sole cartelle ed indirizzato a __________ (AI 325), rimasto privo di effetti concreti. Infatti, la procedura di reclamo introdotta dallo stesso sig. __________, è stata stralciata dai ruoli da questo giudice dopo aver preso atto dello "scritto 2/3 marzo 2005 del patrocinatore di __________ che conferma di non essere più né proprietario né possessore/detentore delle cartelle in questione" (sentenza 7 marzo 2005, inc. GIAR 594.2003.4).
C.
Con il reclamo in oggetto (unico per i tre ordini) __________ (parte civile nel procedimento ed in relazione a determinati fatti - VI 3 novembre 2003) chiede, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo ed, in via principale, l’annullamento di tutti e tre gli ordini di sequestro (doc. 1, inc. GIAR 594.2003.5, pag. 35). In via subordinata chiede di limitare il sequestro "degli averi patrimoniali (ossia degli immobili e dei crediti verso banche menzionati nei tre ordini di sequestro) del sig. __________ a concorrenza della somma di fr. ………….., pari al valore effettivo delle due cartelle ipotecarie di nominali fr. 7500000.- rispettivamente di nominali 9500000.-, dedotte le pigioni già incassate in via di realizzazione del pegno immobiliare" (idem, pag. 36).
Il reclamante sostiene che l’affermazione secondo la quale “sono stati raccolti elementi tali da permettere di concretamente dubitare in merito alla buona fede di __________”, non è stata sufficientemente sviluppata dal Procuratore pubblico ed è quindi insufficiente a motivare i sequestri. La motivazione, inficiata da arbitrio, verrebbe a cadere e, con essa, l’intero castello, che poggia completamente sulla tesi della malafede del reclamante riguardo all’acquisizione delle CI (Reclamo, punto 7).
Riassuntivamente, il reclamante sostiene:
· che i titoli non gli sono stati consegnati direttamente da __________, ma per il tramite dell’avv. __________; questa circostanza inficerebbe la tesi della sua malafede: per sostenere che il reclamante era in malafede bisognerebbe comprovare che l’avv. __________ lo fosse, ciò che nessuno ha mai sostenuto e che non si potrà mai sostenere (Reclamo, punto 8);
· che la nozione di buona fede secondo il diritto civile e secondo il diritto penale non è uniforme e, nel diritto penale, la semplice negligenza non basta a privare il terzo della protezione offertagli dall’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP; egli avrebbe dato prova di tutta la diligenza (concetto a carattere relativo) richiesta dalle circostanze e invoca quindi la sua buona fede; sottolinea il rapporto di fiducia esistente tra lui e __________, precisando che, in base alle circostanze, la fiducia che riponeva in __________ era perfettamente giustificata (Reclamo, punti 19, 21, 22);
· di avere versato una controprestazione adeguata ai sensi dell’art. 59 cfr.1 cpv. 2 CPS (Reclamo, punto 43);
· che le due cartelle ipotecarie non sono provento di reato, adducendo a prova il fatto che altri crediti di __________ vennero garantiti dalle stesse cartelle ipotecarie, che sono poi state rimesse nella disponibilità di __________; ciò dimostrerebbe che la __________, che per anni non fece nulla per riaverle, le considerava nel legittimo possesso di __________ (Reclamo, punto 13);
· che il sequestro viola il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 della Costituzione federale), in quanto i valori in gioco sono straordinariamente elevati, specialmente se commisurati alla potenzialità economica di una persona privata; le conseguenze dell’esecuzione degli ordini di sequestro sarebbero particolarmente pesanti dal punto di vista personale e patrimoniale nei confronti del reclamante (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 in fine CPS) con anche il rischio (se gli ordini dovessero essere mantenuti) che la società a cui il reclamante ha ceduto i titoli possa rivalersi contro di lui, chiedendo l’annullamento del contratto di cessione o chiedendo un risarcimento per inadempienza (Reclamo, punti 38 a 40);
· di essere vittima di reati patrimoniali contestati a __________ e lamenta la violazione del suo diritto prioritario alla restituzione (art. 59 cfr. 1 cpv.1 CP); la confisca e il sequestro che le è preliminare hanno infatti un carattere sussidiario, che nel caso in esame non è stato preso in considerazione (Reclamo, punto 47).
Da ultimo e per quanto riguarda in particolare il sequestro dei suoi (propri) averi patrimoniali, il reclamante sostiene che, in considerazione della situazione finanziaria altamente precaria degli immobili, il Procuratore pubblico avrebbe dovuto esaminare e approfondire il valore venale attuale delle due cartelle ipotecarie. Semmai si sarebbe dovuto indicare il valore del provento del reato e procedere al sequestro degli averi patrimoniali del reclamante a concorrenza di questo valore, dedotto il valore delle pigioni incassate (Reclamo, punto 59).
D.
In sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 594.2003.5) il Procuratore pubblico si è pronunciato per l’integrale reiezione del gravame con conseguente conferma delle decisioni di sequestro del 25 marzo 2005.
Il magistrato inquirente afferma che al reclamante sono perfettamente noti i motivi alla base dell'asserzione di malafede, dato che una prima decisione tendente a porre sotto sequestro le due CI (decisione del 24 gennaio 2005, intimata al reclamante) riportava chiaramente gli elementi che sostengono tale conclusione (Osservazioni, pag. 2).
Non vi è dubbio, sempre secondo il magistrato (Osservazioni, pag. 2) riguardo alla provenienza illecita delle CI, già per la cronologia dei fatti che le riguardano:
· il 22 febbraio 2000 (con atto aggiuntivo del 15 marzo 2000), __________, __________, acquista per fr. 5,6 Mio il credito, garantito dai titoli oggetto di sequestro, vantato da __________ nei confronti di __________;
· il 17 aprile 2000 la __________ consegna in pegno le CI e cede i canoni di locazione relativi agli immobili di __________ alla __________ (in seguito __________), a valere quale garanzia per un credito in conto corrente di fr. 5 Mio concesso dalla banca alla società per il pagamento di parte del prezzo di cessione (fr. 4 Mio);
· il 22 agosto 2000 la __________ trasmette le cartelle ipotecarie “a titolo fiduciario” all’accusato __________ “per la cessione del credito a terzi”;
· il 25 giugno 2003 __________ consegna al reclamante le CI per garantire un prestito personale concessogli dal reclamante.
Il Procuratore pubblico ritiene, quindi, evidente che __________ consegnando al reclamante i titoli ipotecari per garantire un prestito personale, ha indebitamente disposto di beni patrimoniali a lui affidati a titolo fiduciario (e con un preciso scopo) dalla __________. I titoli ipotecari consegnati al reclamante rappresentano, pertanto, il provento del reato di appropriazione indebita imputato a __________ (Osservazioni, pag. 3).
In merito al concetto di diligenza cui si appella __________, il PP fa notare che non gli si addebita di aver omesso di prendere tutte le misure necessarie a verificare la situazione di fatto al momento della ricezione dei titoli, bensì si sostiene che egli aveva già a disposizione tutti gli elementi per comprendere che il contesto in cui ha ricevuto i titoli in garanzia poteva essere delittuoso (Osservazioni, pag. 6): il reclamante era azionista maggioritario e Vice-Presidente della __________, gli era già noto che le cartelle ipotecarie erano quantomeno di pertinenza della società e, comunque, che non erano nella disponibilità di __________ personalmente (ibidem).
Inoltre, egli era a conoscenza del credito di fr. 5 Mio concesso dalla __________ alla __________, quindi dell’esistenza di terzi creditori (in casu la __________) che, con la messa a pegno dei titoli da parte di __________ a garanzia di un debito personale, venivano lesi nei loro diritti (Osservazioni, pag. 7).
Sempre a dire del magistrato inquirente, il reclamante, per sua espressa ammissione, non confidava più nella serietà professionale di __________ da quando aveva scoperto che quest’ultimo aveva utilizzato fondi della società senza il suo preventivo consenso. Il rapporto di fiducia che aveva contrassegnato i precedenti rapporti d’affari con l’accusato era dunque già irrimediabilmente compromesso prima della consegna delle CI, tanto da rendere necessaria la sottoscrizione di ben tre convenzioni tendenti a chiarire i rapporti di dare e avere fra le parti, rispettivamente a debitamente garantire le pretese del reclamante nei confronti di __________ (ibidem).
Anche il fatto che le parti siano state d’accordo di sottoscrivere almeno due convenzioni predatate non è segno di trasparenza: l’avv. __________, in occasione della firma delle tre convenzioni, ha per altro sollevato dubbi in relazione ai titoli reperiti nelle mani di __________ ed ha proposto al reclamante di effettuare una verifica presso la __________, proposta che il reclamante ha respinto non ritenendo “opportuno contattare la banca perché era convinto che __________ ossequiasse le convenzioni nel termine”. Ne consegue, secondo il Procuratore pubblico, che il reclamante non merita la protezione di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2, rispettivamente 59 cifra 2 cpv. 1 ultima frase, CP (ibidem).
Essendo escluso che il reclamante abbia agito in buona fede, il PP ritiene inutile esprimersi in merito alla eventuale controprestazione. Per lo stesso motivo, non sarebbe data possibilità di applicazione della Härteklausel (Osservazioni, pagina 8).
In risposta alla pretesa condizione di vittima dei reati commessi da __________ nei suoi confronti con conseguente diritto prioritario ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CP, il PP segnala che la parte personalmente e direttamente danneggiata dall’agire illecito dell’accusato è la __________, a cui i titoli verrebbero semmai assegnati (Osservazioni, pagina 9)
Relativamente alle pigioni, il PP rileva che, malgrado la cessione dei titoli (asseritamente avvenuta il 15 aprile 2004), l’UEF di __________ ha ricevuto comunicazione della modifica del creditore pignoratizio solo il 14 marzo 2005. In data 11 marzo 2005 è stata sottoscritta una convenzione fra la __________ e il reclamante in base alla quale quest’ultimo sarebbe stato autorizzato (e lo è tuttora) ad incassare le pigioni ripartite dall’UEF. A tutt’oggi il reclamante avrebbe incassato sul conto a lui intestato presso la __________, __________, ca. fr. 585'000.- sulla base dei diversi riparti effettuati dall’UEF. Il sequestro di quanto incassato e di quanto sarà da incassare relativamente alle pigioni è, per il Procuratore pubblico, più che opportuno anche in previsione di accertare la fedefacenza, al di là della forma, della documentazione relativa alla cessione dei titoli ipotecari (Osservazioni, pag. 10).
Da ultimo, ed in relazione al sequestro degli averi patrimoniali del reclamante, il PP osserva che questo si fonda sulla necessità di cautelativamente assicurare i beni del reclamante in attesa di conoscere l’esito della decisione di sequestro dei titoli ipotecari provento di reato rispettivamente di verificare se dalla posizione di creditore pignoratizio il reclamante ha ottenuto vantaggi soggetti a confisca (ibidem).
E.
La parte civile (AI 192) __________, con le sue osservazioni (doc. 7, inc. GIAR 594.2003.5) chiede reiezione del reclamo.
Rileva, innanzitutto, come la cessione dei titoli da __________ alla __________ (recte. __________), __________, sia avvenuta dopo una comunicazione al legale del reclamante che precisava che la (precedente) cessione a __________ era avvenuta a titolo fiduciario; segnala, inoltre, una dichiarazione a verbale del reclamante che si sarebbe dichiarato avente diritto economico della __________ (Osservazioni, punto 1).
Successivamente, non senza aver ricordato che non si sta ancora discutendo della confisca, bensì di sequestro ai sensi dell'art. 161 CPP, la parte civile afferma (indicando diffusamente circostanze di fatto e la logica delle operazioni) che non si può seriamente sostenere che non vi siano state (in capo ai titoli) malversazioni ai danni della __________, visto che questi erano stati consegnati a __________ "a titolo fiduciario e per consentire cessione a terzi" (Osservazioni, punto 2).
In merito al concetto di buona fede ex art. 59 CP (Osservazioni, punto 3), rinvia a dottrina e giurisprudenza anche cantonale, segnalando come il reclamante sia probabilmente incorso in un errore di persona allorquando dichiara civilistiche le considerazioni giuridiche del prof. __________, precisando che si tratta del prof. __________ e non del prof. __________.
Le osservazioni si soffermano sulle circostanze particolari del caso in esame che, a dire della parte civile __________, confermano la mala fede del reclamante o, se si preferisce, ne escludono la buona fede: persona per nulla sprovveduta, conoscenza di malversazioni commesse da __________ a suo danno, conoscenza dei debiti della __________ (società di cui era azionista e vice-presidente del CdA), sottoscrizione di contratti predatati e "scorretti" anche nel contenuto (uno dei quali sottoscritto anche a nome della menzionata società), evitato che una verifica delle posizioni __________ e __________ fosse effettuata dall'avv. __________ al momento dei contratti in questione (Osservazioni, punti 4 e 5).
Da ultimo, e per quanto concerne la controprestazione (anch'essa, e cumulativamente, prevista dall'art. 59 CP per evitare confisca e/o risarcimento compensatorio nei confronti di un terzo) e proporzionalità, contesta che, nel caso in esame, i fondi eventualmente versati nel 1999 e nel 2000, possano diventare, nel 2003 e con la consegna delle CI proventi di reato, controprestazione ai sensi dell'art. 59, rispettivamente che il principio di proporzionalità possa essere invocato (ancorché applicabile) da chi, alle prime avvisaglie del procedimento ha ceduto le cartelle terzi (formalmente) e, quindi si sarebbe adoperato per prevenire o impedire il sequestro. Anzi, sempre secondo la parte civile, verificandosi tali eventualità, altre disposizioni di legge potrebbero risultare applicabili.
F.
Anche l'accusato ha presentato osservazioni (doc. 10, inc. GIAR 594.2003.5), pur con la premessa di non voler entrare nel merito delle varie argomentazioni sviluppate dal reclamante (Osservazioni, punto 1).
A dire di __________, il reclamante non può essere considerato persona sprovveduta (anche perché assistito da collaboratore competente), né può "seriamente affermare" che l'accusato gli abbia detto che le CI erano libere ed il debito (presso la ) altrimenti garantito (Osservazioni, punto 3). Sempre a dire dell'accusato, __________ conosceva positivamente la situazione dell' per rapporto alla banca ed alle garanzie (Osservazioni, punto 4).
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti e del magistrato inquirente si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
In diritto:
La richiesta di effetto sospensivo è stata evasa, negativamente, con ordinanza del 7 aprile 2005, cresciuta in giudicato (doc. 3, inc. GIAR 594.2003.5).
Il reclamo è tempestivo. Gli ordini, datati 25 marzo 2005, sono stati notificati il giorno stesso e ricevuti in data 29 marzo 2005; il termine di 10 giorni previsto dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva l’8 aprile 2005 ed è quindi stato rispettato.
La legittimazione del reclamante a presentare reclamo contro gli ordini di sequestro menzionati nel cappello della presente, è certamente data per due di essi (quello relativo a sue relazioni bancarie e quello relativo gli affitti percepiti e da percepire tramite UEF) in quanto __________ è, oltre che destinatario, personalmente toccato dagli stessi.
La legittimazione in relazione all'ordine che concerne le due CI (AI 367) è pure data, ma solo nella misura in cui egli è ipotizzato quale possessore delle stesse, eventualmente tramite relazione bancaria di sua pertinenza.
__________ non ha, di contro, alcuna legittimazione per opporsi all'ordine nella misura in cui lo stesso è indirizzato alla __________ Il fatto di essere colui che avrebbe ceduto proprietà e possesso delle cartelle a questa società (doc. 9, inc. GIAR 594.2003.4) non ne fa, a giudizio di questo giudice, un terzo con interesse legittimo al reclamo (Reclamo, punto 5 lett. f delle motivazioni in ordine). Infatti, il rischio di conferma o mantenimento del sequestro (ai fini di confisca) nei confronti dell'attuale (se tale si rivelerà) possessore delle cartelle, dipende dalla buona fede e dalla controprestazione di quest'ultimo (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP) e non da quella del reclamante. Non si vede, quindi, su cosa possano fondarsi eventuali azioni per inadempienza contrattuale (peraltro in relazione ad un contratto, a quanto par di comprendere, già interamente eseguito), che comunque non sono eventualità sufficienti, di per sé, a fondare la legittimazione (Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, n. 155 e note).
Altrettanto dubbia la legittimazione del reclamante (sempre in relazione all'ordine di sequestro concernente le cartelle) in base alla sua costituzione di parte civile nel procedimento. Se è vero che il qui reclamante si è costituito parte civile "nel procedimento penale nel procedimento pendente nei confronti dell'Avv. __________ " (VI __________ 3 novembre 2003, pag. 7) è altrettanto vero che simile modalità di costituzione non può valere per tutti i fatti ed i reati oggetto del procedimento, bensì solo per quelli per i quali il dichiarante è danneggiato direttamente. Ora, per i fatti imputati all'accusato __________ in relazione alla cessione (rispettivamente alle cessioni) delle CI non risulta che il reclamante abbia subito un danno diretto (non bastando un danno indiretto, quand'anche di natura patrimoniale: cfr. sentenza 25 marzo 1998 in re B. e A., GIAR797.1997.1 e relative citazioni), né lo sostiene dato che mette in discussione (ancorché erroneamente, come si dirà in seguito) l'esistenza di sufficienti indizi di reato in relazione alle cessioni/trasferimenti delle CI (cfr. Reclamo, punti da 10 a 17). Inoltre, a confermare la conclusione che la costituzione di parte civile da parte di __________ non si riferiva agli addebiti (all'accusato) concernenti le CI oggetto degli ordini impugnati, vi è pure la circostanza che l'accusa, per tali fatti, è stata promossa nel gennaio 2004 (VI __________ 12 gennaio 2004, pag. 2).
Da ultimo, va pure rilevato che, concretamente, il reclamante non sta agendo, con il presente reclamo e per quanto concerne la contestazione del sequestro delle cartelle, quale "parte lesa", bensì quale controparte contrattuale della __________.
Comunque, visto che fatti e argomenti a sostegno e/o a contestazione degli ordini sono sostanzialmente gli stessi, questa questione non ha particolare influsso in relazione all'analisi che verrà effettuata nei considerandi che seguono.
a)
I principi che reggono la materia del sequestro quale misura cautelare, sebbene noti al magistrato inquirente ed al patrocinatore del reclamante, possono essere così riassunti:
"L'art. 161 CPP, impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.
Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi perle necessità dell'istruttoria formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva -alternativa o cumulativa- della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (R. HAUSER/E. SCHWERI/ K.HARTMENN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, zurigo 2000, n. 2542 ss.). Come tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP 1999 n. 131, 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP 1966 n. 107)].
(sentenza CRP 24 marzo 2005, inc. 60.2005.9)
b)
Trattandosi, nel caso in esame, di sequestri ai fini dell'applicazione (eventuale) dell'art. 59 CP (cifra 1 cpv. 2 e cifra 2 cpv. 1 in fine, in particolare), è opportuno ricordare anche che:
"Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid, Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.
Indipendentemente dalla natura della confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; v. Schmid, Kommentar, nota 82 ad art. 59 CPS).
Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.
(sentenza 22 ottobre 2002 in re T., GIAR 39.2002.7)
Nel caso in esame, è data l'esistenza di seri e sufficienti indizi di reato a carico di __________, in particolare per l'atto di disposizione delle due cartelle ipotecarie al portatore di cui si è detto nei considerandi sui fatti (cfr. cons. A.).
Sebbene non risulti chiaramente, dalla documentazione agli atti, se le cartelle siano state inviate all'accusato quale notaio oppure quale presidente del CdA della __________, il testo dello scritto di trasmissione indica che la trasmissione avviene "a titolo fiduciario" e "per la cessione del credito a terzi" (cfr. doc. 1 allegato al verbale __________ 12 gennaio 2004). Lo stesso accusato riconosce, a più riprese, questa circostanza ed il fatto che la consegna non lo autorizzava a disporre dei dei titoli per motivi diversi da quelli indicati nello scritto del 22 agosto 2000 (cfr. Verbali __________ 4.12.2003, pag. 2, 12.01.2004, pag. 2; Osservazioni __________, pag. 2). Non trova, pertanto, riscontro negli atti, l'affermazione del reclamante secondo cui le cartelle sarebbero state consegnate senza condizioni da parte della __________ (Reclamo, punto 11).
Non è contestato da nessuno che i due titoli al portatore fossero, al momento della consegna a __________, di pertinenza della __________, e che __________ le abbia cedute in pegno al qui ricorrente a garanzia di un debito personale (cfr. convenzione datata 25 giugno 2003, in AI 134; Verbale __________ 4 giugno 2004, pag. 5), quindi non in relazione alla "cessione del credito" di cui si parla nella lettera della __________ che accompagna la trasmissione delle cartelle.
Ritenuto che, di principio, già la messa a pegno della cosa affidata costituisce un atto di appropriazione (BJP 1973 n. 435), nel caso in esame è data, in capo all'accusato, la presenza di sufficienti indizi del reato di appropriazione indebita, a danno della __________ quale legittimo possessore e/o del proprietario delle cartelle (DTF 119 Iv 128; DTF 120 IV 119; DTF 121 IV 25), ed avente quale oggetto le cartelle in questione (consumato mediante la messa a pegno, da parte dell'accusato). Nel contempo, le menzionate cartelle ipotecarie sono oggetto e provento di reato, indipendentemente dal fatto che siano in mano a terzi, rispettivamente che siano pervenute nelle mani di terzi proprio mediante l'atto di appropriazione.
Poco comprensibili, a questo proposito, le argomentazioni (ed i rinvii) esposti dal reclamante ai punti 11, 12 e 13 del reclamo. Da un lato non si comprende l'utilità di disquisire sulla rilevanza penale della trasmissione delle CI dalla __________ all'Avv. __________ (gli indizi di reato riguardano altro fatto, se si preferisce: altro trapasso), rispettivamente della qualità del possesso da parte di quest'ultimo (ritenuta, inoltre, irrilevanza della sua durata), dall'altra la questione a sapere cosa abbia creduto il reclamante, rispettivamente cosa poteva verosimilmente credere, concerne (se del caso) la sua buona fede e non l'esistenza o meno degli indizi di reato.
Da ultimo, il fatto che __________ abbia disposto a più riprese dei titoli a lui affidati dalla __________ per garantire crediti concessi a lui personalmente non dimostra affatto che tali atti di disposizione da parte di __________ (delle cartelle ipotecarie) fossero penalmente irreprensibili.
Ritenuto quanto asserito al considerando che precede, non occorrono grandi disquisizioni per affermare, conseguentemente, che le cartelle ipotecarie sono da considerare valore patrimoniale oggetto/provento di reato.
Preso atto che le CI non sono (più) in possesso dell'accusato e che i sequestri impugnati concernono terzi ed hanno per oggetto sia il provento di reato stesso, sia il preteso surrogato (o i frutti dei titoli provento di reato), così come altri beni che dovrebbero servire a (eventualmente) garantire un risarcimento compensatorio, occorre ora analizzare se sono date, in relazione agli ordini impugnati, le condizioni per il sequestro (ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP) nei confronti di terzi: connessione con il reato dapprima, e poi assenza delle eccezioni (cumulative) di buona fede e controprestazione equivalente.
Pacifico che il qui reclamante ha beneficiato (ricevendole in pegno quale garanzia per un prestito fatto all'accusato anni prima) delle due CI, quindi del provento di reato. Pacifico, pure, che grazie al possesso delle cartelle ha dato avvio ad una procedura esecutiva e personalmente incassato, continuando a farlo fino all'attuale sequestro, gli affitti derivanti dalle particelle gravate dalle ipoteche.
Meno pacifico (vista l'assenza di documentazione atta ad attestarlo ed a chiarirne i motivi, nonché il fatto di aver continuato a percepire gli affitti), ma comunque dichiarato dallo stesso reclamante e, quindi, a questo stadio ed in questa procedura dato per verosimile, il fatto che i titoli siano stati ceduti alla __________ in data 15 aprile 2004 (doc. 9, inc. GIAR 594.2003.4).
Di conseguenza, gli oggetti dei vari sequestri sono da considerare in rapporto di connessione con il reato, in quanto si tratta, a seconda del caso, del provento di reato, di un surrogato del provento di reato (o di un suo frutto) e di averi di un terzo presso il quale il provento non è (o sarebbe) più disponibile (CRP 23 febbraio 2005 in re B., cons. 3.1).
a)
Come detto, la confisca, ma anche il sequestro ai fini di garantire il risarcimento compensatorio, non possono essere ordinati nei confronti di un terzo (per rapporto all'autore del reato) se questi ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata e nella misura in cui abbia fornito controprestazione adeguata, o se la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (artt. 59 cifra 1 cpv. 2, cifra 2 cpv. 1, cifra 2 cpv. 2 e 3; DTF 6s.482/2002; N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, n. 77 ad art. 59).
b)
La prima (e cumulativa) condizione presuppone, quindi, che il terzo abbia acquisito i valori patrimoniali in buona fede, ossia non sapendo e secondo le circostanze non dovendo sapere che i valori patrimoniali acquisiti erano il prodotto di un reato (FF 1993 III219; BSK StGB, n. 16 ad art. 59; N. Schmid, op. cit., n. 84 ss ad art. 59; CRP 23 febbraio 2005 in re B., 60.2004.429 cons. 4), ritenuto che:
"Una conoscenza anche solo generica della provenienza delittuosa degli attivi equivale a mala fede, sicché un dolo eventuale circa l’esistenza di motivi di confisca basta per privare il terzo della protezione della norma penale. Lo stesso vale qualora il terzo abbia omesso di applicare la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano: la sua “ignorance de faits qui justifiaient la confiscation [...] doit être non fautive” (Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, margin. 187; contra, Schmid, op. cit. [Kommentar, Einziehung], n. 84 ad art. 59). Buona fede deve sussistere al momento del trasferimento del diritto reale, se non contemporaneo alla costituzione del titolo alla base della transazione (v. Piotet, op. cit., margin. 196)."
(sentenza 5 giugno 2002 in re A., GIAR 213.2000.3)
E ancora:
"… non è determinante che l' "acquirente" avesse conoscenza positiva dell'esistenza di un reato preciso e specifico, se così fosse si porrebbe il problema della correità/complicità o della ricettazione, con buona pace della qualifica di "terzo". Ciò che conta è la conoscenza del contesto che potrebbe essere delittuoso (M. Vouilloz, La confiscation en droit pénal, in AJP/PJA 12/2002, 1387 ss., 1393, 1394; cfr. pure SJ 1997, pag. 192)."
(sentenza 23 marzo 2005 in re U. SA, GIAR 616.2004.6)
c)
Numerose sono le circostanze di fatto che permettono, a questo stadio dell'inchiesta, di seriamente dubitare della buona fede del reclamante.
c.a)
Il reclamante era Vice-Presidente e azionista della società __________ (VI __________ 3 novembre 2003, pag. 2; VI __________ 28 settembre 2004, pag. 4 e 5). Inoltre, persona assunta dal reclamante (anche per conto della __________) ha riferito di avergli mostrato bozza di un contratto di compravendita dal quale risultava chiaramente che la __________ era creditrice ipotecaria per i fondi gravati dalle cartelle qui in discussione, di aver discusso direttamente con il reclamante, ma anche con la moglie, di un debito della __________ nei confronti della __________, che egli ha "presunto garantito dalle cartelle ipotecarie" (VI __________ 28 settembre 2004, pag. 3, 4 e 5). Ora, anche se la bozza in questione indicava – in modo impreciso – che la __________ disponeva dei titoli ipotecari (mentre invece gli stessi erano probabilmente già stati costituiti in pegno presso la __________), il reclamante aveva comunque informazioni sufficienti per ritenere (se si preferisce: dubitare) che le CI non erano nella disponibilità di __________ personalmente e che vi fossero terzi creditori della __________. Ciò anche a fronte di eventuali garanzie verbali da parte dello stesso __________ (VI. __________ 3 novembre 2003, pag. 5) che, comunque, sono contestate da quest'ultimo (VI __________ 26 luglio 2004, pag. 2).
c.b)
Il reclamante, se non sapeva, aveva tutti gli elementi per supporre che le cartelle ipotecarie potevano essere state cedute in pegno alla __________ a garanzia del credito di oltre fr. 4 Mio da quest’ultima concesso alla __________, dato che è notorio che gli istituti di credito non concedono crediti senza una qualche forma di garanzia. Ciò è noto anche a persone "sprovvedute" negli affari, come si pretende il reclamante.
c.c)
Il reclamante ha inoltre riconosciuto di non più confidare nella serietà professionale di __________ da quando ha scoperto che quest’ultimo aveva utilizzato fondi della società senza il suo consenso (VI __________ 3 novembre 2003, pag. 5). Il rapporto di fiducia che aveva contrassegnato i precedenti rapporti di affari tra l’accusato ed il reclamante era venuto a mancare già prima della consegna dei titoli ipotecari, tanto da rendere necessaria la sottoscrizione di ben tre convenzioni. Pur dubitando della serietà professionale di __________, pur prendendo atto dei dubbi sollevati dall’avv. __________, pur sapendo che la società aveva un debito milionario nei confronti della __________ e pur essendo a conoscenza che i titoli erano di pertinenza della __________, il reclamante ne ha accettato la consegna da parte di __________ in garanzia di un suo debito personale.
c.d)
L’avv. __________ ha sollevato dubbi in relazione ai titoli reperiti nelle mani di __________ ed ha proposto al reclamante di effettuare una verifica presso la __________, proposta che il reclamante ha respinto. Alla luce delle circostanze indicate nei punti che precedono, il rifiuto di tale semplice verifica appare incomprensibile (per non dire l'esatto contrario).
c.e)
Anche il fatto che il reclamante abbia (o avrebbe) ceduto le CI alla __________ il 15 aprile 2004 (doc. 9, inc. GIAR 594.2003.4), quindi in contemporanea alla risposta del suo legale ad uno scritto del patrocinatore della __________ che denunciava l’appropriazione indebita qualificata commessa da __________ invitando a restituzione (AI 336), a prescindere dal fondamento della pretesa di restituzione entro 10 giorni (nonché delle ipotesi di reato menzionate nell'AI appena citato), non milita certo a favore della buona fede e non solo per la tempistica. Infatti, la documentazione agli atti non fornisce alcuna indicazione sul "motivo economico" della cessione, né sui rapporti tra il reclamante e la __________ (cfr. Erklärung 11 e 14 marzo 2005, in inc. UEF __________ e __________).La questione non può essere considerata irrilevante visto che, nonostante la cessione, il reclamante ha continuato ad agire (nei confronti dell'UEF) come detentore legittimo delle cartelle comunicando la cessione, nonché l'autorizzazione a percepire gli affitti, all'UEF, solo nel marzo del 2005 e sulla base di un documento datato 11/14 marzo 2005 (cfr. Erklärung menzionata), poco giorni dopo la dichiarazione d'inefficacia del precedente ordine di sequestro (doc. 10, inc. 594.2003.4).
c.f)
Inoltre a non confortare la tesi della buona fede del reclamante si aggiunge anche la circostanza che, due delle tre convenzioni che il reclamante e __________ hanno sottoscritto in data 25 giugno 2003 sono predatate al 30 agosto 1999, rispettivamente al 14 febbraio 2000.
d)
Il reclamante trae dal fatto che le due cartelle ipotecarie non gli sono state consegnate dall'accusato, bensì dall’avv. __________, la conclusione che per sostenere la tesi delle sua (del reclamante) malafede si debba dimostrare quella dell’avv. __________. Anche questa tesi non può essere seguita. Il reclamante sostiene che in una successione di acquisizioni, l’interposizione di un terzo in buona fede libera i successivi detentori dal rischio di non essere protetti. Ma per sostenere quest’ipotesi, l’avv. __________ avrebbe dovuto “acquisire” le cartelle ipotecarie ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS, ciò che però non corrisponde alla realtà. Infatti non si può considerare che l’avv. __________ abbia “acquisito” i titoli in questione ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS, poiché questa disposizione contempla unicamente il possesso fondato su diritti reali, eventualmente limitati. L’avv. __________ non era però possessore dei titoli in questione in virtù di un diritto reale, neppure limitato, ma ha invece fatto esclusivamente da tramite fra __________ ed il reclamante, per la consegna.
e)
In conclusione, ed alla luce dei principi e delle circostanze sopra indicate, considerato inoltre che in ambito di sequestro il principio in "dubio pro reo" non è applicabile e che - sebbene l'onere della prova spetti in definitiva allo Stato - l'interessato deve collaborare all'accertamento di tale condizione, per esempio spiegando le ragioni dei negozi giuridici correlati all'acquisizione (rispettivamente alla cessione) degli oggetti ritenuti provento di reato (CRP 23 febbraio 2005 in re B., 60.2004.429), ciò che nel caso in esame non è praticamente ancora avvenuto, la buona fede del reclamante non emerge dalla situazione sin qui accertata e non può, di conseguenza, essere riconosciuta in questa sede ed a questo stadio del procedimento.
a)
Per essere protetto, il terzo deve, inoltre, avere fornito una controprestazione, vale a dire un compenso per una prestazione già ricevuta rispettivamente ancora da ricevere (v. Schmid, Kommentar, nota 89 ad art. 59 CPS). La controprestazione in questione deve essere adeguata, cioè economicamente equivalente (v. Schmid, Kommentar, nota 90 ad art. 59 CPS).
Nel caso in cui il terzo acquisisca i valori patrimoniali provento di reato senza fornire una tale controprestazione, per quanto in buona fede, non potrà far valere la protezione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS per opporsi alla confisca e, prima ancora, al sequestro.
b)
Nel caso in esame, l'autorità inquirente ha rinunciato ad esprimersi sulla controprestazione, avendo escluso la buona fede (cioè una delle due condizioni che, per escludere la confisca e, se del caso, il sequestro che la precede, devono essere presenti cumulativamente).
In una recente sentenza (relativa ad un sequestro nei confronti di terzi in applicazione degli artt. 59 cifra 1 cpv. 2 e 59 cifra 2 cpv. 1) la CRP ha evidenziato, fondandosi sull'obbligo di motivazione e sul diritto di essere sentito, la necessità di motivare le decisioni in relazione a tutti gli elementi che devono concorrere a fondarla (CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). Va detto che l'istanza superiore si riferiva in particolare alla condizione preliminare per il sequestro (provenienza illecita dei fondi - sentenza citata cons. 3.2 e 3.3), tuttavia la decisone lascia intendere opportunità di non limitare la motivazione ad una sola delle altre condizioni (buona fede e controprestazione equivalente la cui singola assenza permette di giustificare il sequestro) in quanto se l'elemento ritenuto (dall'inquirente) non dovesse essere confermato, al giudice del reclamo e/o ricorso verrebbero a mancare gli elementi per la valutazione dell'altro (e alle parti non sarebbe stato garantito il diritto di essere sentito in prima istanza).
c)
In assenza di motivazione da parte dell'autorità inquirente, non spetta a questo giudice esprimersi nel merito della questione, ancorché sollevata dal reclamante, che la dà per accertata (in particolare per l'equivalenza) menzionando le convenzioni sottoscritte il 25 maggio (recte: giugno) 2003 (Reclamo, punto 43), due delle quali predatate. Di contro, la parte civile nelle sue osservazioni (punto 6) contesta il fatto che si possa parlare di controprestazione ex art. 59 CP.
Ora, di primo acchito e senza pregiudizio per eventuali future decisioni, appare perlomeno dubbio che possa essere considerato quale controprestazione equivalente il contenuto dei contratti sottoscritti (e predatati), in quanto nella realtà dei fatti le (contro)prestazioni del qui reclamante sono state effettuate alcuni anni prima, e senza richiesta di garanzia. È evidente che la messa a pegno, pur essendo in relazione ai menzionati prestiti, non é avvenuta in stretta relazione con la concessione degli stessi; altri debbono essere stati i motivi e, quindi, solo la corretta individuazione di questi motivi permetterebbe di individuare la reale controprestazione e, se del caso, valutarne l'equivalenza (ammesso che sia chiaro il valore del provento di reato, ciò che qui non è il caso).
L'ultima frase dell'art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP, a prescindere dal fatto che sembra riferirsi alla confisca di averi patrimoniali in possesso dell'accusato, è rivolta al giudice del merito e concerne il momento della (eventuale) decisione di confisca. La restituzione di averi, previa dissequestro, è regolata dall'art. 165 CPP (cpv. 2 seconda frase, rispettivamente cpv. 3).
Nel caso in esame non sono manifestamente date le condizioni previste dall'una o dall'altra norma: non è il qui reclamante ad essere leso dal (ipotizzato) reato di appropriazione indebita delle CIP, vi è un'altra potenziale parte lesa che ne rivendica la restituzione e non vi è alcun consenso da parte dell'accusato e del magistrato inquirente.
Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, non va, innanzitutto, dimenticato che i tre sequestri sono stati preceduti da un ordine unico (indirizzato al qui reclamante) volto ad assicurare al procedimento le due cartelle. Preso atto dell'inefficacia dell'ordine in questione, per la dichiarata cessione dei titoli, il magistrato inquirente ha emanato tre ordini, allo scopo di recuperare le cartelle da un lato e, dall'altro, con la finalità di assicurare i frutti del provento di reato (pigioni ancora nelle mani dell'UEF e/o già incassate) rispettivamente altri beni del reclamante al fine di garantire l'esecuzione dell'eventuale credito compensatorio, visto che il reclamante si è spossessato delle cartelle.
Solo il risultato effettivo dei tre sequestri, una volta conosciuto, e l'esito presumibile della eventuale procedura di confisca nei tre casi potrà permettere una valutazione d'insieme concreta ed una eventuale riduzione (o levata) dell'uno o l'altro dei sequestri ordinati.
Nel caso in esame, pertanto, la presenza di tre ordini non viola di per sé il principio di proporzionalità.
Appare, inoltre, indiscutibile la proporzionalità dell'ordine volto a porre sotto sequestro l'effettivo e originario provento di reato (e ciò sia detto indipendentemente dalla legittimazione del reclamante a contestare tale ordine), così come quello volto a porre sotto sequestro il surrogato (o i frutti) del provento di reato ancora "nelle mani" dell'UEF o già del reclamate.
Più problematica, invece, la valutazione della proporzionalità del sequestro presso due istituti di credito ed il blocco di due particelle intestate al reclamante (AI 365). Infatti, l'eventuale risarcimento compensatorio non potrà in ogni caso superare il valore del provento di reato e relativi frutti, rispettivamente dell'eventuale risarcimento (art. 59 cifra 2 cpv. 1 e 3 CP; sentenza 20 agosto 2001 in re Q., GIAR 462.2000.4). Proporzionalità vuole quindi che il sequestro volto a garantire tale credito sia limitato ab initio all'entità di tale somma, laddove possibile e se del caso (visto quanto detto al capoverso precedente) per ogni singolo oggetto o valore che si intende colpire.
Spetta al magistrato inquirente determinare e motivare in prima battuta il valore in questione, sulla base degli accertamenti già effettuati (o eventualmente effettuando quelli necessari). Non può essere questo giudice ad effettuare tale operazione, sia perché verrebbe a mancare un grado di giurisdizione alle parti al procedimento, sia perché non gli sono stati forniti i necessari elementi per la verifica ed il giudizio. Lo stesso reclamante non indica quale sia la somma massima da considerare e perché (cfr. petitum punto III).
Sempre in tema di proporzionalità, il reclamante sostiene l'eccessiva severità delle misure adottate dal magistrato inquirente (Härteklausel ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP- cfr. reclamo punto 39; N. Schmid, Kommentar, n. 94 ad art. 59 CP).
Innanzitutto, non va dimenticato che il sequestro ex art. 161 CPP è misura conservativa volta a permettere il giudizio di merito sulla confisca, rispettivamente il risarcimento compensatorio. È nell'ambito di tale giudizio che trova applicazione la clausola del rigore eccessivo di cui all'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP (e rinvio di cui all'ultima frase del cpv. 1 della cifra 2 della stessa norma). Nella fase che precede il giudizio di merito, le misure conservative possono (debbono) essere mantenute in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione dell'oggetto con il reato, nonché di assenza di malafede e/o prestazione equivalente. Analogo discorso vale per l'applicazione della terza condizione ostativa alla confisca nei confronti di un terzo, e cioè quella del rigore eccessivo. Quindi, perché questo giudice (che non è giudice del merito) possa applicarla occorre che il rigore eccessivo risulti in modo evidente dall'incarto, rispettivamente sia dimostrato da chi lo pretende.
Nel caso in esame, tale evidenza non è data. L'importanza dei valori in gioco (indicata in 17 milioni di FRS corrispondenti al valore nominale delle cartelle, senza più riferimento al valore effettivo: cfr. Reclamo, punti n. 38 e richiesta subordinata del petitum) è certamente alta, ma il rigore eccessivo dipende dall'insieme della situazione economica che non è nota, né indicata; inoltre, manca totalmente ogni e qualsiasi indicazione della contropartita della cessione delle cartelle alla __________.
Inoltre, o meglio prima ancora, la clausola del rigore eccessivo è inapplicabile (perlomeno di dubbia applicabilità) nei confronti del terzo in malafede (Messaggio 30 giugno 1993, n. 223.5; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 17 ad art. 59).
In conclusione, nella misura in cui chiede l'annullamento dell'ordine di sequestro delle CI indirizzato alla __________ il reclamo è irricevibile, e andrebbe comunque respinto anche nel merito.
Nella misura in cui chiede l'annullamento degli ordini (domanda principale), il reclamo è respinto.
Laddove chiede (domanda subordinata) di limitare gli ordini ai valori che si intendono sottoporre all'eventuale risarcimento compensatorio, il reclamo è (parzialmente) accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza che, nel caso in esame è calcolata a carico del reclamante nella misura di ¾.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158, 251, 59 CP, 161 ss., 280 ss, 284 CPP,
decide
Il reclamo, nella misura in cui chiede l'annullamento dei tre ordini di perquisizione e sequestro emanati dal Procuratore pubblico, laddove non irricevibile per carenza di legittimazione, è respinto.
Il reclamo, laddove chiede la limitazione degli ordini al valore delle CI provento di reato è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi (cons. 9 in particolare).
§. Di conseguenza, limitatamente all'ordine di cui all'AI 365, gli atti sono ritornati al magistrato inquirente con invito a limitare, se possibile globalmente altrimenti per ogni singolo destinatari, l'entità del sequestro in relazione al valore massimo determinabile del provento di reato.
La tassa di giustizia, stabilita in FRS 2000.-, e le spese di FRS 120.- sono poste a carico del reclamante per FRS 1'500.-, rispettivamente FRS 90.-, il rimanente a carico dello Stato. Inoltre, il reclamante rifonderà alla parte civile __________ __________, la somma di FRS 900.- a titolo di (parziali) ripetibili.
Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli