Incarto n. INC.2003.48003

Lugano 14 giugno 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 9/10 marzo 2004 da

__________patr. d'ufficio dall'avv. __________

contro

la decisione 24 febbraio 2004 del Procuratore pubblico Nicola Respini che ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica (Inc. MP __________);

viste le osservazioni 22 marzo 2004 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 26 luglio 2003, unitamente la fratello __________ e a __________, con l'accusa di tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, aggressione, ingiuria minaccia, infrazione alla LArm e atti contro la pubblica incolumità "per avere, a __________, all'esterno del locale pubblico __________, il 26.07.2003 verso le ore 00.30, intenzionalmente aggredito, picchiato, insultato e minacciato con l'arma da fuoco pistola Webley modello Mark 6 a tamburo, puntandogliela alla tempia, il gerente del locale pubblico __________ di __________, sig. __________, procurandogli diverse tumefazioni ed escoriazioni. Per avere fatto esplodere 4 colpi di arma da fuoco in un luogo pubblico e abitato" (cfr. rapporto d'arresto 26.7.2003, inc. GIAR 480.2003.1 doc. 2).

Questo giudice ha confermato l'arresto il giorno successivo per esigenze istruttorie (doc. 1 e 3, incarto GIAR menzionato).

Successivamente, in occasione dell'interrogatorio del 14 agosto 2003, il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche al reato di esposizione a pericolo della vita altrui.

B.

Il patrocinatore del reclamante, che già con scritto del 6 agosto 2003 si era riservato di chiedere in una fase successiva dell'inchiesta che __________ fosse sottoposto ad una perizia psichiatrica, con scritto del 29 gennaio 2004, ha formalizzato tale richiesta.

Il Procuratore pubblico, con la decisione qui impugnata, ha rifiutato la prova proposta, non ritenendo dati i presupposti dell'art. 13 CP.

C.

Con reclamo 9 marzo 2004, riassunti i fatti, il difensore di __________ si riconferma nella propria richiesta. Dopo aver rilevato che agli atti non vi è traccia di alcuna visita medica durante la carcerazione, evidenzia che __________ nell'età preadolescenziale ha vissuto una situazione di particolare sofferenza durante la guerra in , paese da cui la sua famiglia ha dovuto fuggire, e che a seguito di ciò ancor oggi "la notte non riesce più a dormire da solo, tanto da dover forzatamente condividere la stanza con il fratello". Contesta l'affermazione del Procuratore pubblico secondo cui una perizia non sarebbe necessaria in quanto __________ non è mai stato in cura psichiatrica prima dei fatti imputatigli, ritenuto che tale circostanza non esclude che lo stesso abbia delle tare psichiche determinate dal suo difficile passato e tenuto anche conto che la sua reazione nei confronti di __________ è stata sproporzionata rispetto a ciò che l'ha causata, cioè il divieto d'entrata nella discoteca. In conclusione, evidenziato che sono stati oggetto di perizia psichiatrica persone che mai precedentemente avevano manifestato disturbi (, __________, __________), nonché in considerazione della gravità dei reati addebitatigli, una perizia sarebbe necessaria, tanto più che "il suo comportamento nella circostanza per la quale dovrà essere giudicato è tutt'altro che conforme al suo modo di essere e di presentarsi normalmente".

In sede di osservazioni, il Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, ribadendo che nella fattispecie non sarebbero dati i presupposti dell'art. 13 CP. In particolare, dai verbali dell'accusato emergerebbe una lucida e consapevole partecipazione di __________ ai reati ipotizzati ed inoltre la generica asserzione "di essere provato psicologicamente", formulata in occasione della detenzione preventiva, non ne ha mai pregiudicato la carcerabilità, né è comprovata da alcun certificato medico in tal senso. In conclusione, non vi sarebbe elemento alcuno per ritenere che __________ fosse incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti, né per ritenere una connessione tra i reati commessi e gli invocati traumi psicologici subiti in età preadolescenziale.

La Parte civile non ha invece presentato osservazioni.

Considerato

in diritto

__________, accusato nell’ambito del procedimento penale in esame e destinatario dell’atto impugnato, è certamente legittimato a presentare reclamo.

Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

a)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

b)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CP (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. GIAR 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

d)

Al magistrato è riservata, in linea di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale. La perizia giudiziaria assume valore di prova ed è soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito, che vi rimane vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (REP 1998 n. 113).

e)

L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv. 2 art. 13 CP, se sussiste un "serio dubbio" sulla responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (DTF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).

In concreto, la situazione personale dell'accusato connessa con i fatti inquisiti non lascia trasparire una sua presumibile o presunta incapacità di valutare il comportamento illecito del proprio operato. Per contro, come peraltro rilevato dal magistrato inquirente, dai verbali emerge una logica e consapevole partecipazione ai reati ipotizzati, nonché la consapevolezza della pericolosità del proprio agire, ciò sin dal primo verbale dinnanzi alla polizia (cfr. verbali pol. 26.07.2003, GIAR 27.7.2003 e PP 14.8.2003). In particolare, nel corso dell'interrogatorio 14 agosto 2003 dinnanzi al Procuratore pubblico, __________, dopo aver precisato che da tempo i rapporti con __________ erano tesi - ciò che trova conferma anche nei verbali di quest'ultimo -, ha ammesso, riconfermandosi sostanzialmente nelle dichiarazioni rese precedentemente alla polizia e a questo giudice, di essersi recato a __________, non tanto per discutere della diffida, ma per dimostrare ai propri connazionali di essere in grado di farsi rispettare e di aver portato con sé la pistola, non per uccidere __________, ma per garantirsi la fuga, nel caso in cui quest'ultimo fosse stato rincorso da qualcuno, nonché di averla caricata per mostrare a __________ i colpi e, soprattutto, ha ammesso di essersi probabilmente reso conto che c'era una situazione di pericolo, anche se concretamente soltanto nel momento in cui ha esploso il colpo, precisando nel contempo di avere sparato tre colpi dall'autovettura perché era contento di non avere ferito nessuno. In tale occasione ha pure precisato "…mi definisco una persona nervosa e reattiva, nel senso che se vengo attaccato o se vedo qualcuno che viene attaccato mi difendo o intervengo a difesa. Sono facilmente provocabile. Non sono io che cerco bagarre, di solito vengo coinvolto in situazioni che non sono responsabile (…) ho paura di mio padre, di Dio e della solitudine perché ho paura a restare da solo (…) Ho capito quello che ho commesso e sono pronto a rispondere per quello che ho fatto. A domanda dell'avv. __________ preciso che solo dopo essere partiti da __________ mi sono reso conto di quello che avevo commesso".

Il fatto che __________ possa avere avuto una vita difficile alle spalle non costituisce un motivo sufficiente per ordinare una perizia psichiatrica e comunque dagli atti non emergono indizi concreti per ritenere una connessione fra il suo passato ed i fatti per i quali è accusato e neppure vi sono attestati medici o altri elementi concreti attestanti l'esistenza di una patologia pschiatrica del reclamante. Né del resto, è possibile sostenere che il comportamento da lui avuto la notte del 26 luglio 2003 sia in contraddizione con la sua personalità, ritenuto che egli stesso, come evidenziato sopra, ha ammesso di essere facilmente provocabile.

Da ultimo giova osservare che non può giovare alla difesa richiamare casi nell'ambito dei quali è stata ordinata una perizia psichiatrica, trattandosi di fattispecie diverse.

Riassumendo, non vi è nulla che faccia pensare ad un'incapacità di __________ di valutare il carattere illecito dei propri atti o di determinarsi secondo tale valutazione e soprattutto non vi sono elementi che portino a pensare ad una connessione tra i reati commessi ed gli asseriti traumi psicologici che avrebbe subito in età adolescenziale. Il reclamo deve dunque essere respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e ocntrario) e con carico di tasse al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide

Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia, di fr. 200.-- e le spese 50.-- sono a carico del reclamante.

  2. La presente decisione è definitiva.

Intimazione a:

giudice Ursula Züblin

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