Incarto n. INC.2001.52008
Lugano 11 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 9/10 gennaio 2006 e emendato/completato il 16/17 gennaio 2006 da
contro
la decisione 23 dicembre 2005 emanata dal Procuratore generale Bruno Balestra, in materia di prove e di validità di atti d'inchiesta già effettuati, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________ che lo vede quale accusato;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27 gennaio 2006) e quelle del co-accusato __________ (25 gennaio 2006);
visto l'incarto MP 6033/2001, nonché quelli congiunti/connessi di cui agli inc. MP __________ e __________, in tutto venticinque classificatori numerati ed uno non numerato;
ritenuto
in fatto
A.
Nell'ambito di precedente decisione (14 novembre 2005, GIAR 520.2001.7) si è già avuto modo di ricordare, in relazione ai fatti alla base del procedimento, che:
"1.
Nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale i cui tratti essenziali (fatti e diritto) possono essere riassunti con riferimento a precedenti decisioni di questo ufficio:
"A.
__________, __________, è stato tratto in arresto lo scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già in decisione 15 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).
B.
Se __________, ancora in occasione della prima istanza di libertà provvisoria, respingeva ogni addebito, ammettendo unicamente di avere trattato con occhio benevolo degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata __________ allo scopo di ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili per la sua attività professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid. B p. 2), a partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha iniziato ad ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In seguito, l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli sarebbe intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10)."
(GIAR 21 dicembre 2001, 520.2001.7)
Il 12 ottobre 2005, l'accusa nei confronti di __________ è stata estesa al reato di cui all'art. 253 CP (AI 206). Lo stesso giorno, il Procuratore pubblico generale ha comunicato il deposito degli atti del procedimento (AI 207).
Per quanto concerne l'istruttoria, e per quanto qui può interessare, scorrendo l'indice degli atti contenuto nell'incarto MP, si può rilevare che dopo il 31 dicembre 2002 non risultano più audizioni di testi e il qui reclamante è stato sentito una volta da un Procuratore pubblico "coadiuvante il Procuratore Generale Bruno Balestra ex art. 54a LOG", alla presenza del difensore (Verbale 20 febbraio 2004, V48).
Sempre per il periodo indicato, non risultano particolari atti istruttori (per quanto ricostruibile sulla base dell'inc. MP __________ e ritenuto che per i coaccusati sembrerebbero essere stati aperti incarti separati - cfr. AI 207), ma vi è un certo volume di corrispondenza fino alla notifica del presente reclamo per osservazioni, anche tra il legale del reclamante ed il Procuratore pubblico generale (cfr. AI da 178 a 208 classatore 2 inc. MP __________)."
Va detto, per completezza, che la decisione menzionata respingeva la richiesta di __________ volta all'annullamento della comunicazione di deposito degli atti per, sostanzialmente, incompatibilità della funzione di Procuratore generale con quella di magistrato inquirente e pubblica accusa. Il reclamo sollevava pure la questione della violazione del principio di celerità, rispettivamente il fatto che la recente estensione dell'accusa (AI 206) non fosse ancora "cresciuta in giudicato".
B.
Con scritto del 18 novembre 2005 (doc. 8, inc. GIAR 520.2001.8), __________ ha formulato una serie di richieste al magistrato inquirente (messa a disposizione di verbali in via informatizzata, annullamento di verbali, altri atti da stralciare ed annullare, atti da richiamare, audizione testi, verbalizzazioni e contraddittori, nonché diverse altre di vario genere), segnalando anche la mancanza di riferimento su taluni atti, ovvero la mancanza di atti o riscontri in merito a taluni (pretesi) passi procedurali. Si veda, per una più chiara comprensione della "Istanza", il documento stesso, impossibile da riassumere.
Con decisione del 23 dicembre 2005 (doc. 2, inc. GIAR 520.2001.8), il Procuratore generale ha accolto la richiesta di ulteriore interrogatorio dell'accusato stesso, e quelle di acquisizione agli atti dei protocolli dei test psicologici e di duplicazione della documentazione informatica sequestrata. Nel contempo ha respinto tutte le altre richieste di complementi istruttori (acquisizione di documentazione e altri mezzi di prova, nonché audizione di testi e esperimento del contraddittorio). Le richieste definite dal magistrato quali "censure diverse" sono state evase (negativamente) con riferimento a scritti precedenti, all'infondatezza della censura, alla loro illogicità ed assurdità, all'assenza di senso, nonché alla completezza dell'incarto.
Anche qui è impossibile riassumere meglio il contenuto della decisione senza riprenderlo per esteso; pertanto, per miglior comprensione si rinvia alla stessa (n. 225, classificatore non numerato).
C.
Con reclamo del 9 gennaio 2006 (doc. 1, inc. GIAR 520.2001.8), __________ ha impugnato la decisione del 23 dicembre 2005. La genericità delle conclusioni, che ne limitava la comprensione, ha imposto di assegnare un termine per emendare il reclamo mediante indicazione delle precise richieste che si intendevano formulare (doc. 3, inc. GIAR 520.2001.8).
L'esposto completato, prodotto il 16/17 gennaio 2006 (doc. 4, inc. GIAR 520.2001.8), chiede innanzitutto che venga accertato che le condizioni di detenzione alle quali è stato sottoposto __________ non fossero rispettose dei criteri della __________ e del Tribunale federale, con conseguente annullamento, ex artt. 113 e 119 CPP, di tutti gli atti acquisiti durante tale detenzione (petitum punto 1.2). Inoltre, è chiesto l'annullamento di tutti i verbali di __________ per violazione dell'art. 142 CPP (petitum, punto 1.3), l'accoglimento di tutta una serie di mezzi di prova elencati (petitum, 1.4) e, da ultimo, la consegna di tutti i verbali d'inchiesta su supporto informatico (petitum 1.5).
Delle motivazioni relative alle singole richieste si dirà nei considerandi di merito, laddove necessario.
D.
Con osservazioni del 27 gennaio 2006 (doc. 7, inc. 520.2001.8), il Procuratore generale ribadisce che i verbali resi dall'accusato mentre si trovava in carcere non sono annullabili, non essendo date le condizioni di cui agli artt. 113 e 119 CPP. Analogamente, e sempre per il magistrato inquirente, non sono nulli i verbali del teste __________ che non ha ruolo di perito giudiziario.
Per quanto concerne le prove da acquisire, il Procuratore generale sostiene irricevibilità per carenza di fondamento (e, comunque, di motivazione nelle finalità del complemento istruttorio) degli atti che il reclamante pretende esistenti (e assunti) ma non elencati/acquisiti all'incarto, rispettivamente acquisiti ma non messi a disposizione. Quanto alle altre prove richieste, l'inquirente propugna il respingimento del reclamo per carenza di indicazioni circa l'utilità, la pertinenza e la rilevanza delle stesse e si esprime brevemente in merito ad ognuna.
E.
Il coaccusato __________ (doc. 6, inc. GIAR 520.2001.8), si associa (invero senza particolari indicazioni) alle richieste di assunzione di taluni testi in contraddittorio ed a quella di ricevere i verbali su supporto informatico.
F.
Per completezza, è opportuno segnalare che prima di redigere la presente decisione, questo giudice ha ritenuto di dover verificare, chiedendo indicazioni e/o conferme al Ministero pubblico, l'esistenza (agli atti) di determinati mezzi di prova (verbali di alcune persone, documenti sequestrati, estensioni dell'accusa) la cui esistenza/inesistenza non emergeva in modo chiaro dall'elenco atti trasmesso (doc. da 9 a 15, inc. GIAR 520.2001.8).
Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti si dirà se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
Il reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
Quanto alla ricevibilità nel merito, visto il numero di richieste (non tutte relative all'assunzione di nuove/ulteriori prove) oggetto dell'istanza, della decisione e del reclamo, si dirà nei considerandi che seguono.
E' comunque opportuno sottolineare, già a questo stadio, che il GIAR non è autorità di vigilanza, in senso lato, in relazione alla conduzione dell'istruttoria (la cui direzione compete al solo Procuratore pubblico - art. 193 CPP), tantomeno compete a questo ufficio sostituirsi al magistrato inquirente in questioni di mera opportunità.
Compito di questo ufficio è quello di verificare (di regola su reclamo) la legalità e l'adeguatezza dei provvedimenti istruttori emanati dal magistrato inquirente (rispettivamente le omissioni) nella fase predibattimentale (allorquando il reclamo non sia escluso dalla legge e/o previsto ad altra autorità) con particolare riferimento ai diritti delle parti (Messaggio CdS 20 marzo 1991, n. 3163 A, pag. 14).
a)
Ancora a titolo per così dire preliminare, va rilevato che parte delle richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano non tanto complementi istruttori, bensì l’estromissione di atti dall'incarto. Occorre pertanto richiamare i principi applicabili ad ognuna delle due tipologie di richiesta.
b)
Per quanto concerne l'estromissione, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"
(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta" della prova (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”.
c)
Per quanto concerne le richieste di assunzione di ulteriori prove nella fase predibattimentale:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
Il reclamante chiede, in applicazione degli artt. 113 e 119 CPP e previa constatazione dell'illegalità delle condizioni di detenzione cui è stato sottoposto, l'annullamento di "tutti gli atti acquisiti durante la detenzione" (petitum 1.2).
Dopo una premessa sulla ricevibilità della richiesta in sede di deposito atti, invero incomprensibile e priva di riferimenti specifici alle menzionate "altre procedure" (Reclamo, pag. 2), il reclamante sostiene illegalità della detenzione nelle celle di __________ e nelle pretoriali di __________ (illegalità, a suo dire, ammessa dallo stesso PG, dal Tribunale federale, dal Tribunale penale federale, dalla CRP e dalla CPT) con particolare riferimento, ma non solo, alla non concessione dell'ora d'aria (Reclamo pag. 2, 3), con conseguente violazione delle regole minime stabilite dalla CPT, dalla CEDU e dal TF che giustificano, sempre a suo dire, l'annullamento di verbali ed atti istruttori, in quanto ottenuti con pressioni psicologiche (Reclamo, pag. 6). Infatti, sempre a dire del reclamante, il regime carcerario è stato imposto dal magistrato inquirente, come dimostrano i divieti di accesso ai media settimanali, quello di portare l'orologio e la fede, rispettivamente di incontrare i figli per oltre tre mesi (Reclamo pag. 6).
a)
Giusta gli artt. 280 e 281 CPP, il reclamo a questo ufficio è dato contro tutti gli atti (entro 10 giorni) e le omissioni (fintanto che dura) del Procuratore pubblico. Da queste norme discende che la richiesta di accertamento dell'illegalità della detenzione o delle modalità della stessa, a quasi quattro anni dalla sua cessazione è irricevibile in questa sede (se del caso deve essere oggetto di una azione in responsabilità dello Stato e/o dei suoi agenti).
Infatti, sebbene questo ufficio abbia già avuto modo di trattare la tematica delle condizioni di detenzione presso le strutture messe a disposizione dall'autorità politica/amministrativa quale carcere giudiziario, rispettivamente circa le restrizioni ammesse dalle norme applicabili e dalla giurisprudenza federale (DTF 95 I 45; DTF 101 Ia 46; DTF 118 Ia 64;DTF 122 II 299; DTF 122 I 222; 124 I 203), ciò è avvenuto unicamente nell'ambito di reclami concernenti istanze di messa in libertà provvisoria, rispettivamente di reclami contro il rifiuto di trasferimento al PCT (GIAR 5 luglio 2000, 1002.1998.9; GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.2), o di reclami contro determinate e specifiche restrizioni imposte dal magistrato inquirente per ragioni d'inchiesta (GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5) e con la precisazione che, di principio e laddove non dettate da specifiche ragioni d'inchiesta, questioni attinenti l'attuazione pratica della carcerazione sono di competenza dell'autorità amministrativa (GIAR 11 febbraio 1993, 17.1993.2; GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.2).
Da quanto sopra consegue che la richiesta di accertamento dell'illegalità delle modalità di detenzione è, in sé, irricevibile. Nulla cambia a questa conclusione il fatto che la CRP abbia ritenuto che il trasferimento dalle pretoriali al PCT, rispettivamente la scarcerazione, non rendano privo d'oggetto un reclamo relativo alle modalità/condizioni di detenzione (CRP 19 agosto 2002, 60.2001.00313) presentato durante la carcerazione stessa (si veda anche, per analogia, CRP 22 novembre 2002,60.2002.300, cons. 1.2).
b)
Con riferimento alle stesse norme del CPP citate al considerando precedente, il reclamo deve essere dichiarato tardivo laddove chiede l'annullamento (quindi motivi di annullabilità) degli atti d'inchiesta acquisiti durante il periodo di carcerazione, ritenuta illegale. Solo motivi di nullità, questione che sfugge all'apprezzamento del giudice circa la proporzionalità, possono essere qui considerati.
Nel caso in esame, l'unico motivo di nullità invocato è quello di cui all'art. 119 cpv. 2 CPP che concerne le sole deposizioni (i verbali). Pertanto, nella misura in cui è rivolta contro altri atti istruttori, la richiesta di constatazione di nullità è irricevibile (e comunque carente nella motivazione).
c)
Se è fuori dubbio che le modalità di esecuzione di un interrogatorio, comprese quelle che lo "circondano", possono assurgere a motivo di nullità del verbale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 (cfr. Assise criminali Lugano 13 maggio 2005, __________, pag. 33; Assise criminali Locarno 4 dicembre 1973, citata in N. Salvioni, Codice di Procedura Penale annotato, 1999, ad art. 119) non è altrettanto certo che le modalità di esecuzione della detenzione in generale, rispettivamente la violazione dei dettami della CEDU e costituzionali in materia (come lo è la "negazione del passeggio giornaliero o perlomeno surrogato dello stesso", CRP 19 agosto 2002, __________) siano automaticamente causa di nullità dei verbali resi durante il relativo periodo di detenzione in quanto pregiudicanti (appunto automaticamente) la "libertà di decisione e manifestazione della volontà dell'indiziato o accusato" (art. 119 cpv. 1 CPP).
I due casi citati sopra concernono singoli interrogatori avvenuti in circostanze particolari senza che la persona interrogata potesse in qualche modo sottrarvisi (interrogatorio di 17 ore ininterrotte, primo interrogatorio dopo traduzione forzata). In altri casi, concernenti più specificamente le condizioni di detenzione presso le carceri pretorili e l'ora d'aria, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:
"È innegabile che le condizioni di detenzione nelle carceri pretoriali siano dure, ciò è, comunque, dovuto più alla condizione di isolamento/segregazione del detenuto in quel luogo che non a fattori quali la fatiscenza delle strutture (relativa), l'assenza (parziale o totale) di luce naturale durante il giorno, il rumore notturno conseguente agli spostamenti delle pattuglie di polizia (disturbo sopportato anche da persone non detenute ) o l'assenza di ore d'aria (a giudizio di chi scrive sindacabile davanti all'autorità amministrativa). La situazione delle carceri pretoriali non è tale da permettere di definire, in modo automatico, disumano o degradante ogni detenzione in queste strutture (vedi anche sentenza GIAR 28 settembre 2001, citata, cons. 4. B.).
Ciò sia detto senza voler minimizzare la situazione oggettiva delle pretoriali ed il loro influsso sulla situazione del detenuto, nota all'autorità politica (non solo per
le critiche espresse a suo tempo dal CPT a seguito di alcune visite) che ha provveduto a dare il via ai lavori di costruzione di un nuovo carcere giudiziario che dovrebbe permettere di ovviare, almeno in parte, ai disagi oggettivi derivanti dalle strutture, e ad alcune restrizioni imposte dalle circostanze di fatto presso le carceri pretoriali.
In ogni caso, questo ufficio ha sempre tenuto conto di questa situazione allorquando, chiamato a pronunciarsi sulla permanenza presso le carceri pretoriali, ne verifica la legittimità per rapporto alla durata ed ai concreti bisogni dell'istruzione, secondo criteri di proporzionalità sempre più stretti in conseguenza al trascorrere del tempo (cfr. la giurisprudenza citata al considerando 2. della presente decisione)."
(GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.3)
E, per quanto concerne limitazioni della libertà di movimento imposte dopo il trasferimento al __________, dichiarate vessatorie dal reclamante (Reclamo, pag. 6):
"il fatto che una persona in detenzione preventiva debba rimanere in cella per la maggior parte del tempo non appare, in sé, una costrizione particolare ed ulteriore per rapporto all'inevitabile conseguenza della misura dell'arresto; non esiste un diritto a circolare liberamente per lo stabilimento carcerario (fatta salva la garanzia di un periodo d'aria giornaliero), così come non esiste un diritto ad intrattenere relazioni con altri detenuti (Donatsch/Schmid, Kommentar zur Stpo des Kantons Zürich, nos. 10, 11, 43, 44 ad art. 71; DTF 122 II 299);
le persone in stato di detenzione preventiva, di principio, sono assegnate alla sezione del penitenziario denominata carcere giudiziario cantonale, di cui le carceri pretoriali sono delle sezioni (art. 4 cpv. 1 lett a. LEPMS), ospitati in celle individuali e separati dai detenuti in espiazione di pena (art. 40 cpv. 3 REPMS; art. 48 PPF); la permanenza in cella è la norma e la garanzia della libertà personale, nella forma della libertà di movimento, è rispettata quando al detenuto è garantito un periodo giornaliero d'aria e di movimento fuori dalla cella (CRP 19 agosto 2002 in re S.; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, nos. 2410 a 2412);
in virtù dei principi e delle disposizioni di legge esposti nei paragrafi precedenti, nel caso specifico il fatto di dover rimanere la maggior parte del tempo in cella e di non avere contatti giornalieri con altri detenuti, non costituisce limitazione della libertà personale che va oltre le normali conseguenze della detenzione preventiva (legale), né costituisce una forma di isolamento/segregazione;"
(GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5; confermata dal TF il 24 febbraio 2003: DTF 1P.25/2003)
Né la CRP né il TF hanno mai stabilito un automatismo tra le condizioni di detenzione, eventualmente illegali, e la nullità dei verbali (o altri atti d'istruzione/inchiesta) effettuati nel periodo corrispondente (cfr. CRP 19 agosto 2002 già citata, nonché le stesse sentenze citate dal reclamante alle pagine 3 ss. del reclamo; si veda anche J. Bénédict, La sort des preuves illégales dans le procès pénal, tesi, Losanna 1994, pag. 107 ss., pag 110 in particolare).
Quanto al TpF ed alla sua sentenza dell’8 ottobre 2004 (Reclamo pag. 2) non è privo di rilevanza (in merito alla questione della automatica nullità) constatare che dopo aver accertato che presso le carceri pretoriali di __________ la concessione dell'ora d'aria veniva di fatto sistematicamente limitata, ha accolto il reclamo solo in via subordinata non accogliendo neppure la richiesta di trasferimento.
d)
Nel caso in esame, e sulla base di quanto può essere immediatamente dedotto dall'incarto, si constata che __________ è stato sentito in cinquanta occasioni, dal magistrato inquirente o da altro funzionario del Ministero pubblico (eccettuati i doc. 9a e 9b classificatore 4). Quattro volte prima dell'arresto, avvenuto il 25 settembre 2001 (doc. 17 classificatore 1), e tre volte dopo la scarcerazione avvenuta il 18 marzo 2002 (doc. 146 classificatore 2). Per quanto concerne i verbali effettuati nel periodo di carcerazione, diciotto sono avvenuti durante la permanenza alle celle di __________ o alle pretoriali di __________ ed i restanti venticinque mentre si trovava al __________.
Durante il periodo di detenzione, __________ ha anche redatto e prodotto dei memoriali e degli scritti con precisazione di quanto asserito a verbale (doc. 50, 60, 62, classificatore 1).
Ad eccezione delle audizioni di cui ai numeri da 36 a 40 del classificatore 6, relativi al marzo 2002, e delle due di polizia, il difensore (che, lo si ricorda, in materia procedurale ha un diritto di reclamo e ricorso autonomo - art. 66 cpv. 1 CPP) è sempre stato presente (DTF 130 I 126 cons. 3.1, per analogia).
Non risulta (né il reclamante lo afferma) che nell'ambito dei verbali in questione sia stata in qualche modo sollevata la questione della legalità delle condizioni di detenzione e dell'effetto di tali condizioni sulla verbalizzazione.
La questione, invero, non è neppure stata sollevata o avanzata nelle tre istanze di libertà provvisoria (una delle quali ritirata prima della decisione del GIAR - cfr. AI 91), né nel ricorso alla CRP contro l'arresto (anch'esso ritirato - AI 63), né in quello (sempre alla CRP), contro una decisione di rifiuto della libertà provvisoria, tantomeno nel memoriale e nelle precisazioni a verbale. Forse per questo motivo, né il GIAR né la CRP, nelle decisioni relative alla libertà personale, si sono espressi esplicitamente sulle condizioni di detenzione, rispettivamente sulla validità/nullità dei verbali effettuati perdurando la stessa.
Unicamente il 29 settembre 2001 (quattro giorni dopo l'arresto), il qui reclamante ha posto il problema dell'ora d'aria, ma non ha replicato alla risposta del magistrato inquirente; tantomeno l'ha impugnata.
Quanto alla contestazione dei verbali che il prevenuto avrebbe effettuato "già nel 2002" (Reclamo pag. 8), l'assenza di indicazione circa l'atto istruttorio o il verbale nel quale la contestazione sarebbe stata effettuata non ha permesso di reperirla (e non spetta a questo giudice scartabellare incarti voluminosi alla ricerca di elementi genericamente indicati). Comunque, la lettura dell'elenco atti relativi al 2002 (forzatamente sommaria vista l'indicazione logicamente riassuntiva; cfr. pag. da 1 a 7 dell'elenco atti) e dei verbali resi dopo la scarcerazione, non ha permesso di individuare tale "contestazione" (di contro è emersa la richiesta di una procedura abbreviata, anch'essa priva di rilievi sulla correttezza dei verbali - AI 193).
e)
Alla luce di tutto quanto sopra espresso occorre concludere che la richiesta di cui al punto 1.2 del petitum, laddove ricevibile, deve essere (a questo stadio della procedura e senza pregiudizio per le competenze dell'eventuale giudice del merito) respinta.
a)
Il reclamante chiede pure l'annullamento di tutti i verbali resi da __________ (petitum punto 1.3) in quanto assunti senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 CPP.
A dire del reclamante lo stesso Procuratore generale ammette la qualità di perito di __________ laddove, nella decisione impugnata, precisa che le audizioni servono a miglior comprensione dell' "iter amministrativo delle singole procedure amministrative", quindi, sempre a dire del reclamante, non per fatti a lui noti.
Lamenta, poi, di non aver potuto partecipare alle deposizioni e conclude (dopo un passaggio poco comprensibile circa ipotesi passate: cfr. Reclamo pag. 9, ultimo capoverso) segnalando che, comunque, __________ deve essere sentito sui casi a lui noti, sulla sicurezza negli uffici, nonché per spiegare "le modalità, la prassi e le direttive sulle informazioni a terzi" e "le competenze interne", elementi essenziali, a dire del reclamante, nell'ambito dell'accertamento dei reati di violazione del segreto d'ufficio e di corruzione passiva.
b)
E` manifestamente contraddittorio postulare l'annullamento dei verbali di una persona perché sentita come teste e non nominata quale perito, per poi affermare che la persona in questione deve essere interrogata (anche) quale teste; analogamente, è contraddittorio asserire che la prova della qualità di perito sta nella volontà degli inquirenti di chiarire l'"iter amministrativo" per poi dire che la stessa persona deve essere sentita per spiegare "la modalità, la prassi e le direttive …".
Ora, tale contraddizione, sommata al fatto che il reclamate non spiega (se non in modo apodittico) per quale motivo l'accertamento della prassi di un ufficio non possa avvenire tramite l'audizione del responsabile (o altro membro) dell'ufficio stesso nella forma dell'audizione testimoniale (a giudizio di questo giudice si tratta infatti di un'audizione su fatti), bensì debba avvenire solo previa nomina della persona in questione quale perito (quindi dotata di quelle cognizioni speciali cui si riferisce l'art. 142 CPP), fanno sì che la motivazione della richiesta di annullamento è carente e la richiesta (in questa sede e senza pregiudizio per le decisioni dell'eventuale giudice del merito) deve essere respinta già per questo motivo.
c)
Abbondanzialmente, va pure detto che in un sistema in cui vige la libertà di scelta dei mezzi di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; Schmid, op. cit. n. 600), con conseguente ampia libertà (nella scelta) riconosciuta al magistrato inquirente, non pare a questo giudice che quella del Procuratore pubblico di optare per l'accertamento delle procedure adottate da un ufficio mediante l'audizione di un teste, in luogo della perizia, opinabile sin che si vuole, sia sindacabile dal profilo della nullità. La scelta non risulta infatti volta ad aggirare un qualche divieto del mezzo di prova, né viola formalità che costituiscono requisito (ineludibile) di validità della prova (Schmid, op. cit., n. 608). Molto più semplicemente, gli accertamenti in questione non hanno valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione, può anche ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).
d)
Da tutto quanto sopra non risulta (non è motivato in tal senso né emerge dall'incarto) che mediante l'audizione di __________ si siano intese aggirare norme imperative sulla modalità di assunzione di prove.
Anche su questo punto, il reclamo deve essere respinto.
6.1.
a)
Al punto 1.4 del petitum, il reclamante elenca tutte le prove di cui chiede l'assunzione, a titolo di complemento istruttorio, e che il magistrato inquirente avrebbe respinto.
Le richieste sono, sostanzialmente, suddivise in tre tipologie: acquisizione agli atti di documenti, interrogatorio dell'accusato sui fatti a lui imputati e audizione (nel rispetto del diritto al contraddittorio, ritenuto sin qui illecitamente negato; cfr. Reclamo, pag. 2) di testimoni.
Nell'ambito di tali richieste la competenza di questo giudice è quella di verificare se le condizioni menzionate al considerando 2.c). sono presenti in relazione alle prove richieste. La puntualizzazione è d'obbligo in quanto nel reclamo alcune richieste concernono atti che secondo il reclamante dovrebbero essere nell'incarto ma che in realtà non ci sono (cfr. Reclamo, pag. 10), mentre per il magistrato inquirente trattasi di atti "presunti" e non correlati agli addebiti mossi all'accusato e reclamante (cfr. Osservazioni, pag. 3).
Va anche sottolineato come nella procedura di reclamo né il reclamante né il magistrato inquirente hanno in qualche modo riassunto i fatti oggetto d'inchiesta, con la conseguenza che lo scrivente non può che far riferimento alle promozioni/estensione dell'accusa risultanti dagli atti, rispettivamente alle indicazioni contenute nella comunicazione di deposito, non essendo suo compito studiarsi l'intero incarto nel dettaglio per interpretare le tesi dell'una o della altre parti al procedimento o i fatti ai quali, sempre l'una e le altre, si riferiscono; infatti :
"4.
a)
… omissis…
È quindi opportuno ricordare che l'obbligo di sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) non concerne unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i gravami e serve a consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94).
b)
In materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. della presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).
c)
Inoltre, in fattispecie di una certa complessità è alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8).
Da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come tale)."
(GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2)
Quindi, per quanto è già stato accertato nella precedente decisione (ripresa nel considerando A. della presente), il reclamante è accusato di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d'ufficio (doc. 18, classificatore 1), in relazione alla gestione di incarti di sua competenza, quale __________ (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001), falsità in documenti e soppressione di documenti (come da verbale 22 ottobre 2001), nonché ripetuto conseguimento di una falsa attestazione in relazione alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di lavoro e soggiorno in favore di una cittadina __________ e di un cittadino __________ (doc. 206, classificatore 2).
Nella comunicazione di deposito atti si constata la presenza del reato di cui all'art. 317 cifra 1 CP e la scomparsa di quello relativo all'accettazione di doni; la lettura dell'elenco atti non ha permesso di individuare il momento della relativa estensione, rispettivamente abbandono. Il magistrato inquirente ha poi indicato, a richiesta di questo giudice, nell'annotazione a pag. 10 del verbale PP __________ del 6.12.2001 l'estensione dell'accusa al reato di cui all'art. 317 CP.
6.2. acquisizione atti
a)
La richiesta di acquisizione atti è, a sua volta, suddivisa in tre capitoli per quanto concerne la motivazione delle richieste (Reclamo, pag. 10, 12 e 13).
Il primo ed il secondo capitolo sono relativi ad atti che, a giudizio del reclamante, dovrebbero esistere, rispettivamente trovarsi nell'incarto, ma che non risultano agli atti.
Per il magistrato inquirente le richieste sono prive di fondamento in quanto concernono questioni che non hanno alcuna connessione con la fattispecie inquisita o che non esistono (Osservazioni, pag. 3 e 4).
Questo giudice, qualora dall'incarto emergesse in modo chiaro (liquido) che una prova, se si preferisce un'operazione (formale) istruttoria, sia stata effettuata ed il suo esito non annesso agli atti, potrebbe certamente ordinarne l'acquisizione (se si preferisce immissione) in applicazione, oltre che dei principi menzionati agli artt. 57 ss. CPP, del principio della buona fede processuale e di quello di cui all'art. 193 CPP (il magistrato è, di principio, libero di decidere se e quali prove assumere, non di decidere se la prova assunta sia utile o meno al procedimento dopo averla assunta). Nel contempo, tuttavia, non ha gli strumenti (né la competenza) per indagare circa la completezza o incompletezza della registrazione di tutte le operazioni di istruzione formale (che, per prassi, si confonde con l'elenco atti), rispettivamente sull'esistenza o inesistenza di determinati atti che non figurano annessi all'incarto. Ora, per nessuno degli "atti" elencati al punto 3 del reclamo vi è un'indicazione chiara (e non ipotetica) dell'effettiva esistenza quale atto istruttorio nel procedimento in questione.
Inoltre, ammesso e non concesso che il magistrato inquirente abbia avuto un colloquio con un Consigliere di Stato in relazione (dal profilo strettamente istruttorio) con l'inchiesta che concerne il reclamante, se di questo colloquio non vi è stata verbalizzazione è evidente che la verbalizzazione non possa essere acquisita agli atti. Lo stesso vale per gli altri (presunti) colloqui e/o contatti telefonici menzionati (CIA, CAN, ecc.) così come per "documenti che autorizzano o parlano di queste assurde ricerche". Incomprensibile, perlomeno a questo giudice, la richiesta di acquisizione agli atti di un una dichiarazione (quale? quella contestata come assente, quella del PP, quella del sig. __________), senza alcun riferimento al verbale o atto nell'ambito del quale la contestazione sarebbe stata effettuata.
Idem per la richiesta di edizione della "pretesa del PIN" (Reclamo, pag. 12 primo punto) che sarebbe stata effettuata verbalmente da un agente di polizia ed alla quale l'accusato (e qui reclamante) avrebbe aderito (peraltro rendendo in tal modo inutile, se si preferisce non necessaria, la stesura di un ordine scritto; cfr. per analogia art. 157 CPP).
b)
Oltre a quanto sopra, che già costituisce un vizio nella motivazione in quanto non permette di comprendere con chiarezza l'oggetto (e la sua esistenza) della richiesta di acquisizione, va pure detto che per nessuno degli atti di cui si chiede l'acquisizione il reclamo indica, anche solo brevemente, pertinenza e rilevanza degli stessi per rapporto alle conclusioni di competenza del magistrato inquirente. Ne consegue che il reclamo, laddove concerne le prime nove richieste del punto 1.4 del petitum, non permette a questo giudice di verificare fondatezza e effettiva necessità (di merito) delle prove proposte e deve pertanto essere respinto (laddove ricevibile) per carenza di motivazione (GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2, cons. 7).
c)
La richiesta di acquisizione degli estratti del ccp dell'accusato per il periodo 1993-1996 (decima richiesta del punto 1.4 del petitum) è stata accolta dal magistrato inquirente nella forma subordinata proposta dal reclamante (cfr. Reclamo pagina 12, ultimo paragrafo del punto 3; Osservazioni PG pag. 4, primo paragrafo) e può quindi considerarsi evasa.
d)
Per quanto concerne gli atti definiti come "non a disposizione" benché oggetto di sequestro (Reclamo, punto 4 pag. 13, nonché Istanza pag. 6), il reclamante si riferisce (petitum 1.4, undicesima e dodicesima richiesta) agli incarti della __________ presso la __________ e presso l'__________.
Nelle motivazioni della richiesta (di acquisizione effettiva e messa a disposizione) il reclamante afferma che "dagli atti risulta che sarebbero stati sequestrati", ma non li indica (Reclamo, pag. 13). Il magistrato inquirente, dal canto suo, afferma sostanzialmente che quanto sequestrato risulta dai relativi verbali di sequestro e/o che l'elenco atti riporta (con rinvio alla pagina 12 dell'elenco atti), quali annessi, gli incarti originali sequestrati presso gli uffici statali (Decisione, pag. 2); in sede di reclamo ribadisce le precedenti affermazioni, precisando che ciò vale per il materiale "non ritornato", e sollevando dubbi sulla ricevibilità della questione in sede di complementi istruttori.
Quest'ultimo argomento non merita grandi disquisizioni, l'(eventuale) assenza dall'incarto depositato di atti assunti nell'ambito di uno specifico procedimento (e nell'esercizio della relativa giurisdizione) è un'omissione che può toccare i diritti della difesa; quindi sindacabile davanti al GIAR.
Nel caso in esame, se non è d'ausilio per il chiarimento della situazione effettiva l'assenza di riferimenti contenuta nel reclamo (e prima ancora nell'istanza), non lo è stato neppure il riferimento fornito dal Procuratore generale nella decisione e nelle osservazioni. Infatti a pagina 12 dell'elenco atti fornito a questo giudice sono elencati gli atti del procedimento __________ e, "in fondo", è sì riportato un ordine di perquisizione e sequestro presso la __________ (doc. 15 classificatore 19), ma senza alcuna indicazione di annessi. L'indicazione degli annessi (cioè di quanto effettivamente sequestrato) non risulta neppure dall'atto stesso. La situazione è stata poi parzialmente chiarita dalla trasmissione (anche qui a richiesta di questo giudice) di una ulteriore copia dell'elenco atti sulla quale figura una nota generica (incarti originali a disposizione) che in quello precedentemente trasmesso figurava su altro foglio, causa diversa impaginazione (cfr. doc. 9 e 14, inc. GIAR 520.2001.8).
Scorrendo l'elenco atti (sia quello dell'incarto intestato a , sia quelli relativi ai correi __________ e ), sono stati individuati numerosi ordini di perquisizione e sequestro indirizzati alla __________ e/o all' (n. 15, 26, 28, 30, 35, 79, 85, 86, 87, 113, 114, 115, 116, 117, 122, classificatore 1) e in uno di questi, ma solo in uno, figura una richiesta di sequestro dell'inc. : si tratta dell'ordine di sequestro del 17 gennaio 2002 indirizzato all' (doc. 116 classificatore 1). Dal verbale di sequestro (qui effettivamente annesso) si evince l'acquisizione dell'incarto "". Nel contempo (sulla base delle decisioni di dissequestro individuate nell'elenco atti: doc. 156 e 157, classificatore 2) non risulta che l'incarto in questione sia stato dissequestrato e dovrebbe trovarsi negli "incarti originali" a disposizione (il condizionale è dovuto al fatto che né gli incarti in questione, né una lista, sono stati oggetto di trasmissione).
Da tutto quanto sopra consegue che per quanto è stato possibile appurare l'incarto __________ __________ presso la __________ non è stato oggetto di un ordine di sequestro e, quindi, non può dirsi "non a disposizione" e non oggetto di deposito ai sensi dell'art. 196 CPP. Mentre che l'incarto della __________ n. __________ dell’__________ è (dovrebbe) annesso agli atti e messo a disposizione dell'accusato (e dei correi) nell'ambito del deposito.
e)
Il terzo capitolo concerne (altri) atti che dovrebbero esistere e che, a quanto par di comprendere, non sono assenti dall'incarto benché acquisiti, ma proprio perché non acquisiti (atti concernenti le minacce ricevute, incarto personale presso le risorse umane e la __________, gli e-mails spediti e ricevuti in relazione ad altre persone interne all'amministrazione, atti di un'inchiesta preliminare, tabulati telefonici, all'incarto presso un legale, atti penali concernenti altre due persone, nonché i bollettini parrocchiali di __________ dal 1998 al 2001; richieste da 13 a 21 del punto 1.4 del petitum).
Per quanto concerne i tabulati telefonici, si prende atto che il reclamante chiede (nelle motivazioni del Reclamo: punto 5 ultimo paragrafo) di essere autorizzato a produrre autonomamente i tabulati relativi al (solo) 2000, dimostrando di fatto di poter procedere autonomamente (e non spiegando perché non ha ritenuto di procedere in tal senso fino ad ora). Ora, a prescindere da ogni considerazione circa la novità, rilevanza e pertinenza dei tabulati in questione, nonché sull'art. 5 cpv. LSCPT e forme alternative di acquisizione, va detto che per produrre tale documentazione (al Procuratore pubblico o al giudice del merito), il reclamante non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte di questo giudice: lo faccia.
La richiesta formulata nel petitum (comunque priva di sufficiente motivazione) è da considerare priva d'oggetto.
Per quanto concerne le altre richieste occorre constatare quanto segue:
Ø Come segnalato dall'inquirente, atti del procedimento penale __________ e __________ sono già stati acquisiti (cfr. atti dell'inc. __________ in classatori 11 e 12) e che l'interpretazione giuridica di fatti (presunti analoghi) concernenti terzi non è questione probatoria relativa all'istruttoria nei confronti del reclamante (ai sensi degli artt. 193 e 196 CPP), bensì questione di merito (applicazione del diritto materiale).
Ø Troppo generiche, quando non indiscriminate, le richieste di acquisizione di tutti gli e-mails inviati e ricevuti a/da altri funzionari (motivate unicamente con la necessità di osservare come in diversi casi -quali? oggetto di imputazione?- i permessi erano rilasciati con il beneplacito dei superiori) e degli interi incarti personali dell'accusato presso le risorse umane e la __________ (il reclamante non spiega in che modo tali incarti personali possano permettere di distinguere tra l'accettazione di vantaggi e la corruzione passiva, più e meglio di quanto non già deducibile dalla descrizione della funzione già agli atti - AI 186).
Ø In merito alla richiesta dei "preliminari dell'inchiesta __________ " (così definita senza ulteriori dettagli e/o riferimenti all'incarto), a prescindere dalla contraddizione sui motivi della richiesta tra istanza e reclamo (là per chiarire l'estraneità del reclamante dai "casi __________ " e "", qui per dimostrare che l'attivazione non indipendente nel caso ""), non si può non prendere atto del fatto che il magistrato inquirente dichiara esplicitamente che nulla è imputato al reclamante in relazione ai due personaggi menzionati (Decisione pag. 3 e Osservazioni pag. 5) e che per quanto concerne la sua collaborazione con la polizia in relazione a tale caso ed a quello __________ sono agli atti le dichiarazioni dei funzionari (di polizia) in qualche modo interessati. Preso atto di quanto sopra e del fatto che agli atti, su questa questione, sono presenti oltre ai verbali di almeno quattro funzionari di polizia (VI testi 1, 2, 3, 4 in classatore 10), un rapporto informativo del 30 gennaio 2001 ed alcuni e-mails tra l'accusato e la polizia cantonale, tutti indicanti il ruolo dell'accusato nella vicenda (e di cui il reclamante non fa neppure menzione nelle motivazioni) occorre anche qui concludere che la richiesta di acquisire ulteriori elementi (i non meglio definiti preliminari) dell'incarto definito "__________" non è né comprensibile nell'oggetto né sufficientemente motivata (novità, rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del magistrato inquirente) per permettere seria analisi circa il suo accoglimento nell'ambito della procedura di cui all'art. 196.
Ø Di contro, e per completezza dell'incarto così come costituito, deve essere acquisito agli atti il verbale di __________ di cui parla (senza indicare il riferimento istruttorio) il magistrato inquirente (Osservazioni pag. 5 primo capoverso) che questo giudice non ha reperito nell'indice prodotto (cfr. elenco contenuto classificatori con verbali, pag. 8 a 11 e 4, 5, 6, 7, 8, 9) nonostante dal VI 5 del classificatore 22 risulta in modo evidente che un verbale __________ è stato effettuato la mattina del 12 settembre 2001 (cfr. atto citato, pag. 4). A questo proposito, il magistrato inquirente (sempre dando seguito alle richieste di delucidazione da parte di questo giudice) ha comunicato il recupero e l'acquisizione dei verbali di interrogatorio dal procedimento contro __________ (doc.12, inc. GIAR 520.2001.8) che dovranno, quindi, essere oggetto di nuovo deposito contestualmente a quello che interesserà i complementi ammessi con la decisione del 23 dicembre 2005.
Ø Da ultimo, risulta francamente assurda la richiesta di edizione (perquisizione e sequestro?) di 4 (quattro !) anni di bollettini parrocchiali (pubblicazioni che non risultano essere segrete o inaccessibili e di cui le parrocchie conservano solitamente copie anche in ragione delle capacità di conservazione e archiviazione dimostrate, per fortuna degli storici, nei secoli) per dimostrare che un versamento anonimo é riconducibile all'accusato e che questi abbia utilizzato una somma proveniente da tale __________. Senza voler negare l'importanza della determinazione dei motivi (elemento di fatto) a delinquere (art. 63 CP), e senza voler limitare la facoltà dell'accusato di postulare che i motivi così determinati vengano considerati onorevoli o determinati da situazione di dipendenza (art. 64 CP), è di meridiana evidenza che l'acquisizione dei bollettini parrocchiali per un periodo di 4 anni non è atta a dimostrare la provenienza di un versamento anonimo (quindi verosimilmente registrato come tale), tantomeno la provenienza dei fondi utilizzati dall'anonimo (neppure per ipotesi desumibile dalla tempistica delle varie operazioni, visto che si chiede l'accertamento su di un periodo di 4 anni).
f)
Per tutti i motivi esposti, sostanzialmente per carenza di motivazione (sull'oggetto della richiesta, sulla fattispecie imputata, sulla novità, pertinenza e rilevanza), ma anche, a seconda dei casi e delle circostanze indicate, perché divenute prive d'oggetto, ovvero perché risulta impossibilità materiale o non pertinenza e rilevanza per le successive conclusioni del magistrato inquirente, le richieste di acquisizione atti elencate al punto 1.4 del petitum sono respinte, con la sola eccezione del/dei verbale/i __________ recentemente acquisiti agli atti.
6.3. interrogatorio
Incomprensibile, se non nell'ottica della già accennata mancanza di chiarezza (se si preferisce confusione) dell'intero allegato di reclamo, la seconda richiesta (per tipologia, cfr. considerando 6 della presente) del punto 1.4. del petitum. Infatti, la richiesta di una nuova audizione del reclamante è stata accolta dal Procuratore generale con la decisione del 23 dicembre 2005 (cfr. pag. 7).
6.4. audizione testi
a)
La terza tipologia di prova richiesta a titolo di complemento istruttorio, concerne l'audizione di, salvo errore nella conta, 57 testi in contraddittorio.
A fondamento della richiesta il reclamante propone, per ogni persona o gruppo di persone, una motivazione, rispettivamente fa valere il diritto al contraddittorio che non avrebbe potuto esercitare durante l'istruttoria.
Il magistrato inquirente ha respinto tutte le richieste ritenendole prive di sufficiente motivazione, laddove non divenute prive d'oggetto.
Va preliminarmente constatato che il reclamante ha rinunciato (non menzionandole nel petitum del reclamo) a chiedere l'audizione di alcune persone citate nell'istanza (__________).
In secondo luogo è pure opportuno constatare (come segnalato dal magistrato inquirente) che il reclamante in sede di istanza aveva asserito di rinunciare all'audizione dei testi chiamati a riferire circa le (non) pressioni ricevute, qualora il magistrato avesse "ammesso" (sic!) che pressioni non sono state esercitate (Istanza, pag. 11). Il magistrato inquirente, già nella decisione impugnata ha affermato che le pressioni sono "fatto che non è stato assolutamente contestato allo stesso e di cui nessuno ha mai messo in dubbio"; sebbene la formulazione sia poco scorrevole è evidente che l'unica deduzione possibile è che tra i fatti imputati all'accusato non vi sono le pressioni nei confronti di altri funzionari o di autorità. Ne consegue che tutte le audizioni richieste all'unico scopo di accertare l'inesistenza di pressioni sono prive d'oggetto. Si tratta delle seguenti richieste di audizione: __________
b)
Per altre richieste di audizione, le motivazioni sono carenti (per non dire incomprensibili, come si evincerà da alcune frasi riportate più sotto), non concernono i fatti imputati al reclamante, indicano una relazione generica (a volte giuridica e non fattuale) con le imputazioni, si limitano a asserire apoditticamente la necessità di precisare la deposizione e, per tutti questi motivi non permettono decisione con cognizione di causa sulla novità, rilevanza e pertinenza nel chiarimento del fatti imputati all'accusato reclamante ai fini delle successive decisioni del magistrato inquirente. Significativo, a questo proposito, anche il fatto che nelle motivazioni non esiste un solo riferimento a documenti, verbali o altri atti istruttori.
Trattasi delle richieste di audizione inerenti __________ ("spiegare anche questioni mai emerse nel rilascio dei permessi non poco delicate", "come sia possibile che un frontaliere di __________ si rechi su un'alpe della valle __________ quotidianamente", "delimitare in particolare il reato di accettazione di doni -come detto più sopra, reato non ripreso nella comunicazione di deposito atti : n.d.r.- da quello di corruzione"), __________ ("precisare alcuni punti del verbale", "ammettere che l'accusato si era rivolto a lui per verificare la possibilità di lavorare presso il servizio ricorsi, nonché per altri casi"), __________ (idem), __________ (spiegare decine di casi "analoghi a quelli della signora __________ "), __________ ("ammissione che almeno tre permessi sono stati rilasciati illegalmente"), __________ ("serve per alcune precisazioni della sua deposizione", "i rapporti per la richiesta di collaborazione erano lungi nel caso __________ erano ben più stretti", sic!), __________ ("vanno precisati i suoi inutili commenti soggettivi"), __________ ("per completazione verbale", mancando la parte finale discussa a voce), __________ ("spiegherà molte (ma molte!) cose", "casi analoghi", "disparità di trattamento"), __________ e __________ (idem), __________ ("spiegherà alcune sue frasi"), __________ ("questo personaggio chiede di essere interrogato, di chiedere l'edizione atti presso l'avvocato", "dimostrare l'estraneità del prevenuto a questo caso", si rileva che lo stesso inquirente la afferma: cfr. Decisione, pag. 6).
Va anche detto che, per alcune delle persone indicate, le motivazioni sembrano (il condizionale è d'obbligo viste le difficoltà di comprensione del senso di alcune frasi) indicare l'esistenza di comportamenti illeciti a loro imputabili; ora, a prescindere dal fatto che se il reclamante è a conoscenza di fatti illeciti non ha che da segnalare in modo preciso quanto di sua conoscenza all'autorità preposta al perseguimento penale, non si comprende in che modo l'audizione di tali persone (che verosimilmente non potrebbero essere sentite in qualità di testi) possa costituire mezzo di prova in relazione ai fatti a lui imputati.
c)
Per un terzo gruppo di persone indicate nel petitum quali testi da sentire si rileva che nelle motivazioni del reclamo (punto 5) o non sono menzionate (__________) oppure sono menzionate nel commento relativo ad altri testi richiesti senza indicazione precisa della richiesta di una loro audizione e tantomeno dei motivi di questa (e : "questo personaggio (: n.d.r.) chiede di essere interrogato, di chiedere l'edizione presso l', nonché tale signor __________, sic!).
d)
A prima vista più attinenti all'oggetto dell'inchiesta la richiesta di audizione di __________, __________ (legale della __________). Tuttavia, anche per queste richieste, in parte per l'assenza di indicazioni circa i fatti e gli atti di inchiesta (che, lo si ripete, non è compito di questo ufficio andare ricostruire - magari ipotizzando posizioni altrui - scartabellando scatoloni di verbali e atti istruttori per ritrovare riferimenti utili alla comprensione/interpretazione delle dichiarazioni delle parti), le motivazioni sono confuse, generiche e, quindi, insufficienti per l'emanazione di un giudizio con cognizione di causa circa l'utilità della prova proposta. Ciò, a maggior ragione quando un'audizione è già stata effettuata (magari con prospettazione della versione dell'accusato - cfr. per es. VI 2, 4 in classificatore 10 - o con l'assenso dell'accusato stesso e del suo difensore - cfr. VI 13 in classificatore 10; testi ), quando servirebbe a dimostrare che un reato (non imputato: cfr. promozione ed estensioni dell'accusa, nonché comunicazione di deposito degli atti, che non menzionano la truffa) non c'è stato (teste ), quando si chiedono precisazioni generiche (e avanzate solo in sede di reclamo, quindi irricevibili già per questo motivo) in relazione ad affermazioni presunte ma non agli atti () o quando si chiedono accertamenti in merito a fatti (accesso al sistema informatico) senza dire se tale accesso è stato in qualche modo imputato ().
e)
Da ultimo (e ritenuto che sulla richiesta di audizione di __________ si dirà in seguito), occorre esprimersi sulla richiesta di audizione di dodici persone (le ultime dodici del punto 1.4 del petitum) definite dal reclamante "i casi" (Istanza, pag. 12; Reclamo, pag. 22).
Dovrebbe trattarsi di persone il cui "caso" è tra quelli contestati/imputati a __________, dato che il nome di alcuni è indicato nell'elenco atti come oggetto d'interrogatorio dell'accusato (cfr. elenco atti pag. 8 e 9), quello di altri emerge comunque da alcuni verbali sempre dell'accusato (VI 5 e 6 settembre 2001), e che lo stesso inquirente, nella decisione impugnata, lo lascia intendere (Decisione, pag. 7).
La richiesta è motivata dal reclamante con l'esigenza di "precisazioni e contraddittori", in particolare con le cifre effettivamente pagate agli intermediari (Decisione, pag. 12; Reclamo, pag. 22) con, ovviamente in sede di reclamo, contestazione dell'argomento posto alla base della decisione negativa del magistrato inquirente: assenza di rapporti diretti.
Ora, l'argomento del Procuratore pubblico circa l'assenza di rapporti diretti tra accusato e le persone indicate (rapporto contestato ma non smentito dal reclamante) potrebbe anche non essere sufficiente a giustificare il rifiuto della prova se il reclamante avesse, nell'istanza e/o in sede di reclamo meglio definito fatti e circostanze che intende accertare e soprattutto il loro nesso con i fatti oggetto di imputazione e la rilevanza per le successive decisioni del magistrato inquirente. Infatti, la finalità di "precisazione" è troppo generica (e peraltro neppure si comprende a cosa riferita visto che in base all'elenco atti prodotto per alcune di queste persone non risulta neppure l'esistenza di precedente verbalizzazione: __________, come confermato dai doc. 10 e 12 dell'inc. GIAR 520.2001.8), il fatto che l'accusato non abbia mai chiesto dei soldi a loro non sembra oggetto di contestazione (vista l'affermazione dell'inquirente circa l'assenza assoluta di contatti diretti) e la determinazione di quanto eventualmente versato agli intermediari non pare atta a determinare quanto gli intermediari hanno riversato all'accusato.
f)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il reclamo contro il rifiuto di audizione dei testi indicati al punto 1.4. del petitum deve essere respinto per carenza (quando non incomprensibilità) della motivazione quo all'oggetto specifico della prova, nonché alla sua novità, rilevanza e pertinenza ai sensi della giurisprudenza sviluppata in materia probatoria e richiamati al considerando 2.c) (nonché 1) della presente decisione.
6.5. contraddittorio
Le richieste di audizione sono motivate anche con la necessità di garantire il diritto al contraddittorio. La questione, concerne il principio dell'equo processo, rispettivamente della validità della prova ed è teoricamente preliminare a quella della novità, rilevanza e pertinenza delle prove proposte/richieste. Il fatto che la questione, che concerne solo una parte dei testi indicati (quelli già sentiti), venga trattata solo dopo la disamina della novità, pertinenza e rilevanza delle audizioni richieste non implica sovvertimento del rapporto di priorità, bensì motivi di economia di giudizio che risulteranno evidenti nel seguito del considerando.
Detto che per la Corte europea e per il Tribunale federale la garanzia del contraddittorio contenuta nell'art. 6 cifra 3 lett. d) della CEDU deve essere rispettata almeno una volta nell'ambito del procedimento (quindi anche solo al dibattimento: cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1247/48 e citazioni), questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
"3.
a)
L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).
Questi diritti possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34)."
(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1)
Nel caso in esame (ribadito che non per tutte le persone menzionate nel petitum del reclamo è stata individuata [tantomeno indicata dal reclamante] una verbalizzazione, col che la verifica del rispetto del principio del contraddittorio deve essere limitata a coloro che sono già stati sentiti), risulta che tutti i testi sentiti dal magistrato inquirente, lo sono stati senza la presenza dell'accusato o del difensore. Nel contempo, non emerge in modo manifesto dall'incarto che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato alla partecipazione (DTF105 Ia 396), salvo forse per le audizioni di cui ai VI 13 e 15 del classificatore n. 10. Sulla questione il magistrato inquirente è silente sia nella decisione che nelle osservazioni.
Ne consegue che il rifiuto del contraddittorio, con i testi indicati nel reclamo e già oggetto di audizione da parte del magistrato, non è motivato.
Su questo punto la decisione deve essere annullata con invito al magistrato inquirente a nuovamente pronunciarsi con debita motivazione.
6.6. __________
a)
La richiesta di audizione di __________ merita una discussione specifica. Infatti, il reclamante ha chiesto, sia con l'istanza che con il reclamo, l'annullamento di tutti i verbali effettuati e nuova audizione in relazione a non meglio precisati permessi inventati, minacce ai funzionari, prassi circa l'informazione a terzi e insabbiamenti, nonché su questioni relative al potenziamento del __________ (Istanza, pag. 4).
b)
Ai fini di una nuova audizione di __________, in caso di annullamento dei verbali già resi, le motivazioni addotte avrebbero anche potuto essere ritenute sufficienti (se non addirittura superflue) visto che l'esigenza di audizione poteva essere desunta dal semplice fatto che il teste è stato sentito ben ventinove volte (cfr. indice pag. 10, classificatori 7, 8, 9). Non così, invece, nel caso in cui i verbali non sono considerati nulli, né annullati. Infatti, le motivazioni addotte sono (anche qui) generiche e solo teoricamente connesse con i fatti oggetto dell'inchiesta nei confronti del reclamante che omette peraltro di indicare per rapporto a quali fatti (ed in quali interrogatori) egli abbia già sollevato le questioni indicate ed anche di semplicemente affermare che nei ventinove verbali resi il teste non si sia mai espresso su queste questioni (permettendo così al magistrato inquirente di meglio valutare la richiesta e motivare la decisione), così come di indicare (o rinviare all'indicazione eventualmente già fornita) quali sono i casi "ben noti allo stesso __________ " dai quali l'accusato reclamante avrebbe tratto spunto, rispettivamente quali sono i permessi inventati e le direttive sull'informazione a terzi di cui parla.
c)
Ancora una volta sembra che il reclamante, più che chiedere un complemento istruttorio (una specifica prova per determinare o chiarire un fatto rilevante ai fini delle successive decisioni del magistrato inquirente), chieda il riesame dettagliato dell'intera inchiesta affinché il GIAR si sostituisca al Procuratore pubblico (partendo dalle generiche considerazioni del reclamante) nella determinazione di quanto utile per una miglior comprensione dei fatti e per la sussunzione al diritto, ciò che non è nelle competenze di questo ufficio.
Di conseguenza, anche la motivazione per una nuova audizione di __________ è priva di sufficiente motivazione e deve essere respinta.
d)
Nel contempo, e nella misura in cui la nuova audizione è chiesta ai fini del rispetto del diritto al contraddittorio, occorre anche qui constatare che è la decisione del magistrato inquirente ad essere priva di motivazione, per gli stessi motivi indicati al considerando 6.4. Si impone, pertanto, la stessa conclusione di rinvio al Procuratore generale per nuova decisione debitamente motivata.
Con la richiesta di cui al punto 1.5 del petitum, il reclamante chiede che venga fatto ordine al Procuratore generale di consegnare alla difesa tutti i verbali, concernenti il procedimento penale, su supporto informatico.
Premesso che la richiesta non concerne un nuovo o ulteriore mezzo di prova da assumere ai sensi dell'art. 196 CPP e che, di regola, i verbali (perché solo questi sono menzionati nel petitum, esplicitamente richiesto con il doc. 3 inc. GIAR 520.2001.8) quale mezzo di prova è quello cartaceo e firmato dalle parti (anche in caso di utilizzo dei mezzi di registrazione: cfr. artt. 115 e 116 CPP) con garanzia dei diritti della difesa (in materia di accesso agli atti) mediante la presa di conoscenza e la ricezione di copie non necessariamente su supporto informatico (che peraltro non recherebbero le firme), si deve constatare tardività del reclamo in quanto richiesta analoga era già stata evasa (come segnalato dal magistrato inquirente nella decisione) con scritto del 2 novembre 2005 (AI 214), non impugnato.
In conclusione, ed alla luce di tutto quanto esposto nei considerandi che precedono, il reclamo nella misura in cui è diretto contro il rifiuto di annullamento e/o constatazione di nullità dei verbali dell'accusato (petitum 1.2) e di quelli del teste __________ (petitum 1.3) è respinto; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di messa a disposizione di tutti i verbali su supporto informatico (petitum 1.5) è irricevibile già perché tardivo; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di assunzione di prove è accolto (per adesione di fatto da parte dello stesso Procuratore generale) limitatamente a una delle prove richieste (acquisizione e messa a disposizione del/dei verbale/i __________ del 12 settembre 2001) e respinto per tutte le altre, fondamentalmente per carenza di motivazione; da ultimo, per quanto concerne la richiesta di contraddittorio (limitatamente ai testi già assunti nel corso dell'istruttoria), la stessa é rinviata al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.
Alla presente decisione, definitiva a livello cantonale, è giustificato applicare una tassa di giustizia non lontana dal massimo previsto dalla LTG (art. 39 lett. f) in ragione del numero e dell'entità delle questioni sottoposte a giudizio nonché della cripticità nonché delle carenze materiali e sostanziali dell'esposto ricorsuale del reclamante, comunque assistito da un legale.
Tasse e spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante nella misura di ¾, ritenuto che __________ aderendo al reclamo limitatamente alla questione del contraddittorio può esserne esentato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt 251, 253, 254, 315 vCP, 317 e 320 CP, 1ss, 57ss, 58, 61, 62, 113ss, 119, 157ss, 159, 188, 189, 193, 196, 280ss, 284 e contrario CPP,
decide
Le richieste di cui ai punti 1.2, 1.3 del reclamo sono respinte.
La richiesta di cui al punto 1.5 del reclamo è irricevibile in quanto tardiva.
Le richieste di assunzione di prove (documenti, interrogatori) di cui al punto 1.4 del reclamo sono respinte, come meglio precisato nei considerandi 6 e 8, con la sola eccezione dell'acquisizione agli atti del/dei verbale/i __________.
§. Il magistrato inquirente, avendo già provveduto, in corso di procedura di reclamo, alla acquisizione dei verbali __________, provvederà a metterli a disposizione nel rispetto dell'art. 196 CPP.
La richiesta di nuova audizione dei testi elencati al punto 1.4 del petitum a garanzia del principio del contraddittorio è rinviata (limitatamente a quelli già oggetto di una verbalizzazione) al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 4'000.-, e le spese di FRS 380.- sono poste a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante per gli altri ¾. Non si assegnano ripetibili.
La presente decisione è definitiva, a livello cantonale.
Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli