Incarto n. INC.2001.34903
Lugano 12 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 marzo 2004 da
tutte rappr. dall__________
contro
la decisione 16 marzo 2004 del Procuratore pubblico Rosa Item in materia di prove;
viste le osservazioni 8 aprile 2004 del Procuratore pubblico e 13 aprile 2004 di __________, entrambi concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di cui all'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
Nei confronti di __________ - in detenzione preventiva dal 4 luglio 2001 al 15 novembre 2001 - è in corso un procedimento penale per titolo di atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere d'assistenza o educazione. Il procedimento è stato avviato in seguito a segnalazione al Magistrato dei minorenni, che aveva proceduto all'audizione delle presunte vittime __________ ed __________, entrambe figlie dell'accusato.
B.
Per quanto riguarda __________ ed __________ giova ricordare che, dapprima, su ordine del Magistrato dei minorenni è stata allestita una valutazione psicodiagnostica (nel gennaio 2002) dalla dott.ssa __________, psicologa clinica (AI 187 e relativa delucidazione verbale del 23 settembre 2002), successivamente, su incarico di __________, il dr. __________, il dr. __________ e la dott.ssa __________, hanno allestito una perizia (concernente anche l'accusato, AI 220), ed, infine, su ordine del Procuratore pubblico, dopo il verbale a confronto 24 febbraio 2003 della dott.ssa __________, del dr. __________ e della dott.ssa __________, la perizia della dott.ssa __________ (AI 258 e relativa delucidazione verbale del 10 dicembre 2003).
C.
Il 13 gennaio 2004 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito atti a norma dell'art. 196 CPP. Con allegato 11 febbraio 2004, entro i termini prorogati fino al 15 febbraio 2004, (v. decisione 16 gennaio 2004) __________ e le figlie __________ ed __________ hanno postulato l'assunzione agli atti delle "Note di parte offesa alla perizia della dott.sa__________" del prof. __________, nonché l'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio peritale, in quanto nelle suddette note il prof. __________ ha aspramente criticato la perizia della dottoressa __________ su __________ e __________, evidenziando la necessità di ripetere la perizia con altri professionisti (uno psichiatra, uno psicologo esperto in abusi sessuali ed un neuropsichiatra infantile).
Con decisione 27 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha accolto unicamente la prima richiesta, riservandosi una decisione in merito alla seconda richiesta entro la chiusura della fase istruttoria, e con decisione 16 marzo 2004 ha ritenuto che non fossero dati gli estremi per l'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio peritale su __________ e __________, in quanto la perizia allestita dalla dott.ssa __________ "risponde in modo adeguato e motivato ai quesiti peritali posti e le conclusioni sono chiare e comprensibili" e le critiche del prof. __________ sono da ricondursi sostanzialmente ad una diversa interpretazione delle emergenze peritali, ma non evidenziano incapacità del perito, e/o contraddizioni e/o incomprensibilità tecniche del lavoro tali da giustificare l'allestimento di una nuova perizia.
Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, nel quale si ribadisce la necessità di una nuova perizia allestita da un collegio peritale. In via preliminare, le reclamanti evidenziano che l'impiego di diverse metodologie peritali, derivante dalla libertà di metodo vigente in materia di perizie, "può portare a conclusioni non condivisibili se le stesse fossero state tratte in base ad altro metodo", e quindi la prova diverrebbe "frutto di metodo e non specifica risultanza comprovante o indiziante un fatto di rilevanza giuridica", ciò che indurrebbe a chiedersi se non sarebbe opportuno che l'incarico peritale indichi anche la metodologia da seguire. In concreto, nelle "note" del prof. __________, seppure allestite unicamente sulla base del referto peritale della dott.ssa __________, "fa convergere il suo fuoco sul metodo impiegato e ritenuto da questa per censurarne la parzialità come il carattere fuorviante (perché deficitario metodologicamente) delle sue conclusioni". In siffatte circostanze l'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio peritale consentirebbe di conciliare differenti metodi di indagine, evitando quindi "percorsi peritali differenti, contraddittori nelle conclusioni o quantomeno fra loro divergenti". Le reclamanti sostengono infine che il magistrato inquirente con la decisione di ammissione agli atti della "perizia __________" sostanzialmente ne ha condiviso contenuti e pertinenza - pur rilevando che non è esaustiva, in quanto basata soltanto sulla lettura della perizia __________ -, senza tuttavia avvedersi che scopo del contributo peritale del prof. __________ non è quello di sostituirsi a quello della dott.ssa __________, ma unicamente censurarne il metodo, carente e fuorviante nelle sue conclusioni.
D.
Con le sue osservazioni dell'8 aprile 2004 il magistrato inquirente chiede la reiezione integrale del gravame, riconfermandosi integralmente nelle motivazioni di cui alla decisione impugnata. Ribadito che il lavoro peritale della dott.ssa __________ risponde in maniera adeguata e motivata ai quesiti posti e le conclusioni sono chiare e comprensibili, rileva che la richiesta tendente all'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio peritale si fonda su censure, ivi comprese quelle sul metodo utilizzato, del tutto generiche, che non evidenziano oggettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, rispettivamente di giustificare le proprie conclusioni.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
E.
Anche l'accusato (osservazioni 13 aprile 2004) si oppone all'accoglimento del reclamo. La perizia della dott.ssa __________ risponderebbe compiutamente ai quesiti posti con conclusioni chiare e comprensibili, senza contraddizioni, come peraltro riconosciuto dal dr. __________ nel parere 7 aprile 2004, prodotto quale allegato. Quanto sostenuto nel reclamo delle parti civili non permetterebbe di sovvertire le suddette considerazioni: "in nessun momento il reclamo fonda dove e perché il perito __________ sia stato incapace a rispondere ai quesiti o a fornire delucidazioni e spiegazioni dei suoi assunti e conclusioni. Non viene evidenziata una contraddizione, nemmeno un'incompletezza e nemmeno dove sia eventualmente insoddisfacente, non perché non piaccia o non sia gradita, ma perché vi sia stata incapacità del perito a rispondere".
E considerato
In diritto
Il reclamo, inoltrato dalle destinatarie della decisione impugnata e parti civili, è presentato da persone legittimate e tempestivo, quindi ricevibile in ordine.
Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231).
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.
La questione posta dal reclamo, concerne la perizia della dott.ssa __________ sulla "credibilità" di __________ e __________ (presunte vittime): le reclamanti chiedono l'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio, esse fondano la propria richiesta su quanto sostenuto dal prof. __________ nelle "Note di parte offesa alla perizia della dott.sa __________", che, va detto, è e rimane un'allegazione di parte, peraltro non esaustiva, in quanto basata unicamente sulla lettura della perizia __________ (cfr. pag. 1).
In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109).
Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
Il materiale, sul quale l'esperto è chiamato a lavorare, ed il metodo (o gli strumenti) utilizzato, non devono dar adito a dubbi particolari, altrimenti si esce dal campo degli accertamenti e si entra in quello delle speculazioni, di nessuna rilevanza in campo penale.
Nella sentenza pubblicata in DTF 128 I 81 il Tribunale federale ha ribadito quali unici principi generali in materia quello libertà di metodo – con la precisazione che la scelta metodologica deve essere motivata, così come i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati – , della necessità di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, infine dell’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili per le parti, ricordato l’obbligo, per il giudice, di attenersi ad una perizia, a meno che quest’ultima sia seriamente messa in dubbio sulla base di dati di fatto o indizi resi plausibili in termini attendibili: in tal caso, può verificarsi una situazione di arbitrio se il giudice fonda nondimeno la propria decisione su dati di fatto manifestamente in contrasto con la realtà, assunti in seguito ad errori manifesti, o comunque contrastanti in maniera eclatante con il sentimento di giustizia (cfr. GIAR 8 novembre 2002 in re D.).
Nel caso in esame, la necessità e l'utilità di sottoporre (anche) la presunta vittima ad una perizia di "credibilità" non è in discussione, segno che i preminenti interessi difensivi che lo esigevano sono stati riconosciuti da tutte le parti al procedimento (REP 1998 n. 116).
Contestata è la "correttezza" della perizia, con conseguente richiesta di ordinarne una nuova.
Va sottolineato che questo giudice deve astenersi dall'esprimersi su questioni di merito, quali la valutazione della prova in quanto tale (in casu le conclusioni del perito). La questione da analizzare, in questa sede, è quella a sapere se i referti peritali rispondano in modo adeguato ai quesiti posti, rispettivamente se il loro contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o contraddittorio, così da giustificare una nuova perizia:
"Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione GIAR 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671)."
(GIAR 8.11.2002 in re D.)
Ritenuto che questo giudice (come già detto) non è chiamato a pronunciarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni di __________ ed __________, quindi sull'esito della perizia (essendo, questo, compito del giudice del merito, come peraltro ribadito anche nella DTF 129 I 49 ss. sentenza citata dal reclamante: "Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist primär Sache der Gerichte", cfr. cons. 4.), solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano effettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare una nuova perizia.
Per le reclamanti, il referto peritale della dott.ssa __________ giunge a conclusioni "incomplete parziali e che non diano un quadro completo sull'attendibilità delle peritande, penalizzando ingiustificatamente l'attendibilità delle giovani" ed inoltre il metodo utilizzato sarebbe "carente ed a fortiori fuorviante nelle sue conclusioni".
Di parere diametralmente opposto il magistrato inquirente, per il quale il lavoro peritale della dott.ssa __________ indica chiaramente la metodologia seguita, i test utilizzati e risponde adeguatamente ai quesiti posti (osservazioni 8 aprile 2004).
a)
In concreto i quesiti peritali posti alla Dott.ssa __________ erano i seguenti:
"1. Valuti il perito, sulla base di tutti gli atti dell'incarto, l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da __________ ed __________ quo alle accuse di abusi sessuali rivolte al padre.
(cfr. decreto di nomina perito del 1 aprile 2003, AI 233)
Il 1° settembre 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, nel quale è giunto alle seguenti conclusioni:
"In base a quanto esposto nell'elaborato peritale non sono venuta in possesso di elementi sufficienti per poter affermare con sicurezza in termini di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle ragazze __________ ed __________ (…) Non si sono colti elementi che rimandino all'eventualità di un influenzamento delle ragazze da parte di un adulto, nel senso di una loro strumentalizzazione cosciente (…)"
In data 10 dicembre 2003 si è proceduto alla delucidazione orale della perizia alla presenza dei patrocinatori dell'accusato e delle parti civili, i quali non hanno comunque posto domande. In tale sede la dott.ssa __________ ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni, spiegando i motivi per i quali ritiene le dichiarazioni di __________ e __________ non attendibili e fornendo precise risposte alle domande del Procuratore pubblico.
b)
Le censure sollevate nel gravame nei confronti della perizia giudiziaria sono generiche e nient'affatto puntuali, ivi comprese quelle relative alla metodologia utilizzata. In particolare, le reclamanti, e per esse il prof. __________, non indicano dove, all'interno del lavoro peritale o per rapporto ad altre prove acquisite, vi siano delle contraddizioni o delle incomprensibilità: si limitano a censurare la libertà di metodologia nell'allestimento delle perizie, rispettivamente a sostenere che la dott.ssa __________, a causa di un'analisi parziale del campo d'indagine, sarebbe giunta a conclusioni incomplete e parziali, "penalizzando ingiustificatamente l'attendibilità delle giovani".
Per quanto concerne la libertà di metodo in materia di perizie, tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale nella DTF 128 I 81, come già rilevato al consid. 3 cui si rinvia.
Da una lettura delle note del prof. __________ - fondate unicamente sulla lettura della perizia contestata - emerge che, come rilevato anche dal magistrato inquirente in sede di osservazioni, quest'ultimo esprime il proprio parere sulla perizia __________, ma non sostiene né l'incapacità del perito a rispondere ai quesiti posti e a giustificare le conclusioni cui è giunto, né tantomeno che il referto peritale contenga contraddizioni o incomprensibilità interne tali da rendere necessario l'allestimento di una nuova perizia. In sostanza si tratta di una diversa interpretazione delle emergenze peritali: "E' invece vero che vi è un insieme di dati, che va dalle modalità di rivelazione dell'abuso, al tipo di psicopatologia presente nelle giovani, passando per le modalità di attaccamento delle stesse verso il padre, che è fortemente indicativo, in termini psicologici di un evento di profonda valenza traumatica vissuto dalle stesse, e che l'insieme dei dati depone per una attendibilità delle giovani" (cfr. pag. 12).
Nel caso specifico, la perizia giudiziaria della dott.ssa __________, unitamente alle delucidazioni orali fornite in data 10 dicembre 2003, non appare affatto incompleta o contraddittoria.
Il referto in questione - peraltro basato su tutto il materiale agli atti, ivi comprese la cassette delle audizioni delle presunte vittime e quelle del confronto con il padre, oltre che alle audizioni predisposte ad hoc dal perito stesso - suddivide in capitoli distinti l'anamnesi, la valutazione clinica la valutazione testistica, le osservazioni peritali, le diagnosi, le conclusioni e le risposte ai quesiti peritali; queste ultime appaiono chiare e comprensibili (diversa questione è se le stesse siano o meno condivisibili, ma questa verifica, come detto, non rientra nella competenza di questo giudice). La dott.ssa __________ ha pure esaminato l'"insieme di dati" cui fa riferimento il prof. __________, giungendo però a conclusioni diverse da quelle di ques'ultimo quo all'attendibilità delle due ragazze.
Oggettivamente non si può quindi concludere che la perizia giudiziaria lasci quesiti irrisolti, presenti appariscenti ed insanabili contraddizioni o non fornisca sufficienti spiegazioni allo svolgimento, agli accertamenti ed alle conclusioni dell'opera, riservato ovviamente il libero apprezzamento dell'autorità giudicante anche sulla metodologia, pure, va ribadito, convenientemente illustrata dalla dott.ssa __________.
Da ultimo giova precisare che l'acquisizione agli atti delle note del prof. __________, non significa affatto condivisione del contenuto da parte del magistrato inquirente, ma semplicemente che le stesse fanno ora parte integrante dell'incarto (cfr. anche osservazioni 8 aprile 2004 del Procuratore pubblico).
Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono elementi significativi che giustifichino l'erezione di una nuova perizia.
Il reclamo deve quindi essere respinto ai sensi dei considerandi precedenti (con la presente decisione definitiva - cfr. art. 284 CPP).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 142 ss., 146, 113 ss, 280, 284 CPP, 9 CF;
decide
Il reclamo è integralmente respinto.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.--, e le spese, FRS 100.--, sono a carico delle reclamanti in solido, che rifonderanno all'osservante la somma globale di FRS 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin