N. 22.2001.5 M Lugano, 11 dicembre 2001
N. 23.2001.7 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 23/24 luglio 2001 da
Banca __________
(patrocinata dall’avv. __________)
avverso la decisione 12 luglio 2001, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato un dissequestro bancario nell’ambito dell’inchiesta penale condotta contro __________ et al.;
viste le osservazioni 6 agosto 2001 dell’accusato __________ (avv. dott. __________), di __________ (avv. __________) e del magistrato inquirente avv. __________;
preso atto della rinuncia a presentare osservazioni da parte del coaccusato __________ (avv. __________);
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è in detenzione preventiva dallo scorso 11 giugno 2001, in quanto sospetto autore – in correità con __________ – di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________. Questo giudice, sentito l’accusato il giorno successivo e notificatagli l’estensione dell’accusa ai titoli di amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza (v. inc. Giar __________ doc. _), ne confermava l’arresto (v. decisione 12 giugno 2001, inc. Giar __________ doc. _)(su quanto precede v. anche, più in esteso, decisione 2 agosto 2001, inc. Giar __________ doc. _ consid. A e B p. 1-2).
B.
In corso d’inchiesta, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro numerose relazioni bancarie, al fine di accertarne eventuale connessione con i fatti in oggetto, e più genericamente con gli accusati. A tal fine, ha fra l’altro emanato l’ordine 6 luglio 2001 (in entrambi gli incc. Giar __________ e Giar __________, doc. _), indirizzato alla reclamante ed inteso ad identificare eventuali libretti di risparmio riconducibili a __________, ma con diritto di firma a nome di __________, con contestuale blocco di eventuali attivi. Il successivo 12 luglio 2001, il magistrato inquirente ha decretato la revoca del menzionato ordine di sequestro (incc. Giar cit., doc. _).
C.
È contro quest’ultimo dissequestro che insorge, con il reclamo in oggetto (in entrambi gli incc. Giar __________ e Giar __________, doc. _) la Banca __________: premesso il proprio interesse ad un recupero di attivi di pertinenza di __________ (loc. cit., pto. 5 p. 3), essa eccepisce essenzialmente l’insufficiente motivazione (loc. cit., pto. 9-10 p. 4-5), mancanza di portata ancor più rilevante considerato il mancato accesso agli atti da parte della reclamante medesima (loc. cit., p. 5), ed evidenzia – nel merito – una serie di indizi dai quali trasparirebbe che __________ avrebbe effettivamente funto da prestanome per l’amico __________ (loc. cit., pto. 14 p. 6).
D.
__________, individuato dalla reclamante come colui che avrebbe aperto il libretto al portatore in oggetto (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 4), premette come sia già improprio affermare che il magistrato inquirente abbia voluto sequestrare il libretto menzionato, e lo abbia in seguito dissequestrato (v. osservazioni, in entrambi gli incc. Giar __________ e Giar __________, doc. _ pto. 3 p. 4-5). Evidenzia in seguito come, non essendosi fisicamente potuto rinvenire il libretto presso la banca reclamante, in realtà il sequestro non abbia potuto essere eseguito: il reclamo, dunque, sarebbe già per questa ragione privo d’oggetto (loc. cit., pto. 5 p. 6). In ordine, __________ rileva come la (pur succinta) motivazione dell’originario ordine di perquisizione e sequestro 6 luglio 2001 basti anche per il successivo dissequestro, che fa esplicito riferimento al pregresso ordine (loc. cit., pto. 6 p. 6-7). Da ultimo, contesta che gli indizi addotti dalla reclamante possano portare a concludere che egli abbia effettivamente funto da prestanome per l’accusato __________ (loc. cit., pto. 7 p. 7-9), tant’è vero che al momento il medesimo libretto è utilizzato da __________ personalmente nell’ambito di una sua operazioni immobiliare alla quale è completamente estraneo l’amico __________ (loc. cit., pto. 9 p. 9-10).
E.
Alla medesima conclusione giunge pure l’accusato __________: premesso il proprio disinteresse di principio per la questione, non essendo il libretto al portatore di sua proprietà (v. osservazioni, in entrambi gli incc. Giar __________ doc. _ pto. 2 p. 2), l’accusato rileva come il sequestro degli attivi depositati sul menzionato libretto non sarebbe giustificato nell’ottica dell’art. 59 cfr. 1 CPS (poiché non provento di reato), ma neppure a titolo risarcitorio (poiché dall’inchiesta non emergerebbe alcun illecito profitto a suo vantaggio, art. 59 cfr. 2 CPS; v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 3).
F.
Constatato come la reclamante avesse sollevato pure la censura dell’insufficiente motivazione del decreto avversato (v. reclamo, cit., pti. 8-11 p. 4-5), a tutela del diritto delle parti di essere sentite sono state loro intimate le osservazioni del magistrato inquirente (cit.), con facoltà di proporre contro-osservazioni (v. ordinanza 21 novembre 2001, doc. _ in entrambi gli incc. Giar __________). Ne ha fatto uso unicamente la banca reclamante, che fa propria l’affermazione del magistrato inquirente, secondo la quale “il sospetto che gli averi il cui dissequestro è contestato siano di pertinenza dell’imputato __________ ” (v. contro-osservazioni 28 novembre 2001, doc. _ in entrambi gli incc. __________). Ciò basterebbe per l’accoglimento del reclamo, visto “il carattere squisitamente cautelare del sequestro” (ibid.). Inoltre, non corrisponderebbe al vero che __________ “non abbia – in altre occasioni – funto da intestatario fiduciario di beni dell’imputato __________ ” (ibid.).
Considerato
in diritto:
Il primo argomento che la banca reclamante fa valere, avulso dal merito del sequestro rispettivamente dissequestro, è quello dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata (v. reclamo, cit., pto. 11 p. 5).
Non fa dubbio che la decisione impugnata, considerata a sé stante, non è motivata: da essa non emerge il perché dell’abrogazione della misura. Il dissequestro 12 luglio 2001, tuttavia, va letto nella prospettiva dell’originaria decisione di sequestro 6 luglio 2001 (doc. _ in entrambi gli incc. Giar __________): quella decisione, a sua volta, menzionava chiaramente il contesto nella quale era presa (il procedimento a carico di __________), gli atti istruttori dai quali era emersa la necessità di tale sequestro (in particolare le dichiarazioni di un teste, che aveva parlato della possibile esistenza di attivi di pertinenza di __________, depositati su libretti di risparmio per il quale __________ poteva avere diritto di firma), infine la sufficiente connessione della misura con gli scopi dell’inchiesta (qui, assicurare il blocco di ogni avere “suscettibile di appartenere ad __________ ”, loc. cit.). È pertanto scontato che il sequestro è stato tolto, poiché a detta del Procuratore Pubblico le ipotesi ventilate nel decreto di sequestro non hanno potuto essere confermate. Da questo punto di vista, pur dovendosi ribadire l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CPP, si potrebbe pure concludere che la motivazione, vista nella sua globalità, sia sufficiente.
La questione può comunque rimanere indecisa, posto che il Procuratore Pubblico si è espresso in sede di osservazioni, spiegando senza mezzi termini che “agli atti del procedimento non vi sono elementi per ritenere che tali averi [quelli dissequestrati, ndr.] non siano di proprietà di __________ ” (loc. cit.). La risposta riguarda il merito del reclamo, e come tale farà oggetto di esame più avanti: in ogni caso, il dissequestro è ora motivato, e la reclamante ha potuto prendere posizione in proposito con le sue contro-osservazioni 28 novembre 2001 (agli incc. Giar cit., doc. _).
Il reclamo in discussione è motivato in modo assai sommario, al limite del ricevibile. La reclamante medesima ne dà atto, giustificando ciò con il mancato accesso agli atti (v. reclamo, cit., pto. 13 p. 5). La giustificazione non tiene: se la parte che si pretende lesa si costituisce parte civile, senza che ciò venga contestato, essa ha diritto all’accesso agli atti nei limiti stabiliti dall’art. 79 cpv. 2 CPP. Un formale rifiuto di accesso agli atti può essere sottoposto a giudizio avanti a questo giudice. Chi, pur avendone la possibilità (come nel caso concreto, atteso che la banca si è costituita parte civile in data 13 giugno 2001, v. reclamo, cit., pto. 3 p. 2), non procede tempestivamente nel modo descritto, non può poi addurre l’ignoranza degli atti a giustificazione di un gravame insufficientemente motivato.
a) Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
b) Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar __________ consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
Per quanto si possa ritenere a questo stadio dell’inchiesta, effettivo ed unico avente diritto economico sugli attivi depositati sul libretto di risparmio al portatore n. __________ della Banca __________ è __________. Ne fa fede, in primo luogo, la natura stessa del rapporto giuridico di cui il libretto al portatore è manifestazione: quello di un contratto sui generis con la banca, a cavallo fra il mutuo ed il deposito irregolare (v. Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. éd. Chêne-Bourg/Genève 2000, capitolo XIII pto. 2 p. 245), ed avente quale creditore (in senso improprio) colui che è in possesso del libretto medesimo (v. anche osservazioni __________, cit., pto. 4 p. 5, con rinvii; Guggenheim, loc. cit., capitolo XIII pto. 5 p. 248). Posto che il libretto non è stato rinvenuto nelle mani di __________ (di fatto, il libretto è stato portato in Spagna da __________, v. verbale MP __________ dell’11 luglio 2001, inc. MP __________ p. 3), l’accusato resistente non può essere considerato l’avente diritto economico degli attivi incorporati (in senso improprio) nello stesso. Ma anche una sommaria valutazione delle dichiarazioni dello stesso __________ porta a concludere che gli attivi in discussione siano effettivamente di sua spettanza: parlano in tal senso, fra l’altro, la data d’apertura del libretto (in essere da quasi 14 anni), il fatto che sia stato alimentato con regolarità sull’arco di tutti questi anni, per contanti (v. verbale MP __________ dell’11 luglio 2001, inc. MP __________ p. 2; osservazioni __________, cit., pto. 7.b p. 8-9), e non da ultimo la sua avvenuta consegna da parte dello stesso __________ ad un legale spagnolo a garanzia per un’operazione imprenditoriale in Spagna (v. osservazioni __________, cit., pto. 8 p. 9-10, con allegati).
Nessun elemento concreto porta dunque a concludere che il denaro versato sul libretto abbia tratto origine da __________, o addirittura appartenga a lui. La reclamante si limita a dedurlo dal fatto che __________ parrebbe aver agito, in passato, quale prestanome di __________ (anche se in contesto completamente diverso, v. contro-osservazioni, cit.). Non vi è da spendere molte parole per dire che quelle della reclamante sono pure speculazioni, prive del benché minimo fondamento; il Procuratore Pubblico, che pur aveva sollevato l’ipotesi al fine di giustificare ulteriori accertamenti sui presunti attivi di __________, ha dovuto poi lasciarla cadere siccome non suffragata dalle audizioni effettuate in proposito, né da altri indizi. È ovviamente possibile che gli attivi siano in realtà non di __________, bensì di terzi: parlando di qualsiasi relazione bancaria è possibile ipotizzare che l’effettivo beneficiario, in barba a tutti i formulari, non sia chi dichiara di esserlo. Ma non basta, per inficiare la presunzione legale di titolarità di __________, semplicemente ventilare tale sospetto, come invece fa la reclamante (v. contro-osservazioni, cit.). Né è ammissibile pretendere (v. tuttavia contro-osservazioni, cit.) che la natura cautelare del sequestro giustifichi una tale misura già solo in base al mero sospetto (v. anche supra, consid. 3.b).
D’altra parte, il saldo attivo sul libretto in oggetto non sarebbe passibile di confisca (e, dunque, di sequestro) neppure se fosse di pertinenza dell’accusato __________.
a) Come già detto supra (consid. 3.a), l’istituto della confisca risarcitoria introdotto con la novella legislativa del 18 marzo 1994 (art. 59 cfr. 2 CPS) torna applicabile unicamente qualora “i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili” (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 prima frase CPS). Il riferimento è, qui, ai “valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima frase CPS; in proposito v. Niklaus Schmid, note 17-19 ad art. 59 CPS, in: Schmid et al., Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I Zürich 1998). In altre parole, la confisca risarcitoria diventa d’attualità unicamente qualora all’origine il reato perseguito abbia generato di per sé un illecito profitto (v. Schmid, loc. cit., nota 19). A valere quale seconda condizione, interviene poi la constatazione che l’originario illecito profitto non sia più reperibile. Il ragionamento non cambia quando l’originario illecito profitto sia stato “trasformato” in o rimpiazzato con beni sostitutivi.
b) Ne discende che se in origine il reato perseguito non ha direttamente generato un illecito profitto ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, non vi è alcuno spazio per intavolare il discorso della confisca risarcitoria ai sensi della cfr. 2 della medesima norma (v. Schmid, loc. cit., nota 99) – e, di conseguenza, di un sequestro “in vista dell’esecuzione di un risarcimento” (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS). I termini in cui è redatto l’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS possono effettivamente trarre in inganno: soprattutto la circonlocuzione appena riproposta, estratta dall’art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS, potrebbe legittimamente far pensare che confisca e sequestro confiscatorio trovino applicazione anche a garanzia di mere pretese di risarcimento dei danni patiti (incluso l’eventuale torto morale). Non è così: il risarcimento menzionato all’art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS è unicamente quello di cui si parla all’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS, ossia il risarcimento equivalente ai valori patrimoniali soggiacenti alla confisca, ma non più reperibili.
Diversi sono gli argomenti a sostegno di questa interpretazione: in primo luogo, le versioni tedesca e francese della norma. In tedesco, al cpv. 1 dell’art. 59 cfr. 2 CPS si parla di “Ersatzforderung” (invece di “Schadenersatz” per il risarcimento dei danni, v. ad es. art. 43 cpv. 2 OR). In francese, è discorso di “créance compensatrice”, laddove per il risarcimento dei danni si fa capo all’espressione “dommages-intérêts” (v. art. 43 cpv. 2 CO). Traspare allora già dal tenore letterale delle norme confrontate che il concetto di risarcimento dei danni per atto illecito non coincide con il concetto di risarcimento esposto all’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS; tant’è che ancora prima della revisione degli artt. 58 ss. CPS, il Tribunale federale aveva dichiarato illegale il sequestro di beni senza connessione con il reato, se ordinato quale garanzia per pretese risarcitorie scaturenti dal diritto privato (DTF 126 I 97, consid. 3.d.cc p. 109, con rinvio a DTF 101 IV 371 consid. II.3.b e DTF 116 IV 193, consid. 8.c p. 204 s.). È poi indicativo che questo risarcimento ex art. 59 CPS debba essere calcolato ad equivalenza dell’originario vantaggio patrimoniale scaturito dal reato (v. Schmid, loc. cit., nota 105, con rinvio, fra l’altro, al Messaggio) e non del danno causato. Sia fatto infine cenno alla ratio legis della nuova norma, volta ad escludere che si possa trarre qualsivoglia beneficio da valori patrimoniali di provenienza illecita (v. Schmid, loc. cit., nota 10).
c) Quando il Procuratore Pubblico era alla ricerca (su base, invero, assai vaga) di attivi di __________ presumibilmente depositati a nome di terzi, mai ha fatto anche solo cenno alla possibilità che tali attivi potessero essere di provenienza illecita (diretta o sotto forma di beni sostitutivi). Di più: in nessun altro contesto sottoposto al giudizio di questo magistrato – ad esempio le anche recenti istanze di libertà provvisoria formulate da __________ – il Procuratore Pubblico ha anche solo ventilato la possibilità che dai fatti oggetto d’inchiesta l’accusato avesse percepito un diretto, illecito provento di reato, né tale eventualità emerge dagli atti (v. le osservazioni di __________ medesimo, cit., pto. 4 p. 3). Allora, se all’accusato __________ non viene mosso il rimprovero di avere tratto indebito profitto dai reati ascrittigli, la possibilità di procedere alla confisca di suoi attivi di lecita provenienza in applicazione dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS è esclusa in partenza.
d) Pertanto, il libretto di risparmio del quale qui si discute non potrebbe essere sequestrato giusta l’art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS neppure se fosse comprovatamente di pertinenza di __________. Già per questa ragione, il dissequestro avversato merita integrale tutela.
Visto quanto precede, appare del tutto superfluo chinarsi sulle ulteriori obiezioni sollevate dei resistenti contro il reclamo della Banca __________. Ci si esime, in particolare, dal tranciare definitivamente la questione a sapere se il reclamo fosse ricevibile, ritenuto come l’ordine di sequestro non avrebbe comunque riguardato il libretto di __________ (v. osservazioni __________, cit., pti. 2-3 p. 4-5). Va nondimeno osservato che, di principio, l’ordine di perquisizione e sequestro non deve necessariamente indicare con precisione la relazione bancaria che si vuole rinvenire e se del caso sequestrare: basta, come in effetti avvenuto, che il Procuratore Pubblico indichi con sufficiente precisione dove pensa di rinvenire beni da bloccare, ed in quale rapporto gli stessi stiano con gli scopi dell’inchiesta.
Per le ragioni esposte supra (consid. 5), poi, un’eventuale ipotesi di reato a carico di __________ per titolo di falsità in documenti non può in alcun caso valere quale premessa per il mantenimento del sequestro di beni dello stesso __________ (come invece vorrebbe la banca reclamante, v. contro-osservazioni, cit.): da tali presunte falsità in documenti, infatti, non risultano essere direttamente scaturiti degli illeciti proventi di reato.
Il reclamo, in conclusione, si appalesa infondato e deve essere integralmente respinto, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza. In applicazione dell’art. 9 cpv. 6 CPP, la reclamante è inoltre obbligata a versare ai resistenti __________ e __________ ripetibili commisurate all’impegno da loro profuso nella stesura delle rispettive osservazioni; non sono invece riconosciute ripetibili a __________, che ha rinunciato a proporre osservazioni.
Per i quali motivi,
in applicazione degli artt. 58 ss. CPS; 9 cpv. 6, 161 ss., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, è confermata la revoca dell’ordine di sequestro 6 luglio 2001.
La tassa di giustizia di fr. 600.— e le spese di fr. 100.—, in tutto fr. 700.—, sono poste a carico della reclamante soccombente. A titolo di ripetibili, quest’ultima rifonderà al resistente __________ l’importo di fr. 350.—, ed al resistente __________ l’importo di fr. 650.—.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per la reclamante, con copia delle osservazioni di __________ e di __________;
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato resistente __________, con copia delle osservazioni di __________ nonché delle contro-osservazioni della reclamante;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia delle osservazioni di __________ e di __________, nonché delle contro-osservazioni della reclamante;
avv. __________, per sé e per __________, con copia delle osservazioni dell’accusato __________ nonché delle contro-osservazioni della reclamante;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni di __________ e di __________, nonché delle contro-osservazioni della reclamante.
giudice __________