N. 565.2000.2 Lugano, 18 settembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Edy Meli

Sedente per statuire sul reclamo 22/27 dicembre presentato da

__________(rappr. dall'avv. __________)

contro le decisioni 15 dicembre 2000 e 19 dicembre 2000 in materia di assunzione di prove, emanate dal Procuratore Pubblico Emanuele Stauffer, nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni (28/29 dicembre 2000) del magistrato inquirente;

visti gli atti del procedimento;

ritenuto

in fatto:

A.

A seguito di una segnalazione da parte del __________ (5/6 settembre 2000), il Ministero pubblico di Lugano ha avviato un procedimento penale nei confronti di __________ e, il 14 settembre 2000, è stato emanato un ordine d'arresto per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti "in relazione alla gestione di alcuni conti di clienti aperti presso il __________ di __________, istituto presso il quale era funzionario" (cfr. ODA __________).

L'arresto è stato eseguito il 15 settembre (e confermato dal GIAR il 16 settembre 2000).

In sede di richiesta di conferma d'arresto vi è stata estensione dell'accusa all'ipotesi di riciclaggio di denaro.

B.

Sostanzialmente __________ è accusato di avere coinvolto (in parte a loro insaputa - cfr. segnalazione 5.09.2000) alcuni clienti del __________ di __________, in un investimento relativo al finanziamento di un progetto per l'ingegnerizzazione di un brevetto (denominato "progetto cassetta postale a timbratura automatizzata"). La segnalazione parla di dodici clienti coinvolti.

Lo sviluppo dell'inchiesta si desume (per quanto qui necessario) dall'elenco atti dell'incarto e dai vari interrogatori effettuati dal magistrato inquirente (atti istruttori doc. da A/1 ad A/20).

C.

Con scritto di data 29 settembre 2000, il difensore di __________ ha chiesto, al magistrato inquirente, di poter partecipare agli interrogatori dei clienti __________ (con particolare riferimento a quelli che non avrebbero mai autorizzato l'agire di __________ oggetto della segnalazione), che i testi siano (da subito) messi a confronto con __________ e di poter ricevere copia dei verbali di quelli già sentiti.

Con decisione del 2 ottobre 2000 il Procuratore ha respinto le richieste, ritenute estemporanee. La decisione non è stata impugnata.

D.

Il 16 ottobre 2000 __________ è stato scarcerato.

Con istanza del 14 dicembre 2000 la difesa di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di:

acquisire dati sugli eventuali risarcimenti operati dalla banca;

acquisire i formulari "risk disclosure" per quei clienti che l'hanno sottoscritto;

acquisire gli estratti conto dettagliati relativi agli ultimi 3 anni per quei clienti (e ne vengono indicati 5) che affermano di aver sempre effettuato/richiesto una gestione tranquilla.

Con decisione del 15 dicembre 2000 il magistrato inquirente, dopo aver precisato che le accuse si riferiscono agli averi patrimoniali di tre clienti (__________, __________, __________), ha accolto alcune delle richieste presentate e respinto quella di acquisire gli estratti conto degli ultimi tre anni "in quanto ininfluente ai fini dell'investimento alternativo nella cassetta postale".

Ancora, il 18 dicembre 2000, la difesa di __________ ha ribadito la richiesta di acquisire gli estratti conto e formulato ulteriore istanza di assunzione di prova, segnatamente la citazione della signora __________ (in quanto persona che ha investito la somma più importante nel progetto "cassetta postale") per un contraddittorio con l'accusato.

Con scritto del 19 dicembre 2001, il magistrato inquirente ha confermato la decisione del 15 dicembre, per ciò che concerne la documentazione, e rifiutato di nuovamente citare la teste (e parte lesa). A suo dire, non vi sono sostanziali divergenze tra le affermazione della teste e quelle dell'accusato.

E.

Mediante il reclamo qui in esame, __________ chiede che le decisioni 15 e 19 dicembre 2000 vengano annullate, che venga ordinata, al __________, la produzione della documentazione richiesta e, al Procuratore pubblico, la citazione della signora __________ per un contraddittorio.

Dopo aver brevemente ripercorso le tappe del procedimento, il reclamante afferma che le accuse di riciclaggio, truffa, falsità in documenti e appropriazione indebita sono state abbandonate dal Procuratore pubblico. A suo dire, al momento attuale, l'unica accusa ancora "pendente" è quella di amministrazione infedele nei confronti di tre clienti del __________. Conseguentemente, e nell'ottica di una decisione in relazione all'ipotesi di reato menzionata, é rilevante verificare, sulla base della documentazione indicata, la tipologia del mandato conferito dai clienti in questione ad __________.

Il contraddittorio con la signora __________, sempre a dire del reclamante personaggio chiave del procedimento, si giustifica alla luce delle divergenze, tra il verbale 15.09.2000 dell'accusato ed il verbale 27.09.2000 della teste, circa le informazioni date (risp. ricevute) in relazione al progetto "cassetta postale".

Da ultimo, e ad ulteriore sostegno della richiesta di citare la teste, il reclamante sottolinea il fatto di non aver, finora, potuto partecipare agli interrogatori dei testimoni.

F.

Con le sue osservazioni il magistrato inquirente chiede che il reclamo venga respinto.

A giudizio del procuratore pubblico, il carattere d'investimento alternativo (cioé al di fuori degli investimenti bancari - cfr. oss. 28 dicembre 2000, p.1) del progetto "cassetta postale", rende inutile il paragone con la gestione degli ultimi tre anni. Inoltre, sempre secondo il magistrato, l'accusato ha agito all'insaputa dei clienti, perlomeno per quanto concerne il "valore di mercato dell'investimento".

In merito ad un nuovo interrogatorio della signora __________ il magistrato ribadisce, con riferimento al verbale __________ del 6.10.2000, che le versioni non sono discordanti.

Delle eventuali ulteriori argomentazioni del reclamante e del Procuratore pubblico, si dirà se del caso in seguito.

Considerato

in diritto:

Il reclamo, presentato da persona legittimata, è tempestivo in relazione ad entrambe le decisioni: risulta essere stato consegnato alla posta il 22 dicembre 2000.

Il fatto che contraddittori e confronti con i testi fossero già stati richiesti in precedenza, e che il rifiuto non sia stato impugnato, non rende improponibile la (ora limitata) richiesta, già per il fatto che le motivazioni (sia della richiesta che del rifiuto) sono diverse. In settembre, la difesa invocava il diritto al contraddittorio (in generale quale principio procedurale sancito dal CPP) ed il Procuratore opponeva necessità istruttorie (segnatamente il principio dell'immediatezza); attualmente, la difesa invoca divergenze tra le versioni fornite ed il magistrato le nega.

Abbondanzialmente, si segnala che la situazione è diversa per la richiesta al Procuratore di rivedere la decisione negativa del 15 dicembre. In questo caso l'assenza di elementi nuovi (semplice perorazione), non permette decorrenza di nuovo termine in caso di conferma della precedente decisione.

Tuttavia, come detto più sopra, il reclamo è tempestivo anche per rapporto alla decisione del 15 dicembre.

Le prove in discussione sono state proposte con riferimento implicito all'art. 60 cpv. 1 CPP, che consacra la facoltà per la difesa di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio

1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

I principi sulla base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria o alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi." (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Prima di determinare se, nel caso concreto, le prove proposte dal reclamante rispondano ai requisiti menzionati occorre constatare quanto segue.

Il reclamante afferma, praticamente a titolo preliminare, che "A seguito dell'istruttoria il Procuratore ha abbandonato le accuse di riciclaggio, truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, ritenendo invece che per tre clienti sia stato consumato il reato di amministrazione infedele" (cfr. reclamo punto 4).

Questa affermazione non corrisponde a quanto emerge dall'incarto penale.

Nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Queste accuse non sono state oggetto di una decisione di abbandono e, quindi, sono tutt'ora in essere (perlomeno formalmente).

Di contro, non risulta una formale promozione d'accusa per l'ipotesi di reato di amministrazione infedele.

Al termine del verbale reso da __________ in data 27 novembre 2000 davanti al segretario giudiziario del Ministero Pubblico, l'ipotesi di amministrazione infedele è stata formulata (da quest'ultimo) con riferimento all'art. 207a CPP. Questo riferimento, vista l'assenza di formale promozione d'accusa (che peraltro non rientra nelle competenze del segretario giudiziario - cfr. artt. 2 cpv. 2, 178 e 194 CPP), non può che essere ricondotto al cpv. 1 lettera a) del citato articolo.

Ne consegue che, per l'ipotesi d'amministrazione infedele, il procedimento nei confronti di __________ è (ancora) allo stadio delle informazioni preliminari.

Quest'ufficio ha già avuto modo di precisare che la distinzione tra ruolo e diritti dell'accusato (persona oggetto di un'istruttoria formale) e dell'indiziato (persona oggetto d'informazioni preliminari) deve essere relativizzata già per il solo fatto che non è possibile (ma neppure opportuno, a volte nello stesso interesse dell'indagato) limitare in modo preciso nel tempo l'assunzione di informazioni preliminari, il cui scopo è (e rimane anche con la modifica legislativa che ha introdotto l'art. 207a) quello di "decidere se sia il caso di promuovere l'accusa" (cfr. art. 178 CPP; REP 1995 no.92). Questa relativizzazione discende dal fatto che se non sempre è opportuno aprire immediatamente l'istruttoria, occorre

comunque che il perdurare delle informazioni preliminari non costituisca, di fatto, annullamento dei diritti del potenziale accusato (sul problema si veda M. Postizzi, Il difensore ticinese durante l'istruzione formale, in REP 1994, p. 84 ss., in particolare p.108).

Quando le informazioni preliminari assumono le caratteristiche di fatto di un'istruttoria formale, anche all'indagato debbono essere riconosciuti i diritti conferiti all'accusato.

Anche la CRP ha già avuto modo di affermare che:

"In via giurisprudenziale, viene considerata "accusata" ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari." (REP 1999 p.349).

Nella presente fattispecie, non è necessario esprimersi sugli effetti della riforma parziale del CPP, che ha introdotto l'art. 207a (cfr. messaggio CdS no 4764 del 10 giugno 1998, Legge 8.10.1998 con effetto all'1.01.1999, BU 98, 424), ed in particolare se la stessa abbia un qualche effetto (ed eventualmente quale) sui principi sopra esposti in merito all'assunzione di prove nell'ambito d'informazioni preliminari (e relative richieste).

Da un lato il procedimento contro __________ ha tutte le caratteristiche dell'istruttoria formale, dall'altro (e soprattutto) il magistrato inquirente è entrato nel merito delle richieste presentate con gli scritti di data 14 e18 dicembre 2000.

Occorre pertanto vagliare l'utilità delle prove richieste in virtù dei principi espressi al punto 2 della presente, pur senza dimenticare che le decisioni che il magistrato inquirente dovrà assumere sono formalmente diverse a dipendenza dell'ipotesi di reato considerata.

4.1.

La richiesta d'acquisizione degli estratti bancari dettagliati relativi ai clienti del __________ __________, __________ e __________ è motivata, dal reclamante, con la necessità di determinare il "tipo di mandato di amministrazione conferito al signor __________". Per fare ciò, sarebbe necessario "confrontare nel passato con quale genere d'investimenti queste persone si confrontavano". Questo in quanto, sempre secondo il reclamante, la violazione degli obblighi derivanti dal mandato è uno degli elementi costitutivi del reato di amministrazione infedele (cfr. reclamo punto 7; si veda anche, per maggiore chiarezza, il considerando 3 della presente decisione).

Insomma, la determinazione di una violazione degli obblighi che derivano dal mandato non può prescindere, a mente del reclamante, dalla determinazione del contenuto del mandato stesso.

Nella segnalazione del __________, __________ è definito quale "consulente", quindi non dovrebbe avere (né è stato affermato che egli abbia), per rapporto alle relazioni dei clienti, alcun mandato formale di gestione. Tuttavia, è fatto notorio che alcuni clienti di istituti di credito conferiscono al consulente un mandato sui generis (denominato, nell'ambiente bancario, fai da te) per la gestione dei loro averi, accordandosi, per esempio, a che questi dia ordini per determinate operazioni utilizzando la sottoscrizione del formulario relativo agli ordini telefonici, ratificando a posteriori decisioni del consulente o, anche, firmando ordini in bianco (si veda inoltre: verbale __________ 6 ottobre 2000, p.2).

Correttamente, il reclamante precisa che l'esistenza di un mandato di gestione (senza dimenticare la gestione d'affari senza mandato- cfr. 158 cifra 1 cpv. 2) e la violazione degli obblighi che ne derivano, sono elementi costitutivi del reato di amministrazione infedele (DTF 120 IV 190; DTF 118 IV 244; DTF 81 IV 276).

Pertanto, la determinazione del contenuto (e/o estensione) del mandato di gestione è certamente rilevante, non solo ai fini dell'eventuale decisione del giudice del merito ma anche per quelle che sono le decisioni di competenza del procuratore pubblico ai sensi degli artt. 184 cpv.1, 184 cpv.2 o 198 in relazione con 207a cpv.1 CPP.

Nel caso specifico non si vede come si possa determinare l'esistenza di un mandato di gestione, e relativo contenuto, se non empiricamente sulla base della effettiva gestione (e concrete modalità) precedente la (o le) operazione oggetto di indagine, quindi mediante gli estratti completi delle relazioni, per un certo periodo di tempo. Manifestamente, le sole dichiarazioni delle parti coinvolte non sono sufficienti.

Il Procuratore pubblico sostiene ininfluenza della documentazione richiesta, causa il carattere alternativo, non usuale ed a rischio, dell'investimento nel progetto "cassetta postale". A prima vista queste affermazioni possono anche apparire condivisibili (lo stesso __________ aveva degli interessi "personali" per rapporto all'investimento in questione - cfr. verbale 15 settembre 2000 p.1).

Tuttavia, un investimento può essere definito alternativo, o non usuale, solo per rapporto ad un altro (o, meglio, ad altri). Nella concreta fattispecie, gli investimenti usuali dei tre clienti menzionati non emergono in modo oggettivo dall'incarto. Anche per il concetto di investimento a rischio si deve giungere alla stessa conclusione.

La richiesta di acquisire gli estratti completi delle relazioni __________, __________ e __________, è pertanto giustificata nell'ottica di una promozione d'accusa, o di un decreto, per il reato d'amministrazione infedele.

Il magistrato inquirente dovrà, quindi, provvedere (nelle modalità che riterrà opportune) all'acquisizione della documentazione richiesta, ma unicamente qualora intenda estendere l'accusa al reato di cui all'art. 158 CP o emanare un decreto d'accusa per quel titolo di reato.

Per chiarire le altre ipotesi di reato, quelle oggetto di formale promozione d'accusa, la documentazione in questione (quantomeno nelle dimensioni della richiesta) non appare (prima facie) determinante. Soprattutto, l'istanza al Procuratore, ed il reclamo, sono privi di motivazione in relazione alle accuse in questione che, a torto, il reclamante ha considerato abbandonate.

E' implicito in questa conclusione che non è compito del GIAR occuparsi direttamente dell'acquisizione delle prove come chiede il reclamante al punto 2 del petitum.

4.2.

Diversa è la conclusione per quanto concerne la richiesta di ulteriore citazione della teste __________, in contraddittorio con l'accusato.

Se è vero che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, è altrettanto vero che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale. E' sufficiente che il contraddittorio avvenga prima del giudizio di merito (DTF 116 Ia 289; DTF I 127).

Nel caso in esame l'accusato non ha impugnato, a suo tempo, la decisione che gli impediva di partecipare all'escussione dei testi. Inoltre, gli resta aperta la possibilità di chiedere che il contraddittorio sia garantito all'eventuale dibattimento.

Nel caso specifico non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico.

Per il reclamante vi sarebbe una rilevante divergenza tra le dichiarazioni dell'accusato e quelle della teste, per ciò che concerne le informazioni relative all'investimento "cassetta postale" (cfr. reclamo punto 8). __________, nel verbale del 15 settembre 2000 avrebbe affermato di aver informato la signora __________, mentre la teste negherebbe questa circostanza.

Il magistrato inquirente, invece, evidenzia che le dichiarazioni della teste __________ e quelle dell'accusato, se ci si riferisce al verbale di quest'ultimo del 6 ottobre 2000, non sono contrastanti come pretende il reclamante.

Dal verbale del 15 settembre 2000 emerge semplicemente una dichiarazione di carattere generale. Alla domanda volta a sapere se tutti i clienti erano al corrente dell'investimento nelle "cassette", l'accusato risponde: "ne avevo

accennato ai clienti da me gestiti e che ne erano interessati. Si trattava di otto/nove clienti".

Nel verbale del 6 ottobre 2000, dopo aver detto che la signora __________ "sapeva del progetto", a specifica domanda risponde che " non sapeva (la signora __________: n.d.r.) che l'importo suddetto era stato investito nel progetto".

Pertanto la divergenza, sembra ridursi al fatto di averne parlato genericamente, come afferma __________, oppure neppure quello, come afferma la teste (verbale __________ 27 settembre 2000 p.2).

Questa divergenza non appare rilevante per le conclusioni del Procuratore pubblico per l'ipotesi di reato di cui all'art. 158 CP (anche la richiesta di contraddittorio è motivata unicamente in relazione a questa ipotesi di reato).

Importante è l'esistenza e la determinazione del mandato. Non tanto il fatto di aver parlato, genericamente, di un certo tipo d'investimento poi effettuato senza accordo esplicito (e preventivo) da parte della cliente.

Nello stesso verbale, poco dopo aver riconosciuto quanto riportato più sopra (ciò che, come già indicato, corrisponde nella sostanza a quanto detto dalla teste), il qui reclamante contesta "quanto dichiarato dalla signora __________ nel verbale del 27 settembre 2000" (cfr. verbale __________ 6.10.2000 p. 4, capoverso 5). Tuttavia, appare ovvio che la contestazione non può che riferirsi ad altri fatti menzionati dalla teste, quali il volere "investimenti sicuri" e il non aver mai avuto cenno in merito all'esistenza (quindi anche alla possibilità) d'investimenti in "cassette postali". Ora, la prima "divergenza" potrà essere chiarita grazie all'acquisizione della documentazione di cui al punto 4.1 della presente decisione, la seconda non é, in sé, rilevante per le decisioni del Procuratore pubblico: il reclamante non ne fa menzione nelle sue osservazioni.

Ritenuto che anche la richiesta di assumere questa prova é motivata unicamente per l'ipotesi di reato d'amministrazione infedele, non è necessario interrogarsi circa l'utilità di una sua acquisizione in sede predibattimentale in relazione alle accuse formalmente promosse (cfr. per analogia considerando 4.1, in fine).

In conclusione il reclamo deve essere (parzialmente) accolto per ciò che concerne la richiesta d'acquisizione (da effettuarsi da parte del Procuratore pubblico) degli estratti completi delle relazioni presso il __________ riconducibili ai clienti __________, __________ e __________, ma unicamente nell'eventualità che si estenda l'accusa, o si emani decreto d'accusa senza preventiva formale promozione, per l'ipotesi di reato d’amministrazione infedele. Per quanto concerne la richiesta di contraddittorio tra l'accusato e la teste __________, il reclamo è respinto.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 158 CPS, 57, 60, 62, 173, 178, 189, 207a, 280, 284 CPP, 32 CF, 6 cifra 3 lett. d) CEDU;

decide:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.

  2. La tassa di giustizia fissata in FR. 400.--, è a carico del reclamante nella misura di FR. 200.--, compensate le ripetibili.

  3. La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_GIAR_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_GIAR_001, INC.2000.56502
Entscheidungsdatum
18.09.2001
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026