N. 359.2000.2 M Lugano, 21 settembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO


sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 20/23 aprile 2001 da

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________)

avverso la decisione 10 aprile 2001, con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha parzialmente respinto l’istanza di complemento istruttorio proposta dalla reclamante nell’ambito del procedimento penale condotto contro __________ per titolo di molestie sessuali;

lette le osservazioni 3 maggio 2001 del magistrato inquirente, e preso atto che il querelato non ha fatto pervenire osservazioni entro il termine assegnato;

letti ed esaminati gli atti formanti gli incc. __________ e __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Con allegato 10 aprile 2000 (inc. MP doc. _), __________, sarta presso __________, ha querelato __________, suo superiore, per molestie sessuali: a suo dire, avrebbe dovuto sopportare per lungo tempo “indesiderate attenzioni a sfondo sessuale da parte del querelato” (loc. cit., pto. 1 p. 3), manifestatesi tra l’altro in un tentativo di bacio (loc. cit., pto. 3 p. 3-4), sfociate – in data 18 gennaio 2000 – in un palpeggiamento al seno destro (loc. cit., pto. 4 p. 4), per poco non ripetutosi il giorno successivo (ibid.). I sollecitati procedimenti disciplinari amministrativi non hanno sortito effetto alcuno (loc. cit., pti. 3 p. 4 e 5 p. 5).

Saputo della querela, __________ ha a sua volta denunciato la qui reclamante per titolo di denuncia mendace (doc. _ all’inc. MP __________; cionondimeno, per semplicità __________ verrà qui di seguito indicato quale “querelato”).

Per entrambi gli incarti, l’inchiesta è sfociata nel rapporto di polizia giudiziaria 27 luglio 2000 (inc. MP doc. _). Il 6 settembre 2000 è stato disposto il deposito atti (inc. MP doc. _), poi prorogato. Con tempestiva richiesta 11 ottobre 2000 (inc. MP doc. _), la querelante ha chiesto, per quanto qui di rilievo, l’acquisizione delle valutazioni dei superiori sulla qualità del proprio lavoro (cosiddetti formulari VACO).

B.

Con la decisione impugnata (inc. Giar doc. _), il Procuratore Pubblico ha respinto la prova proposta, ritenendola “non attinente con lo specifico episodio oggetto della querela 10.4.2000. In effetti, la valutazione dell’attività svolta dalla sig.na __________ non rappresenta elemento conclusivo o determinante in relazione ai fatti imputati al querelato” (loc. cit., p. 1).

C.

Con il presente reclamo (inc. Giar doc. _), la querelante spiega che contrariamente a quanto affermato dal querelato a verbale di polizia, lui non avrebbe mai redatto delle valutazioni negative, tale compito spettando al capo sartoria (loc. cit., pto. 3 p. 2): la postulata edizione dei documenti dimostrerebbe la correttezza dell’affermazione della querelante, e di converso farebbe cadere la tesi difensiva del querelato. Inoltre, emergerebbe che le valutazioni dell’attività professionale della querelante sono positive: ne discenderebbe che ella non avrebbe avuto alcun motivo di rancore nei confronti del querelato, e che pertanto la querela di lei non sarebbe una manifestazione di rancore (loc. cit., p. 2-3). L’utilità della prova proposta sarebbe data pure con riferimento alla contro-querela per denuncia mendace, poiché permetterebbe di dimostrare che alla base della querela per molestie sessuali non stanno i rapporti di lavoro negativi asseritamente redatti da __________ (loc. cit., pto. 5 p. 3).

D.

In sede di osservazioni (inc. Giar doc. _), il magistrato inquirente ha ribadito il proprio apprezzamento negativo: “le richieste valutazioni VACO [...] sono comunque da valutare come oggettivamente estranee alle tesi accusatorie che vengono sostenute dalle parti. Tali valutazioni, personali e a carattere interno, non potrebbero far emergere alcun indizio concreto in particolare per quanto riguarda l’episodio del 18 gennaio 2000 dove la reclamante sarebbe stata toccata sul seno dal denunciato” (loc. cit., p. 1).

E.

Benché invitato, il querelato __________ non ha proposto osservazioni.

Considerato

in diritto:

a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

b) Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (v., da ultimo, TF I Corte di diritto pubblico, sentenza 5 febbraio 2001 nell’inc. 1P.558/2000, consid. 2c; DTF 126 I 15, consid. 2a.aa p. 16 s.; DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (TF I Corte di diritto pubblico, sentenza 5 febbraio 2001 nell’inc. 1P.558/2000, consid. 2c, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

a) L’apprezzamento anticipato, negativo, che il Procuratore Pubblico dà della prova proposta dalla querelante non può essere condiviso.

È, quello del magistrato inquirente, un apprezzamento negativo che si basa su un approccio oltremodo limitativo di quelli che egli considera i fatti di rilevanza penale. Egli considera bisognoso di acclaramento unicamente il solo (contestato) palpeggiamento del 18 gennaio 2000. Questo taglio, tuttavia, non sembra attribuire la giusta importanza a numerose circostanze, certamente non atte a dimostrare in termini conclusivi il preteso palpeggiamento, ma tali da permettere al giudice di meglio valutare la verosimiglianza dell’una piuttosto che dell’altra versione.

b) Fra queste circostanze si devono menzionare senz’altro quella l’esistenza e il tenore delle qualifiche del lavoro della querelante, rispettivamente il fatto che dette qualifiche siano state stilate o almeno ispirate dal querelato. La reclamante sostiene, invero, che il querelato si difende affermando che le accuse mosse nei suoi confronti rappresentano la vendetta di lei per aver egli valutato negativamente il suo lavoro (v. reclamo, cit., pto. 3 p. 3-4): ma questa lettura delle affermazioni del querelato (v. verbale di polizia 19 giugno 2000 ore 09.00, allegato al rapporto di polizia giudiziaria 27 luglio 2000, inc. MP doc. _, p. 2) non è corretto, almeno nella misura in cui non risulta che __________ abbia aver affermato di avere personalmente redatto valutazioni negative sulla querelante.

c) Il preciso tenore delle valutazioni VACO può essere nondimeno di grande ausilio per la lettura dei fatti. Si può astrattamente speculare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, che il rinvenimento di valutazioni favorevoli alla querelante toglierebbe verosimiglianza alla tesi di una querela di lei motivata con sentimenti di rancore professionale. Per contro, valutazioni negative si presterebbero a conclusioni assai più differenziate a seconda del loro tenore, della loro eventuale evoluzione nel tempo e di chi le avesse redatte e firmate: sempre a livello di ipotesi, il presunto reo – avendone l’opportunità – potrebbe aver reagito ai rifiuti opposti dalla dipendente ai suoi approcci criticandone (più o meno a ragione) l’operato professionale, con il duplice scopo di vendicarsi e di preparare una difesa per l’eventualità che la dipendente avesse deciso di reagire pubblicamente (come infatti avvenuto). È altrettanto possibile, al contrario, che le accuse mosse dalla querelante siano del tutto prive di fondamento, e rappresentino la vendetta di lei nei confronti di chi aveva criticato il suo lavoro, precludendole in tal modo avanzamenti o comunque soddisfazioni e riconoscimenti professionali.

d) Comunque sia, anche solo gli esempi testé addotti dimostrano che i documenti di cui viene proposta l’acquisizione sono effettivamente atti a fornire elementi di giudizio assai importanti. Inoltre, l’acquisizione dei formulari VACO rappresenta misura idonea e di facile attuazione, dunque di nessun intralcio per l’istruttoria in corso.

e) Resta ovviamente riservata l’acquisizione di ulteriori prove che si dovessero imporre sulla base dell’esame dei formulari VACO (art. 196 cpv. 4 CPP).

In conclusione, il reclamo merita tutela. In accoglimento del medesimo, con la presente decisione definitiva viene fatto ordine al Procuratore Pubblico di acquisire agli atti tutte le valutazioni allestite dai superiori (VACO) sulla qualità del lavoro della reclamante. Il querelato __________ non avendo preso parte alla procedura di reclamo, le spese di giustizia della presente decisione sono poste a carico del Cantone Ticino (art. 9 cpv. 4 CPP), che rifonderà alla reclamante l’importo di fr. 250.— a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per i quali motivi,

in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

  1. Il reclamo 20/23 aprile 2001 di __________ è accolto.

§ Di conseguenza, è fatto ordine al Procuratore Pubblico di acquisire agli atti tutte le valutazioni allestite dai superiori (VACO) sulla qualità del lavoro della reclamante.

Non si prelevano tassa né spese giudiziarie.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante l’importo di fr. 250.— a titolo di ripetibili.

La presente decisione è definitiva.

  1. Intimazione:
  • avv. __________, per sé e per la reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

  • avv. __________, per sé e per il querelato __________, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

  • Procuratore Pubblico avv. __________, con gli inc. MP __________ e __________ di ritorno.

giudice __________

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