Incarto n. 60.2011.146

Lugano 23 novembre 2011/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 9/11.8.2010 presentato da

RI 1, già in, patr. da: PR 1, ,

contro

la decisione 30.7.2010 del presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani in materia di restituzione della cauzione (inc. TPC __________);

richiamati gli scritti 14.10.2011 del giudice Mauro Ermani – che, senza presentare osservazioni, si rimette al giudizio di questa Camera –, 14/17.10.2011 del presidente della Corte di appello e di revisione penale giudice Giovanna Roggero-Will – che si limita a rinviare alla decisione 18.4.2011 della Corte di appello e di revisione penale – e 24.10.2011 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che, parimenti senza presentare osservazioni, si rimette al giudizio della Camera dei ricorsi penali –;

preso atto che gli ulteriori interessati dal procedimento penale, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. RI 1 è stato arrestato il 4.2.2009, con __________ e __________, per i reati di truffa per mestiere (sub. appropriazione indebita ed amministrazione infedele aggravata) e di riciclaggio di denaro aggravato. L’accusa è stata poi estesa anche al reato di falsità in documenti (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 52 s., inc. TPC __________).

Il predetto provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 52, inc. TPC __________).

b. Il 6.4.2009 RI 1 è stato scarcerato dietro, tra l’altro, il versamento di una cauzione di CHF 100'000.--, il divieto di lasciare la Svizzera, il deposito del passaporto e l’obbligo di presentarsi al Ministero pubblico una volta alla settimana.

Le citate misure sono in seguito state allentate con la soppressione del divieto di lasciare la Svizzera (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 55, inc. TPC __________).

c. Con sentenza 18.6.2010 la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani, ha dichiarato, tra l’altro, RI 1 autore colpevole di riciclaggio di denaro [“per avere, ricevendo da __________, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.-- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.-- cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile __________) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della società __________ __________ presso la __________ di __________ appositamente aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l’effettivo avente diritto economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di lui fratello __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine” (considerando 3.1.)] e di ripetuta falsità in documenti [“per avere, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, agendo in correità con __________ e __________, allestendo il falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________ e __________ relativo ad un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________, rimettendo il falso documento alla __________ di __________, per tentare di rendere plausibile l’entrata fondi a contanti di Eur 180'000.-- del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di __________ e il trasferimento di medesima data di Eur 250'000.-- ad un conto di __________ presso la __________, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento” (considerando 3.2.1.); “a __________, nel corso del mese di ottobre 2008, agendo in correità con __________, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestendo la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a __________ da parte sua di Euro 240'000.-- e consegnando tale ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Euro 240'000.-- del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento, (…)” (considerando 3.2.2.)].

RI 1 è stato prosciolto dalle altre imputazioni.

E’ stato condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 245 ss., inc. TPC __________).

I dispositivi del giudizio 18.6.2010 non hanno fatto alcun accenno al destino dell’importo cauzionale corrisposto il 6.4.2009.

d. Con scritto 28.7.2010 RI 1 ha domandato al presidente della Corte di liberare la cauzione di CHF 100'000.--.

Il 30.7.2010 il giudice Mauro Ermani, presidente della Corte, gli ha comunicato che la cauzione non poteva essere liberata siccome la sentenza 18.6.2010 non era cresciuta in giudicato.

e. Con ricorso per cassazione 9/11.8.2010 RI 1 ha impugnato, nel merito, la sentenza 18.6.2010 della Corte delle assise criminali. Ha contestualmente chiesto la restituzione della cauzione in difetto della causa per cui era stata prestata: a suo dire, i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga erano decaduti, in ragione peraltro del fatto che si era presentato al dibattimento e che vi era stata assoluzione dai principali capi di imputazione di truffa e di riciclaggio di denaro; aveva sempre contestato l’esistenza di un pericolo di fuga (aveva domicilio a __________); la sentenza non faceva riferimento all’importo cauzionale, denotando assoluto disinteresse per la cauzione; non c’erano concreti, attuali, gravi e specifici motivi che giustificavano il mantenimento della cauzione; essa era stata prestata dal di lui fratello, che non aveva potuto pronunciarsi davanti alla Corte di merito.

f. Con sentenza 18.4.2011 la Corte di appello e di revisione penale (sedente, giusta l’art. 453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale) si è pronunciata sui diversi ricorsi presentati (respingendo, per quanto ammissibile, quello del procuratore pubblico, accogliendo parzialmente quelli degli imputati ed evadendo ai sensi dei considerandi quello di una parte civile).

La Corte, circa la domanda intesa alla liberazione della cauzione, ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1 per incompetenza: competente per l’adozione o la revoca della cauzione, misura sostitutiva dell’arresto, era, ex art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente; la sua decisione era impugnabile a questa Camera giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI (p. 58 s., inc. CARP __________).

Ha quindi trasmesso a questa Camera, per competenza, l’impugnativa di RI 1 per quanto inerente alla cauzione.

in diritto

  1. A’ sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

La Camera dei ricorsi penali, autorità di ricorso contro i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI), deve pronunciarsi, secondo il CPP TI, sul gravame riguardante una decisione – che ha negato la liberazione della cauzione – prolata in data 30.7.2010 dal presidente della Corte delle assise criminali, che si è espresso, in applicazione dell’art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio del pubblico dibattimento, ma prima della crescita in giudicato della sentenza 18.6.2010 (inc. TPC __________).

  1. 2.1.

RI 1 impugna la decisione 30.7.2010 del presidente della Corte delle assise criminali che non ha accolto la sua domanda intesa alla liberazione della cauzione resa il 6.4.2009.

Il ricorrente sostiene che non sarebbero dati i presupposti per il mantenimento del provvedimento stante la decadenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga: si era presentato al dibattimento ed era stato assolto dai principali capi di imputazione.

2.2.

L’accusato può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva (art. 95 cpv. 2 CPP TI). Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure (art. 96 CPP TI / art. 107 cpv. 2 CPP TI).

La cauzione è quindi una delle misure sostitutive dell’arresto (cfr., per esempio, decisione TF 1B_303/2010 del 5.10.2010, considerando 4.1.; cfr. anche art. 5 cifra 3 seconda frase CEDU secondo cui “la scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza”) e costituisce un caso di applicazione del principio della proporzionalità, in virtù del quale il mantenimento della carcerazione rappresenta l’ultima ratio ed è volta ad assicurare che l’imputato si presenti a tutti gli atti processuali ai quali è citato e a garantire che lo stesso si renda disponibile per l’esecuzione dell’eventuale pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 110 CPP TI n. 1).

La cauzione serve a evitare il pericolo di fuga, ma non il rischio di collusione o il pericolo di recidiva e neppure a garantire le pretese eventuali delle parti civili (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110 CPP TI n. 2/9). Il deposito di adeguate garanzie patrimoniali costituisce un ottimo deterrente rispetto al pericolo di fuga: quando l’arresto sarebbe giustificato solo da questo motivo d’interesse pubblico, il magistrato deve, in genere, concedere la libertà a chi presta idonee garanzie (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110 CPP TI n. 1).

Analogamente a quanto avviene per tutte le misure sostitutive, anche l’importo della cauzione può essere adattato, nel corso del procedimento, a nuove situazioni emergenti dall’istruzione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110 CPP TI n. 11);

La cauzione può essere mantenuta unicamente fintanto che sussiste un motivo di carcerazione preventiva (DTF 133 I 27, considerando 3.3.). Essa va liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 111 cpv. 1 CPP TI): ciò è sempre il caso quando l’ordine d’arresto è stato revocato o ha cessato d’avere effetto per venire meno dei sospetti o del pericolo di fuga (art. 106 cpv. 1/2 CPP TI), segnatamente quando gli atti di procedura che la cauzione doveva assicurare sono stati eseguiti e il rischio che doveva prevenire è scomparso (DTF 95 I 202; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 874). In caso di sentenza di assoluzione, la cauzione va resa subito dopo la comunicazione del dispositivo: cessano infatti i gravi indizi di colpevolezza e l’eventuale ricorso del procuratore pubblico o della parte civile non sospende comunque l’esecuzione della sentenza (art. 290 cpv. 1 CPP TI) [M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 10]. La cauzione va resa anche in caso di assoluzione o di condanna a una pena che non implica la carcerazione. La restituzione avviene altresì quando è iniziata l’espiazione della pena. Dopo la sentenza definitiva di condanna la cauzione può essere trattenuta fino all’inizio dell’espiazione effettiva, quando quest’ultima sia stata prorogata, ma mai oltre l’inizio dell’espiazione della pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 1).

L’imputato, se ritiene che le condizioni del provvedimento siano venute meno, può in ogni momento chiedere la restituzione della cauzione all’autorità competente a’ sensi dell’art. 108 CPP TI.

2.3.

2.3.1.

Il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP) – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti di causa, il diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 1B_331/2011 del 18.10.2011, considerando 2.2.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr. anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 80 CPP n. 2).

2.3.2.

Il presidente della Corte delle assise criminali, in risposta alla richiesta del ricorrente, tramite il legale, intesa alla liberazione della cauzione, ha ritenuto che: “(…) con riferimento al suo scritto del 28 luglio scorso, le comunico che la cauzione prestata da RI 1 non può essere liberata poiché la sentenza 18.6.2010 non è a tutt’oggi cresciuta in giudicato. Non appena lo sarà, sarà mia premura attivarmi per quanto di mia competenza.”

2.3.3.

Ora, la predetta motivazione è manifestamente insufficiente.

Il presidente della Corte ha infatti del tutto omesso di pronunciarsi sulla sussistenza di un motivo di carcerazione preventiva, in altre parole sul perdurare rispettivamente non perdurare dei presupposti della limitazione della libertà personale di RI 1, giusta l’art. 111 cpv. 1 CPP TI (secondo cui la cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata). Nulla ha detto dell’esistenza a suo carico, ancora il 30.7.2010, di gravi e concreti indizi di colpabilità e, cumulativamente, di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di un pericolo di fuga.

Certo, ha indicato che la cauzione non poteva essere liberata perché la sentenza 18.6.2010 non era cresciuta in giudicato.

Questa Camera non comprende nondimeno la rilevanza, per la questione riguardante la liberazione o non liberazione della cauzione prestata, della crescita in giudicato del predetto giudizio.

RI 1 è stato infatti condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 245 ss., inc. TPC __________): non si capisce quindi la finalità, al 30.7.2010, della cauzione, che – proprio per quanto deciso dalla Corte di merito – non deve assicurare l’espiazione della pena.

Il fatto che la Corte di cassazione e di revisione penale potesse eventualmente annullare il giudizio di prima istanza e ritornare gli atti per nuova decisione non basta per mutare detta conclusione.

Ogni autorità, in ossequio al principio della proporzionalità, deve infatti costantemente vigilare affinché i provvedimenti privativi della libertà, comprese, quindi, le misure sostitutive della carcerazione, siano sempre e ancora adeguati al caso concreto: deve esaminare, a prescindere da una domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di carcerazione. Il diritto di procedura penale in vigore dall’1.1.2011 prevede peraltro esplicitamente, all’art. 231 cpv. 1 CPP, che il tribunale di primo grado, nella sua sentenza, decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura di appello. Disposizione che comprova come la competente autorità debba, d’ufficio, chinarsi sulla questione concernente la limitazione della libertà personale dell’imputato, adottando, se del caso, un adeguato provvedimento, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Detti principi valevano, certamente, anche vigente il CPP TI.

Il presidente della competente Corte avrebbe dunque dovuto compiutamente spiegare perché la cauzione di CHF 100'000.-- era, al 30.7.2010, ancora adeguata al caso di RI 1.

La decisione 30.7.2010 è annullata: il presidente della Corte delle assise criminali si (ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al qui ricorrente, parzialmente vincente, adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 s., 108, 110 ss. e 284 CPP TI, 453 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 30.7.2010 del presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani è annullata.

§§ Il predetto presidente si (ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010 di RI 1 chiedente la liberazione della cauzione.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, già in __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La cancelliera

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