Incarto n. 60.2010.96

Lugano 10 novembre 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.3.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.10.2008 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), confermato il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 24.3.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che ha postulato l’accoglimento della domanda nei ristretti limiti della giurisprudenza di questa Camera –, 25/29.3.2010 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico – e 14.4.2010 della Corte di cassazione e di revisione penale – che ha comunicato di non avere osservazioni da formulare –;

preso atto che, su richiesta 18.3.2010 di questa Camera, il 31.3/1.4.2010 IS 1 ha informato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto di accusa 5.1.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome accusato di cattiva gestione [“fra agosto 2001 ed il 23 giugno 2003, a __________ e __________, nella sua qualità di azionista unico e amministratore della società, a causa di cattiva gestione, ovvero a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate e grave negligenza nell’esercizio delle sue funzioni e nell’amministrazione delle risorse societarie, cagionato, indi aggravato l’eccessivo indebitamento dell’impresa edile __________, con sede in __________, poi dichiarata fallita con decreto 24 giugno 2003 della Pretura del Distretto di __________, in particolare, il 4 febbraio 2002, messo a pegno presso __________, __________, gli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. __________ intestata alla società __________, a garanzia di un credito personale a lui concesso dal medesimo istituto sulla relazione __________, credito da lui utilizzato per corrispondere parte del prezzo d’acquisto dell’intero pacchetto azionario della società da lui acquistato da __________ con scrittura privata del 28 giugno 2001, averi realizzati da __________ nella misura di CHF 176'820.65 con addebito di pari importo del 25 luglio 2003 sulla predetta relazione intestata alla società, nonché, per essersi attribuito uno stipendio sproporzionato rispetto a quello medio della categoria, segnatamente, tra agosto e dicembre 2001, uno stipendio superiore a CHF 12'000.-- mensili netti, nonché, da gennaio 2002 e sino alla pronuncia del fallimento della società, uno stipendio superiore a CHF 15'000.-- mensili netti, cagionando, rispettivamente aggravando l’eccessivo indebitamento e l’insolvenza della società, conoscendone la relativa situazione, (…)” (ACC __________)];

che il 15.10.2008 la predetta Corte delle assise correzionali ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. TPC __________), decisione confermata il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale, adita dal procuratore pubblico e da una parte civile (inc. CCRP __________);

che con l’istanza in esame IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 12’529.40 [già dedotte le ripetibili assegnate al qui istante dalla Corte di cassazione e di revisione penale (decisione 10.3.2009, p. 25, inc. CCRP __________)], oltre interessi, per spese legali (di cui CHF 1'134. 45 per ripetibili di questa sede);

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che l’istante, pur domandando formalmente l’indennità in relazione “(…) all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15/30 ottobre 2008 (del) Presidente della Corte delle Assise Correzionali (…) confermato dalla sentenza 10/20 marzo 2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (…)” (istanza 17/18.3.2010, p. 1), postula la rifusione delle spese legali senza distinguere che il procedimento penale promosso a suo carico è parzialmente sfociato nel decreto di abbandono 5.1.2007 inerente al reato di appropriazione indebita (ABB __________);

che si può quindi ritenere che, in realtà, chieda l’indennità in merito anche all’accusa sfociata nel citato decreto di abbandono;

che si pone di conseguenza la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta il 17/18.3.2010 – tempestiva perché presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP con riferimento al giudizio 15.10.2008 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), confermato il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) – sia altresì tempestiva in merito al decreto di abbandono 5.1.2007 (ABB __________);

che questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (decisione 9.9.2008 in re B.E.B., inc. CRP 60.2007.341), criterio dedotto dai principi applicati all’esame del presupposto di accusato prosciolto giusta l’art. 317 CPP [decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. CRP 60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. CRP 60.2004.305), confermata dal Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006];

che l’imputazione di appropriazione indebita concerneva il fatto di non avere riversato a __________ ed a __________ l’importo di CHF 26'000.--, spettante loro dalla liquidazione relativa ad un cantiere, in ragione dell’accordo conclusivo di cessione del pacchetto azionario di __________ (decreto di abbandono 5.1.2007, punto 1, ABB __________);

che l’inchiesta ha permesso di accertare che la somma di liquidazione era stata utilizzata da IS 1, amministratore di __________, per far fronte a debiti societari scaduti (decreto di abbandono 5.1.2007, punto 2, ABB __________);

che l’accusa di cattiva gestione, dalla quale è stato prosciolto dalla competente Corte di merito il 15.10.2008, riguardava atti compiuti nella sua qualità di azionista unico e amministratore della società (insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate e grave negligenza nell’esercizio delle sue funzioni e nell’amministrazione delle risorse societarie);

che, in queste circostanze, sussiste certo un nesso tra le accuse: si può ritenere che il decreto di abbandono 5.1.2007 (ABB __________) interessi il medesimo complesso di fatti del giudizio 15.10.2008 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), confermato il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________);

che l’istanza 17/18.3.2010 è di conseguenza tempestiva anche in capo al predetto decreto di abbandono;

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia – avv. __________ (CHF 5'380.--, doc. A/B), avv. __________ (CHF 609.95, doc. D) ed avv. PR 1 (CHF 7'405.--, doc. E/F) – per complessivi CHF 12'529.40, già dedotte le ripetibili assegnategli dalla Corte di cassazione e di revisione penale (decisione 10.3.2009, p. 25, inc. CCRP __________), oltre interessi;

che il fatto che l’accusato sia ricorso a tre legali è, di per sé, perfettamente legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;

che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che l’istante non indica le ragioni per cui nella sua difesa si sono succeduti tre legali;

che dagli atti si evince che con scritto 24.9.2008 l’avv. __________ – che patrocinava IS 1 dal luglio 2005 (AI 15) – ha comunicato al presidente della competente Corte che con effetto immediato non assisteva più IS 1, il quale sarebbe stato seguito dall’avv. PR 1 (doc. 3 TPC);

che il medesimo giorno, 24.9.2008, quest’ultimo ha confermato al presidente della Corte di avere assunto la difesa (doc. 4 TPC);

che non si comprende il ruolo svolto dall’avv. __________, la cui nota – datata 11.3.2009 – fa generico riferimento a “consulenza” senza ulteriori indicazioni (segnatamente temporali) [doc. D];

che nel computo degli oneri legali questa Camera calcolerà onorario e spese come se la difesa fosse stata seguita da un unico legale: non si riconoscono quindi oneri cagionati dal cambiamento di patrocinatore (apertura incarto, ecc.), che restano a carico di IS 1 (che sopporta anche gli oneri inerenti alla nota professionale dell’avv. __________, indecifrabile a maggior ragione ritenuto che – secondo gli scritti 24.9.2008 – l’avv. __________ ha assistito l’istante fin quando è subentrato l’avv. PR 1, che l’ha difeso davanti alla Corte delle assise correzionali e davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale);

che, con riferimento ad onorario e spese dell’avv. __________, l’istante ha prodotto la di lui nota professionale non dettagliata di data 5.1.2009, attestante un importo di CHF 5'380.-- (doc. A), alla quale ha allegato lo scritto 5.1.2009 del legale con cui gli comunicava che, in ragione dei loro rapporti di fiducia e di amicizia, gli decurtava le ore da 23 a 20 (tariffa di CHF 230.--/ora) e le spese da CHF 678.50 a CHF 400.-- (doc. B);

che il 17.3.2010 l’avv. PR 1 ha chiesto al collega, in relazione all’istanza di indennità con cui avrebbe postulato la rifusione delle spese legali esposte nella nota 5.1.2009, di mettergli a disposizione il dettaglio delle prestazioni (doc. C);

che la specifica richiesta non è mai pervenuta a questa Camera;

che la Camera dei ricorsi penali, per procedere alla verifica della conformità della domanda per oneri legali ai criteri della TOA, in vigore fino al 31.12.2007, e quindi all’esame dell’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, si fonda anzitutto sulla nota professionale dettagliata – ovvero indicante la tariffa oraria applicata, il dispendio orario e le spese per ogni singola operazione –, sulla base della quale confronta le prestazioni esposte con gli atti dell’incarto penale controllando se quanto indicato come effettuato sia sostenibile con riguardo – segnatamente – alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche;

che non tutte le operazioni riportate sono di conseguenza necessariamente indennizzate giusta l’art. 317 CPP;

che la necessità di una specifica si evince peraltro dai lavori preparatori agli art. 317 ss. CPP: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall’accusato prosciolto” (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506), dove per documentazione – con riferimento alle spese di patrocinio – si esige la presentazione di una nota professionale dettagliata (in analogia a quanto prevede – esplicitamente – l’art. 7 cpv. 1 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, che prescrive che il patrocinatore presenti all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio);

che l’onere della prova – in merito alle spese legali limitato, come detto, alla produzione della predetta nota – non comporta del resto difficoltà particolari: il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di rendiconto nei confronti del cliente, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; deve inoltre conservare i giustificativi per almeno dieci anni (art. 15 della Legge sull’avvocatura del 16.9.2002 / art. 11 della Legge sull’avvocatura del 15.3.1983) [cfr. anche l’art. 24 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e l’art. 9 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili];

che la non presentazione della specifica costringerebbe del resto questa Camera ad ipotizzare, secondo il caso, le prestazioni effettuate, la tariffa applicata, il dispendio orario e le spese, ciò che – se la fattispecie è complessa e/o se l’incarto penale è copioso – potrebbe rivelarsi arduo e, magari, anche arbitrario;

che la necessità di esibire una nota dettagliata tutela invero l’istante stesso;

che l’esigenza di presentare una nota dettagliata è stata confermata giurisprudenzialmente da questa Camera e dall’Alta Corte;

che questa Camera – in un caso in cui X. aveva chiesto l’assegnazione di un’equa indennità stabilita secondo il prudente giudizio in considerazione che la maggior parte degli atti erano stati compiuti dal defunto avv. Z. e che non disponeva più della documentazione necessaria a comprovarla – aveva reputato che: “Come rilevato, anche se la responsabilità dello Stato ex art. 317 CPP è di natura causale, l'istante deve sostanziare le sue pretese di indennità. Appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, CPP-TI, 1999, ad art. 320 pag. 508). Orbene, l'istante afferma di non essere più in grado di trovare la documentazione relativa agli onorari corrisposti all'avv. (…) (cfr. istanza cons. 5, p. 4). Questa non è una ragione sufficiente per giustificare il mancato assolvimento dell'onere della prova, che avrebbe potuto essere evaso del resto senza particolari difficoltà contattando segnatamente gli eredi del defunto avvocato, il professionista che possibilmente ha rilevato il suo studio legale, procedendo a una ricostruzione dei pagamenti effettuati o altro ancora. Indipendentemente dalla durata di una procedura, si deve poter esigere da una parte coinvolta in un procedimento, a maggior ragione se assistita da un legale, che abbia a conservare la documentazione necessaria per poter se del caso formulare pretese risarcitorie. L'istante del resto nemmeno fa valere e tantomeno documenta pretese di onorario riferibili all'assistenza offerta dall'attuale patrocinatore. Le spese di patrocinio sono documentabili e pertanto per il loro risarcimento non si può semplicemente rinviare all'art. 42 cpv. 2 CO, che trova applicazione solo quando un preciso calcolo sulla base di dati reali non sia possibile, oppure non possa essere preteso (STF 105 II 89; BSK OR I - A. K. SCHNYDER, n. 10 e 11 ad art. 42 CO). L’art. 42 cpv. 2 CO tende, difatti, soltanto ad agevolare la prova e non a liberare la parte lesa dall’onere probatorio (STF 122 III 221). Il fatto che il predetto articolo non elimini l’incombenza spettante a quest’ultima di sostanziare la propria pretesa è altresì evidenziato dalla dottrina (STF 122 III 221 e riferimenti). Il principio attitatorio non è quindi soppresso dall’art. 42 cpv. 2 CO (K. OFTINGER/ E. STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 6 n. 33 p. 260)” (decisione 4.9.2003, p. 7 s., inc. CRP 60.2002.332);

che il Tribunale federale ha tutelato questo giudizio ritenendo non arbitraria la conclusione di questa Camera [“Esso si è anzitutto chinato sull’art. 42 cpv. 2 CO (il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato), invocato da X. Ha ritenuto che questa disposizione tendesse a facilitare la prova del danno quando esso o la sua entità non potessero essere dimostrati; non apriva tuttavia la possibilità per il danneggiato di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale. L’istante doveva indicare e dimostrare, nella misura del possibile ed in quanto potesse essere da lui ragionevolmente preteso, tutte le circostanze che fondavano il danno e che potevano permettere o facilitare la sua determinazione. Ha aggiunto che la sola possibilità che un danno si fosse effettivamente realizzato e che raggiungesse l’entità prospettata non era sufficiente, tale conclusione dovendo piuttosto imporsi in modo convincente e pressoché certo agli occhi del giudice. Siccome il pregiudizio subito doveva essere determinato concretamente, esso doveva essere di principio fondato su accertamenti effettivi, concreti e provati, che potevano essere sostituiti da valori sperimentali soltanto quando essi risultassero impossibili o necessitassero di un dispendio sproporzionato ed irragionevole. Il Tribunale federale, con riferimento al caso concreto, ha osservato che X. aveva genericamente sostenuto di non disporre della documentazione riguardante le spese della difesa; si era limitato a rilevare che la maggior parte degli atti erano stati eseguiti dai suoi patrocinatori più di dieci anni prima. Ha aggiunto che X. non aveva indicato nulla riguardo all’attività dei legali e non si era confrontato con le diverse fasi della procedura penale, accennando alle operazioni che sarebbero state necessarie e fornendo al giudice perlomeno delle indicazioni che potessero facilitare la determinazione degli oneri della difesa. Il fatto che, visto il lungo tempo trascorso ed il decesso del primo difensore, la raccolta di tutta la documentazione potesse risultare difficoltosa non dispensava X. dal fare il possibile per ricostruire, sulla base degli atti del procedimento penale, almeno una parte delle operazioni svolte ed esporre gli indizi che avrebbero permesso ai giudici di perlomeno stimare il dispendio causato dalla procedura. La circostanza che, per la fissazione del tempo necessario alla trattazione della pratica non fosse decisivo l’impiego temporale effettivo, ma il dispendio medio che un avvocato avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga, non esonerava X. dall’obbligo di fornire ai giudici concrete indicazioni sulle operazioni svolte dal legale al fine di permettere un apprezzamento effettivo del dispendio lavorativo. Infine, l’Alta Corte ha evidenziato che nella procedura di indennità il principio inquisitorio, parimenti invocato da X., trovava un’applicazione limitata, considerato che l’onere della prova spettava all’istante e che la domanda d’indennità doveva essere documentata e fondata su fatti precisi. Il principio non dispensava la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto fosse in sua facoltà” (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3)];

che con giudizio 22.2.2006 in re F.F. (inc. CRP 60.2003.218) questa Camera – in modifica dei suddetti principi – ha nondimeno ritenuto che, anche in assenza di una lista dettagliata del dispendio orario, le spese legali potessero essere riconosciute per quanto ricostruibili dall’incarto penale agli atti;

che questa giurisprudenza – riconoscimento di spese legali in difetto di nota dettagliata per quanto ricostruibili dall’incarto – è stata applicata in casi in cui l’importo richiesto era contenuto e la ricostruzione delle operazioni non comportava difficoltà particolari [decisioni 9.9.2008 in re X. (inc. CRP 60.2007.341) e 20.5.2008 in re Y. (inc. CRP 60.2007.400)];

che questa Camera ha adottato questi criteri per evitare di dover interpellare l’istante, e per lui il suo legale, quando – in presenza di una domanda contenuta – la ricostruzione delle operazioni è semplice; ha tuttavia trascurato la sua precedente giurisprudenza, confermata dal Tribunale federale con giudizio 1P.602/2003 del 23.2.2004, in capo all’onere della prova che spetta all’istante;

che con giudizio 9.4.2010 in re S.P. (inc. CRP 60.2005.1) questa Camera – per ripristinare la sicurezza del diritto, pregiudicata dalla sua giurisprudenza non lineare – ha precisato i principi applicabili alla richiesta di rifusione delle spese legali;

che l’istante deve presentare una nota professionale dettagliata: essa deve indicare la tariffa oraria applicata, il dispendio orario (in minuti) e le spese per ogni singola operazione effettuata;

che questo onere non comporta per il patrocinatore alcuna difficoltà in ragione dell’obbligo professionale di tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (art. 15 cpv. 1 LAvv del 16.9.2002 / art. 11 cpv. 1 LAvv del 15.3.1983);

che qualora sussista l’impossibilità di produrre la nota professionale dettagliata con, cumulativamente, le indicazioni di tariffa oraria applicata, dispendio orario (in minuti) e spese per ogni singola operazione, questa Camera procede all’esame della pretesa sulla sola base degli atti se, cumulativamente, l’istante produce nondimeno una nota con la menzione delle prestazioni effettuate spiegando compiutamente le ragioni dell’incompleta specifica, la domanda è contenuta e la ricostruzione delle operazioni è semplice;

che, in difetto di una di queste condizioni, questa Camera respinge la richiesta in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha confermato l’esigenza di produrre una specifica in ragione dell’onere della prova spettante all’istante medesimo (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3);

che nella fattispecie l’istanza di indennità è stata presentata il 17/18.3.2010, ossia prima della sentenza 9.4.2010 in re S.P. (inc. CRP 60.2005.1), peraltro non pubblicata;

che, in queste circostanze, si impone di riconoscere le spese legali anche in difetto di nota professionale, per quanto ricostruibili dall’incarto;

che l’eventuale impossibilità di individuare ogni specifica prestazione deve essere patita dall’istante medesimo, che doveva perlomeno tentare di descrivere gli atti effettuati dal suo patrocinatore (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che si deve anzitutto stabilire la tariffa oraria da riconoscere;

che, secondo il doc. B, l’avv. __________ ha applicato al caso di specie la tariffa di CHF 230.--/ora, conforme ai suddetti principi;

che, per quanto concerne il computo delle spese, esse sono calcolate secondo i principi giusta l’art. 3 TOA [Oltre agli onorari l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a CHF 50.-- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) CHF 1.--/km per le trasferte con la propria automobile], principi che questa Camera applica anche dopo l’abrogazione della TOA: se date, esse saranno indicate tra [ ] dopo l’onorario ( );

che il legale ha redatto diversi scritti all’indirizzo del Ministero pubblico – AI 31 (45 min) [CHF 22.--], AI 43 (20 min) [CHF 15.--], AI 48 (5 min) [CHF 10.--], AI 50 (20 min) [CHF 15.--], AI 59 (5 min) [CHF 8.--], AI 61 (15 min) [CHF 15.--], AI 79 (10 min) [CHF 8.--], AI 92 (10 min) [CHF 8.--], AI 97 (25 min) [CHF 15.--], AI 101 (5 min) [CHF 8.--], AI 119 (15 min) [CHF 8.--] – e (verosimilmente) all’indirizzo del cliente e di terzi – (90 min) [CHF 60.--] –, ha inoltrato il ricorso 27.7.2006 a questa Camera (AI 82) (70 min) [CHF 63.--], ha presentato il reclamo 27.7.2006 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 83) (50 min) [CHF 45.--], ha inviato lo scritto 24.9.2008 al Tribunale penale cantonale (5 min) [CHF 12.--], ha assistito agli interrogatori del cliente in data 25.10.2005 (30 min), 7.11.2005 (75 min), 20.7.2006 (120 min), 29.9.2006 (20 min) e di terzi in data 29.9.2006 (45 min + 40 min), ha esaminato gli atti (180 min), ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con il cliente (180 min), ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con terzi (60 min);

che sono ammesse spese per apertura incarto [CHF 50.--], telefoniche [CHF 30.--], per fotocopie [CHF 150.--];

che non sono riconosciute spese per invio via fax di scritti spediti per posta in difetto di necessità (urgenza) di una doppia trasmissione;

che il costo dei fogli accompagnatori sono a carico dello Studio legale (decisione 9.3.2009 di questa Camera in re M.S., inc. CRP 60.2008.237);

che, sommando le operazioni indicate in precedenza, il dispendio orario ammonta a 1140 min, ovvero a 19 ore;

che, tenuto conto dell’inevitabile approssimazione con cui sono ricostruite le diverse prestazioni, possono essere riconosciute le 20 ore a CHF 230.--, pari a CHF 4'600.--, esposte nella nota professionale dell’avv. __________ (doc. A/B);

che le spese, secondo la ricostruzione effettuata da questa Camera, ammontano a CHF 542.--, importo superiore alla somma di CHF 400.-- indicata nella nota in questione, che di conseguenza può essere senz’altro ammessa (doc. A/B);

che – con riferimento al patrocinio dell’avv. __________ – gli oneri legali riconosciuti totalizzano quindi, come specificato nella nota professionale, in CHF 5'380.-- [di cui CHF 4'600.-- (20 ore a CHF 230.--/ora) per onorario, CHF 400.-- per spese e CHF 380.-- per IVA], oltre interessi dal 17.3.2010, come postulato;

che la nota dell’avv. PR 1 – che ha assunto il mandato il 17.9.2008 (cfr. procura allegata allo scritto 24.9.2008 al Tribunale penale cantonale, doc. 4 TPC), in sostituzione dell’avv. __________ – indica un totale di CHF 7'405.-- [di cui CHF 6'567.-- di onorario (26 ore e 16 min a CHF 250.--/ora), CHF 315.-- di spese e CHF 523.-- di IVA (doc. E/F)];

che ha assistito IS 1 nella preparazione del dibattimento, nel processo davanti alla Corte delle assise correzionali e nel procedimento davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale;

che, come detto, non sono riconosciuti oneri legali dipendenti dal cambiamento di patrocinatore, che restano a carico del qui istante;

che devono quindi essere sopportati da IS 1 gli oneri inerenti alle prestazioni eseguite fino al 26.9.2008 compreso, inerenti alle operazioni concernenti l’avv. __________ (indicate nella nota dell’avv. PR 1 come effettuate in data 24.9.2008, 30.9.2008, 2.10.2008 e 25.8.2009), inerenti a “tel da cliente, manda PE” e “mail da cliente con PE – stampa – esame” (8.5.2009) [operazioni non comprensibili], inerenti a “tel da cliente per precetto avv. __________” (15.10.2009) [le prestazioni di questo legale non essendo state esplicitate e pertanto rimanendo oscure];

che, inoltre, non si ammettono le prestazioni “ritiro fotocopie” (9.10.2008) [essendo già stata riconosciuta la somma di CHF 150.-- per fotocopie con riferimento al patrocinio dell’avv. __________], “riordino atti” (2.12.2008) e “stampa” (22.12.2008: CHF 30.--) [a carico del legale medesimo];

che, tutto ciò considerato, si giustifica ammettere un onorario di CHF 5'254.15, pari a 21 ore ed 1 min a CHF 250.--/ora (come indicato nella nota professionale), di cui 420 min per esame atti [in luogo di 600 min (2.10.2008, 3.10.2008, 10.10.2008, 13.10.2008): gli atti erano già stati esaminati dal precedente legale], per il resto – con le limitazioni sopra indicate – riconosciuto come esposto;

che le spese ammontano a CHF 131.70;

che l’IVA è pari a CHF 409.30;

che – con riferimento al patrocinio dell’avv. PR 1 – all’istante è rifuso l’importo di CHF 5'795.15, di cui CHF 5'254.15 per onorario, CHF 131.70 per spese e CHF 409.30 per IVA, oltre interessi dal 17.3.2010;

che, complessivamente, a IS 1 è dovuta, a titolo di oneri legali, la somma di CHF 11'175.15, oltre interessi;

che l’istante quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 1'134.45 [di cui CHF 950.-- (3 ore e 48 min a CHF 250.--) a titolo di onorario, CHF 104.30 a titolo di spese e CHF 80.15 a titolo di IVA (doc. G/H)];

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 800.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 9'975.15 [CHF 11'175.15 per spese legali e CHF 800.-- per ripetibili, dedotti CHF 2'000.-- assegnati al qui istante dalla Corte di cassazione e di revisione penale a titolo di ripetibili (decisione 10.3.2009, p. 25, inc. CCRP __________)], oltre interessi su CHF 9'175.15 (ovvero su CHF 9'975.15 dedotti CHF 800.-- di ripetibili, sulle quali non si riconoscono interessi);

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 190.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 15.10.2008 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), confermata il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'975.15, oltre interessi del 5% dal 17.3.2010 su CHF 9'175.15.

  1. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 190.--.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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