Incarto n. 60.2010.78
Lugano 26 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 3/4.3.2010 presentato da
contro
la sentenza 19.2.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà, in materia di libertà provvisoria, limitatamente al dispositivo n. 2 nel quale è condannato personalmente, quale patrocinatore, al pagamento delle spese giudiziarie (inc. __________);
richiamate le osservazioni 8/10.3.2010 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier e 15/16.3.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, con le quali entrambi chiedono la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. __________, patrocinato dal lic. iur. RI 1, è stato arrestato il 27.1.2010 per ordine del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, in quanto ritenuto colpevole dell'avvenuta sottrazione della figlia minorenne __________ (inc. MP __________). L'arresto è stato confermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto il giorno successivo.
b. In data 4/11.2.2010 l'accusato ha inviato personalmente un'istanza di libertà provvisoria al magistrato inquirente, che l'ha poi trasmessa lo stesso giorno per competenza, con preavviso negativo, al giudice dell'istruzione e dell'arresto. Quest'ultimo ha intimato il preavviso negativo del sostituto procuratore pubblico al patrocinatore dell'accusato assegnandogli un termine per eventuali osservazioni scadente il 16.2.2010 alle ore 14.00. Il lic. iur. RI 1 con scritto 16.2.2010 ha osservato che "(…) sono (…) venuto a conoscenza del fatto che il signor __________, a mia insaputa, aveva mandato una lettera al GIAR, con la quale esprimeva il suo rammarico dovuto al suo arresto. Il giorno seguente ho così cercato di mettermi in relazione con Lei per avere una Sua presa di posizione sullo scritto 4.2.2010 del mio patrocinato e sulla mia intenzione di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria, ma invano, dato che Lei era occupata. La cancelleria mi ha comunque assicurato che lo scritto 4.2.2010 del signor __________ sarebbe stato inteso come richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art. 108 CPP solo dopo una mia conferma in tal senso alla Sost. PP, cosa che non è avvenuta. Mi è poi stato consigliato di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria alla Sost. PP come da procedura di rito. La informo che in data 15.2.2010 alle ore 10.00 ho consegnato brevi manu allo sportello del Ministero pubblico la mia istanza di libertà provvisoria. Comprensibile è il mio stupore nel ricevere lo stesso giorno via fax alle ore 10.59 il preavviso 11.2.2010 della Sost. PP Alfier, quando davo per scontato che lo scritto 4.2.2010 del mio patrocinato non avesse avuto nessun seguito (…)" (scritto 16.2.2010, inc. __________, AI 4). Con sentenza 18.2.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto l'istanza di libertà provvisoria 4/11.2.2010 (inc. __________).
c. Nel frattempo, come indicato, il lic. iur. RI 1, quale patrocinatore di __________, aveva presentato, in data 15.2.2010 alle ore 10.00, una nuova istanza di libertà provvisoria. Il sostituto procuratore pubblico l'ha trasmessa, con ulteriore preavviso negativo, al giudice dell'istruzione e dell'arresto in data 17.2.2010. Con sentenza 19.2.2010 quest'ultimo ha respinto l'istanza in oggetto affermando, per quanto qui interessa, che "(…) ritenuto che la presente procedura appare del tutto ripetitiva rispetto a quella conclusasi con la decisione 18 febbraio 2010 di questo giudice (…) – neppure la difesa ha sostenuto qualcosa di differente, nemmeno in sede di osservazioni al secondo preavviso negativo (…), rendendo perlomeno plausibile la necessità di procedere con una seconda istanza di libertà provvisoria, pendente la prima – appare adeguato alle circostanze accollare almeno le spese di cancelleria (…) a chi le ha inutilmente causate: la difesa dovrà quindi versare CHF 100.-- di spese di giustizia allo Stato (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 9, inc. __________). Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dunque deciso nel dispositivo n. 2 della sentenza soprindicata che "(…) Non si percepiscono tasse, mentre che il lic. iur. RI 1, __________, verserà allo Stato l'importo di CHF 100.-- per spese giudiziarie (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 10, inc. __________).
d. Con ricorso 3/4.3.2010 il lic. iur. RI 1 chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato come segue: "(…) Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p. 6).
Egli sostiene che il diritto cantonale non permetterebbe di accollare le spese direttamente al patrocinatore; ciò sarebbe previsto unicamente nelle disposizioni della procedura federale che non sarebbero tuttavia applicabili nella procedura cantonale. Inoltre anche dinanzi al Tribunale federale la possibilità di accollare al patrocinatore le spese giudiziarie sarebbe di carattere eccezionale, applicabile unicamente in casi manifesti, "(…) dove risalta l'evidenza del comportamento malevolo e errato del patrocinatore (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p. 3). Al contrario la procedura avviata dal qui ricorrente con l'istanza di libertà provvisoria 15.2.2010, sarebbe stata, a suo dire, "(…) necessaria per tutelare i diritti del suo patrocinato (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p. 5).
e. Delle osservazioni del sostituto procuratore pubblico e del giudice dell'istruzione e dell'arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Pertanto il gravame, interposto contro la decisione 19.2.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 12/15.2.2010, essendo inoltre tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il ricorrente afferma che a suo dire il dispositivo della sentenza impugnata, inerente le spese, andrebbe annullato in quanto il diritto cantonale non permetterebbe di accollare le spese al patrocinatore. A torto il giudice dell'istruzione e dell'arresto avrebbe applicato per analogia le disposizioni federali in materia.
2.2.
Giusta infatti l'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Tuttavia le spese inutili sono pagate da chi le causa (cpv. 3). In base a questa disposizione il Tribunale federale può eccezionalmente decidere di accollare le spese non alla parte soccombente ma al suo avvocato personalmente. Ha infatti giudicato che questo si giustifica quando l'irricevibilità del ricorso interposto può essere semplicemente constatata prestando un minimo di attenzione da parte del patrocinatore (DTF 129 IV 206 consid. 2; sentenza TF 2C_778/2009 del 26.1.2010).
Questa stessa giurisprudenza è stata ripresa dal nuovo codice di procedura penale federale. L'art. 417 CPP prescrive infatti che in caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento. Benché il patrocinatore non sia considerato quale parte del procedimento penale giusta l'art. 104 CPP, ad esso possono comunque, giusta la nuova dottrina e giurisprudenza, essere accollate le spese procedurali e le indennità quando egli ha causato costi inutili che potevano essere evitati con un po' di attenzione [A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo / Basilea / Ginevra 2010, n. 4 ad art. 417 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 108 n. 16].
2.3.
L'art. 9 del codice di procedura penale ticinese prevede che le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato. Nei casi di desistenza, d'abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante. Sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.
2.4.
Nella sua sentenza 19.2.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accollato le spese di cancelleria (spese per scritti originali, fotocopie, buste, affrancature, invio fax, ecc.) direttamente al lic. iur. RI 1 essendo state causate dal suo agire. A suo dire inoltre, nel caso in esame, il difensore avrebbe agito "(…) nell'ambito dell'autonomia garantitagli dal CPP (art. 66 CPP), che comprende anche la facoltà di presentare istanze autonomamente (…), naturalmente nell'interesse dell'accusato, e non delle repliche di procedure in corso, o appena proposte, il cui unico scopo apparente sembra essere quello di confondere l'autorità, inducendola a tralasciare una delle istanze con le conseguenze processuali che si possono ben immaginare (…)" (osservazioni 15.3.2010, p. 2).
Dall’esame dell’istanza 12/15.2.2010 (consegnata brevi manu alle ore 10.00) risulta che la stessa sia stata presentata a nome del detenuto e non a nome del patrocinatore in virtù dell’art. 66 CPP. Di modo che non possono essere addossate spese al qui ricorrente come se avesse agito a nome proprio. Egli era e rimane unicamente patrocinatore.
In simili circostanze non vi è alcuna disposizione (peraltro neppure citata nella sentenza impugnata o nelle successive osservazioni) che permetta (a tutt'oggi) alle autorità penali cantonali (a differenza di quelle federali) di accollare le spese di giustizia direttamente al patrocinatore. In mancanza di base legale, il dispositivo deve essere pertanto annullato.
Per questi motivi,
visti gli art. 284 CPP, 66 LTF, 417 nCPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza 19.2.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà (inc. __________) è riformato come segue:
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria