DTF 125 I 60, DTF 125 I 361, 1P.198/2006, 1P.304/2003, 1P.750/2004
Incarto n. 60.2010.74
Lugano 1 aprile 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 27.2/2.3.2010 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 18.2.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà mediante la quale ha respinto l’istanza di libertà provvisoria del 4/10.2.2010 (inc. GIAR __________);
premesso che il gravame è stato presentato direttamente dal ricorrente, che ha contestualmente chiesto un termine ulteriore per completare l’impugnativa;
ritenuto che in data 3.3.2010 questa Camera ha concesso al ricorrente un termine supplementare di 10 giorni;
ritenuto che in data 10.3.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato un nuovo patrocinatore d’ufficio al ricorrente (inc. GIAR __________);
ritenuto che in data 12.3.2010 il nuovo patrocinatore ha chiesto un termine supplementare per eventualmente completare il gravame;
ritenuto che in data 12.3.2010 questa Camera ha concesso al patrocinatore un termine supplementare di 10 giorni;
preso atto dello scritto 24/25.3.2010 del nuovo patrocinatore, mediante il quale ha completato il gravame;
richiamate le osservazioni 26/30.3.2010 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante le quali chiede di respingere il ricorso;
richiamate le osservazioni 29/30.3.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il ricorrente è stato arrestato in data 27.1.2010 con le imputazioni di minaccia, coazione, sottrazione di minorenni e disobbedienza a decisioni dell’autorità (AI 5, inc. MP __________). Il giorno seguente l’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 7), in ragione dell’esistenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché per la presenza di bisogni istruttori e di un pericolo di collusione (in relazione alla necessità di procedere all’audizione dei figli), ritenuto che solo successivamente andava valutato l’eventuale rischio di recidiva.
b. L’audizione della figlia minorenne è avvenuta il 28.1.2010 (AI 11 e 17). In data 4.2.2010 si è proceduto all’audizione del figlio minorenne (AI 19 e 30). In data 10.2.2010 il ricorrente è stato interrogato dal sostituto procuratore pubblico (AI 25), anche con riferimento ad un altro procedimento penale preesistente (inc. MP __________).
c. A questo proposito giova ricordare che a carico del ricorrente sono pendenti, oltre al procedimento penale che ha portato al suo arresto, altri procedimenti penali, riferiti alla situazione familiare: il già menzionato procedimento inc. MP __________ per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia a danno della moglie; il procedimento inc. MP __________ per l’ipotesi di reato di disobbedienza a decisione dell’autorità; il procedimento inc. MP __________ per vie di fatto reiterate, minaccia, disobbedienza a decisioni dell’autorità e sottrazione di minorenni (riferiti alla moglie ed alla figlia). Per due di questi procedimenti, il ricorrente era stato sentito dal sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier in data 26.6.2009 (AI 6, inc. MP __________).
d. Con riferimento ai vari procedimenti, in data 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico ha esteso l’accusa a carico del ricorrente e ai reati di vie di fatto ripetute, lesioni semplici, minaccia ripetuta, sottrazione di minorenni ripetuta, disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta (AI 26, inc. MP __________).
e. Con riferimento al procedimento inc. MP __________, che ha portato al suo arresto, nel verbale del 10.2.2010 avanti al sostituto procuratore pubblico, il ricorrente riferisce che in data 27.1.2010 ha visto la figlia minorenne e l’ha invitata a salire in auto per andare a mangiare un “hamburger”. Si è poi diretto verso la dogana di __________, che ha oltrepassato arrivando fino a __________ e comunicando alla figlia che intendeva portarla a __________ o a __________, dalla sorella. Ha poi cambiato idea, ed è ritornato in Svizzera, presentandosi al palazzo di giustizia con la figlia.
f. Con lettera manoscritta del 4.2.2010 il ricorrente personalmente ha chiesto la libertà personale. Con scritto 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato negativamente la richiesta, ciò che ha poi portato alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 18.2.2010 qui impugnata (inc. GIAR __________).
g. In data 12/15.2.2010 anche il precedente patrocinatore ha presentato una richiesta di libertà provvisoria (AI 33, inc. __________), preavvisata negativamente dal sostituto procuratore pubblico in data 15.2.2010 (AI 33, inc. MP __________), ciò che ha portato alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 19.2.2010 (inc. GIAR __________).
Questa decisione è stata impugnata separatamente, dal precedente patrocinatore personalmente, unicamente in riferimento al dispositivo sulle spese.
h. Nel preavviso negativo dell’11.2.2010, il sostituto procuratore pubblico ha negato la liberazione, evidenziando l’esistenza a carico del ricorrente anche di reati di coazione nei confronti dei figli, oltre che di quelli per cui è stato arrestato il 27.1.2010. Il sostituto procuratore pubblico ha pure riferito di aver disposto l’allestimento di una perizia (AI 27 e 46, inc. MP __________) per verificare in particolare l’eventuale pericolo di recidiva, che sarebbe comunque dato e concreto. Il magistrato inquirente ritiene siano dati anche un pericolo di fuga ed un pericolo di collusione, quest’ultimo fino al dibattimento.
i. Con la decisione qui impugnata, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha considerato pacifici i seri e concreti indizi di realizzazione dei reati contestati al ricorrente, già in base alle sue stesse ammissioni, ed anche in base alle audizioni dei figli.
Ha poi ammesso l’esistenza di bisogni d’inchiesta (in relazione all’allestimento della perizia), di un pericolo di collusione (rispetto ai figli) e di un pericolo di recidiva, già presente, e che sarà presto valutato dal perito.
Ha infine ritenuto la carcerazione ancora proporzionale e l’inchiesta condotta in ossequio al principio della celerità.
j. Con lo scritto 24/25.3.2010 il nuovo patrocinatore contesta anzitutto l’esistenza di un pericolo di fuga.
Riguardo ai bisogni istruttori, il patrocinatore considera che i figli sono stati sentiti, secondo le esigenze della LAV.
Contesta la necessità, allo stato attuale, di una perizia psichiatrica, essendoci già agli atti un referto psichiatrico, uno psicologico ed uno genitoriale: ma anche se data, la necessità della perizia non richiede il mantenimento della detenzione preventiva.
Il pericolo di collusione non sarebbe più dato, dopo l’audizione dei figli.
Infine, il pericolo di recidiva non sarebbe dato e non sarebbe concreto, in quanto il ricorrente vorrebbe far riconoscere i suoi diritti di padre nei confronti della madre, che lo ostacola con i figli. Conclude chiedendo che venga accolto il gravame e che venga disposta la scarcerazione del ricorrente.
k. Nelle proprie osservazioni del 29/30.3.2010 il sostituto procuratore pubblico ribadisce l’esistenza di un pericolo di fuga, in considerazione dei parenti residenti a __________, presso i quali voleva inizialmente portare la figlia il giorno 27.1.2010.
I bisogni istruttori si riferirebbero non solo alla perizia, ma anche all’assunzione di altri mezzi di prova (quali l’audizione della moglie, l’acquisizione dell’incarto dalla CTR, nonché il chiarimento dei fatti oggetto dei procedimenti inc. MP __________, __________ e __________). Non sarebbe esclusa l’audizione di altri testimoni, riferita ai momenti in cui il ricorrente avrebbe fatto salire i figli in macchina (o tentava di farlo). Sulle perizie agli atti, il sostituto procuratore pubblico evidenzia come le stesse si riferirebbero alle capacità genitoriali, non alle eventuali turbe del ricorrente. In considerazione dell’atteggiamento del ricorrente, v’è da temere che egli non si sottoponga alla perizia se posto in libertà.
Per il pericolo di collusione, il sostituto procuratore pubblico fa riferimento a quanto scritto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.
Per il pericolo di recidiva, lo stesso sarebbe realizzato, in quanto dal 2008 il ricorrente assillerebbe e perseguiterebbe la moglie e i figli, in un’ “escalation” dalle vie di fatto alle lesioni, dalla disobbedienza alla sottrazione di minorenni. Il pericolo sarebbe dato proprio dal fatto che il ricorrente a suo modo, vuole farsi riconoscere i diritti di padre: ciò dimostrerebbe che il ricorrente non ha ancora capito ed elaborato i fatti che hanno condotto alla sua carcerazione. Riguardo al pericolo di recidiva, il sostituto procuratore pubblico cita alcuni scritti contenuti nell’incarto della CTR.
Il magistrato inquirente conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto.
in diritto
Il gravame, interposto il 27.2.2010 contro la decisione 18.2.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria del qui ricorrente, è tempestivo e ricevibile in ordine in considerazione in particolare della successiva completazione da parte del nuovo patrocinatore d’ufficio.
Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
Nel presente caso sono dati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, peraltro non contestati da quest’ultimo, ma che comunque vanno verificati d’ufficio.
I seri e concreti indizi risultano anzitutto dalle ammissioni parziali del ricorrente, nel verbale avanti il giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 7, p. 2, inc. MP __________), nel quale ammette di aver portato fino a __________ la figlia minorenne, per rabbia nei confronti della moglie, e di averla voluta lasciare a __________ dal fratello. Nel medesimo verbale ammette di essere poi tornato in Svizzera e di essere andato dal sostituto procuratore pubblico perché voleva che ascoltasse i figli. Ammissioni parziali sono contenute nel verbale del 10.2.2010 (AI 25, inc. MP __________). Le audizioni dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP __________) confermano i seri e concreti indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenne, minaccia e coazione. Peraltro, il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è ampiamente soffermato sugli indizi di reato, con lineare corrispondenza rispetto a quanto risulta dagli atti del procedimento.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
Nel presente caso, tenendo in considerazione non solo il procedimento che ha portato all’arresto del ricorrente (inc. MP __________), ma anche gli altri procedimenti pendenti (inc. MP __________, __________ e __________), e prese in considerazione le audizioni dei due figli, appare evidente come negli ultimi due anni si assista ad un crescendo di comportamenti di RI 1 contrari alle decisioni delle autorità, costrittivi per i figli, minacciosi per i famigliari, fino a giungere alla sottrazione dei minorenni, atti sempre giustificati dall’autore con l’intenzione di esercitare i propri diritti di padre, negatigli evidentemente a torto dagli altri nella sua visione delle cose.
Questi comportamenti, con la relativa autogiustificazione, lasciano inevitabilmente e concretamente presagire altri simili comportamenti, realizzando già in tal modo il pericolo di recidiva.
A questo si aggiunga che detti comportamenti, almeno in parte, sono da ricondurre a disturbi della personalità di RI 1, come prospettato nel rapporto del 16.11.2009 del Servizio medico-psicologico (p. 13, AI 2, inc. MP __________): “Tale profilo di funzionamento risulta compatibile con un disturbo della personalità di tipo paranoide in forma severa (ICD-10: F 60.0)”. Si tratta di un ulteriore elemento esistente a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato lo scopo che ha portato all’allestimento del surriferito rapporto, che non richiedeva di ulteriormente approfondire tale diagnosi, correttamente il sostituto procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia relativa al ricorrente con particolare riferimento anche al pericolo di recidiva, referto che dovrà essere consegnato in tempi relativamente brevi, ciò che chiarirà ulteriormente il rischio di recidiva, attualmente concreto e sorretto da sufficienti elementi.
I bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).
Per i bisogni istruttori, appare indispensabile che RI 1 sia sottoposto alla perizia disposta, ciò che difficilmente potrebbe avvenire con il ricorrente in libertà, malgrado la disponibilità che sembra indicare, e ciò considerata la sfiducia che egli in passato ha ripetutamente manifestato nei confronti dei periti, riferita alle vicende genitoriali, addossando prevalentemente ai periti la colpa del ridotto diritto di visita concessogli.
Per il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, nel presente caso si pone il delicato problema dei rapporti tra il ricorrente ed i propri figli, per quanto questi hanno riferito nelle loro audizioni in sede penale.
Quanto accaduto il 27.1.2010, con riferimento agli accertamenti riportati nei rapporti del Servizio medico-psicologico, ovvero il fatto che il ricorrente abbia fatto leggere detti passaggi alla figlia in quelle circostanze e che successivamente l’abbia portata presso gli uffici del Ministero pubblico perché venisse sentita dal magistrato inquirente (come risulta dal verbale di conferma dell’arresto, AI 7, p. 2, inc. MP __________), dimostra già da solo l’esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove del ricorrente rispetto ai figli. Pericolo ancor maggiore considerato lo stretto legame familiare, il genere di reati, l’età dei figli, la loro evidente vulnerabilità emotiva ed affettiva.
Pericolo che il referto peritale ordinato potrà eventualmente meglio chiarire, in un senso o nell’altro, ma che allo stadio attuale, e proprio con riferimento all’episodio del 27.1.2010, è certamente concreto e attuale.
Pericolo di collusione che non può certo essere evitato ponendo delle regole di comportamento al ricorrente (ad esempio di non contattare i figli), ritenuto il dispregio manifestato ripetutamente per questo genere di regole (in riferimento ad esempio al diritto di visita).
Pericolo che non decade certo a fronte di semplici impegni verbali o scritti del ricorrente, visto il comportamento “sregolato” evidenziato dal Servizio medico-psicologico.
L’esistenza di un pericolo di recidiva, di bisogni istruttori e di un pericolo di collusione permette di prescindere dall’esame del pericolo di fuga, ventilato dal sostituto procuratore pubblico, ma non particolarmente considerato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
Nel presente caso, la detenzione preventiva appare ancora proporzionata, in considerazione dei reati imputati, che non possono e non devono essere banalizzati, in quanto incidono gravemente sulle condizioni di vita ed esistenziali di altre persone, in particolare dei figli. Di modo che la detenzione è certamente inferiore alla possibile pena. Per altro verso, si deve considerare che l’inchiesta è condotta in modo celere. Nell’ottica della proporzionalità, e con riferimento a possibili misure meno incisive, occorre considerare che l’agire del ricorrente esclude la possibilità di ovviare alla misura privativa di libertà mediante fissazione di norme di comportamento (per ridurre o contenere il pericolo di recidiva e di collusione), visto il dispregio per le medesime sempre teoricamente e praticamente manifestato. Alla luce della natura della fattispecie e della particolarità del caso il sostituto procuratore pubblico è invitato a volere procedere comunque sollecitamente per giungere nei tempi più contenuti alla definizione della fattispecie.
Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
viste le disposizioni citate,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria