Incarto n. 60.2010.386

Lugano 6 dicembre 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 21/22.11.2010 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, Studio legale, ,

contro

la decisione di conferma dell’arresto 14.11.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà (inc. GIAR __________);

richiamate le osservazioni 26/29.11.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con le quali afferma che, al momento della conferma, erano dati i presupposti dell’arresto;

richiamate le osservazioni 29.11.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali chiede venga respinto il ricorso;

ricordato che con fax 24.11.2010 il patrocinatore del ricorrente ha chiesto di abbreviare i termini fissati per la presentazione delle osservazioni al gravame;

ritenuto che la richiesta non è stata presa in considerazione, perché il termine fissato per le osservazioni, in applicazione del principio della parità delle armi, corrisponde a quello utilizzato dal ricorrente per la presentazione del gravame, e ritenuto inoltre che la domanda di riduzione del termine fa riferimento ad una prassi applicata a suo tempo, in relazione all’art. 227 del CPP del 10.7.1941, non più vigente dall’1.1.1996;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il ricorrente è stato fermato dalla polizia la sera di sabato __________ per quanto successo in un appartamento in via __________ a __________. Il Ministero pubblico ha aperto contro di lui un procedimento penale (inc. MP __________), accusandolo di rapina aggravata, di esposizione a pericolo della vita altrui e di infrazione alla LF sulle armi.

b. Il giorno successivo il ricorrente è comparso avanti il giudice dell’istruzione e dell’arresto, il quale ha confermato l’arresto in ragione dell’esistenza di gravi e concreti indizi di commissione dei reati ipotizzati, di bisogni istruttori, di un pericolo di collusione e di un pericolo di recidiva.

c. Contro detta decisione insorge il qui ricorrente con il presente gravame. Partendo da una propria ricostruzione dei fatti, egli si duole in sostanza di essere stato vittima di quanto accaduto, e non protagonista attivo.

Per il ricorrente, non ci sarebbero gravi e concreti indizi di reato a suo carico in quanto le testimonianze degli aggressori sarebbero quelle di persone interessate, dedite alla prostituzione e forse anche alla droga.

Per il ricorrente sarebbe provata la colpevolezza degli aggressori e non la sua: egli si sarebbe recato in via __________ unicamente per chiedere civilmente la restituzione di un prestito a suo tempo concesso.

Per il ricorrente non ci sarebbero bisogni istruttori, in quanto le persone coinvolte sarebbero state tutte sentite.

Non ci sarebbe un pericolo di collusione a suo carico, ma semmai solo per le ipotetiche vittime, effettivi autori dell’aggressione a suo danno.

Neppure sarebbe dato un pericolo di recidiva, in quanto dagli atti non risulterebbe che il ricorrente abbia rapinato qualcuno, e neppure che abbia tentato di farlo.

Ma anche nel caso avesse tentato di commettere una rapina, non sarebbe automaticamente dato un pericolo di recidiva.

Men che meno sarebbe dato un pericolo di fuga.

Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, anche in ragione della sua situazione personale e lavorativa, postulando inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

d. Con le proprie osservazioni, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ribadito che al momento della conferma erano date le condizioni previste dalla legge per la conferma dell’arresto.

e. Con le proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto di respingere il ricorso, esponendo i fatti e gli argomenti a fondamento dei gravi e seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ribadendo inoltre l’esistenza di bisogni istruttori (per la necessità di effettuare dei confronti, tra il ricorrente e la vittima, le persone presenti al momento dei fatti e gli amici del ricorrente), di un pericolo di collusione (in particolare con riferimento alle versioni fornite dagli amici), nonché di un pericolo di recidiva, quest’ultimo con riferimento ai fatti alla base della sentenza di condanna del 25.5.2010.

f. In relazione a quest’ultimo aspetto, agli atti figura la sentenza __________ della Corte delle assise correzionali di __________ che ha condannato il qui ricorrente alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per tre anni, per rapina (avvenuta a__________ il __________ alla __________, con minacce a quattro impiegati mediante un falcetto arrugginito della lunghezza di 30 centimetri), ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, ripetuta guida senza licenza di condurre, furto d’uso e contravvenzione alla LStup (inc. TPC ). Nel procedimento penale che ha condotto a detta condanna, il ricorrente era stato in detenzione preventiva dall’ alla data del dibattimento.

in diritto

  1. La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni di conferma dell’arresto da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 100 cpv. 2, 101 e 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Il gravame, interposto il 21/22.11.2010 contro la decisione di conferma del 14.11.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, è tempestivo.

  1. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

  2. Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

  3. 4.1.

Nel presente caso, il ricorrente contesta l’esistenza di seri e gravi indizi a suo carico.

Egli fornisce una versione dei fatti diametralmente opposta da quella della vittima, da quelle delle altre persone presenti nell’appartamento in via __________ a __________ al momento dei fatti, e da quelle dei suoi amici (circa il racconto fatto loro dal ricorrente subito dopo i fatti).

4.2.

La sua versione non trova nessuna particolare conferma o riscontro in altre deposizioni. Diversamente, quella della vittima è confermata dalle altre persone presenti (anche con qualche incertezza o discordanza) e, in parte, anche dai racconti degli amici del ricorrente, su quanto quest’ultimo ha riferito loro.

4.3.

Dall’esame dei diversi verbali emergono a carico del ricorrente diversi gravi indizi di colpevolezza.

È lui che si reca nell’appartamento di via __________, entrandovi mediante uno stratagemma.

È lui che porta con sé un coltello a serramanico.

È lui (nella sua versione) che s’introduce (munito di un coltello e con uno stratagemma) in un appartamento in via __________, di uno (a lui) sconosciuto, per recuperare “civilmente” un credito nei confronti di una non meglio identificata persona a cui avrebbe, per interposta persona, concesso un prestito già tempo addietro.

È lui che, malgrado (sua versione) abbia subito una violenta aggressione, dice agli amici di non chiamare la polizia (verbale __________ del 16.11.2010, p. 3).

È lui che, malgrado (sua versione) l’aggressione subita, dice di voler tornare nell’appartamento di via __________ (verbali __________ del 16.11.2010 p. 3; __________ del 16.11.2010, p. 3).

È lui che agli amici racconta (verbali __________ del 16.11.2010, p. 4; __________ del 20.11.2010, p. 4), subito dopo i fatti, una versione dell’accaduto diversa da quella che poi fornirà alla polizia ed al magistrato, versione (allora fornita agli amici) che guarda caso in parte coincide con quella della vittima (verbale del 13.11.2010, p. 4) e delle altre persone presenti (verbali __________ del 13.11.2010, p. 2; __________ del 25.11.2010, p. 2).

4.4.

A questi elementi riconducibili al ricorrente, si devono aggiungere altri elementi oggettivamente risultanti dagli atti dell’incarto.

È la vittima (protagonista dell’aggressione, secondo la versione del ricorrente) a chiamare immediatamente la polizia ed a metterla sulle tracce del ricorrente.

La vittima e una delle persone presenti nell’appartamento, nelle versioni fornite alla polizia, riferiscono di avere malmenato il ricorrente, per loro difesa, senza tentare di minimizzare questo aspetto: senza che ciò li abbia fatti desistere dal chiamare la polizia. Ciò malgrado il contesto in cui si trovano ad operare, in particolare la vittima.

La versione fornita dalla vittima corrisponde, nella sostanza, a quella delle altre persone presenti nell’appartamento di via __________.

La versione della vittima coincide anche in parte (per la presa in ostaggio) con quella raccontata dal ricorrente agli amici, immediatamente dopo i fatti.

4.5.

In simile situazione, si deve ammettere che sono dati, sia al momento della decisione impugnata, sia attualmente, seri e gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

  1. 5.1.

Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

5.2.

Nel presente caso occorre considerare a carico del ricorrente i fatti del mese di febbraio 2010, alla __________ a __________, alla base della condanna emanata a suo carico il 25.5.2010.

Nella versione del ricorrente, il fatto di andare a incassare dei crediti, munito di un coltello (giustificando simile modo di agire), appare già inquietante nell’ottica della recidiva.

Le versioni della vittima e delle altre persone mostrano una similitudine del “modus operandi” tra l’episodio in via __________ e quello di __________.

In quest’ottica occorre considerare che, né una condanna per reati gravi, né un periodo di detenzione preventiva, né il periodo di prova della sospensione condizionale della pena, hanno trattenuto il ricorrente dall’agire nel surriferito modo.

5.3.

In queste circostanze, è dato certamente un pericolo di recidiva, che andrà ulteriormente approfondito nell’istruttoria, ed in vista del dibattimento.

  1. 6.1.

I bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).

6.2.

Nel presente caso, data la manifesta divergenza tra il racconto del ricorrente, per un verso, e quello della vittima, delle altre persone presenti in via __________ e degli amici del ricorrente, per altro verso, è data la necessità di effettuare, in tempi brevi, dei confronti avanti al magistrato inquirente, per ottenere un accertamento tempestivo e in contraddittorio il più approfondito possibile.

In quest’ottica è dato anche un pericolo di collusione, in particolare con gli amici, ritenute le versioni fornite da questi ultimi sul racconto del ricorrente.

6.3.

Al contrario non assurge a bisogno istruttorio l’attesa degli accertamenti tecnici sul coltello e la ricerca di tracce biologiche, e ciò in quanto i medesimi sfuggono alla sfera di influenza del ricorrente.

6.4.

Per quanto indicato al punto 6.2., sono dati bisogni istruttori e un pericolo di collusione.

  1. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

  2. Nel presente caso, non emergono problemi nella duplice ottica della proporzionalità e della celerità, ritenuto come i fatti ipotizzati sono gravi e, se confermati, sarebbero intervenuti nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena inflitta al ricorrente il 25.5.2010.

Per la celerità, è indubbio che la polizia abbia condotto rapidamente gli accertamenti e gli interrogatori necessari: altrettanto si spera accadrà per quanto attiene ai prospettati confronti.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al ricorrente soccombente.

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate e le altre norme applicabili,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

  3. Rimedio di diritto

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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