Incarto n. 60.2010.374
Lugano 29 novembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.11.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione dell’incarto penale __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con decisione 17.8.2009 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di __________ per titolo di lesioni colpose gravi e di infrazione alle norme della circolazione stradale in difetto di indizi attestanti una qualsiasi negligenza dell’accusato (__________).
Con decisione 2.11.2009 la Camera dei ricorsi penali ha respinto la proposta di atto di accusa 28/31.8.2009 presentata dalla vittima e dai suoi famigliari, non potendo imputare al conducente dell’autobus una violazione dei suoi doveri di prudenza (inc. CRP __________).
In data 22.3.2010 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalla moglie e dai figli della vittima contro la suddetta decisione (decisione TF __________ del __________).
A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto gli scritti 4.11.2010 dell’avv. __________ (patrocinatrice di __________ e __________), 5.11.2010 dell’avv. __________ (patrocinatore di __________) e 9.11.2010 dell’avv. __________ (patrocinatore degli eredi della vittima).
Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico Nicola Respini e il Tribunale federale per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono, in sostanza, a quelle del procedimento penale ed entrambe le procedure si basano sulla medesima fattispecie.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto penale __________ sfociato nel decreto di abbandono 17.8.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (__________), confermato dapprima con decisione emanata il 2.11.2009 da questa Camera (inc. CRP __________) e poi dal Tribunale federale con sentenza 22.3.2010 (decisione TF 6B_1070/2009 del 22.3.2010).
Le parti del procedimento penale (gli eredi della vittima) corrispondono a quelli della procedura civile (eccetto la __________ e la __________) ed entrambi i procedimenti si basano sulla medesima fattispecie, e meglio sull’incidente occorso il __________.
Gli atti del procedimento penale possono avere indubbiamente una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Di conseguenza, la Pretura di IS 1 è autorizzata da questa Camera a chiedere al procuratore pubblico Nicola Respini la trasmissione dell’incarto penale __________ e, se del caso, al Tribunale federale la trasmissione dell’incarto penale inerente alla sentenza del 22.3.2010 (__________).
L’incarto CRP __________ viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.
I tre incarti dovranno essere restituiti alle rispettive autorità a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria