Incarto n. 60.2010.361

Lugano 27 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.10/2.11.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 8/10.11.2010 della Divisione della giustizia che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico (…)”;

richiamate le osservazioni 15/16.11.2010 del procuratore pubblico in cui afferma che le spese legali esposte sarebbero eccessive, ed in merito al risarcimento del torto morale osserva che “(…) il reato di cui è stata accusata IS 1 non era certamente infamante. Il procedimento nei suoi confronti si è concluso praticamente da subito. Vero comunque che l’accusata è rimasta in attesa di una decisione sino al 5 novembre 2009. (…). Per quanto è infine delle conseguenze psichiche, da quanto sopra e da quanto scritto (…) si ha piuttosto l’impressione che esse derivino dal procedimento aperto nei confronti del compagno che non da quello a suo carico. Se cosi è, viene a mancare il necessario nesso di causalità (…)”;

preso atto che, su domanda 2.11.2010 di questa Camera, l’8.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 24.1.2007 il Dipartimento della Sanità e Socialità ha segnalato alla Polizia cantonale alcuni presunti abusi commessi da __________ ai danni della minore __________;

che lo stesso giorno __________ e IS 1, compagna di quest’ultimo e madre diurna di __________, sono stati interrogati dalla Polizia;

che IS 1 è stata arrestata la notte del 25.1.2007 per titolo di violazione del dovere d’assistenza o educazione (AI 7/8, inc. MP __________);

che essa è stata scarcerata la sera del 25.1.2007 (AI 13, inc. MP __________);

che con decisione 5.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS 1 per titolo di violazione del dovere di assistenza o educazione: “(…) l’inchiesta non ha permesso di raccogliere sufficienti elementi probatori a sostegno di quanto riportato dai genitori (a loro riferito da __________) in relazione alla circostanza in cui IS 1 avrebbe picchiato la bimba (__________non ha spontaneamente riferito della circostanza nell’audizione e inoltre neppure l’esame medico ha permesso di evidenziare un qualche segno di violenza sul corpo della stessa). Trattasi in sunto di un abbandono per insufficienza di prove (…)” (decreto d’abbandono 5.11.2009, p. 14 s., ABB __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 12'893.50, oltre interessi, di cui CHF 8'904.-- per spese legali, CHF 3'300.-- per torto morale e CHF 689.50 per danni materiali;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che con decisione 4.4.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 3, inc. GIAR __________);

che – essendo stata prosciolta dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore, avv. PR 1, di CHF 8'904.-- [di cui CHF 7'812.50 di onorario (31 ore e 15 min a CHF 250.--/ora), CHF 462.60 di spese e CHF 628.90 di IVA (doc. E)];

che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

che il caso – sebbene concernesse gravi ipotesi di reato – non ha esatto dal legale, come si evince dall’incarto del Ministero pubblico, alcun particolare intervento di fronte all’autorità inquirente, i cui atti – peraltro – sono stati limitati;

che il legale, secondo la nota professionale, ha, in particolare, avuto colloqui con la cliente, con l’avvocato del compagno, con le autorità giudiziarie e con terzi, ha esaminato l’incarto, ha assistito l’istante durante l’interrogatorio ed ha partecipato all’audizione dei coniugi __________ e del dr. med. __________;

che, in queste circostanze, non si può ritenere che la fattispecie palesasse particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;

che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

che in particolare appare eccessivo il numero dei colloqui con la qui istante, rispettivamente degli scritti al suo indirizzo (424 minuti), non giustificati dalle effettive necessità istruttorie e quindi di patrocinio;

che – tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 27 ore e 2 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 6'758.30, di cui 300 min per i colloqui (di persona / telefonici) e gli scritti con la cliente, 150 min per i colloqui (di persona / telefonici) e gli scritti (di poche righe) con il procuratore pubblico, il giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’__________ ed il Municipio di __________, 92 min (come esposto) per i colloqui telefonici con l’avv. __________ (patrocinatore del compagno __________), 810 min (come esposto) per il suo interrogatorio (8.3.2007) e l’audizione dei coniugi __________ e del dr. med. , 120 min (come esposto) per l’esame dell’incarto, 90 min (come esposto) per la trasferta () e 60 min per la presente istanza;

che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 462.60 (come esposte);

che l’IVA ammonta a CHF 548.80;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 29.10.2010 della presente istanza;

che, a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF 7'769.70, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 chiede la rifusione di CHF 689.50 per perdita di guadagno “(…) perdita subita a causa della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (…)” (cfr. doc. H);

che in data 15.2.2007 l’Associazione Famiglie Diurne del sopraceneri ha interrotto il rapporto di lavoro tra essa e l’istante “(…) in quanto sono venuti a mancare i requisiti necessari” (doc. B);

che con decisione 15.3.2007 la cassa di disoccupazione __________ ha decretato la sospensione temporanea del diritto all’indennità di disoccupazione a favore dell’istante (doc. D);

che IS 1 ha prodotto in questa sede uno scritto della cassa di disoccupazione __________ nel quale quest’ultima afferma che “(…) se l’assicurata non fosse stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni, a partire dal 01.02.2007, avrebbe percepito un’indennità lorda di (…)” CHF 6'268.70 (da febbraio ad aprile 2007) che dedotto quanto realmente percepito (pari a CHF 5'579.20) porterebbero ad una differenza di CHF 689.50 (doc. H);

che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la invocata posta del danno;

che si giustifica di conseguenza riconoscere questo danno, ammesso in CHF 689.50, come indicato, oltre interessi dal 29.10.2010 (come postulato);

che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda CHF 300.-- (un giorno di carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

che IS 1 è stata interrogata ed in seguito arrestata la notte del 25.1.2007 (AI 7/8);

che l’accusata è stata scarcerata la sera del 25.1.2007 (AI 13);

che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di un giorno;

che per detto giorno di carcerazione va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 250.-- (somma che questa Camera ammette per carcerazioni di pochi giorni), oltre interessi dal 29.10.2010, come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi);

che si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;

che l’istante chiede altresì CHF 3'000.-- per le ulteriori sofferenze da lei patite: “(…) Le accuse mosse nei confronti dell’istante sono da qualificare come infamanti (infatti, l’accusa di violazione del dovere d’assistenza o educazione risulta strettamente connessa con quanto rimproverato al compagno, ovvero atti sessuali con fanciulli e/o con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) (…)” (istanza 29.10/2.11.2010, p. 3);

che inoltre essa afferma che a causa del procedimento penale avrebbe perso “(…) la possibilità di lavorare con bambini. Ora, dalla semplice osservazione del curriculum vitae (…) si percepisce chiaramente che il poter lavorare in tale ambito non era per l’istante una semplice attività lavorativa, bensì risultava essere soprattutto una passione, nonché una precisa scelta (…)” (istanza 29.10/2.11.2010, p. 3);

che da quanto poi emergerebbe dallo scritto 18.3.2010 del dr. med. __________, l’istante, a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei confronti del compagno “(…) si è dovuta mettere in cura per un grave stato ansioso-depressivo, con attacchi di panico (…)” (istanza 29.10/2.11.2010, p. 4);

che il rapporto medico del 18.3.2010 del dr. med. __________ attesta che IS 1, in cura dalla stessa dal 27.2.2007, presentava “(…) un grave stato ansioso-depressivo con importanti preoccupazioni per il futuro finanziario e personale. Presentava una sintomatologia caratterizzata da ansia, disforia, astenia, apatia, abulia, fobia sociale, paura di uscire in pubblico con agorafobia. Viveva in uno stato di continua apprensione (…). Da allora la paziente ha presentato un miglioramento progressivo del quadro clinico con scomparsa della depressione e miglioramento dell’ansia (…). Permane tuttavia una grave difficoltà ad inserirsi a livello professionale a causa del danno effettuato secondo la stessa sulla sua immagine pubblica e lavorativa (…)” (scritto 18.3.2010, doc. G);

che tuttavia, come rettamente affermato dal procuratore pubblico, appare eccessivo sostenere che il procedimento penale avrebbe precluso a IS 1 qualsiasi suo nuovo inserimento professionale: l’istante, peraltro venditrice di formazione, non ha infatti sempre ed unicamente svolto l’attività di mamma diurna (attività, quest’ultima, che al momento dell’apertura del procedimento penale svolgeva da soli sei mesi) (cfr. doc. F);

che nondimeno, tutto ciò ponderato e considerato il suo stato psicofisico, nel caso concreto si deve ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

che si giustifica di conseguenza riconoscere (oltre la somma di CHF 250.-- quale risarcimento per il giorno di carcerazione subito) l’importo di CHF 1’000.--, che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;

che le ripetibili di questa sede sono già state considerate nella rifusione delle spese di patrocinio (doc. E);

che a IS 1, quale indennità per ingiusto procedimento, va risarcito l’importo complessivo di CHF 9’709.20, di cui CHF 7'769.70 per spese legali, CHF 1’250.-- per torto morale e CHF 689.50 per danno materiale, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010 (come postulato);

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9’709.20, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010.

  1. La tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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