Incarto n. 60.2010.356
Lugano 10 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.10.2010 presentata da
IS 1, , patr. da:, ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.10.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 4/5.11.2010 della Divisione della giustizia e 17.11.2010 del magistrato inquirente, che hanno postulato il solo parziale accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 20.9.2007 __________ (__________) [società attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti medicinali] – per il tramite dell’avv. __________ (presidente del consiglio di amministrazione) e di __________ (direttore generale) – ha denunciato ignoti, da identificare, __________ ed __________, allora suoi dipendenti, in relazione alla sottrazione illecita di dati, in particolare di dati confidenziali concernenti la sua clientela (AI 1);
che il procuratore pubblico, in data 27.9.2007, ha promosso l’accusa nei confronti di __________ e di __________ – interrogati il 21.9.2007 (AI 9/10) ed il 31.10.2007 (AI 45/46) – per titolo di amministrazione infedele qualificata, sub. tentata, sub. di amministrazione infedele, sub. tentata, di violazione del segreto di fabbrica o commerciale, sub. tentata e di acquisizione illecita di dati “in relazione alla copiatura nonché stoccaggio, nonché rivelazione, risp. tentativi di rivelazione di dati relativi a clienti/fornitori di __________ nel corso del 2007 a __________, __________, ed in altre località” (AI 16/17);
che il 16.10.2007 IS 1 – managing director di __________, __________, società (attiva nel commercio di prodotti medici e farmaceutici) che nel 2007 aveva contattato, e poi assunto, gli accusati – è stato citato per essere sentito come indiziato (AI 36);
che il predetto è stato interrogato dal procuratore pubblico il 14.11.2007 nell’ambito dell’assunzione di informazioni preliminari nei suoi confronti per titolo di acquisizione illecita di dati, amministrazione infedele, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitto contro la legge federale contro la concorrenza sleale (nella forma della partecipazione: istigazione, complicità/correità) [AI 52];
che il 10.12.2007 il magistrato inquirente ha ordinato a __________, __________, in relazione al procedimento penale – allo stadio delle informazioni preliminari – a carico di IS 1, la trasmissione della documentazione completa concernente il rilascio della licenza 5.9.2007 a __________ (AI 66);
che con reclamo 21/27.12.2007 (AI 76) il qui istante ha impugnato detto ordine (AI 66) e la decisione 20.12.2007 del procuratore pubblico che aveva rifiutato l’accesso agli atti del procedimento (AI 72);
che con decisione 22.8.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi: ha ritenuto, con riferimento all’ordine di sequestro, che – non avendo __________ prodotto la documentazione – non poteva esprimersi sulla connessione degli atti con l’inchiesta e, con riferimento al rifiuto di accesso agli atti, che – stante la carente motivazione della decisione – non poteva pronunciarsi (AI 97);
che il 17/20.4.2009 __________ ha inviato al procuratore pubblico la documentazione richiesta (AI 105);
che, infine, in data 18.9.2009 il magistrato inquirente ha esteso l’accusa nei confronti di __________ e di __________ per titolo di delitto contro la legge federale contro la concorrenza sleale in merito agli stessi fatti di cui alla promozione dell’accusa (AI 106/107);
che con decisione 23.10.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere a carico di IS 1 in difetto di seri indizi di colpevolezza (NLP __________);
che dall’inc. MP __________ trasmesso non si comprende se e come si sia concluso il procedimento penale promosso nei confronti di __________ e di __________;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 15'342.-- per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che nella fattispecie il procedimento penale a carico di IS 1 è sfociato in un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che nei confronti dell’istante non è quindi stata promossa l’accusa;
che, come detto, nell’ambito delle informazioni preliminari il procuratore pubblico ha citato IS 1 a comparire per essere interrogato quale indiziato (AI 36): questi è stato sentito il 14.11.2007 dalle ore 10.45 alle ore 12.35 e dalle ore 13.10 alle ore 19.32 (dalle ore 16.30 a confronto con __________) [AI 52];
che ha inoltre ordinato a __________ la trasmissione della documentazione completa riguardante il rilascio della licenza 5.9.2007 a __________, di cui il qui istante era managing director (AI 66), ordine concretizzatosi il 17/20.4.2009 (AI 105) [con l’invio di documentazione “(…) societaria nonché di documentazione personale concernente IS 1 che lo stesso ha dovuto produrre nella sua qualità di direttore di __________” (decreto di non luogo a procedere 23.10.2009, p. 3, NLP __________)];
che i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante gli interessi di IS 1, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale [cfr. anche decreto di non luogo a procedere 23.10.2009, p. 3 s.: “(…) la raccolta delle informazioni preliminari nei confronti di IS 1, (…), ha comportato interventi invasivi, da parte dello scrivente magistrato inquirente, allo scopo di chiarire se vi fossero motivi sufficienti per promuovere l’accusa” (NLP __________)];
che il qui istante va dunque ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;
che, di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che, come si evince dal verbale di interrogatorio 14.11.2007, IS 1 è stato sentito “(…) nell’ambito dell’assunzione di informazioni preliminari nei miei confronti per le ipotesi di reato di acquisizione illecita di dati, amministrazione infedele, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitto contro la legge federale contro la concorrenza sleale, nella forma della partecipazione (istigazione, complicità/correità); a dipendenza di una segnalazione presentata al Ministero pubblico dalla __________” (verbale di interrogatorio 14.11.2007, p. 1, AI 52);
che detti reati – contro il patrimonio (art. 143, 158, 162 CP) ed in materia di concorrenza sleale (art. 23 LCSl), punibili con pene detentive fino a tre / cinque anni – erano di non semplice comprensione giuridica;
che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 15'342.-- [di cui CHF 13'030.-- di onorario (52 ore e 7 min a CHF 250.-- /ora), CHF 1'228.40 di spese e CHF 1'083.60 di IVA (doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010)];
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che, dall’esame degli atti all’incarto penale, risulta che il legale ha inviato alcuni scritti al procuratore pubblico (AI 39, 50, 55, 60, 69, 99, 100), ha assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 14.11.2007 (AI 52) ed ha redatto il reclamo 21/27.12.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 76);
che l’intervento dell’avv. PR 1 è stato quindi assai limitato, per cui 52 ore di dispendio orario appaiono eccessive;
che il caso non presentava peraltro particolari difficoltà di fatto e/o di diritto allo stadio in cui ha coinvolto IS 1, di modo che non erano necessari estesi contatti con il cliente, con il procuratore pubblico e con il legale degli accusati;
che l’istante precisa che “(…) il lavoro svolto contempla pure gli scritti alla parte civile, che si sono resi necessari a seguito della segnalazione al MP e all’uso strumentale dell’azione penale fatta nei confronti della __________ e (suoi), le pratiche dipendenti o connesse con il procedimento penale, come la fine del rapporto di lavoro dei dipendenti, oltre alla corrispondenza con la protezione giuridica” (istanza 25/26.10.2010, p. 9 s.);
che nondimeno la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l’accusato prosciolto dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha personalmente subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;
che quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso, un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un’indennità fondata sulle predette disposizioni;
che in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni occorsi a terzi;
che questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione del loro pregiudizio;
che di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22) [decisioni 23.8.2004 in re G.C./P.M., inc. 60.2002.386, 28.6.2004 in re A.G., inc. 60.2002.317, 28.5.2004 in re A.B., inc. 60.2002.88, 18.12.2003 in re W.K./K.P., inc. 60.2001.141];
che, quindi, per quanto chieda la rifusione di spese legali svolte a vantaggio di __________ [colloqui / telefonate / scritti con IS 1 per tutelare gli interessi della società; scritti alla parte civile a favore della società {cfr., per esempio, scritto 16.11.2007 a __________, secondo cui “(…) la presente in nome e per conto della __________, la quale mi ha incaricato di proteggere i propri interessi” (doc. X, allegato all’istanza 25/26.10.2010); scritto 20.11.2007 “to the customers and suppliers of __________”, che – sebbene indichi che “(…) I am writing on behalf of the __________ and Mr IS 1, (…)” – di fatto concerne l’attività di __________ (doc. Y, allegato all’istanza 25/26.10.2010)}; telefonata 16.11.2007 ad avv. __________ (“rappr. dipendenti per vertenza __________”); email 21.11.2007 ad avv. __________; scritti / telefonate ad __________, che – secondo la nota professionale (doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010) – riguarderebbero la fine del rapporto di lavoro con i dipendenti e quindi, necessariamente, concernerebbero la società stessa], la domanda è irricevibile;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che – tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 29 ore e 10 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7'291.65, di cui 180 min per i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 180 min per gli scritti al cliente, 360 min per il reclamo 21/27.12.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 76), 70 min per gli scritti al procuratore pubblico [AI 39 (10 min), 50 (10 min), 55 (10 min), 60 (10 min), 69 (10 min), 99 (10 min), 100 (10 min)], 40 min per i colloqui telefonici con il procuratore pubblico, 550 min per l’interrogatorio 14.11.2007 (ore 10.45 - 12.35, ore 13.10 - 19.32; AI 52), 240 min per l’esame degli atti e lo studio dell’incarto, 90 min per gli scritti / colloqui telefonici con __________, 40 min per i colloqui telefonici / gli scritti all’avv. __________ (legale di __________ e di __________);
che i costi dei fogli per appunti / per bozze, così come della nota professionale con relativo scritto accompagnatorio (onorario e spese), sono a carico dello Studio legale, posto inoltre come sono riconosciute spese per fax (con riferimento agli scritti al Ministero pubblico) soltanto se c’era urgenza nella comunicazione;
che le spese ammontano a CHF 627.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto, CHF 5.-- per la procura (stralciati CHF 5.-- indicati il 10.9.2008 per procura, un atto di procura essendo sufficiente), CHF 60.-- per gli scritti al procuratore pubblico [AI 39 (CHF 8.--), 50 (CHF 8.--), 55 (CHF 10.--), 60 (CHF 6.--), 69 (CHF 8.--), 99 (CHF 10.--), 100 (CHF 10.--)], CHF 110.-- per il reclamo 21/27.12.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto [9 pag. a CHF 5.--/pag., tre copie del reclamo, tre fotocopie, spese postali], CHF 250.-- per gli scritti / fax / email al cliente / a terzi e per fax / email dal cliente / da terzi, CHF 35.-- per i colloqui telefonici, CHF 29.-- per le spese di parcheggio, CHF 74.-- per le copie dei verbali, CHF 14.-- per la stampa di documenti da internet;
che l’IVA ammonta a CHF 601.80;
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'520.45, di cui CHF 7'291.65 di onorario, CHF 627.-- di spese e CHF 601.80 di IVA;
che non chiede interessi di mora;
che con scritto 3/4.11.2010 l’istante ha trasmesso, su richiesta di questa Camera, copia della corrispondenza intercorsa con l’assicurazione __________, del contratto polizza __________ e delle condizioni generali, sottolineando che “(…) l’assicurazione __________ ha in un primo tempo riconosciuto la copertura con riserva e ha anticipato un acconto fondo spese ed onorario di fr. 6'000.--, salvo poi di seguito negare la copertura del caso, chiedendo di procedere con la richiesta di rifusione del danno patito alla lodevole CRP contemplando la somma anticipata”;
che dal testo dell’email 14.1.2010 di __________, collaboratore di __________, al legale del qui istante (allegata al citato scritto 3/4.11.2010) emerge, tra l’altro, che “vedo che avevamo provveduto a versarti un acconto di Fr. 6'000.--, che, alla luce di quanto sopra (procedimento penale per reati commessi intenzionalmente non coperti dall’assicurazione), non avremmo dovuto versare. Ritengo che l’assicurato possa richiedere la rifusione del danno patito (almeno una parte), come i tuoi onorari, tramite esplicita domanda alla Camera dei ricorsi penali. Nel caso voleste procedere in tal senso, ti invito a contemplare anche i Fr. 6'000.--, da noi pagati. Dovremmo poi trovare una chiave di ripartizione tra noi e il cliente, posto che probabilmente al cliente verrà rifusa solo una parte del danno”;
che dal “__________” prodotto a richiesta di questa Camera risulta che il contratto assicurativo sia stipulato non dall’istante, ma dalla __________;
che, come indicato in precedenza, le prestazioni del legale per questa società non sono risarcite nella presente procedura;
che di conseguenza l’importo di CHF 6'000.-- non può essere computato nel presente giudizio;
che all’istante è rifusa la somma di CHF 8'520.45;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 9'020.45, di cui CHF 8'520.45 per spese legali e CHF 500.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 500.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 23.10.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'020.45.
La tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 500.--.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria