Incarto n. 60.2010.314

Lugano 10 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.9.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 28/29.9.2010 del giudice della Pretura penale con il quale comunica di non avere osservazioni in merito e di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 4/5.10.2010 della Divisione della giustizia nelle quali rileva come l’importo richiesto quali ripetibili, pari a CHF 1'500.--, sia eccessivo;

preso atto che il sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo, interpellato, non ha presentato osservazioni;

preso atto che, su richiesta 24.9.2010 di questa Camera, il 1/4.10.2010 IS 1 ha informato che le spese di patrocinio legale “(…) sono state coperte dal gratuito patrocinio concesso all’accusato dal GIAR (…)” mentre le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che IS 1 è stato arrestato il 4.9.2008 su ordine d’arresto dell’allora procuratore pubblico Monica Galliker per titolo di complicità in appropriazione indebita e ricettazione (ordine d’arresto 29.8.2008, AI 12, inc. MP __________);

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha confermato il suo arresto in data 5.9.2008 e ha nominato, quale suo difensore d’ufficio, l’avv. (AI 24, inc. MP __________);

che IS 1 è stato scarcerato l’8.9.2008 (AI 23, inc. MP __________);

che con decreto 26.1.2009 l’allora procuratore pubblico Monica Galliker ha posto IS 1 in stato d’accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita [“(…) per essersi (…) in correità con (…), per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato dell’autoveicolo Mercedes benz ML500, (…), affidato alla società __________ SA dal legittimo proprietario __________, (…) in base ad un contratto leasing, e meglio per avere ricevuto in consegna da __________, direttore di fatto ed azionista unico della __________ SA, la menzionata autovettura affinché procedesse unitamente a __________ ad alienarla all’estero, così da poterne denunciare il furto, rescindere il contratto di leasing ed incassare il denaro dovuto dall’assicurazione per il furto subito, causando un danno alla società di leasing calcolato in fr. 35'719.10 (…)”], ricettazione [“(…) per avere (…) alienato l’autoveicolo Mercedes Benz ML500 (…) affidato alla società __________ SA, cosa che sapeva ottenuta mediante un reato contro il patrimonio ed in particolare mediante un’appropriazione indebita in danno della __________ (…)”] e delitto contro la Legge federale sulle armi [“(…) per avere (…), detenuto, senza diritto, nella vettura VW Golf (…) di proprietà di un suo conoscente, un coltello tascabile di marca HBM, apribile con una mano sola, avente lama della lunghezza di cm 6, misura superiore al limite massimo consentito (…)”];

che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.--, corrispondente a 60 aliquote da CHF 30.-- ciascuna, alla multa di CHF 200.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto d’accusa 26.1.2009, DA __________);

che con scritto 9/10.2.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

che con sentenza 24.9.2009 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto l’accusato dal reato di appropriazione semplice e ricettazione rispettivamente l’ha dichiarato autore colpevole di delitto contro la Legge federale sulle armi mandandolo esente da pena in applicazione dell’art. 52 CP (inc. __________);

che con decisione 11.6.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la nota professionale dell’avv. PR 1 concernente il gratuito patrocinio di IS 1 pari a CHF 7'100.80 (sentenza 11.6.2010, inc. GIAR __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'300.--, oltre interessi, di cui CHF 2’400.-- per danno materiale, CHF 400.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che – essendo stato l’istante prosciolto dall’accusa di appropriazione semplice e ricettazione, ma condannato per il reato di cui all’art. 33 cpv. 1 LArm – si pone la questione a sapere se IS 1 possa essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP e pertanto se sia legittimato a postulare un risarcimento;

che occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;

che la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera;

che, se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore;

che se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (è di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto) [DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.];

che il testo di legge non specifica il senso del termine prosciolto;

che il procedimento penale, promossa l’accusa, deve concludersi con un decreto di abbandono (art. 214 cpv. 1 CPP), rispettivamente – emanato l’atto o il decreto di accusa – con una sentenza di condanna o di assoluzione (art. 261 / 262 CPP);

che secondo il CPP, quindi, è prosciolto l’accusato a favore del quale è stato emanato un decreto di abbandono o un giudizio di assoluzione;

che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503 ss.);

che l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1 ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

che nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH – ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006, ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

che, nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio, un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento pieno dell’accusato;

che reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

che sia dal profilo fattuale sia dal profilo dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni di cui agli art. 138 CP e 33 LArm le accuse non concernevano un medesimo complesso di fatti;

che pertanto IS 1 deve essere considerato accusato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito l’istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 1'400.-- per le spese di trasferta: “(…) l’accusato a causa del procedimento penale pendente nei suoi confronti ha dovuto venire dalla __________ in Svizzera, a __________, per discutere con la scrivente legale in due occasioni, una il 9.2.2009 e una per il processo il 24.9.2009. Il costo della trasferta dalla __________ in Svizzera, compreso di pasto e pernottamento, è stimato prudenzialmente in complessivi fr. 700.-- per viaggio. Trattandosi di due viaggi affrontati per il procedimento penale in oggetto, si chiede la rifusione di fr. 1'400.-- (…)” (istanza 23.9.2010, p. 5);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate spese;

che si giustifica dunque ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 1'400.--;

che l’istante postula inoltre la rifusione per la perdita di guadagno: “(…) il 5 settembre 2008 IS 1 era venuto in Ticino per acquistare alcuni veicoli usati e importarli nel suo paese per la rivendita. Egli era infatti commerciante di veicoli usati. A causa della detenzione egli non ha potuto procacciarsi veicoli da rivendere in __________ e ha quindi perso il guadagno che avrebbe potuto conseguire dalla vendita dei veicoli usati in __________. Dagli atti di causa, in particolare dalle dichiarazioni rese dall’interessato e da __________ emerge che i due erano venuti in Ticino proprio per acquistare veicoli usati come peraltro già successo in passato. Il mancato guadagno perso a seguito della detenzione subita a torto da IS 1 può essere stimato a titolo prudenziale in fr. 1'000.-- per veicolo. Posto come l’interessato avrebbe potuto portare con sé un solo veicolo alla volta per viaggio, si chiede che venga riconosciuto all’interessato un importo di fr. 1'000.-- oltre interessi (…)”;

che IS 1, a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe tuttavia dovuto dimostrare l’asserito danno mediante della documentazione: il metodo di calcolo proposto è troppo generico e teorico;

che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che – in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 1’000.-- per perdita di guadagno va respinta non essendo minimamente comprovata;

che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale (CHF 100.--/giorno per 4 giorni di carcerazione);

che IS 1 è stato arrestato il 5.9.2008, con le accuse di appropriazione indebita, truffa e ricettazione (AI 14/16), ed è stato scarcerato l’8.9.2008 (AI 23);

che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 4 giorni;

che per detti 4 giorni di carcerazione va pertanto riconosciuto l’importo di CHF 400.-- (CHF 100.--/giorno, come postulato), oltre interessi dall’8.9.2008, ovvero dalla data di scarcerazione;

che, a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 1'500.--: “(…) tale importo è senz’altro adeguato, tenuto conto della complessità del caso, della documentazione esaminata, ordinata e prodotta. È stato calcolato secondo i canoni usuali previsti per stabilire l’onorario dell’avvocato e corrisponde a sei ore di lavoro remunerate a fr. 250.-- per ora, comprese le spese relative all’inoltro della presente procedura” (istanza 23/24.9.2010, p. 7);

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario e spese;

che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 2'100.--, di cui CHF 1'400.--, oltre interessi, per danni materiali, CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 200.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 24.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2’100.--, oltre interessi del 5% su CHF 400.-- dall’8.9.2008 e su CHF 1'400.-- dal 23.9.2010.

  1. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________ in ragione di CHF 200.--.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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