Incarto n. 60.2010.207
Lugano 12 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 24.6.2010 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 15.6.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli mediante la quale – nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ – ha confermato il suo arresto (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 28/30.6.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto – che ribadisce i motivi per cui è stata confermata la misura privativa della libertà – e 2/5.7.2010 del procuratore pubblico Mario Branda – che postula la reiezione del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con ordine 1.4.2010 il magistrato inquirente ha disposto l’arresto di RI 1, __________, per titolo di coazione (art. 181 CP) – per avere, nel periodo giugno 2009 - marzo 2010, a __________ ed in altre località, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire, costretto la di lui ex compagna / convivente __________, __________, a fare, omettere o tollerare un atto – e di lesioni semplici (art. 123 cifre 1/2 CP) – per avere, nel giugno 2009, a __________, colpito intenzionalmente __________ alla testa con uno schiaffo provocandole la rottura della membrana timpanica – (AI 2.3 / 2.4 / 1.1).
b. Il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione / pericolo di recidiva) [AI 4.1].
c. Il 3.5.2010 l’accusato è stato interrogato dal procuratore pubblico; al termine dell’audizione il magistrato inquirente gli ha comunicato che avrebbe valutato la sua scarcerazione, che avrebbe potuto avvenire a tassative condizioni da rispettare pena un nuovo arresto (divieto di avvicinarsi ad __________ in qualsiasi modo, divieto di avvicinarsi al suo domicilio ad una distanza inferiore a 100 m, divieto di contattare l’ex compagna / convivente rispettivamente di risponderle se contattato, obbligo di tenersi a disposizione delle autorità inquirenti e di chiedere loro l’autorizzazione per lasciare la Svizzera per più di sette giorni, obbligo di dare seguito agli appuntamenti del perito psichiatrico) [AI 3.1].
RI 1 è stato scarcerato il 6.5.2010 (AI 2.5).
d. Il 14.6.2010, ritenuto che quella mattina l’accusato aveva atteso __________ nel cortile dell’istituto scolastico dove si trovava, in violazione delle condizioni poste per la concessione della libertà provvisoria, è stato ordinato il suo arresto per titolo di coazione e – in relazione alla querela penale presentata il 9/10.6.2010 dal padre di RI 1, che il giorno precedente sarebbe stato minacciato di morte dal figlio – di minaccia (AI 2.6 / 2.7 / 1.3).
e. Il giorno successivo – 15.6.2010 – il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha confermato la misura per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di recidiva). Ha inoltre sottolineato che appariva evidente la violazione degli obblighi imposti con la scarcerazione ed il tentativo di giustificare il comportamento come non tale, così da legittimare il ripristino della carcerazione perlomeno fino all’acquisizione della perizia ordinata il 14.4.2010.
Ha quindi deciso di mantenere rispettivamente di ripristinare l’arresto di RI 1 per la durata di un mese, fino al 15.7.2010, riservate eventuali proroghe della carcerazione (AI 4.3).
f. Con tempestivo ricorso RI 1 contesta il provvedimento di arresto postulando la sua scarcerazione: ritiene che i presupposti di legge per la detenzione preventiva – pericolo di fuga, di recidiva, di collusione – non siano dati in concreto. La misura non sarebbe neppure determinata da bisogni istruttori e sarebbe sproporzionata rispetto ai rimproveri mossigli; avrebbe inoltre collaborato fin da subito. La perizia psichiatrica sarebbe stata ordinata il 14.4.2010 e, ancora oggi, non sarebbe dato sapere quando e se sarà intimata; il procuratore pubblico l’avrebbe sollecitata con scritto 21.6.2010. Avrebbe già espiato un periodo di carcerazione preventiva, in regime di strette condizioni carcerarie, condizioni a cui è ora di nuovo sottoposto in modo ingiustificato.
g. Delle osservazioni del magistrato inquirente e del giudice dell’istruzione e dell’arresto si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Il gravame, interposto il 24.6.2010 – da persona pacificamente legittimata – contro la decisione 15.6.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che ha mantenuto rispettivamente ripristinato per la durata di un mese l’arresto di RI 1 (inc. GIAR __________), è tempestivo e ricevibile in ordine.
Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Camera dei ricorsi penali deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
4.1.
Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto l’esistenza di seri indizi di colpevolezza per coazione e minaccia rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni dell’accusato (AI 4.3).
4.2.
Con ordine 1.4.2010 il magistrato inquirente ha disposto l’arresto di RI 1, oltre che per titolo di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifre 1/2 CP [secondo cui è punito chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo, rispetto agli art. 126/122 CP, al corpo o alla salute di una persona (BSK Strafrecht II – A. ROTH / A. BERKEMEIER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 123 CP)], per titolo di coazione giusta l’art. 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 181 CP)] in merito ai comportamenti – telefonate, emails, ronde, pedinamenti, minacce – nei confronti di __________, sua ex compagna / convivente (AI 2.3 / 2.4 / 1.1), condotta che ben emerge dalla deposizione di __________ (e dagli allegati al verbale) [rapporto di polizia 1.4.2010, AI 1.1] e dagli ulteriori verbali di audizione delle persone che hanno assistito ai diversi episodi (cfr. classificatore, separazione 1, verbali di interrogatorio).
L’accusato, da parte sua, ha parzialmente riconosciuto i fatti, ovvero – tra le altre cose – di averle ripetutamente telefonato, scritto emails ed sms, di averla attesa fuori dalle diverse abitazioni dove __________ soggiornava per sfuggire ad RI 1, di averla insultata, di essere penetrato nel giardino e nel garage della casa dei di lei nonni, di averla cercata presso la sua scuola, di avere provato ad entrare nella sua posta elettronica, di essere entrato nella di lei pagina Facebook (cfr., per tutti, verbale di interrogatorio PP 3.5.2010, AI 3.1). ll ricorrente, nel corso del verbale 3.5.2010 davanti al magistrato inquirente, ha inoltre sostenuto che “(…) ho capito di avere sbagliato e che quando una persona dice “basta”, significa basta. Io non avrei più dovuto contattarla né direttamente né indirettamente” (p. 6, AI 3.1).
Il procuratore pubblico, quel giorno, stante detta situazione, gli ha prospettato la liberazione condizionale, “(…) ritenuto che la stessa potrà avvenire alle seguenti tassative condizioni che dovrò rispettare pena il mio eventuale riarresto: (…)” [verbale di interrogatorio 3.5.2010, p. 6, AI 3.1]: divieto di avvicinarsi ad __________ in qualsiasi modo, divieto di avvicinarsi al suo domicilio ad una distanza inferiore a 100 m, divieto di contattare l’ex compagna / convivente rispettivamente di risponderle se contattato, obbligo di tenersi a disposizione delle autorità inquirenti e di chiedere loro l’autorizzazione per lasciare la Svizzera per più di sette giorni, obbligo di dare seguito agli appuntamenti fissati dal perito psichiatrico. L’accusato è stato scarcerato il 6.5.2010 (AI 2.5).
Ora, per venire ai fatti che hanno indotto il magistrato inquirente a disporre un nuovo arresto di RI 1, dagli atti emerge che il 14.6.2010 questi si è presentato presso l’__________, __________, attendendo nel cortile __________; quest’ultima ha quindi contattato la polizia, che – intervenuta sul posto – ha fermato il ricorrente, che era fuggito (rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3; rapporto di segnalazione 14.6.2010, AI 1.4).
L’accusato, interrogato quel giorno, ha ammesso di essersi recato presso l’istituto scolastico per cercare l’ex compagna / convivente (verbale di interrogatorio 14.6.2010, p. 1, rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3); ha in particolare dichiarato che “in questo caso qua pensavo di beccare __________ in un posto a lei sicuro, cioè che è insieme agli amici, e chiederle di andare a raccontare la verità perché io sono stato in galera cinque settimane e volevo che lei lo sapeva. Io non ho preso contatto con lei” (verbale di interrogatorio 14.6.2010, p. 2, rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3).
In queste circostanze, è manifesto come RI 1 abbia chiaramente disatteso le condizioni poste dal magistrato inquirente per la sua scarcerazione, segnatamente il divieto di avvicinarsi ad __________ in qualsiasi modo e di contattarla.
Fatto che, posto come il non rispetto delle suddette condizioni avrebbe comportato “(…) il mio eventuale riarresto: (…)” [verbale di interrogatorio 3.5.2010, p. 6, AI 3.1], giustifica la nuova privazione della libertà personale: tale condotta fonda ulteriori indizi in capo al reato di coazione [commesso tramite stalking (DTF 129 IV 262)] nei confronti dell’ex compagna / convivente __________.
L’arresto è stato peraltro motivato, come si evince dalla richiesta di conferma dell’arresto 15.6.2010 (AI 2.7), pure dal reato di minaccia “(…) per avere, l’8 giugno 2010, a __________, rivolgendosi a suo padre, affermando che lo avrebbe picchiato a morte, usando grave minaccia incusso spavento o timore a una persona”, fatto oggetto della querela 9/10.6.2010 di __________ [AI 5.5] (che, interrogato il 14.6.2010, ha confermato i fatti; cfr. rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3). Su questo episodio, RI 1, davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto, ha asserito che “(…) quanto dice mio padre corrisponde sostanzialmente al vero; però io non ritengo di aver minacciato di morte i miei genitori, al massimo posso aver detto a mio padre che gli tiravo un pugno” (p. 2, AI 4.3). Anche per il reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 180 CP)] sussistono di conseguenza indizi sufficientemente seri per giustificare l’arresto del qui ricorrente, indizi che evidentemente andranno approfonditi nell’ambito dell’istruzione formale.
RI 1 non contesta peraltro l’esistenza di seri indizi di colpevolezza. Non si impongono quindi altri approfondimenti.
L’arresto presuppone poi giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP preminenti motivi di interesse pubblico, quali – segnatamente – il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione oppure il pericolo di recidiva.
5.2.
Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto sussistere un pericolo di recidiva; ha inoltre confermato l’arresto siccome evidente era la violazione degli obblighi imposti con la scarcerazione ed il tentativo di giustificare il comportamento come non tale, così da legittimare il ripristino della carcerazione almeno fino all’acquisizione della perizia ordinata il 14.4.2010 (AI 4.3).
5.3.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisione TF 1B_154/2010 del 3.6.2010).
5.4.
5.4.1.
Il ricorrente, come esposto, è stato arrestato l’1.4.2010, scarcerato – a precise condizioni – il 6.5.2010 e riarrestato il 14.6.2010 per, per quanto concerne il reato di coazione, i medesimi fatti che avevano giustificato il provvedimento cautelare l’1.4.2010.
Ora, RI 1, sebbene abbia sostanzialmente ammesso i fatti (considerando 4.2.), è portato a sminuirli dal profilo soggettivo, nel senso che a suo dire la sua condotta sarebbe da ricondurre al fatto di volere chiarire le cose con __________, come ha affermato al momento del secondo fermo [“in questo caso qua pensavo di beccare __________ in un posto a lei sicuro, cioè che è insieme agli amici, e chiederle di andare a raccontare la verità perché io sono stato in galera cinque settimane e volevo che lei lo sapeva. Io non ho preso contatto con lei” (verbale di interrogatorio 14.6.2010, p. 2, rapporto di arresto 14.6.2010, AI 1.3)]. Al proposito è eloquente, circa la (non) presa di coscienza in capo ai fatti, quanto ha risposto dopo che l’interrogante gli aveva prospettato alcuni episodi incriminati: “(…) tutto quello che avete detto adesso è vero, ma è stato interpretato in modo sbagliato” (verbale di interrogatorio 1.4.2010, p. 7, rapporto di arresto 1.4.2010, AI 1.1). Sarebbe in effetti “colpa” della vittima: sarebbe stata lei ad aggredirlo (verbale di interrogatorio 1.4.2010, p. 2 s., rapporto di arresto 1.4.2010, AI 1.1). Significativa è del resto anche la risposta resa l’1.4.2010 all’ingiunzione (a prescindere dalla sua correttezza / proponibilità giuridica: in analogia, decisione 2.9.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Z., inc. GIAR 2008.22701) di “mi viene ripetuto che non posso prendere contatto con lei e che questa è una decisione di una autorità penale che devo ottemperare”: “questo lo decido io” (verbale di interrogatorio 1.4.2010, p. 9, rapporto di arresto 1.4.2010, AI 1.1).
L’accusato ha invero dichiarato davanti al procuratore pubblico che “(…) ho capito di avere sbagliato e che quando una persona dice “basta”, significa basta. Io non avrei più dovuto contattarla né direttamente né indirettamente” (verbale di interrogatorio 3.5.2010, p. 6, AI 3.1), “mea culpa” che è nondimeno rimasta puro parlato, tanto è vero che – benché impegnatosi a rispettare determinate condizioni – RI 1 il 14.6.2010 si è recato presso l’istituto scolastico dove si trovava __________.
Il pericolo di recidiva – in considerazione segnatamente della non presa di coscienza del suo agire, che lo ha indotto, dopo la scarcerazione, ad immediatamente ricadere nell’illecito [a danno della presunta vittima e – circostanza che ulteriormente conforta un pericolo di recidiva – del padre per fatti direttamente collegati alla vicenda che lo vedeva inquisito] – appare quindi concreto.
5.4.2.
Questa conclusione è avvalorata dal parere psichiatrico 11/18.6.2010 del dr. med. __________, __________, __________, incaricato dal procuratore pubblico, in data 14.4.2010, di redigere una perizia psichiatrica sull’accusato (AI 6.1).
Il perito – con riferimento all’esistenza di una turba psichica – ha indicato che al momento dei fatti era presente un complesso sindromico definibile come stalking (risposta 1.1, p. 8, AI 6.4), che i reati erano da mettere in relazione in parte con la turba psichica ed in parte con aspetti personologici strutturati (risposta 2.1, p. 8, AI 6.4) e che – nel caso si considerasse lo stalking un disturbo psichico – al momento dei fatti era scemata – con grado leggero – la capacità del periziando di valutare il carattere illecito delle sue azioni (risposte 2.3 / 2.5, p. 9 s., AI 6.4); con riferimento al pericolo di recidiva, ha ritenuto che – dal punto di vista psichiatrico forense – “in relazione al reato di coazione è presente un possibile rischio di recidiva” (risposta 3.1, p. 10, AI 6.4) ed ha aggiunto – in merito ai reati che avrebbe potuto compiere – che “i reati possibili sono quelli ascrivibili all’art. 181 (coazione); non è possibile escludere inoltre un’azione aggressiva in quando la bibliografia specificata in precedenza contempla questa possibilità anche se in una parte minoritaria dei casi (il 6% di chi ha minacciato passa all’atto aggressivo, “il 67%-71% aveva subito aggressioni anche fisiche nei 12 mesi precedenti l’omicidio (o il tentato omicidio)” (…)” [risposta 3.2, p. 10, AI 6.4]. Infine, in capo alle misure terapeutiche, il dr. med. __________ ha reputato che RI 1 fosse tuttora affetto dall’indicata turba psichica, che appariva comunque più attenuata dalle misure restrittive imposte dal procuratore pubblico (risposta 4.1, p. 11, AI 6.4), che in linea teorica si poteva tentare un intervento psicoterapeutico in una persona comunque poco motivata alla terapia psicologica (risposta 4.2, p. 11, AI 6.4) e che il trattamento psicologico consigliabile era in regime ambulatoriale presso i servizi psichiatrici cantonali (risposte 4.3 / 4.4, p. 12, AI 6.4).
Il procuratore pubblico – con scritto 21.6.2010 – ha domandato al perito se i nuovi fatti (inerenti il secondo arresto) potessero avere qualche influenza sulle valutazioni peritali rispettivamente sul contenuto delle risposte ai quesiti, in particolare se avesse qualche cosa da aggiungere / precisare sul piano del pericolo di recidiva rispettivamente di pericolosità (AI 6.5). Il perito ha confermato le sue precedenti conclusioni (scritto 1.7.2010).
Il ricorrente sostiene che “la perizia medica è stata ordinata con decisione di data 14 aprile 2010 e non è dato ancora oggi a sapere quando verrà, e se lo verrà, intimata, pur riconoscendo l’On. Procuratore di aver sollecitato la stessa con sua lettera 21 giugno u.s.” (ricorso 24.6.2010, p. 2). Il parere psichiatrico – come ben risulta dal testo dello scritto 21.6.2010 del magistrato inquirente al perito [“(…) mi riferisco alla relazione peritale 11/18 giugno 2010 che mi ha trasmesso e per la quale la ringrazio” (AI 6.5)], scritto che RI 1, al quale era stato inviato per conoscenza, cita nel gravame – è nondimeno agli atti, circostanza nota al ricorrente rispettivamente al suo legale. Il 6.7.2010 il vicepresidente di questa Camera ha comunque assegnato all’accusato un termine scadente l’8.7.2010 per esaminare la perizia e per proporre eventuali osservazioni alla medesima.
5.4.3.
In queste circostanze, in ragione di quanto esposto ai considerandi 5.4.1. e 5.4.2., ritenuti i reati relativamente gravi di cui è accusato, si deve ammettere un pericolo di recidiva a carico di RI 1 in relazione alla commissione di nuovi reati.
Il perito, come detto, ha invero ipotizzato un intervento psicoterapeutico in una persona comunque poco motivata alla terapia psicologica (risposta 4.2, p. 11, AI 6.4), da concretizzare con un trattamento psicologico in regime ambulatoriale presso i servizi psichiatrici cantonali (risposte 4.3 / 4.4, p. 12, AI 6.4). Allo stadio attuale, considerato che una terapia non è ancora iniziata, non si può ritenere che il disturbo, ed il conseguente pericolo di recidiva, sia diminuito. Preso atto della disponibilità del ricorrente a sottoporsi al trattamento (scritto 8.7.2010), una volta quest’ultimo iniziato, sarà possibile nuovamente valutare la permanenza o meno del pericolo di recidiva.
Stante il pericolo di recidiva, non si impone di esaminare l’esistenza di bisogni dell’istruzione o di un pericolo di fuga.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (decisione TF 1B_124/2010 del 18.5.2010).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_124/2010 del 18.5.2010).
6.2.
Il ricorrente – che ha trascorso in detenzione preventiva cinque settimane a dipendenza dell’arresto 1.4.2010 – è stato riarrestato il 14.6.2010; si trova pertanto in carcere preventivo da circa quattro settimane (dal 23.6.2010 in regime ordinario, AI 2.8).
Ora, il procuratore pubblico – che nelle sue osservazioni 2/5.7.2010 ha preannunciato la presentazione al giudice dell’istruzione e dell’arresto di una domanda di proroga del carcere preventivo – ha ipotizzato a carico di RI 1 i reati di coazione, di lesioni semplici e di minaccia, tutti puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 181 / 123 cifra 2 / 180 cpv. 1 CP). Ne discende quindi che il principio della proporzionalità – in ragione di dette pene edittali, pur considerando la scemata capacità di grado leggero dell’accusato di valutare il carattere illecito delle sue azioni (risposte 2.3 / 2.5, p. 9 s., AI 5.4) – è dunque ampiamente ossequiato.
L’istruttoria formale, in particolare con l’acquisizione agli atti della perizia psichiatrica (AI 6.4), è peraltro proceduta con speditezza: anche il principio della celerità è parimenti stato rispettato. La privazione della libertà personale per pericolo di recidiva ha invero per scopo anche quello di accelerare il procedimento medesimo impedendo che lo stesso venga complicato e tirato per le lunghe da nuovi reati (decisione TF 1B_154/2010 del 3.6.2010).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 ss. e 284 CPP, 123/180/181 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria