60.2010.189

Incarto n. 60.2010.189

Lugano 12 novembre 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/7.6.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.6.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 11/14.6.2010 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, 14.6.2010 della presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, 14/15.6.2010 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, 15/17.6.2010 della Divisione della giustizia, in cui si rimettono tutti al giudizio di questa Camera;

preso atto che, su richiesta 7.6.2010 di questa Camera, il 21/22.6.2010 IS 1, per il tramite del suo legale, ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 25.4.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d’accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di sommossa giusta l’art. 260 cpv. 1 CP “(…) per avere, a , l’11.03.2006, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone e le cose, e meglio, prima dell’inizio dell’incontro di hockey su ghiaccio tra l’ e l’, nei pressi della pista di ghiaccio della , per avere partecipato all’assembramento di giovani che ha cercato di impedire il regolare accesso alla pista di ghiaccio ai tifosi dell’, nel corso del quale sono stati danneggiati dei beni pubblici e privati e sono stati lanciati oggetti contundenti contro i tifosi dell’ e contro la Polizia, che cercava di evitare che i due gruppi di persone entrassero in contatto tra loro (…)” (decreto di accusa 25.4.2007, DA __________);

che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.-- ciascuna), sospesa condizionalmente, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (decreto di accusa 25.4.2007, DA __________);

che con scritto 9.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa;

che con sentenza 28.4.2008 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di sommossa (inc. __________);

che il 9.6.2008 IS 1 ha presentato ricorso per cassazione contro la predetta decisione (AI 20, inc. __________);

che con sentenza 16.6.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso sopraindicato, annullando la sentenza impugnata e prosciogliendo IS 1 (inc. __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'224.65, oltre interessi, di cui CHF 3'722.65 per spese legali, CHF 102.-- per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo allora patrocinatore di fiducia, lic. iur. __________, di CHF 3'722.65, oltre interessi [di cui CHF 3'217.50.-- di onorario (24 ore e 45 minuti a CHF 130.--/ora), CHF 242.20 di spese e CHF 262.95 di IVA (doc. F)];

che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo, nel dibattimento e nel ricorso in cassazione;

che il caso presentava alcune difficoltà in fatto dovute alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate numerose persone;

che in queste circostanze, l’onorario, ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario, e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati;

che tuttavia la Corte di cassazione e di revisione penale, nella sua sentenza 16.6.2009, ha accordato all’istante CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza CCRP 16.6.2009, p. 10, inc. __________);

che a IS 1 va di conseguenza risarcito a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'722.65;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 4.6.2010 della presente istanza, come domandato;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF 102.--, oltre interessi, per la trasferta, in treno, __________ il giorno del dibattimento 28.4.2008 (doc. G);

che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;

che si giustifica quindi riconoscere CHF 102.-- per spese di trasferta (pari al prezzo del biglietto FFS di seconda classe __________, senza interessi essendo ammesso il costo di oggi della prestazione) (cfr. doc. G);

che per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 400.-- più IVA;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che ciò considerato va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;

che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 3’224.65, di cui CHF 2'722.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 102.-- per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 150.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.6.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’224.65, oltre interessi del 5% su CHF 2'722.65 dal 4.6.2010.

  1. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 150.-- (centocinquanta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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