Incarto n. 60.2010.183
Lugano 27 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 28/31.5.2010 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 21.5.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 1/2.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari osservazioni in merito;
richiamato lo scritto 1/2.6.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che dopo aver formulato alcune osservazioni, si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nell'ambito di un procedimento penale, da lei promosso unitamente ad __________ suo convivente, nei confronti di due agenti della polizia comunale di __________, per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e abuso di autorità (inc. MP __________), con istanza 10/11.5.2010 RI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (AI 1, inc. GIAR __________).
b. Con decisione 21.5.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta di RI 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ritenendo che la stessa fosse, in sintesi, in grado di sopperire alle sue spese legali considerando per il calcolo del suo residuo mensile, dedotte spese e minimo vitale, anche il reddito del compagno convivente (cfr. sentenza 21.5.2010).
c. Con il presente tempestivo gravame RI 1 chiede di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che "(…) l'esistenza di una convivenza ancora non giustifica necessariamente un'assistenza finanziaria reciproca tra conviventi e, nella fattispecie, la Signora RI 1 ed il Signor __________ si suddividono le spese correnti mensili in ragione di metà ciascuno. Sommare i due redditi è quindi fuori luogo, poiché ognuno provvede al proprio mantenimento con i propri mezzi, senza chiedere aiuto all'altro. Per di più, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, bisogna tener conto in primo luogo dei redditi del richiedente e non bisogna considerare, né tento meno sommare, i redditi di una terza persona, a meno che questa sia tenuta a un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente (…)" (ricorso 28/31.5.2010, p. 2 s.).
d. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal canto suo, si rimette al giudizio di questa Camera, presentando parimenti alcune osservazioni di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005, 1P.500/2003 del 5.12.2003, 1P.542/2003 del 20.10.2003, 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
Giusta l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
3.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
Anche la parte lesa può di principio invocare l’art. 29 cpv. 3 Cost. nell’ambito di un procedimento penale (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti). Occorre verificare in ogni singolo caso se i presupposti previsti da questa disposizione sono adempiuti: secondo la prassi costante l’assistenza giudiziaria per una parte lesa richiede l’adempimento di tre presupposti cumulativi, segnatamente l’indigenza del richiedente, la sua posizione di parte con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-punktes”) rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e, infine, la necessità di una protezione giuridica che legittimi la designazione di un avvocato (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti).
La legge cantonale ticinese prevede alla disposizione di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può avvalersi in ogni stadio della procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Inoltre, il beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo, dal giudice dell’istruzione e dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente e all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag). Questa disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione precisa soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti dalla presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di sopperire alle spese del processo” coincide con quello relativo all’accusato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche n. 9 ad art. 52 vCPP).
5.1.
Nel presente caso è in discussione l'indigenza della ricorrente e, più in particolare, i criteri di calcolo applicati dal giudice dell'istruzione e dell'arresto. Infatti, a mente di RI 1 il suo convivente, __________, non avrebbe, per legge, nessun obbligo di mantenimento nei suoi confronti. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto avrebbe dunque sommato i due redditi per il calcolo sopraindicato applicando, a torto, per analogia le disposizioni inerenti le coppie sposate.
5.2.
La somma dei redditi è, di regola, applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il pagamento dei costi processuali.
Ciò non vale di principio fra concubini dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung) dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, p. 646 s.). Per il calcolo dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).
Non va però dimenticato che la giurisprudenza applica ai concubini le norme sulla società semplice. Nel presente caso va in particolare considerato che il procedimento per cui è chiesta l'assistenza è stato promosso non unicamente dalla qui ricorrente ma anche dal convivente. Essendo un atto comune si può considerare che rientri nell'ambito "societario", con obbligo per i soci di mettere a disposizione mezzi per il raggiungimento dello scopo comune. Giuridicamente ci potrebbe addirittura essere la solidarietà tra i "soci" nei confronti di terzi, e quindi anche per le spese comuni.
La questione dei vicendevoli obblighi può tuttavia, nel caso in esame, rimanere aperta, in quanto, come rettamente affermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorso va respinto anche nell'eventualità, sostenuta dalla ricorrente, che non si consideri il reddito del convivente __________ per il calcolo dell'eccedenza di RI 1.
5.3.
Dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria inviato con l'istanza 10.5.2010 e dai documenti ivi annessi (AI 1, inc. GIAR __________) risulta che RI 1, parrucchiera indipendente, percepisce uno stipendio mensile netto di CHF 2'833.35 (CHF 34'000.-- di reddito lordo annuale). Da questo importo va anzitutto dedotta la somma di CHF 850.-- quale importo minimo di esistenza ai sensi della LEF: secondo infatti la giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di una persona che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi [cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Quest'importo base include le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, cultura, spese di elettricità e/o gas [cfr., al proposito, tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)]. Inoltre vanno dedotti CHF 338.15 di oneri assicurativi (cfr. decisione di tassazione IC 2008 del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________), CHF 133.95 per imposte cantonali e comunali (cfr. decisione di tassazione IC 2008 del 28.5.2009, AI 1, inc. GIAR __________), CHF 430.-- per spese di locazione e CHF 83.30 per spese di riscaldamento [peraltro, in caso di comunione domestica, le spese di abitazione (canone locatizio e riscaldamento) andrebbero, in linea di principio, ripartite proporzionalmente al reddito percepito da ciascun concubino].
Risulta dunque una rimanenza a favore della ricorrente di CHF 997.95 mensili. Tale importo è sufficiente per coprire le altre spese strettamente necessarie e per pagare, anche mediante versamenti rateali, le spese di patrocinio che, come rettamente osservato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, andrebbero anch'esse suddivise a metà in considerazione del fatto che la denuncia/querela penale 4/5.5.2010 è stata presentata da RI 1 e da __________ congiuntamente (cfr. AI 1, inc. MP __________).
La reiezione del ricorso non pregiudica necessariamente gli interessi della ricorrente che, qualora la situazione di fatto dovesse mutare in senso negativo, potrà riproporre un'istanza, suffragata dalla necessaria documentazione a comprova della mutata situazione e del suo stato di indigenza.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria