Incarto n. 60.2010.128

Lugano 29 aprile 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 9/12.4.2010 presentato da

RI 1 , patr. da: PR 1

contro

la decisione 1.4.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà mediante la quale – nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 25/26.3.2010 (inc. GIAR __________);

richiamate le osservazioni 14/15.4.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto – che si rimette al giudizio di questa Camera – e 16.4.2010 del procuratore pubblico Andrea Pagani – che postula la reiezione del gravame –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. RI 1 è stato arrestato l’__________ con le accuse di tentato omicidio intenzionale, sub. di tentate lesioni gravi, sub. di esposizione a pericolo della vita altrui, sub. di lesioni semplici, di minaccia e di ingiuria in merito ai fatti occorsi quel giorno medesimo a __________, quando – anche armato di taglierino – avrebbe tentato di uccidere il vicino di casa __________ gettandogli addosso benzina e tentando di dargli fuoco (AI 1/5).

La misura è stata confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva) [AI 8].

b. Con decisione 11.2.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 2/3.2.2010 di RI 1 (AI 78) in considerazione della presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di un pericolo di recidiva, ritenuta la proporzionalità del provvedimento (AI 93, inc. GIAR __________).

c. Il procuratore pubblico, al termine dell’audizione 9.3.2010, ha esteso l’accusa a carico del ricorrente per tentato assassinio (AI 117).

d. Il 25/26.3.2010 RI 1 ha presentato una nuova istanza di libertà provvisoria chiedendo di essere immediatamente scarcerato, con l’obbligo di un trattamento psicologico e/o farmacologico presso un istituto specializzato e con l’obbligo di assumere domicilio separato dalla moglie, ad almeno 4 km da __________.

L’accusato, con riferimento al referto 15.3.2010 del dr. med. __________, ha evidenziato che il perito aveva rilevato un fondato pericolo di commettere nuovi reati, nel senso che in situazioni di forte e prolunga pressione, in concomitanza con un evento depressivo più o meno conclamato e di sviluppo di un sentimento di abbandono, sarebbe stato possibile il passaggio all’atto. Ha sottolineato che dalla valutazione dello psicologo __________ emergeva un dato in stridente contraddizione con quanto accertato in sede di istruttoria e nella perizia psichiatrica: lo psicologo avrebbe rilevato che alla sottoscala H4, Herris & Lingoes si manifestava poca o nessuna ostilità verso gli altri. Non ci sarebbero quindi state certezze assolute sul fatto che, una volta scarcerato, potesse nuovamente passare all’atto, visto che nella perizia __________ questa eventualità veniva messa in relazione con l’ostilità verso terzi. La carcerazione, già per questo motivo, non avrebbe pertanto potuto essere mantenuta. Ha sostenuto che, alla luce delle risultanze di causa e del fatto che non vi erano ancora precisi riscontri, la questione dei seri indizi di colpevolezza avrebbe dovuto limitarsi al reato di lesioni: sia la quantità sia la qualità del liquido che avrebbe eventualmente raggiunto __________ non sarebbe stata tale da poter prendere fuoco rispettivamente da provocare il decesso della vittima. Ha rilevato che, contrariamente a quanto emergeva dalla perizia psichiatrica, non si sarebbe immaginato delle persecuzioni inesistenti o una situazione di abbandono inesistente e non sarebbero state la sua fantasia o la sua paranoia a fargli vedere gente che tramava alle sue spalle. Sarebbe stato ovvio che, finché non fosse stata chiarita la natura psichiatrica di __________, non si avrebbe potuto avere un quadro completo relativo alle reazioni di RI 1, reazioni non paranoiche ma a ben precise e scientifiche provocazioni. Sotto questo aspetto la perizia avrebbe quindi presentato lacune non indifferenti. Ha infine contestato diversi passaggi del referto del dr. med. __________ (AI 139).

e. L’istanza, preavvisata negativamente dal magistrato inquirente (AI 140), è stata respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto con decisione 1.4.2010 (AI 152, inc. GIAR __________).

Il giudice dell’istruzione e dell’arresto, indicato il diritto applicabile, ha anzitutto riproposto le considerazioni ritenute nella sua sentenza 11.2.2010 (AI 93, inc. GIAR __________). Ha quindi ribadito l’esistenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati in relazione ai fatti che avevano condotto al suo arresto. Elementi che risultavano sia dalle testimonianze (di __________, di __________, di __________) e dai rilevamenti sia, almeno in parte, dalle ammissioni dell’accusato. Dagli atti emergeva infatti che RI 1 aveva effettivamente inzuppato con un liquido infiammabile __________ e dato fuoco al liquido fuoriuscito dalla tanica quando la vittima si trovava a breve distanza dall’accusato; dagli atti emergeva inoltre che RI 1 si era armato con un taglierino. Ha evidenziato che i referti peritali avevano attestato che il liquido gettato era effettivamente miscela, che il pezzetto di lama ritrovato per terra apparteneva al taglierino di RI 1 e che il posizionamento a terra delle tracce di liquido infiammabile non collimava con la tesi dell’accaduto esposta dall’accusato. Ha rimarcato che, sulla consapevolezza, era illuminante la dichiarazione del soccorritore __________, secondo cui l’accusato “ci raccontava che aveva gettato della benzina contro il vicino e che il suo gesto era andato a buon fine perché lo aveva preso”.

Ha di seguito evidenziato, come nella precedente sua decisione, l’esistenza di un pericolo di recidiva. Ha ricordato che RI 1 era stato coinvolto in numerosi procedimenti penali che avevano visto come coprotagonisti praticamente le stesse persone che comparivano in questo procedimento penale. L’accusato non sembrava avere elaborato razionalmente quanto avvenuto; al contrario, si era dichiarato apertamente vittima di quello che riteneva un complotto orchestrato da __________, unitamente a due vicine di casa. Se rimesso in libertà, quindi, si sarebbe ritrovato nella medesima situazione precedente ai fatti. Il rischio che, in caso di contatto, anche solo fortuito, con uno dei vicini potesse ricadere in azioni che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita di queste persone era sicuramente presente. Di seguito, con riferimento al rapporto peritale 15.3.2010, ha ritenuto che la perizia – che indicava una sindrome delirante, con un disturbo di personalità paranoide, correlato da una sindrome misto ansioso-depressiva – avvalorasse la tesi della pericolosità dell’accusato e della possibilità che ricadesse nello stesso tipo di reato.

Ha reputato non attuabile la possibilità di fissare una misura sostitutiva dell’arresto consistente in un’immediata ed adeguata presa a carico farmacologica e psicologica ed in un domicilio ad almeno 4 km dall’abitazione di __________. Ha evidenziato, dopo avere esposto uno stralcio della perizia, che la terapia psicologica / farmacologica era già in corso al momento dei fatti: non c’erano pertanto elementi per desumere che il pericolo di recidiva fosse sufficientemente limitato da tale trattamento. Inoltre, anche se soggiornasse a 4 km da __________, come aveva proposto, poteva facilmente raggiungere la moglie, con gravi conseguenze, se fosse stato informato di atti dei vicini nei di lei confronti.

Infine, ha ritenuto ossequiato il principio della proporzionalità della carcerazione in considerazione della gravità delle accuse e della presumibile pena in caso di conferma delle imputazioni.

f. Con tempestivo ricorso RI 1 postula la sua immediata scarcerazione, assortita dall’obbligo di un trattamento psicologico e/o farmacologico presso un istituto specializzato e dall’obbligo di assumere domicilio separato dalla moglie in luogo da designare e, inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il ricorrente, esposti i fatti e riassunta la decisione impugnata, sostiene che il referto 25.2.2010 dell’istituto di polizia scientifica dell’Università di __________ suscita parecchie perplessità nella misura in cui, dai riscontri qualitativi, emergerebbero due tipi diversi di liquido. Anomalia che ritiene sconcertante: sarebbe chiaro per tutti che il liquido contenuto e fuoriuscito dalla tanica, rilevato sul terreno innevato e sui vestiti dell’accusato e della vittima, è il medesimo. Sorgerebbe quindi un enorme punto interrogativo sulla portata scientifica del referto peritale e sulla sua concludenza. Il predetto referto non darebbe poi nessuna indicazione sulla concentrazione di liquido constatato sul terreno e, soprattutto, sui vestiti di __________, alla luce del fatto che RI 1 e la vittima, avvinghiati, si erano rotolati sul terreno innevato. Non ci sarebbe alcun riscontro a sapere se ed in quale misura i vestiti di __________ avessero potuto prendere fuoco, se sì con quale intensità rispettivamente se ciò fosse idoneo a provocare delle lesioni od il decesso della vittima. Non ci sarebbe il minimo riscontro probatorio serio e concludente per poter dare per acquisito il rischio di decesso di __________, ciò che farebbe decadere le ipotesi di tentato assassinio e di tentato omicidio. Si chiede come mai, se fosse vera la fantasiosa e vittimistica tesi di __________, questi – dopo alcuni bicchieri di latte / acqua – era rientrato al domicilio in perfetta forma ed il giorno dopo era regolarmente al lavoro. La vittima non avrebbe peraltro indicato di avere avuto tosse o strappi di vomito tipici di una persona che ingerisce sostanze estranee al corpo. I seri indizi di colpevolezza si limiterebbero a presunte lesioni, da liquidarsi con un decreto di accusa, ciò che farebbe propendere per una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla detenzione.

Afferma, in merito all’uso del taglierino, che le “supertestimoni” (__________e __________) non avrebbero potuto accordarsi tra di loro e con __________, come avrebbero fatto per gli altri elementi atti ad incastrarlo nel preciso e scientifico disegno di toglierlo dalla circolazione per un determinato periodo. Risulterebbe assolutamente improponibile già da un profilo logico che volesse o potesse colpire __________ con il taglierino. Nemmeno lo avrebbe fatto: le predette “supertestimoni” avrebbero escluso che egli avesse tagliato la giacca della vittima con il taglierino. Il procuratore pubblico non sarebbe riuscito a fornire la prova a sapere se i tagli sulla giacca di __________ siano compatibili con la lama del taglierino ritrovata per terra rispettivamente se su quel pezzo di lama siano state rinvenute fibre tessili compatibili con la giacca della vittima. Non si potrebbe pertanto “costruire” il tentato assassinio o il tentato omicidio in relazione al taglierino.

Non si potrebbe parlare di una sua volontà di eliminare fisicamente __________, ma semmai di una sua volontà di colpirlo con uno o due pugni, ciò che avrebbe comportato il reato di vie di fatto o, nella peggiore delle ipotesi, di lesioni semplici.

Si dovrebbe pure considerare il suo stato di temporanea alterazione, a causa dell’agitazione e dei notori problemi di salute. Afferma che solo a seguito delle accertate provocazioni di __________ (che gli avrebbe fatto il segno del coniglio e che l’avrebbe invitato ad uscire ed a sfidarlo da uomo a uomo) avrebbe effettuato la nota operazione, dai dettagli e dai contorni tutt’altro che chiari. Avrebbe agito in stato di scemata responsabilità di grado medio.

Sostiene, con riferimento al pericolo di recidiva ritenuto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, che gli episodi di persecuzione da parte di __________ e delle accolite non sarebbero certo frutto di un tratto paranoico, ma troverebbero riscontri ben concreti sia nelle continue provocazioni di __________ (documentate agli atti) sia attraverso le ammissioni dello stesso __________. Rileva di avere proposto, proprio in considerazione del pericolo di commettere nuovi reati, evidenziato dal perito, un periodo di cura psicologica e farmacologica in un istituto idoneo, seguito dall’assunzione di domicilio in luogo diverso da __________. Sarebbe significativo che il giudice dell’istruzione e dell’arresto non abbia speso una parola per giustificare o commentare la contraddizione, rilevata nell’istanza di libertà, tra quanto argomentato dal dr. med. __________ e quanto constatato dallo psicologo. Non ci sarebbero certezze assolute sul fatto che, una volta scarcerato, possa nuovamente passare all’atto, visto che questa eventualità sarebbe messa in relazione con l’ostilità verso terzi. Si dovrebbe di conseguenza procedere alla sua scarcerazione.

La privazione della libertà sarebbe sproporzionata: in nessun modo si potrebbero considerare i reati di tentato assassinio e di tentato omicidio. Mai e poi mai avrebbe avuto l’intenzione di eliminare fisicamente __________. Avrebbe avuto l’intenzione di rifilare due pugni a quest’ultimo, cosciente del fatto che era comunque fisicamente inferiore. Non ci sarebbe stata alcuna premeditazione; avrebbe reagito d’impulso ad un’ultima e definitiva provocazione di __________, che non avrebbe trovato niente di meglio che percuotere __________. Per ritenere l’assassinio, occorrerebbe sostenere la particolare mancanza di scrupoli. Nell’ipotesi più favorevole all’accusa, si potrebbe parlare di lesioni semplici, che non giustificherebbero la carcerazione.

g. Delle osservazioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto e del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Il gravame, interposto il 9/12.4.2010, contro la decisione 1.4.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto – che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria del qui ricorrente (AI 152, inc. GIAR __________) – è tempestivo e ricevibile in ordine.

  1. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.).

Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

  1. Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

  2. Nel presente caso sono dati certamente seri indizi di colpevolezza a carico di RI 1 con riferimento al reato di tentato assassinio, subordinatamente di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente di lesioni gravi, come risulta, oltre che dalle deposizioni della vittima, anche dalle versioni di due testimoni oculari (__________, AI 80, e __________, AI 81), dal racconto della compagna della vittima (AI 79), da persone intervenute successivamente (quali i soccorritori, in particolare di __________, come contestato al ricorrente nel verbale del 9.3.2010, p. 5, AI 117), oltre che dalle parziali ammissioni dello stesso ricorrente.

I riscontri oggettivi (sui luoghi, sulle tracce di liquido infiammabile a terra, AI 115) per un verso, gli accertamenti peritali (sul liquido infiammabile, AI 109, sulla lama del taglierino, AI 110, e sulle fibre trovate sul taglierino riposto nel cassetto della cucina, AI 156, sull’infiammabilità del liquido, sulla poca influenza della neve, sul rischio concreto di prendere fuoco, sul rischio per l’integrità fisica, AI 176) per altro verso, sostengono prevalentemente l’ipotesi accusatoria, meno il racconto del ricorrente.

La situazione oggettiva creata dal ricorrente non può certo essere banalizzata, se solo si pone mente al fatto che la ridotta quantità di liquido infiammabile, che accidentalmente ha impregnato i pantaloni del ricorrente (a seguito delle pedate alla tanica o al rotolarsi nella neve impregnata, a seconda delle versioni), ha fatto in modo che gli stessi prendessero fuoco.

In simili circostanze, l’aver preso con sè la tanica ed i fiammiferi, l’avere inzuppato __________ di liquido infiammabile, e l’avere successivamente dato fuoco a detto liquido, con la vittima nelle immediate vicinanze, non può certo essere derubricato a comportamento meritevole al massimo di un decreto d’accusa.

A ciò si aggiunga l’utilizzo del taglierino, non semplicemente mostrato, ma utilizzato almeno sui vestiti, ciò che assurge a comportamento oggettivamente grave.

Questa Camera non può che valutare pertinente, fondato e corrispondente alle risultanze degli atti quanto esposto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto alle pagine 5/6 della decisione impugnata: aggiungendo che i successivi accertamenti peritali non hanno certo smentito, ma anzi rafforzato, le considerazioni a sostegno dell’esistenza di seri indizi.

Per questi motivi, non è necessario insistere ulteriormente su questa prima premessa della detenzione preventiva, così come non meritano a questo stadio particolari approfondimenti le critiche all’AI 109 (a sapere se si trattasse di miscela o di benzina), la non rilevazione della concentrazione della quantità di liquido sui vestiti di __________, il fatto che successivamente quest’ultimo stesse bene, le considerazioni sul taglierino, così come quelle sull’elemento soggettivo, che meglio potranno essere approfondite dalla corte del merito, unitamente alle conclusioni del perito sulla scemata imputabilità. Andrà certamente approfondita l’esistenza o meno di un pericolo per la vita, rispetto alle conclusioni dell’AI 176.

  1. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

  2. 6.1.

Riguardo al pericolo di recidiva, la decisione impugnata fa correttamente ampio riferimento al referto peritale del 15.3.2010 (AI 122).

La diagnosi fa stato di una turba psichica caratterizzata da un disturbo delirante che s’innesta su disturbo di personalità paranoide e uno stato ansioso-depressivo preesistente (risposta al quesito 1.1., referto p. 28).

Il perito indica la presenza di “un fondato pericolo di commettere nuovi reati, nel senso che in situazioni di forte e prolungata pressione come quella per cui il reato; di concomitanza di un evento depressivo più o meno conclamato (..) e di sviluppo di un sentimento d’abbandono (..) è possibile il passaggio all’atto.” (risposta al quesito 3.1., referto p. 29).

Per il genere di reato della possibile recidiva, il perito indica che “Il reato potrebbe essere ancora di tipo aggressivo, preceduto da atteggiamenti querulomani” (risposta al quesito 3.2., referto p. 29).

Il rischio di recidiva è connesso con le caratteristiche della personalità del ricorrente, in ragione del fatto che “il peritando soffre di un disturbo cronico, non suscettibile di miglioramento, poco sensibile alla terapia farmacologica” (risposta al quesito 3.3.1., referto p. 30), e il disturbo paranoide di personalità è pervasivo e cronico e non soggetto a miglioramento, con risposta relativa alla farmacoterapia, e con un’età che non permette di prevedere sostanziali cambiamenti (risposta al quesito 3.3.2., referto p. 30).

Con riferimento alle misure terapeutiche prospettabili, il perito indica dapprima che “In generale la modalità paranoide è poco suscettibile alla cura poiché il disturbo si basa sulla diffidenza e sulla tendenza all’interpretazione, proiezione, razionalizzazione. Nel caso in esame le difese sono rigide, poco modificabili, con scarsa coscienza di malattia e scarsa critica di malattia. È necessaria una terapia farmacologica nel senso di provvedere al controllo dell’aggressività risentita”, constatando che il peritando è carcerabile ed il Penitenziario è una struttura che dispone di un servizio medico, in questo modo sarebbe possibile un trattamento medico in ambiente controllato (risposta al quesito 4.2., referto p. 30).

Riguardo al possibile trattamento, constatato che al momento dei fatti un trattamento ambulatoriale era già in atto, il perito giudica che un simile trattamento non offra sufficienti garanzie al controllo/diminuzione della pericolosità quando si realizza la concomitanza di situazioni particolari come quella di cui al reato (risposta al quesito 4.3., referto p. 31): l’esperto indica “il Penitenziario è una struttura che consente un trattamento ambulatoriale in ambiente controllato” (risposta al quesito 4.4., referto p. 31). Per il momento della scarcerazione, auspica poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato e una farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4., referto p. 31). Quanto emerge dalla perizia fonda certamente un serio pericolo di recidiva, come ritenuto anche nella decisione impugnata.

6.2.

Nella sua decisione, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha escluso la possibilità di misure sostitutive all’arresto consistenti in un’immediata presa a carico farmacologica e psicologica dalla scarcerazione, con residenza ad una distanza di almeno 4 km dal quartiere di __________. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto che una terapia ambulatoriale e farmacologica era già in atto al momento dei fatti: conseguentemente questo non è sufficiente per limitare il pericolo di recidiva.

Per la residenza ad almeno 4 km dal quartiere di __________, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha considerato la misura inefficace, in quanto non atta ad impedire al ricorrente di incorrere nei medesimi reati, o di raggiungere la moglie.

Per il giudice inoltre, una simile residenza potrebbe addirittura essere risentita quale torto che lo metterebbe in posizione di vulnerabilità (decisione impugnata p. 9).

6.3.

Il ricorrente, nel gravame, come anche nell’istanza di libertà, propone quale misura alternativa alla detenzione un trattamento psicologico e farmacologico presso un’adeguata struttura, indicando la __________ di __________ (istanza p. 11, ricorso p. 9). Propone in aggiunta l’obbligo di assumere un domicilio separato dalla moglie in luogo da designare.

6.4.

Non vi è dubbio che il pericolo di recidiva sia connesso con le caratteristiche della personalità del ricorrente, in ragione del fatto che “il peritando soffre di un disturbo cronico, non suscettibile di miglioramento, poco sensibile alla terapia farmacologica” (risposta al quesito 3.3.1., referto p. 30).

Neppure vi sono dubbi che un semplice trattamento ambulatoriale non sia sufficiente a scongiurare il concreto pericolo di recidiva: ciò in quanto un simile trattamento era già in corso al momento dei fatti oggetto del procedimento; ciò in quanto lo indica il perito medesimo (un simile trattamento non offre sufficienti garanzie al controllo/diminuzione della pericolosità quando si realizza la concomitanza di situazioni particolari come quella di cui al reato - risposta al quesito 4.3., referto p. 31).

In base alla perizia, per il ricorrente è necessario un trattamento medico in ambiente controllato (risposta al quesito 4.2., referto p. 30): per il momento della scarcerazione, sono auspicati poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato ed una farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4., referto p. 31).

6.5.

In queste condizioni, questa Camera non è in grado di determinarsi a sapere se il generico trattamento psicologico e farmacologico presso un’adeguata struttura (__________di __________) proposto dal ricorrente adempia o meno le esigenze poste dal perito nel suo referto al fine di scongiurare il concreto pericolo di recidiva.

In mancanza di più precise indicazioni da parte del ricorrente, e di una valutazione del perito, si deve ritenere che non ci sono elementi sufficienti a scongiurare il pericolo di recidiva positivamente accertato dal perito nel proprio referto, e quindi lo stesso va per il momento ammesso.

Per chiarire questa situazione, è auspicabile che in tempi brevi la difesa formuli una proposta più dettagliata di trattamento, possibilmente con il concorso della struttura prospettata (tipo di trattamento, durata minima prevista, ecc.) e che la stessa venga prontamente sottoposta al perito, perché si determini se il percorso indicato adempia le condizioni da lui prospettate per l’eventuale scarcerazione e nel contempo riduca il pericolo di recidiva.

  1. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

  2. Nel presente caso è indubbio che la carcerazione sofferta è rispettosa del principio della proporzionalità, considerate le accuse e l’eventuale pena comminabile in caso di condanna. L’inchiesta è stata certamente condotta in modo celere, di modo che il principio della celerità è rispettato.

  3. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza, ritenuto che è pendente davanti a questa Camera il gravame di RI 1 contro la decisione 24.3.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che aveva respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (inc. CRP __________).

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2010.128
Entscheidungsdatum
29.04.2010
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026