Incarto n. 60.2010.119

Lugano 10 novembre 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/6.4.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.4.2009 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 9/12.4.2010 del presidente della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 13/14.4.2010 della Divisione della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni del Ministero pubblico – e 5/6.5.2010 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier – che ha chiesto la reiezione dell’istanza rispettivamente il suo solo parziale accoglimento –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 12.12.2006 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di danneggiamento ripetuto giusta l’art. 144 cpv. 1 CP [“per avere, a __________ nel periodo 11 agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui gravava un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente esercitato”] e di ingiuria giusta l’art. 177 CP [“per avere, a __________ il 12 agosto 2004, offeso l’onore di __________ tacciandolo di “imbecille, deficiente, disgraziato, bastardo” ”];

che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'500.--, al versamento alla parte civile di CHF 5'896.50 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che con scritto 20/21.12.2006 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

che con sentenza 3.4.2009 – prolata in seguito alla richiesta 9/12.1.2009 del qui istante di nuovo giudizio dopo la decisione di condanna, emessa nelle forme contumaciali, 15.7.2008 (inc. __________) – il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dal reato di ripetuto danneggiamento rispettivamente l’ha dichiarato autore colpevole di ingiuria condannandolo alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per complessivi CHF 290.-- (inc. __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 (che rileva come la sua assicurazione protezione giuridica non risarcisca le spese del procedimento penale) chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'797.--, oltre interessi, di cui CHF 7'735.-- per spese legali e CHF 62.-- per danno materiale;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che – essendo stato l’istante prosciolto dall’accusa di ripetuto danneggiamento, ma condannato per il reato di ingiuria – si pone la questione a sapere se IS 1 possa essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP e pertanto se sia legittimato a postulare un risarcimento;

che occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;

che la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera;

che, se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore;

che se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (è di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto) [DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.];

che il testo di legge non specifica il senso del termine prosciolto;

che il procedimento penale, promossa l’accusa, deve concludersi con un decreto di abbandono (art. 214 cpv. 1 CPP), rispettivamente – emanato l’atto o il decreto di accusa – con una sentenza di condanna o di assoluzione (art. 261 / 262 CPP);

che secondo il CPP, quindi, è prosciolto l’accusato a favore del quale è stato emanato un decreto di abbandono o un giudizio di assoluzione;

che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503 ss.);

che l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1 ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

che nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH – ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006, ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

che, nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio, un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento pieno dell’accusato;

che reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

che il 12.12.2006 il sostituto procuratore pubblico ha deferito IS 1 davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di danneggiamento ripetuto [“per avere, a __________ nel periodo 11 agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui gravava un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente esercitato”] e di ingiuria [“per avere, a __________ il 12 agosto 2004, offeso l’onore di __________ tacciandolo di “imbecille, deficiente, disgraziato, bastardo” ”] (DA __________);

che sia dal profilo temporale sia dal profilo fattuale sia dal profilo dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni di cui agli art. 144 e 177 CP le accuse non concernevano un medesimo complesso di fatti;

che la circostanza che le ingiurie siano state proferite nel contesto della controversia inerente al muro che, secondo il decreto di accusa, il qui istante aveva danneggiato (imputazione dalla quale è stato in seguito prosciolto) nulla muta alla predetta conclusione in capo all’inesistenza di un medesimo complesso di fatti;

che IS 1 deve essere considerato accusato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424);

che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che anche il Codice di diritto processuale penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

che deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte;

che la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale;

che, per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata];

che la sentenza 3.4.2009 (inc. __________) del presidente della Pretura penale non è motivata, per cui sono ignote le ragioni alla base dell’assoluzione dal reato di danneggiamento ripetuto;

che il sostituto procuratore pubblico afferma che l’istante “(…) con il suo comportamento ha permesso di dare avvio (a seguito di querela) al procedimento penale che l’ha poi visto posto in stato di accusa. Il comportamento del signor IS 1 deve essere tenuto in debito conto nell’assegnazione dell’indennità da lui richiesta” (osservazioni 5/6.5.2010, p. 1);

che il magistrato inquirente non indica tuttavia – e questa Camera non intravvede – quali norme del diritto civile l’istante avrebbe disatteso, posto che – come detto – il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo soltanto quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli;

che, in queste circostanze, non sono adempiuti i presupposti per negare o ridurre a’ sensi dell’art. 319a cpv. 1 CPP l’indennità postulata;

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia: avv. __________ [CHF 600.-- (doc. D)] ed avv. PR 1 [CHF 7'135.--, di cui CHF 888.-- per la redazione dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento (doc. C)];

che il fatto che l’accusato sia ricorso a più legali è, di per sé, perfettamente legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;

che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che l’istante non indica le ragioni per cui nella sua difesa si sono succeduti più legali;

che con scritto 26.3.2010 l’avv. __________ ha comunicato all’avv. PR 1 che “(…) la fattura emessa in data 20.7.2009 [di CHF 600.-- (3 ore a CHF 200.--/ora, doc. D)] si riferisce alle prestazioni erogate a favore del Cliente in relazione agli atti della magistratura penale a carico di quest’ultimo nel periodo marzo 2006 / luglio 2009” (doc. D);

che l’istante, da parte sua, afferma che “(…) è intervenuto pure l’avv. __________ nel contesto dell’interrogatorio del 29 marzo 2006 (VI annesso al Rapporto di PG del 21 aprile 2006, Elenco Atti inc. __________ no. 3), il cui onorario ammonta a CHF 600.--” (istanza 2/6.4.2010, p. 6);

che tale audizione, davanti alla polizia giudiziaria, è avvenuta alla sola presenza di IS 1 (cfr., peraltro, art. 61 cpv. 3 CPP);

che il fatto che il qui istante, al termine del predetto verbale, abbia indicato che “premetto che da settimana prossima, 03 aprile 2006, sarò reperibile a __________ in via __________, dove ho dei lavori da eseguire, oppure sarò rintracciabile tramite l’avv. __________ che lavora presso lo studio dell’avv. __________ di __________” (verbale di interrogatorio 29.3.2006, p. 5, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 21.4.2006, inc. MP __________) non permette di comprendere cosa, concretamente, abbia effettuato il legale;

che dagli atti si evince inoltre che il decreto di accusa 12.12.2006 (DA __________) è stato intimato a IS 1 per il tramite del suo patrocinatore, avv. __________, il quale – a nome del cliente – ha interposto opposizione al decreto in data 20/21.12.2006;

che l’esame degli atti non consente di determinare il ruolo svolto dall’avv. __________ (che, secondo il suo scritto 26.3.2010 avrebbe patrocinato l’istante fino al mese di luglio 2009, ovvero fin dopo la conclusione del procedimento penale, seguito dal mese di marzo 2009 dall’avv. PR 1);

che di conseguenza nulla è dovuto in merito al di lui patrocinio;

che la nota professionale dell’avv. PR 1, di complessivi CHF 6'247.--, indica CHF 5'679.-- (22 ore e 43 min a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario e CHF 568.-- (10% dell’onorario) a titolo di spese (doc. C);

che il legale ha assunto il patrocinio nell’imminenza del dibattimento, assistendo l’istante nella preparazione del processo e nel processo;

che la fattispecie – come risulta dagli atti dell’incarto – non palesava alcuna insolita difficoltà in diritto e/o in fatto: l’accusa di danneggiamento ripetuto era semplice e di immediata comprensione [“per avere, a __________ nel periodo 11 agosto 2004 / 15 settembre 2004 ed il 20 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato il muro sub. __________ mapp. __________ RFD __________ su cui gravava un diritto di compera sottoscritto da __________ e poi regolarmente esercitato” (DA __________)];

che i fatti non necessitavano pertanto di particolari approfondimenti: gli oneri dipendenti dall’eventuale studio degli atti oltre lo stretto necessario restano a carico dell’istante [“(…) meticolosa ricerca ed analisi, voluta dal signor IS 1, per dimostrare le sue ragioni (…)” (istanza 2/6.4.2010, p. 5)];

che, in queste circostanze, il dispendio orario esposto (22 ore e 43 min) appare del tutto sproporzionato al caso;

che la nota professionale concerne peraltro anche __________, deferita davanti al medesimo giudice per il reato di ingiuria [per il quale, al pari del fratello, è stata condannata (decisione 3.4.2009, p. 4, inc. __________)];

che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 16 ore e 43 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'179.15, di cui 360 min per i colloqui con il cliente e per la preparazione del processo [in luogo di 720 min (840 min dedotti 120 min per tenere conto del reato di ingiuria, per cui è stato condannato)], per il resto ammesso come esposto (643 min);

che le spese specificate nella nota assommano a CHF 90.30;

che l’istante chiede tuttavia CHF 568.--, ovvero il 10% dell’onorario;

che questa Camera riconosce le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA [Oltre agli onorari l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a CHF 50.-- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) CHF 1.--/km per le trasferte con la propria automobile];

che il 10% dell’onorario (art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) è ammesso soltanto se, in base agli atti dell’incarto, è sostenibile e giustificabile;

che nella fattispecie è manifesto che, a fronte di spese effettive per CHF 90.30, la somma di CHF 568.-- è del tutto infondata;

che, ciò detto e considerato che il costo delle buste e dei fogli accompagnatori sono a carico dello Studio legale e che l’importo di CHF 5.--/pagina comprende la copia per l’incarto, a titolo di spese si riconoscono CHF 76.30;

che l’IVA non è richiesta;

che al qui istante è rifuso, a titolo di oneri legali, l’importo di CHF 4'255.45, oltre interessi dal 2.4.2010, come postulato;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 chiede la rifusione di CHF 62.-- per danno materiale, di cui CHF 17.-- (doc. E) e CHF 25.-- (doc. F) per fotocopie e CHF 20.-- per un estratto RF (doc. G);

che, secondo il doc. F, “La Pretura penale di Bellinzona dichiara di ricevere fr. 25.-- dal/la sig./ra __________ per fotocopie”: l’istante, che non dimostra di avere (almeno parzialmente) corrisposto detto avere alla sorella, non può quindi invocare un danno;

che gli ulteriori importi di cui ai doc. E/G, stante il nesso di causalità naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale, possono essere ammessi;

che, quale danno materiale, sono riconosciuti CHF 37.--, oltre interessi dal 2.4.2010, come domandato;

che l’istante quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 888.-- [di cui CHF 750.-- (3 ore a CHF 250.--/ora) per onorario, CHF 75.-- (10% dell’onorario) per spese e CHF 63.-- per IVA (doc. C)];

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA (non si riconoscono interessi sulle ripetibili);

che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 4'892.45, di cui CHF 4'255.45, oltre interessi, per spese legali, CHF 37.--, oltre interessi, per danno materiale e CHF 600.-- per ripetibili;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 300.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 3.4.2009 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'892.45, oltre interessi del 5% dal 2.4.2010 su CHF 4'292.45.

  1. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 300.--.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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10.11.2010
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24.03.2026