Incarto n. 60.2010.107
Lugano 12 novembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.3.2010 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 22.4.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 30/31.3.2010 del giudice della Pretura penale e 30/31.3.2010 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 13/14.4.2010 della Divisione della giustizia, che ritiene eccessiva una tariffa oraria di CHF 400.-- e la somma di CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili di questa sede, come postulato dall’istante;
visti gli scritti 20/28.4.2010 e 10/12.5.2010 di IS 1 con cui afferma che a suo dire sussisterebbe, nella fattispecie in esame, un caso di esclusione del presidente di questa Camera: “(…) Come Magistrato lei ha infatti già avuto modo di emettere una decisione nella procedura in esame, in particolare ritrasmettendo gli atti al Ministero pubblico per una nuova valutazione e, in pratica, aprendo così la porta alla mia messa in stato d’accusa (…)”;
ritenuto che il presidente di questa Camera ha reputato, con scritto motivato del 12.5.2010, di non ritenere dati gli estremi di cui all’art. 40 lit. e CPP;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 15.1.2001 l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per titolo di reato di mancata truffa e falsità in documenti (decreto di non luogo a procedere 15.1.2001, NLP __________, AI 8, inc. MP __________);
che con sentenza 20.12.2001 questa Camera [composta dai giudici Ivo Eusebio (presidente), Raffaele Guffi (vicepresidente) e Raffaello Balerna (in sostituzione di Alessandro Soldini, assente)] ha parzialmente accolto l’istanza di promozione dell’accusa presentata da __________, annullando il decreto di non luogo a procedere sopraindicato e rinviando gli atti al procuratore pubblico alfine di completare le informazioni preliminari e pronunciarsi nuovamente sul seguito dell’azione penale (sentenza 20.12.2001, inc. CRP __________);
che quindi, in merito agli scritti 20/28.4.2010 e 10/12.5.2010 sopraindicati di IS 1, in cui egli ha affermato sussistere, a suo dire, nella fattispecie in esame, un caso di esclusione del presidente di questa Camera, si rileva come quest’ultimo, al momento dell’emanazione della sentenza 20.12.2001 non era ancora giudice del Tribunale d’appello: non sono pertanto dati gli estremi dell’art. 40 lit. e CRP;
che con decreto 1.12.2004 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di istigazione a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “(…) per avere, nel corso del mese di maggio 2000, istigato __________ ad attestare nel brevetto notarile del 22 maggio 2000, (…) del notaio avv. __________, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica (…)”, tentata truffa “(…) per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia __________ pretendendo con scritto 07 febbraio 2000 dell’avv. __________ la restituzione entro sei settimane (…) di un mutuo di fr. 135'000.-- che IS 1 gli avrebbe asseritamente concesso nel corso degli anni 1992/1993 (…)”, e falsità in documenti “(…) per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nell’intento di perfezionare il tentativo di truffa di cui al punto precedente, abusato della firma autentica di __________, al fine di formare un documento suppositizio e meglio una ‘ricevuta’ attestante che era stato consegnato a __________ l’importo di fr. 135'000.-- a ‘titolo di mutuo’, documento contenutisticamente fittizio e poi effettivamente utilizzato dal IS 1 (…)” (decreto d’accusa 1.12.2004, DA __________, AI 70, inc. MP __________);
che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (decreto d’accusa 1.12.2004, DA __________, AI 70, inc. MP __________);
che il 6.12.2004 IS 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa (AI 71, inc. MP __________);
che con sentenza 22.4.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dalle imputazioni sopraindicate (sentenza 22.4.2009, inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 32'493.80, oltre interessi, di cui CHF 24'993.80 per spese legali, CHF 4'000.-- per torto morale e CHF 3'500.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 24'993.80 [di cui CHF 22’200.-- (55 ore e 30 min a CHF 400.--/ora) di onorario, CHF 1'028.45 di spese e CHF 1'765.35 di IVA (doc. 2)], oltre interessi;
che la tariffa oraria applicata – CHF 400.--/ora – non è conforme ai suddetti principi: la fattispecie non può essere reputata complicata a tal punto dal profilo fattuale / giuridico da esigere un aumento dell’usuale tariffa di CHF 250.--/ora riconosciuta da questa Camera;
che il patrocinatore, che ha assunto il mandato il 2.12.2003, si è in effetti sostanzialmente limitato ad assistere IS 1 durante gli interrogatori al Ministero pubblico (AI 51, 57, 58), sollecitare la conclusione del procedimento penale (AI 59, 60, 61, 62), inoltrare opposizione al decreto d’accusa (AI 71), notificare le prove davanti alla Pretura penale ed assistere il suo patrocinato durante il dibattimento;
che l’istruttoria formale non ha pertanto richiesto particolari interventi del legale e, di conseguenza, dell’accusato;
che, in queste circostanze i colloqui esposti con l’istante (incontri, scritti e colloqui telefonici), indicati in 1’065 min (17 ore e 45 min), appaiono sproporzionati alla fattispecie concreta (considerando peraltro che durante tutto il 2007 e fino a novembre 2008 il procedimento è rimasto fermo presso la Pretura penale);
che l’incarto non era voluminoso in maniera importante, per cui i diversi esami degli atti hanno comportato un dispendio orario relativo;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 43 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 10’750.--, di cui 1'185 minuti per gli interrogatori presso il Ministero pubblico ed il dibattimento presso la Pretura penale (come esposto), 15 minuti per la stesura dell’opposizione (come esposto), 525 minuti per l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento, 600 minuti concernenti gli scritti ed i colloqui con il cliente, 255 minuti inerenti gli scritti al procuratore pubblico, all’avv. __________, all’avv. __________, al dr. med. __________ ed alla Pretura penale (in considerazione del fatto che molti scritti indirizzati al Ministero pubblico erano di poche righe; stralciato inoltre l’onorario per “ritorno atti istruttori a Pretura penale” del 4.1.2005 di competenza della segretaria del patrocinatore);
che le spese sono riconosciute in CHF 1'028.45, come indicate;
che l’IVA ammonta a CHF 895.20;
che a IS 1 va quindi rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 12’673.65;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 25.3.2010 della presente istanza;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula al proposito CHF 4'000.--, sostenendo che “(…) l’apertura [nei suoi confronti] del noto procedimento penale gli ha incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità. E non poteva essere altrimenti ritenuto che l’istante è stato accusato di reati particolarmente gravi (…) che hanno gettato discredito su di lui professionalmente e privatamente, nonché sui suoi famigliari. Le voci relative al fatto che IS 1 era stato oggetto di un procedimento penale per i reati dianzi indicati, ha nuociuto gravemente alla reputazione, arrecando altresì grave pregiudizio alla sua attività professionale di fiduciario. Ciò ha creato e crea tuttora per IS 1 profondi turbamenti e finanche uno stato di grave depressione, così come attestato dal certificato medico 25 marzo 2010 del dr. med. __________ (doc. 3) che riferisce di ‘condizioni psichiche particolarmente compromesse sul piano timico-emozionale’ proprio nel periodo 2004-2005, ossia nel contesto temporale precedente l’emanazione del decreto di accusa del Procuratore pubblico avv. Arturo Garzoni, (…)” (istanza 25.3.2010, p. 6 s.);
che IS 1 ha inoltre affermato che la procedura si è conclusa a quasi dieci anni dall’avvio delle indagini “(…) periodo che l’istante ha vissuto con l’angoscia di subire un procedimento penale assolutamente ingiusto (…)” (istanza 25.3.2010, p. 7);
che questi non ha tuttavia dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;
che l’istante non comprova infatti l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la diagnosi indicata nel certificato medico del dr. med. __________ [doc. 3 (allegato all’istanza 25.3.2010), “ha presentato nell’arco di tempo 2004-2005 condizioni psichiche particolarmente compromesse sul piano timico-emozionale”] ed il procedimento penale;
che il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_684/2007 del 26.2.2008);
che __________ ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 in data 8.5.2000 (AI 1, inc. MP __________);
che il 15.1.2001 l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________), poi annullato con sentenza 20.12.2001 di questa Camera (inc. CRP __________);
che il 1.12.2004 è stato emanato un decreto d’accusa nei confronti di IS 1 (DA __________);
che infine l’istante è stato prosciolto con sentenza 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________);
che appare evidente che il periodo trascorso tra la querela penale e la sentenza di assoluzione è eccessivamente lungo e, peraltro, apparentemente non spiegato da alcuna ragione;
che, in concreto, si deve quindi ammettere la violazione del principio di celerità;
che, a titolo di torto morale, è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 1’000.--, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, pubblicità del dibattimento, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 22.4.2009 del giudice della Pretura penale e da questo giudizio;
che l’istante, a titolo di ripetibili di questa sede, domanda l’importo di CHF 3'500.--;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 14’173.65, di cui CHF 12’673.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 1'000.-, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1’150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’200.--, sono poste a carico del qui istante, in parte soccombente, per la somma di CHF 500.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 22.4.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 14’173.65, oltre interessi del 5% su CHF 13'673.65 dal 25.3.2010.
2.La tassa di giustizia di CHF 1'150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 500.--.
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria