Incarto n. 60.2009.55

Lugano 3 dicembre 2009/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11.2.2009 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.2.2008 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 16/17.2.2009 del presidente della Pretura penale, 16.3.2009 del procuratore generale Bruno Balestra e 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia;

preso atto inoltre degli scritti 5.5.2009 di replica di IS 1, 29.5/3.6.2009 di duplica della Divisione della giustizia e 4.6.2009 di duplica del procuratore generale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decreto 24.5.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva dal 24.8.2000 al 22.9.2000 – in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP [“per avere, a __________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale, denunciato come colpevoli di un crimine o di un delitto nell’ambito di procedure di rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro, i preposti funzionari dell’Amministrazione cantonale, il richiedente di tali permessi nonché il suo patrocinatore, persone che egli sapeva innocenti, al fine di provocare contro di loro dei procedimenti penali, e meglio, (…)”] e di ripetuta violazione del segreto d’ufficio ex art. 320 cifra 1 CP [“per avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001 e il 27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare unitamente alla moglie, rivelato segreti di cui ha avuto notizia per la sua specifica funzione di giurista dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura, e meglio, (…)”]. Ha proposto la condanna alla pena di 60 giorni di detenzione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________) [doc. 705].

Il procuratore generale, con decreto di stessa data, ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS 1 per titolo di tentata truffa, di tentata estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva / passiva e di violazione del segreto d’ufficio (ABB __________) [doc. 704].

Il medesimo giorno ha deferito __________, moglie di IS 1, davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio giusta i combinati art. 320 cifra 1 / 25 CP [DA __________] (doc. 97).

Il 30/31.5.2005 entrambi hanno interposto opposizione ai decreti.

b. IS 1 – con sentenza 6.10.2005 – è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta violazione del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un granconsigliere) ed è stato condannato alla pena di 5 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di tassa di giustizia e spese; è stato prosciolto dal reato di denuncia mendace [inc. __________] (doc. 706).

La moglie __________ è stata condannata – alla pena di 3 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese – per titolo di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un deputato al Gran Consiglio) [inc. __________] (doc. 706).

c. Con giudizio 12.12.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, nella misura in cui era ammissibile, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1 e di __________ prosciogliendoli dall’accusa di ripetuta violazione del segreto d’ufficio e di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio rispettivamente ha, nella misura in cui era ammissibile, parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale nel senso che IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole del reato di denuncia mendace in relazione alla persona di __________ ed è stato condannato alla pena di 10 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) [inc. __________] (doc. 707).

d. Il 21.8.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico – nella misura in cui era ammissibile – ed il ricorso per cassazione di IS 1 rispettivamente ha parzialmente accolto – nella misura in cui era ammissibile – il ricorso per cassazione del procuratore generale (annullando il giudizio impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione) [inc. __________, __________ e __________] (doc. 160).

e. Con sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha – nella misura in cui erano ammissibili – respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________ [“(…) nel senso che – annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la concernono – essa è prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio” (p. 11, inc. __________, doc. 708)] e parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale [“(…) nel senso che IS 1 – oltre che per ripetuta violazione del segreto d’ufficio – è riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per avere a __________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale, denunciato come colpevole di un crimine o di un delitto __________, __________, __________, __________ e __________” (p. 11, inc. __________, doc. 708)] rinviando gli atti al presidente della Pretura penale per la (ri)commisurazione della pena e per la fissazione di tassa di giustizia e spese (inc. __________) [doc. 708].

f. Con giudizio 12.2.2008 il presidente della Pretura penale ha condannato IS 1 alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (10 aliquote giornaliere a CHF 30.--/aliquota), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 30 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 709]. Questa sentenza, senza motivazione, non è stata impugnata dal condannato.

g. Con istanza 11.2.2009 – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 domanda, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale / morale sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 869'913.75, di cui CHF 92'352.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 686’311.55, oltre interessi, per danno materiale, CHF 75'000.-- per torto morale e CHF 16'250.--, oltre interessi, per ripetibili di questa sede.

L’istante, che sarebbe legittimato a presentare la richiesta, tempestiva, rileva di essere stato arrestato il 24.8.2000 – con le accuse di tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia, corruzione attiva, denuncia mendace, corruzione passiva e ripetuta violazione del segreto d’ufficio – e rilasciato dopo trenta giorni. Riporta poi, alla domanda “cosa accadde a partire dal momento dell’arresto?”, uno stralcio del memoriale consegnato all’allora procuratore generale Luca Marcellini l’11.7.2002. Sostiene che nei confronti suoi, e di riflesso della moglie e dei figli (1985, 1987 e 1993), sarebbero scattati pesanti provvedimenti.

Dal profilo amministrativo sarebbe stato immediatamente disposto il blocco di metà stipendio e sarebbe stata avviata la procedura di licenziamento. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 4.9.2001, lo avrebbe destituito, con profonde ripercussioni finanziarie. L’istante, con la moglie, avrebbe aperto lo studio di consulenza legale __________, con importanti investimenti iniziali.

Ripercorre i fatti con riferimento alla fase istruttoria fino all’atto di accusa (caratterizzata da un’impressionante e costante corrispondenza con il legale, che avrebbe costretto l’istante e la moglie __________ a trascurare quasi completamente la loro attività di consulenti), alla fase del deposito degli atti, del decreto di abbandono e dell’atto di accusa (emanati cinquantasette mesi dopo l’arresto), alla fase ante-processuale, alla fase del processo e della sentenza del presidente della Pretura penale (dibattimento al quale la stampa avrebbe dedicato ampio spazio, immortalando ripetutamente l’istante e la moglie, con gravissimo danno di immagine personale e, soprattutto, professionale), alla fase dal ricorso alla sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, alla fase dei ricorsi al Tribunale federale e della relativa decisione, alla fase della seconda decisione della Corte di cassazione e di revisione penale e, infine, alla fase del secondo processo e della sentenza del presidente della Pretura penale.

Espone i disposti di legge e la giurisprudenza applicabili (citando, in particolare, in merito alla definizione di accusato prosciolto, la decisione 29.9.2008 di questa Camera, inc. 60.2008.135).

Indica i motivi per cui potrebbe avvalersi dell’art. 317 CPP (ragioni oggettive, motivazioni soggettive e personali, censure fondate sulla violazione del principio della parità di trattamento relativamente a misure adottate nei confronti di altri funzionari statali) e quindi postulare l’erogazione di un risarcimento, ridotto al massimo del 10%, per spese legali, danni materiali e torto morale.

L’istante, circa il risarcimento delle spese legali e delle spese giudiziarie, spiega perché non avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria e perché avrebbe cambiato il patrocinatore. Sarebbe stato assistito dall’avv. __________ (le cui prestazioni ammonterebbero a CHF 27'204.40), dall’avv. __________ (subentrato nel novembre 2001, le cui prestazioni ammonterebbero a CHF 8'000.--) e dall’avv. __________ [subentrato nella difesa nel corso del mese di febbraio 2004, per il cui onorario – di oltre CHF 230'000.--, poi ridotto a CHF 117'271.10 dal legale, che avrebbe adito la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati, la quale avrebbe tassato la nota in CHF 94'285.60 – sarebbe in corso una vertenza davanti al Consiglio di moderazione (nel frattempo definita)]. Chiede quindi, a titolo di spese legali, la somma di CHF 92'352.20, oltre interessi.

Domanda poi, per spese giudiziarie, CHF 6'608.--, oltre interessi, e, per spese per perizie giudiziarie, CHF 6'649.25, oltre interessi.

Quantifica di seguito i danni materiali sofferti: spese per procedure esecutive subite (CHF 84'450.--, oltre interessi), oneri bancari (CHF 3'059.95, oltre interessi), perdita di guadagno e di occupazione (CHF 585'544.35, oltre interessi) e, infine, ripetibili per l’istanza di indennità in esame (CHF 16'250.--, oltre interessi).

L’istante, con riferimento al torto morale, chiede CHF 75'000.--.

Delle ulteriori argomentazioni/replica – così come delle osservazioni/duplica del procuratore generale e della Divisione della giustizia – si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. Giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
  2. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L’indennità prevista dall’art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L’onere della prova incombe all’istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere documentata e fondata su fatti precisi (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e questo malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, proprio per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

  1. 2.1.

Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità ex art. 317 CPP deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

2.2.

Il procuratore generale ha promosso a carico di IS 1 il procedimento penale inc. MP __________ (per i reati di denuncia mendace, di tentata truffa, di tentata estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva / passiva e di violazione del segreto d’ufficio) ed il procedimento penale inc. MP __________ (per il reato di violazione del segreto d’ufficio).

Questi procedimenti sono sfociati nel decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704] e – quale conseguenza dell’opposizione al decreto di accusa 24.5.2005 (DA __________) [doc. 705] – nella sentenza 12.2.2008 del presidente della Pretura penale (inc. __________) [doc. 709].

La domanda di indennità, presentata l’11.2.2009, ovvero entro il termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pertanto pacificamente tempestiva per quanto inerente il giudizio 12.2.2008.

IS 1, come si evince dalla lettura dell’istanza, chiede nondimeno il risarcimento per danni materiali / torto morale con riferimento ai procedimenti penali nel loro insieme e pertanto, necessariamente, anche in relazione alle accuse di cui al decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704].

Si pone di conseguenza la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta l’11.2.2009 possa essere reputata tempestiva in merito al menzionato decreto di abbandono 24.5.2005.

Questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (sentenza 9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341).

L’istanza di indennità 11.2.2009 può dunque essere reputata tempestiva anche in merito al decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704] solo se esso attiene allo stesso complesso di fatti sfociato nella sentenza 12.2.2008 del presidente della Pretura penale (inc. __________) [doc. 709].

Ora, questa Camera applica il criterio del medesimo complesso di fatti altresì per determinare, in caso di soltanto parziale proscioglimento dell’istante, se possa essere ritenuto accusato prosciolto ex art. 317 CPP e quindi legittimato a presentare istanza.

La questione inerente la tempestività della domanda di indennità di IS 1 sarà pertanto esplicitamente evasa nei considerandi successivi nel contesto dell’esame della legittimazione del qui istante (cfr. considerando 4.2.2.), che – come è stato esposto in fatto – è stato condannato per titolo di denuncia mendace e per titolo di ripetuta violazione del segreto d’ufficio. Ciò che, inevitabilmente, obbliga ad esaminare, anzitutto, il diritto di IS 1 – parzialmente prosciolto e parzialmente condannato – di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento.

  1. 3.1.

L’art. 317 CPP permette all’accusato prosciolto – ovvero assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – di postulare un’indennità per i danni materiali e morali sofferti.

3.2.

Se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.).

3.3.

Il testo di legge non specifica il senso del termine prosciolto.

Il procedimento penale, promossa l’accusa, deve concludersi con un decreto di abbandono (art. 214 cpv. 1 CPP), rispettivamente – emanato l’atto o il decreto di accusa – con una sentenza di condanna o di assoluzione (art. 261 / 262 CPP). Secondo il CPP, quindi, è prosciolto l’accusato a favore del quale è stato emanato un decreto di abbandono o un giudizio di assoluzione.

I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 503 ss.).

L’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1 ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.).

Nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH – ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006, ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP).

Nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio, un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento pieno dell’accusato. Reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. L’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. 60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006)].

  1. 4.1.

IS 1 si reputa legittimato a domandare, in applicazione degli art. 317 ss. CPP, un risarcimento – ridotto al massimo del 10% – per spese legali, danni materiali e torto morale conseguenti ai procedimenti penali promossi nei suoi confronti nel 2000 (inc. MP __________) e nel 2001 (inc. MP __________) in considerazione di ragioni oggettive, soggettive / personali e fondate sulla violazione del principio della parità di trattamento relativamente a misure adottate nei confronti di altri funzionari statali.

procedimento penale inc. MP __________

4.2.

4.2.1.

Il procedimento penale in questione ha preso avvio, come si evince dagli atti, dall’invio delle lettere anonime 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000 e dal successivo interrogatorio 9.8.2000 di , che – dopo avere letto un articolo pubblicato su “” il 6.8.2000 nel quale si faceva riferimento ad una lettera anonima indicante, tra l’altro, che un cittadino __________ aveva ottenuto un permesso di dimora grazie ai buoni uffici di un avvocato e di altre personalità – si era riconosciuto in quella persona ed aveva querelato IS 1 – che ipotizzava autore della lettera anonima – per titolo di diffamazione, calunnia e minaccia. __________ aveva inoltre raccontato dell’esistenza di un rapporto professionale con IS 1, che aveva allestito atti inerenti permessi di dimora / di lavoro per suo conto (verbale di interrogatorio 9.8.2000 di __________).

IS 1 – a quel tempo giurista presso la sezione amministrativa dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura – è stato arrestato il 24.8.2000 con contestuale promozione dell’accusa – in ragione del contenuto delle lettere anonime 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000, che narravano di episodi di corruzione all’interno dell’amministrazione cantonale, e delle dichiarazioni di __________ – per titolo di tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia, denuncia mendace, corruzione attiva, corruzione passiva e violazione del segreto d’ufficio (rapporto di arresto e di esecuzione 25.8.2000). Fattispecie tutte legate alle tre lettere anonime 7/28/30.7.2000.

Il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori in considerazione dell’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di collusione) [verbale di notifica di arresto e di decisione 25.8.2000].

E’ stato scarcerato dal magistrato inquirente in data 22.9.2000.

4.2.2.

Il 24.5.2005 il procuratore generale ha posto IS 1 in stato di accusa siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di denuncia mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [“per avere, a __________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale, denunciato come colpevoli di un crimine o di un delitto nell’ambito di procedure di rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro, i preposti funzionari dell’Amministrazione cantonale, il richiedente di tali permessi nonché il suo patrocinatore, persone che egli sapeva innocenti, al fine di provocare contro di loro dei procedimenti penali, e meglio, per avere, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, (…), avanzato il sospetto di reato di corruzione passiva, rispettivamente accettazione di doni nei confronti di __________, __________ (quale capo Ufficio __________), __________, __________ (quale dipendente della __________), __________, __________ (quale economista nell’ufficio amministrativo della consulenza della __________); funzionari preposti all’evasione delle procedure amministrative di rilascio del permesso di soggiorno e successivo rinnovo di __________, quindi di trasformazione del permesso tipo G (frontaliere) a permesso tipo B di __________ (compagna di __________); come pure il sospetto di reato di corruzione attiva nei confronti dello stesso __________ e di __________, patrocinatore di __________ e compagna nelle procedure in oggetto; ben sapendo che queste persone erano innocenti, visto che era stato proprio lui a gestire, per conto di __________, le suddette pratiche, redigendo le relative richieste, prendendo contatto e partecipando ad incontri con i suddetti funzionari, nonché sapendo o dovendo presumere di provocare contro di loro dei procedimenti penali”] (DA __________) [doc. 705].

Il qui istante – da questa imputazione [che concerneva, come si evince dal citato decreto di accusa, la comunicazione, ad autorità federali e cantonali, del sospetto che le persone menzionate negli scritti anonimi si fossero rese colpevoli del reato di corruzione (attiva / passiva) in relazione all’ottenimento di permessi di dimora / di lavoro nel Canton Ticino] – è stato dapprima prosciolto [decisione 6.10.2005 del presidente della Pretura penale (inc. __________, doc. 706)], poi condannato con riferimento solo alla persona di __________ [decisione 12.12.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________, doc. 707)] e, infine, condannato con riferimento a tutte le persone indicate nel decreto di accusa [decisione 20.9.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________, doc. 708), dopo rinvio della causa dal Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________ e __________, doc. 160)].

Ciò posto, si deve quindi stabilire – per determinare la legittimazione dell’istante a chiedere un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi dell’art. 317 CPP – se questa imputazione (per la quale è stato condannato e per la quale, dunque, non può manifestamente essere ritenuto accusato prosciolto) e le imputazioni oggetto del decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704], e pertanto di proscioglimento, si riferivano al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti.

Ora, come risulta dal predetto decreto di abbandono, che mette all’inizio e riporta chiaramente le tre lettere anonime, il procedimento penale ha accertato che IS 1 è intervenuto in alcune procedure di rilascio di permessi di dimora / di lavoro [__________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 5 ss., ABB __________, doc. 704); __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 10 ss., ABB __________, doc. 704); __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 14 ss., ABB __________, doc. 704); __________ / __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 16, ABB __________, doc. 704)]. Ha inoltre evidenziato la collaborazione del qui istante con __________ nella gestione di pratiche attinenti all’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 17 s., ABB __________, doc. 704).

I reati di corruzione attiva / passiva sono stati ipotizzati con riferimento agli indicati interventi di IS 1 (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 18 ss., ABB __________, doc. 704). Gli ulteriori reati di (tentata) truffa e di (tentata) estorsione sono stati ipotizzati a danno di __________ e di __________ in relazione all’ottenimento di permessi a loro favore (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 22 s., ABB , doc. 704). I reati oggetto della querela penale 9.8.2000 di __________ erano riferiti a quanto si deduceva da un articolo pubblicato su “” il 6.8.2000 circa una lettera anonima. Infine, l’ipotesi di violazione del segreto d’ufficio concerneva la documentazione rinvenuta nello studio legale di __________, consegnatagli da IS 1, sempre riferita alla loro collaborazione di cui si è detto in precedenza (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 23 ss., ABB __________, doc. 704).

In queste circostanze, appare evidente la connessione tra il reato di denuncia mendace oggetto della condanna ed i reati oggetto del decreto di abbandono: riguardano infatti tutti il medesimo complesso di fatti, ovvero l’ottenimento di permessi di dimora / di lavoro a favore di persone – definite dall’istante stesso – “poco raccomandabili” (lettera anonima 7.7.2000), con l’intervento (remunerato) di funzionari dell’amministrazione cantonale secondo il tenore delle lettere anonime, ma – in realtà – con l’intervento (remunerato), in prima persona, di IS 1, ossia dell’estensore delle lettere anonime (ciò che aveva indotto la promozione dell’accusa per titolo di tentata truffa, di tentata estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva, di corruzione passiva e di violazione del segreto d’ufficio).

Si deve quindi concludere che l’accusa di denuncia mendace che ha portato alla condanna e le ulteriori accuse che hanno portato al proscioglimento, con decreto di abbandono, dell’istante sono riferite al medesimo complesso di fatti, peraltro esaminato nel corso del medesimo procedimento penale [ciò che rende tempestiva l’istanza di indennità 11.2.2009 anche in merito al decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________, doc. 704) (considerando 2.2.)], tutti collegati o discendenti dalle tre lettere anonime, per cui – secondo la giurisprudenza di questa Camera (considerando 3.3.) – il qui istante IS 1 non può essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP in relazione ai reati oggetto del menzionato decreto di abbandono.

procedimento penale inc. MP __________

4.3.

Con decreto 24.5.2005 IS 1 è stato posto in stato di accusa siccome ritenuto colpevole, oltre che di denuncia mendace a’ sensi dell’art. 303 cifra 1 CP (considerando 4.2.), di ripetuta violazione del segreto d’ufficio giusta l’art. 320 cifra 1 CP [“per avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001 e il 27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare unitamente alla moglie, rivelato segreti di cui ha avuto notizia per la sua specifica funzione di giurista dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura, e meglio, per avere, nelle riferite circostanze di luogo e di tempo, indicando, nel ricorso inviato il 12.09.2001 al Tribunale amministrativo cantonale contro la risoluzione n. 4105 del 04.09.2001 del Consiglio di Stato in materia disciplinare relativa al licenziamento dello stesso, i nominativi di 20 dipendenti dell’Amministrazione cantonale, nonché in ulteriore documentazione trasmessa in data 27.10.2001 nell’ambito della medesima procedura i nominativi di altri tre dipendenti dell’Amministrazione, ed infine nell’invio in data 02.10.2001 di un estratto del suddetto ricorso e ulteriore documentazione ad un deputato al Gran Consiglio i nominativi di 24 dipendenti dell’Amministrazione, rivelato sia i nomi che le circostanze specifiche di casi relativi a funzionari dell’Amministrazione cantonale di cui si è occupato il Dipartimento dell’istruzione e della cultura, in qualità di autorità amministrativa e disciplinare; fattispecie di cui ha avuto conoscenza quale giurista all’interno di questo Dipartimento”] (DA __________) [doc. 705].

L’istante è stato prosciolto dal presidente della Pretura penale (decisione 6.10.2005, inc. __________, doc. 706) in merito alla fattispecie inerente la trasmissione a __________ del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e di ulteriore documentazione. La sentenza – su questo punto – è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale (decisione 12.12.2006, inc. __________, doc. 707) e, di seguito, dal Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________ e __________, doc. 160). Per il resto, ossia con riferimento alla presentazione al Tribunale cantonale amministrativo del ricorso con i nominativi soggetti a segreto d’ufficio, l’accusa è stata, infine, ritenuta dalla Corte di cassazione e di revisione nel giudizio 20.9.2007 (inc. __________) [doc. 708] [dopo che il Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________ e __________, doc. 160) aveva annullato la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale che aveva assolto l’istante (decisione 12.12.2006, inc. __________, doc. 707)].

E’ manifesto, anche in questo caso, che il reato ipotizzato si riferiva al medesimo complesso di fatti, ovvero alla comunicazione a terzi di segreti a’ sensi dell’art. 320 CP, per cui – secondo la giurisprudenza di questa Camera (considerando 3.3.) – l’istante non può essere reputato prosciolto ex art. 317 CPP. La circostanza che si trattava di episodi distinti – invio di un ricorso e di altra documentazione al Tribunale cantonale amministrativo rispettivamente a __________ – non muta la loro interdipendenza: concernono infatti gli stessi atti inerenti la destituzione dell’istante e di conseguenza non fattispecie del tutto diverse tra di loro. I fatti sono del resto stati oggetto di un unico procedimento.

4.4.

IS 1 – in ragione di quanto esposto ai considerandi 4.2. e 4.3. – non può essere reputato accusato prosciolto con riferimento sia all’inc. MP __________ sia all’inc. MP __________.

4.5.

L’istante invoca invero, circa la definizione di accusato prosciolto, il giudizio 29.9.2008 di questa Camera (inc. 60.2008.135).

Ora, con questa sentenza, era stata parzialmente accolta l’istanza di indennità per ingiusto procedimento di X. che, deferito davanti ad una Corte delle assise criminali siccome accusato di violenza carnale e di atti sessuali con fanciulli, era stato condannato per atti sessuali con fanciulli alla pena pecuniaria di CHF 1'800.--, corrispondenti a 90 aliquote/giorno a CHF 20.--/aliquota, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 286 giorni. Questa Camera aveva ritenuto che, “(…) vista la diversa gravità delle accuse (tra quelle da cui è stato prosciolto e quelle per le quali è stato condannato), la leggera colpa riconosciuta all’istante (…) e soprattutto la manifesta sproporzione tra la lunga carcerazione sofferta e la pena inflitta, all’istante deve essere comunque riconosciuto il diritto ad un’indennità ex art. 317 CPP, con una riduzione del 10% per la lieve condanna subita (…)” (p. 4).

Si tratta di una situazione particolare, in cui anche se l’accusato non è stato totalmente prosciolto, egli ha subito una detenzione preventiva superiore (e di molto) alla condanna, di modo che ciò ingenera un diritto al risarcimento del danno materiale e del torto morale per una detenzione ingiustificata (REP. 1989, p. 600).

La fattispecie inerente il qui istante IS 1 differisce manifestamente da quella oggetto del giudizio di questa Camera.

L’istante è stato condannato, con decisione 12.2.2008 del presidente della Pretura penale, alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (10 aliquote giornaliere a CHF 30.--/aliquota), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 30 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 709].

Il carcere preventivo subito da IS 1 dal 24.8.2000 al 22.9.2000 è pertanto stato interamente computato nella pena giusta l’art. 51 CP (“Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di pubblica utilità”). La frase “(…) già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 30 (trenta)” [decisione 12.2.2008, p. 4, inc. __________, doc. 709] implica infatti, necessariamente, che l’istante è stato condannato alla pena di 40 aliquote giornaliere, che – dedotto il carcere preventivo sofferto di 30 giorni – dà, appunto, una pena di 10 aliquote giornaliere già dedotto il carcere preventivo sofferto.

Non sussiste di conseguenza alcuna analogia con il caso oggetto della sentenza 29.9.2008 di questa Camera (inc. 60.2008.135) anche soltanto per il fatto che il carcere preventivo subito da IS 1 è stato interamente conteggiato nella pena inflittagli.

4.6.

L’istante, oltre che alla predetta sentenza di questa Camera, si appella – per giustificare la sua legittimazione in applicazione dell’art. 317 CPP – a ragioni oggettive, ovvero ai trenta giorni di carcere duro sofferto, al silenzio al quale sarebbe stato costretto (per non violare il segreto istruttorio) durante la feroce campagna mediatica, alla durata della fase istruttoria (58 mesi), alla durata complessiva del procedimento penale (90 mesi) che fonderebbe violazione del principio della celerità, alla destituzione dovuta alle inconsistenti accuse, alla perdita di posti di lavoro quale insegnante incaricato ed all’espulsione da una fondazione, da commissioni e da un’associazione. Inoltre, sarebbe da considerare il fatto che, denunciando il malandazzo dei permessi, avrebbe consentito che fossero condannati __________ e due funzionari, che fossero sanzionati disciplinarmente alcuni magistrati, che fossero confiscati CHF 12 mio e che fosse accertato il malfunzionamento della procedura di rilascio dei permessi. Avrebbe aiutato gratuitamente diversi funzionari e qualche deputato.

Richiama poi ragioni soggettive e personali che fonderebbero la sua legittimazione: avrebbe scritto le lettere anonime siccome minacciato fisicamente, non avrebbe usufruito di indennità di disoccupazione e di assistenza pubblica, sarebbe percettibile – da parte dello Stato nei suoi confronti – un accanimento sistematico frammisto ad insofferenza, quasi odio per avere osato denunciare certi malandazzi, sarebbe stato penalizzato dal profilo fiscale (ciò che gli avrebbe impedito di beneficiare dell’assistenza giudiziaria, dei sussidi di cassa malati o di borse di studio per i figli) e, inoltre, sarebbe stato confrontato con spese esorbitanti.

Indica, infine, ragioni fondate sulla violazione del principio della parità di trattamento relativamente a misure adottate nei confronti di altri funzionari statali: il suo caso, dal profilo amministrativo, sarebbe infatti stato trattato in modo estremamente sfavorevole per rapporto al trattamento riservato ad alcuni suoi colleghi.

Queste circostanze attengono nondimeno all’esistenza e/o alla quantificazione del danno materiale e del torto morale rispettivamente alla sua colpa nell’apertura del procedimento penale, ma non alla legittimazione del qui istante giusta l’art. 317 CPP, per la quale – come detto – è determinante unicamente il fatto che i reati di cui è stato accusato erano da ricondurre al medesimo complesso di fatti (considerando 4.2. in merito all’inc. MP __________ e considerando 4.3. in merito all’inc. MP __________).

4.7.

In conclusione, il qui istante IS 1 – non essendo accusato prosciolto – non è legittimato a chiedere un’indennità per ingiusto procedimento in applicazione degli art. 317 ss. CPP.

  1. L’istanza di indennità inoltrata l’11.2.2009 deve essere respinta anche in considerazione della colpa grave esclusiva del qui istante.

5.1.

L’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP).

La norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba sopportare i costi di una procedura aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424). Il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti/indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa, costituiscono certamente un nocumento per l’intera collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi esclusione / riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007).

Il Codice di diritto processuale penale svizzero prevede, all’art. 430, la possibilità di ridurre o di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1232: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”).

Deve esserci un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale. Il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta, al contrario, l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata].

5.2.

5.2.1.

Il procedimento penale a carico di IS 1 ha preso avvio, come indicato al considerando 4.2.1., dall’invio delle tre lettere anonime 7/28/30.7.2000 e dal successivo interrogatorio 9.8.2000 di , che – dopo avere letto un articolo pubblicato su “” il 6.8.2000 nel quale si faceva riferimento ad una lettera anonima – aveva querelato il qui istante, che ipotizzava autore della citata missiva anonima.

L’inchiesta ha accertato che IS 1 aveva scritto, ad autorità cantonali / federali, tre lettere anonime – di data 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000 – che riferivano di episodi di corruzione all’interno dell’amministrazione cantonale. A causa del contenuto delle missive anonime è stato condannato per titolo di denuncia mendace (considerando e.). Reato che – come indicato al considerando 4.2.2. – atteneva al medesimo complesso di fatti degli ulteriori reati ipotizzati, che concernevano l’ottenimento di permessi di soggiorno / di lavoro a favore di persone – definite dall’istante stesso – “poco raccomandabili” (lettera anonima 7.7.2000), con l’intervento (remunerato) di funzionari dell’amministrazione cantonale secondo il tenore delle lettere anonime, ma – in realtà – con l’intervento (remunerato), in prima persona, di IS 1, estensore degli scritti anonimi.

In queste circostanze, è quindi indiscutibile che l’istante, con la sua condotta (in particolare con l’invio ed il contenuto delle tre lettere anonime) – sanzionata dalla condanna penale giusta l’art. 303 CP – abbia direttamente, illecitamente e colpevolmente cagionato l’apertura del procedimento penale inc. MP __________. Si tratta, invero, di un caso scolastico di colpa giusta l’art. 44 CO.

All’istante – in considerazione della condanna per violazione del segreto d’ufficio in relazione alla trasmissione al Tribunale cantonale amministrativo di nominativi di funzionari coperti da segreto (considerando e.) – deve evidentemente essere imputata, senza necessità di ulteriori particolari motivazioni, anche l’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP __________.

Si deve negare all’istante, in applicazione degli art. 319a CPP / 44 CO, ogni e qualsiasi indennità per sua colpa grave esclusiva.

5.2.2.

L’argomentazione di IS 1 per scusare la sua condotta – sarebbe stato minacciato fisicamente [istanza di indennità 11.2.2009, p. 55 (cfr. anche verbale di interrogatorio 24.8.2000: “sono convinto che le lettere anonime non siano un sistema giusto, ma mi sentivo minacciato, sia personalmente sia per i miei famigliari e mi sentivo anche offeso” (p. 9)] – non è sufficiente, alla luce delle circostanze concrete, per confutare detto esito.

E’ infatti evidente che IS 1 [che la Corte delle assise criminali – chiamata a giudicare __________ per, tra l’altro, il reato di truffa inerente ai permessi di dimora per __________ e compagna – nel suo giudizio 16.6.2003 (inc. ) ha peraltro ben caratterizzato: “Che quella testé evocata sia una squallida vicenda, che ha avuto per protagonisti loschi figuri, con ciò intendendosi gli autori ( e IS 1) certo, ma anche la presunta vittima (che ancora oggi fa sapere, attraverso i media, di nulla aver pagato e quindi di non essere stata truffata nell’evidente timore di passare per un corruttore) è manifesto” (p. 263)] non possa certo appellarsi ad una sorta di stato di necessità per giustificare l’utilizzo delle lettere anonime (per il cui contenuto – come detto – è stato condannato). In uno stato di diritto, come è la Svizzera, il qui istante – invece di nascondersi vigliaccamente dietro lettere anonime – avrebbe dovuto rivolgersi alle competenti autorità inquirenti. Ha invece preferito la (per lui) via più semplice: denunciare, anonimamente e mendacemente, funzionari cantonali e terzi, ciò che gli avrebbe evitato di dover spiegare alle autorità (come avrebbe dovuto fare per conferire credibilità alle sue affermazioni) perché si era “messo in affari” con persone da lui medesimo definite “poco raccomandabili” (lettera anonima 7.7.2000), che aveva frequentato per anni senza remora alcuna per un tornaconto economico, e delle quali ora – perché non era stato integralmente pagato – voleva vendicarsi.

La sua scelta appare quindi dettata non da paura (fino ad un attimo prima, e per anni, si era accompagnato, senza timori di sorta, con le persone che poi ha detto di temere), ma da ragioni di opportunismo: non si è fatto alcuno scrupolo a screditare l’immagine dell’amministrazione cantonale accusando alcuni funzionari di comportamenti lesivi dei doveri d’ufficio, illeciti e penalmente rilevanti, quando invece era lui stesso che – per denaro – aveva ripetutamente disatteso i suoi obblighi di funzionario.

L’impudenza di IS 1 è peraltro attestata anche in questa sede quando, in relazione ai motivi per cui dovrebbe essergli riconosciuta la legittimazione a presentare istanza di indennità, sostiene che – denunciando il malandazzo dei permessi – avrebbe consentito che fossero condannati __________ e due funzionari, che fossero sanzionati disciplinarmente alcuni magistrati, che fossero confiscati CHF 12 mio e che fosse accertato il malfunzionamento della procedura di rilascio dei permessi (istanza di indennità 11.2.2009, p. 55). Il mezzo utilizzato dall’istante – mendaci lettere anonime in luogo di segnalazione alle competenti autorità inquirenti / disciplinari, con quello che ne è conseguito – non permette di riconoscergli alcun merito. Anzi.

5.2.3.

L’istante, con la sua condotta, oltre ad avere direttamente cagionato il procedimento penale con gli scritti anonimi, ha altresì disatteso i suoi obblighi di funzionario pubblico quale giurista presso l’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura.

Il Consiglio di Stato, con risoluzione 4.9.2001, lo ha destituito dalla sua funzione con effetto immediato, indicando – tra l’altro – il fatto che, utilizzando lo strumento delle lettere anonime, era venuto meno “(…) a quel dovere specifico di fedeltà e dignità nei confronti dell’amministrazione e della società, che travalica le esigenze peculiari del servizio e che influenza anche la vita privata del pubblico dipendente” (doc. A, p. 5, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia). Gli ha quindi imputato “(…) una ripetuta violazione dei doveri di servizio, inerente in modo affatto generale al dovere del dipendente di agire in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato e di dimostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale (art. 22 e 23 LORD), ed in modo particolare all’obbligo di richiedere e preventivamente ottenere l’autorizzazione dell’autorità di nomina per esercitare un’occupazione accessoria, a condizione beninteso che questa attività sia compatibile con la funzione pubblica, al divieto di accettare doni o altri profitti e a quello di divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere o per le circostanze (art. 26, 28 e 29 LORD)” (doc. A, p. 5, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia). Decisione confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 11.7.2008 (inc. __________) [doc. B, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia] e, di seguito, dal Tribunale federale con sentenza 12.2.2009 (inc. __________) [doc. C, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia].

Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che “altrettanto grave e comunque sufficiente da sola a giustificare la destituzione è la violazione degli anzidetti doveri di servizio (art. 22/23 LORD), commessa dal ricorrente inviando lettere anonime (…)” [sentenza 11.7.2008, p. 16, inc. __________, doc. B, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia].

In queste circostanze, è manifesto che IS 1 – agendo in maniera contraria ai suoi obblighi di funzionario, tanto da giustificare la sanzione disciplinare più grave, ovvero la destituzione – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto amministrativo, ciò che legittima – secondo la giurisprudenza – di riconoscergli una colpa grave esclusiva giusta l’art. 319a cpv. 1 CPP.

5.2.4.

L’istante deve pertanto interamente sopportare le conseguenze – oneri pecuniari e non – delle sue azioni: egli, a maggior ragione perché giurista di formazione, doveva e poteva immaginare che la sua condotta, in dispregio di chiare disposizioni legali (penali ed amministrative), era atta a provocare – secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita –, tra l’altro, l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

  1. L’istanza è respinta; tassa di giustizia (fissata, giusta i combinati art. 39 cpv. 2 e 17 cpv. 1 LTG, in CHF 15'000.--) e spese (fissate in CHF 100.--) sono poste a carico di IS 1, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 15'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 15'100.-- (quindicimilacento), sono poste a carico di IS 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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