60.2009.423

Incarto n. 60.2009.423

Lugano 25 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.11.2009 presentata dal

IS 1, ,

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: lic. iur. __________, Studio legale __________, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 24/25.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda;

preso atto che l'interessato non ha osservazioni da formulare, come comunicato con lettera 19/20.11.2009 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Nei confronti di CO 1, in detenzione preventiva dal 7.4.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 5.11.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per infrazione aggravata alla LStup.

Il pubblico dibattimento é stato aggiornato all’11.1.2010, con continuazione nei giorni successivi.

  1. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino all’11.1.2010, rispettivamente fino alla fine del dibattimento.

  2. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

  1. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione del presidente della Corte (come esposto nell’istanza), la situazione del Tribunale penale cantonale, il periodo natalizio poco propizio all’aggiornamento di dibattimento davanti ad una Corte delle assise criminali.

  2. Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, in considerazione anzitutto dello stupefacente sequestratogli, nonché dei differenti indizi contestatigli nel corso dell’inchiesta (in particolare nel verbale 10.7.2009, verbale 2.1., e meglio da p. 4 in avanti).

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

  1. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di fuga.

  2. Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

  1. Nel presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato, in considerazione della situazione personale di CO 1: si tratta di un cittadino __________, residente in __________, senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il nostro paese (cfr. curriculum nel verbale del 10.7.2009, 2.1., p. 1/2).

  2. La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

  3. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

  4. Nel presente caso, nell’ottica della proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di cinque giorni ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.

  5. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino all’11.1.2010, rispettivamente fino alla conclusione del dibattimento.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2009.423
Entscheidungsdatum
25.11.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026