Incarto n. 60.2009.374
Lugano 18 novembre 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 13.10.2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 5.10.2009 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin in materia di assistenza giudiziaria;
richiamato lo scritto 15/16.10.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini che postula la conferma integrale della decisione impugnata rilevando che la denuncia sporta dal qui ricorrente si troverebbe "(….) ancora in fase di preliminare verifica";
richiamato lo scritto 15/16.10.2009 del giudice dell'istruzione e dell'arresto che comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 15.9.2009 RI 1 ha sporto denuncia penale nei confronti della "(…) __________, __________, ignoti (…)" per titolo di "(…) violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni (…), falso in documenti, criminalità organizzata (…)", in relazione ad alcune lettere da lui inviate nel mese di giugno 2009 (inc. MP __________).
b. Con istanza 15.9.2009 RI 1 ha inoltre postulato la nomina di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio (scritto 15.9.2009, inc. GIAR __________).
c. Con decisione 5.10.2009 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che "(…) il procedimento si trova allo stadio delle informazioni preliminari, fase in cui l'assistenza di un legale non è obbligatoria, ed il Procuratore pubblico ha delegato alla Polizia la trattazione della denuncia 15 settembre 2009 e pertanto a questo stadio dell'inchiesta la richiesta appare prematura e deve essere respinta (…)" (decisione GIAR del 5.10.2009, inc. GIAR __________).
d. Con il presente e tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraindicata chiedendone il suo annullamento e postulando nuovamente la concessione del "(…) patrocinio d'ufficio gratuito (...)" (ricorso 13.10.2009).
in diritto
Ai sensi dell’art. 2 Lag, il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con propri atti. Come evidenziato dai lavori preparatori, perché sia giustificato il patrocinio d’ufficio, occorre un’oggettiva necessità di patrocinio, ovvero, tra l’altro, che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che non si sia in presenza di un caso di poca importanza (Messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 2).
L’istituto del patrocinio d’ufficio deve essere distinto da quello dell’assistenza giudiziaria previsto dall’art. 3 Lag, che garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 3).
1.2.
Con particolare riguardo alla parte civile nel procedimento penale, l’art. 29 Lag dispone che autorità di designazione del patrocinatore d’ufficio è il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Tale norma riprende i principi espressi dal previgente art. 72 vCPP (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 29), per cui la nomina di un difensore d’ufficio avviene solo nel rispetto del principio di proporzionalità e quindi soltanto se le circostanze concrete lo giustificano (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 72 vCPP).
Conformemente all’art 31 Lag, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è pure competente per concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo. Tale norma corrisponde invece al previgente art. 73 vCPP, “(…) con l’aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti” (Messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 31). Benché il suo tenore letterale non lo richieda, il beneficiario dell’assistenza giudiziaria soggiace a una condizione ulteriore per rapporto all’indigenza: è infatti evidente che non in tutte le procedure penali la parte civile deve essere assistita da un legale, segnatamente quando ha la capacità di difendere da sola i propri interessi, quando il caso è di minima importanza o si presenta ab initio in modo incontrovertibile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 73 vCPP).
3.Nella fattispecie in esame, il ricorrente postula la nomina di un difensore di ufficio e la concessione del gratuito patrocinio in relazione alla sua denuncia sporta in data 15.9.2009. Da quanto emerge dagli atti e dalle stesse osservazioni inviate a questa Camera dal procuratore pubblico, il procedimento penale in oggetto si troverebbe ancora alla fase delle informazioni preliminari e la denuncia sopraindicata sarebbe stata trasmessa dal magistrato inquirente alla polizia per eventuali accertamenti. Da ciò si evince che, per il momento, il caso non presenta difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato. A giusta ragione dunque il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha ritenuto la richiesta, a questo stadio dell'inchiesta, prematura.
La denuncia in oggetto sembra, peraltro, essere analoga a quelle già sporte dallo stesso ricorrente in precedenza e tutte conclusesi con un decreto di non luogo a procedere (cfr. NLP __________; inc. MP __________). La denuncia (oltre ad essere in parte incomprensibile) parrebbe dunque, a questo stadio della procedura, priva di ogni probabilità di esito positivo, visto il chiaro tenore dei precedenti decreti di non luogo a procedere che, in circostanze del tutto simili alla presente fattispecie, evidenziavano l'assenza di fatti di rilevanza penale.
In siffatte circostanze non si impone dunque la designazione di un difensore d'ufficio né tanto meno la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Ciò nonostante RI 1 può, se lo desidera, avvalersi di un difensore di fiducia.
4.Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria