60.2009.223

Incarto n. 60.2009.223

Lugano 18 giugno 2009/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.6.2009 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, cittadina __________ senza fissa dimora (patr. da: avv. PR 1, __________), CO 2, cittadino __________ senza fissa dimora (patr. da: avv. PR 2, __________), e CO 3, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 15.6.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna;

preso atto che con scritto 17.6.2009 CO 2, per il tramite della lic. iur. __________, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;

rilevato che CO 1 e CO 3 – interpellati per il tramite dei loro patrocinatori – non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Nei confronti di CO 1 (in detenzione preventiva dal 6.8.2008), di CO 2 (in detenzione preventiva dal 3.8.2008) e di CO 3 (in detenzione preventiva dal 27.11.2008), il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha emanato il 19.5.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le accuse (tutti congiuntamente) di infrazione aggravata alla LStup, CO 1 singolarmente di soggiorno illegale, falsità in certificati e riciclaggio di denaro, CO 2 singolarmente di soggiorno illegale e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico dibattimento è stato aggiornato per lunedì, 31.8.2009, con continuazione nei giorni successivi.

  1. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 31.8.2009, e poi fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

  2. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione del presidente della Corte (come esposto nell’istanza) e la situazione del Tribunale penale cantonale.

  1. Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 (come risulta dalle sue stesse ammissioni, verbali 26.8.2008, AI 82 p. 4/5, verbale 11.12.2008 AI 140 p. 5, verbale 12.2.2009 AI 169 p. 2-6, verbale 1.4.2009 AI 203 p. 1 e 4), di CO 2 (come risulta dalle sue stesse ammissioni, verbali 31.3.2009 AI 198 p. 2-5) e di CO 3 (per effetto delle chiamate di correo degli altri due accusati, AI 82 p. 4/5, AI 140 p. 5, AI 141 p. 2/3, AI 169 p. 2-6, AI 198 p. 2-5, AI 203 p. 1 e 4, inc. MP __________).

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

  1. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di fuga.

  2. Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

  1. Nel presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato in considerazione delle situazioni personali di CO 1 (come aveva già evidenziato il Giar nelle sue decisioni di proroga del 28.1.2009, p. 3/4, AI 162, e del 12.3.2009, p. 3/4, AI 190), di CO 2 (come aveva già evidenziato il Giar nelle sue decisioni di proroga del 28.1.2009, p. 3/4, AI 161, e del 12.3.2009, p. 3/4, AI 189) e di CO 3 (verbale 5.12.2008, p. 3/4, AI 20). Per i primi due accusati, si tratta di cittadini stranieri, senza fissa dimora, senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il nostro paese. Per il terzo accusato, emerge un allentamento dei legami famigliari (gli unici con il nostro paese), a fronte di un’importante e grave imputazione, di modo che c’è da temere che, posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed all’eventuale esecuzione della pena, in vista della gravità della pena presumibile. Nel caso di CO 3, vista la sua posizione processuale, c’è anche un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.

  2. La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

  3. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

  1. Nel presente caso, nell’ottica della proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di un mese e dieci giorni: per i tre accusati il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna. Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.

  2. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

  1. L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, cittadina __________ senza fissa dimora, CO 2, cittadino __________ senza fissa dimora, e CO 3, __________, è prorogato fino al 31.8.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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