Incarto n. 60.2009.221

Lugano 9 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2009 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 24/25.6.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato l’entità delle spese legali – e 25.6.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che ha domandato di negare o quantomeno di ridurre l’indennità richiesta –;

preso atto che, su domanda 8.6.2009 di questa Camera, il 9/10.6.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che fin dal 1985 sono state presentate a carico di IS 1 diverse denunce penali, sfociate in istruttoria;

che, a seguito di un’ulteriore denuncia, IS 1 è stato arrestato il 15.7.1992 in forza dell’ordine di arresto 13.7.1992 dell’allora procuratore pubblico Carla Del Ponte per titolo di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti in relazione ai fatti denunciati da __________ (consigliere di amministrazione della società __________, __________);

che con decisione 14.12.1992 la Camera dei ricorsi penali ha concesso all’istante la libertà provvisoria ad alcune condizioni (AI 116);

che l’accusato è stato scarcerato il 24.12.1992 (AI 125);

che con atto di accusa 14.2.1996 l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome accusato di truffa per mestiere ripetuta e continuata, di appropriazione indebita ripetuta, di falsità in documenti ripetuta, di soppressione di documenti e di infrazione alla legge tributaria (ACC __________);

che il 28.5.2001 si è aperto il processo a carico dell’accusato;

che l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha presentato istanza di sospensione del dibattimento affinché potesse provvedere all’emanazione di un nuovo atto di accusa in sostituzione dell’atto di accusa 14.2.1996 (ACC __________), lacunoso in ordine ai fatti costitutivi della truffa e manchevole in più punti;

che il presidente della Corte, giudice Manuela Minotti Perucchi, ha accolto la predetta istanza di sospensione ed ha ordinato al magistrato inquirente di presentare, entro quattro mesi, un nuovo atto di accusa (AI 222);

che l’allora procuratore pubblico non ha dato seguito all’incombenza né nel termine assegnato né successivamente;

che con decisione 3.7.2008, dopo diversi solleciti, l’allora procuratore pubblico Monica Galliker, che nel mese di novembre 2004 aveva ripreso l’incarto in sostituzione dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà (AI 239), ha decretato l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale (ABB __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 259'944.--, di cui CHF 58'082.--, oltre interessi, per spese di patrocinio, CHF 139'812.--, oltre interessi, per danno materiale, CHF 57'050.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 5'000.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza stessa;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, come esposto, il procedimento penale promosso a carico di IS 1 è stato abbandonato il 3.7.2008 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (ABB __________);

che il predetto motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. 60.2007.134; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui istante può pertanto – di principio – invocare gli art. 317 ss. CPP;

che il procuratore pubblico chiede di negare o quantomeno di ridurre considerevolmente le pretese risarcitorie dell’istante;

che l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424);

che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che anche il Codice di diritto processuale penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [“Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato” (messaggio 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1232)];

che deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte;

che la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale;

che, per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata];

che IS 1 ha parzialmente ammesso i fatti imputatigli (cfr. verbale di interrogatorio 15.7.1992, p. 4/5/9; verbale di notifica di arresto 15.7.1992), fatti che – dal profilo obbligatorio – possono essere reputati violazioni di rapporti contrattuali regolati dal CO;

che l’apertura del procedimento penale è quindi stata, almeno in parte, direttamente cagionata dalla di lui condotta, ciò che senz’altro giustificherebbe una riduzione dell’indennità;

che nondimeno il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_39/2010 del 10.6.2010);

che, nel caso in esame, nel corso del procedimento penale – che ha visto avvicendarsi quattro magistrati inquirenti (Carla Del Ponte, Fabrizio Eggenschwiler, Claudia Solcà, Monica Galliker) – ci sono stati lunghissimi momenti di inattività, segnatamente dopo l’emanazione dell’atto di accusa in data 14.2.1996, giunto a processo [dopo numerosi rinvii d’ufficio: AI 206 (citazione 14.4.1998), 208 (citazione 25.8.1998), 212 (citazione 1.2.1999), 213 (citazione 12.7.1999), 214 (citazione 13.12.1999), 215 (citazione 10.7.2000) e su richiesta dell’accusato: AI 217 (dibattimento rinviato il 15.2.2001 a data da stabilire, AI 220)] soltanto il 28.5.2001, dibattimento immediatamente interrotto con ordine al procuratore pubblico di presentare entro quattro mesi un nuovo atto di accusa, in sostituzione di quello precedente, carente, incombenza a cui mai l’allora magistrato inquirente Claudia Solcà rispettivamente l’allora procuratore pubblico Monica Galliker (che – come detto – nel novembre 2004 aveva assunto i procedimenti penali della collega, AI 239) hanno dato seguito;

che il procedimento penale si è invero fermato il giorno del dibattimento;

che appare manifesto che il periodo trascorso tra l’arresto del qui istante, il 15.7.1992, e l’abbandono del procedimento penale, il 3.7.2008 (ABB __________), è stato eccessivamente lungo;

che, in concreto, in considerazione delle gravi inadempienze delle diverse autorità giudiziarie, si deve quindi senz’altro ammettere la violazione del principio di celerità;

che l’eventuale riduzione parziale dell’indennità può economicamente essere equivalente al risarcimento per manifesta violazione del principio di celerità;

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che IS 1 postula la rifusione degli oneri legali di CHF 45'000.-- inerenti il patrocinio dell’avv. __________, di CHF 10'082.-- inerenti il patrocinio dell’avv. __________ (doc. C) [“(…) i quali hanno seguito il procedimento penale dal momento dell’arresto sino alla scarcerazione e in seguito sino al pubblico dibattimento, poi sospeso” (istanza 5/8.6.2009, p. 6)] e di CHF 3'000.-- inerenti il patrocinio dell’avv. PR 1 (doc. D), il tutto oltre interessi;

che dagli atti si evince che l’avv. __________ ha assistito il qui istante fin dall’arresto, avvenuto il 15.7.1992;

che di seguito IS 1 è stato patrocinato, in collegio di difesa, anche dall’avv. __________ [agosto 1992 – gennaio 1996] (AI 106);

che il fatto che l’accusato abbia fatto capo a due legali è / era, di per sé, perfettamente legittimo: giusta gli art. 56 cpv. 1 CPP e 61 vCPP l’accusato può / poteva avvalersi dell’opera di più difensori;

che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso [decisione 9.4.2010 di questa Camera in re S.P. (inc. 60.2005.1)];

che la giurisprudenza in merito è restrittiva, come ritenuto da questa Camera e dal Tribunale federale [X., deferito davanti alla Corte delle assise criminali per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a danno di una bimba di tre anni, aveva chiesto un’indennità per ingiusto procedimento in seguito alla sua assoluzione da ogni imputazione. Nel corso del procedimento penale, durante il quale era stato in detenzione preventiva fino al dibattimento, era stato assistito da due legali, la cui nota professionale ammontava a CHF 69'577.20. Questa Camera – nel riconoscere solo parzialmente la pretesa – aveva evidenziato, tra l’altro, che la causa – anche se complessa – poteva essere seguita e gestita da un solo legale: non si poteva infatti ritenere che essa vertesse su più problematiche nettamente distinte tra loro, per trattare le quali fosse assolutamente necessario l’intervento di più legali. Non risultava inoltre, dalle tavole processuali, che i due patrocinatori avessero ricoperto ruoli tra loro del tutto distinti e complementari. Ha quindi reputato che, per la tassazione della nota di onorario, si dovesse tenere conto dell’operato di un solo legale (decisione 24.9.2002 in re X., inc. CRP 60.2001.208). Il Tribunale federale ha confermato la sentenza non ritenendo arbitraria la conclusione di questa Camera (decisione 1P.571/2002 del 30.1.2003)];

che malgrado la copiosa documentazione assunta agli atti il caso non palesava particolari difficoltà per la difesa: le diverse fattispecie sono infatti state esaminate in modo chiaro dal perito __________, che l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler aveva incaricato della ricostruzione tecnico contabile (AI 60/167/174/177/180/181/182/183/192);

che il qui istante era peraltro parzialmente reo confesso;

che, inoltre, per stesso suo dire, dopo la sua scarcerazione (24.12.1992) l’attività istruttoria si è ridotta al minimo e dopo il rinvio dell’atto di accusa per emendamento (28.5.2001) nulla è più stato intrapreso (istanza 5/8.6.2009, p. 2 s.);

che – per quanto concerne il collegio di difesa – nel computo delle spese legali questa Camera considererà quindi l’operato di un solo patrocinatore, ovvero dell’avv. __________, sul quale si è concentrata l’attività di assistenza legale: gli oneri dipendenti dalla scelta di un collegio di difesa – scelta legittima, ma non indispensabile – restano a carico del qui istante;

che l’istante – in relazione alla difesa dell’avv. __________ – non ha presentato la di lui nota professionale, ma soltanto lo scritto 18.12.2008 del legale al suo indirizzo: “mi riferisco al mandato che lei ebbe a conferirmi nel 1992 in merito alla sua difesa nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dall’allora Procura Pubblica, ora Ministero Pubblico, ora terminato per intervenuta prescrizione di tutti i reati ipotizzati a suo carico, e come da sua richiesta le posso confermare di avere ricevuto, a titolo di onorari e spese per le prestazioni professionali da me effettuate dal suo arresto nel 1992, un importo complessivo di CHF 45'000.-- (quarantacinquemila)” [doc. C, allegato all’istanza 5/8.6.2009];

che questa Camera, per procedere alla verifica della conformità della richiesta per oneri legali ai criteri della TOA, in vigore fino al 31.12.2007, e quindi all’esame dell’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, si fonda anzitutto sulla nota professionale dettagliata – ovvero indicante la tariffa oraria applicata, il dispendio orario e le spese per ogni singola operazione –, sulla base della quale confronta le prestazioni esposte con gli atti dell’incarto penale controllando se quanto indicato come effettuato sia sostenibile con riguardo – segnatamente – alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche;

che non tutte le operazioni riportate sono di conseguenza necessariamente indennizzate giusta l’art. 317 CPP;

che la necessità di una specifica si evince peraltro dai lavori preparatori agli art. 317 ss. CPP: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall’accusato prosciolto” (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506), dove per documentazione – con riferimento alle spese di patrocinio – si esige la presentazione di una nota professionale dettagliata (in analogia a quanto prevede – esplicitamente – l’art. 7 cpv. 1 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, che prescrive che il patrocinatore presenti all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio);

che l’onere della prova – in merito alle spese legali limitato, come detto, alla produzione della predetta nota – non comporta del resto difficoltà particolari: il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di rendiconto nei confronti del cliente, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; deve inoltre conservare i giustificativi per almeno dieci anni (art. 15 della Legge sull’avvocatura del 16.9.2002 / art. 11 della Legge sull’avvocatura del 15.3.1983) [cfr. anche l’art. 24 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e l’art. 9 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili];

che la non presentazione della specifica costringerebbe del resto questa Camera ad ipotizzare, secondo il caso, le prestazioni effettuate, la tariffa applicata, il dispendio orario e le spese, ciò che – se la fattispecie è complessa e/o se l’incarto penale è copioso – potrebbe rivelarsi arduo e, magari, anche arbitrario;

che la necessità di esibire una nota dettagliata tutela invero l’istante stesso;

che l’esigenza di presentare una nota dettagliata è stata confermata giurisprudenzialmente da questa Camera e dall’Alta Corte;

che questa Camera – in un caso in cui X. aveva chiesto l’assegnazione di un’equa indennità stabilita secondo il prudente giudizio in considerazione che la maggior parte degli atti erano stati compiuti dal defunto avv. Z. e che non disponeva più della documentazione necessaria a comprovarla – aveva reputato che: “Come rilevato, anche se la responsabilità dello Stato ex art. 317 CPP è di natura causale, l'istante deve sostanziare le sue pretese di indennità. Appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, CPP-TI, 1999, ad art. 320 pag. 508). Orbene, l'istante afferma di non essere più in grado di trovare la documentazione relativa agli onorari corrisposti all'avv. (…) (cfr. istanza cons. 5, p. 4). Questa non è una ragione sufficiente per giustificare il mancato assolvimento dell'onere della prova, che avrebbe potuto essere evaso del resto senza particolari difficoltà contattando segnatamente gli eredi del defunto avvocato, il professionista che possibilmente ha rilevato il suo studio legale, procedendo a una ricostruzione dei pagamenti effettuati o altro ancora. Indipendentemente dalla durata di una procedura, si deve poter esigere da una parte coinvolta in un procedimento, a maggior ragione se assistita da un legale, che abbia a conservare la documentazione necessaria per poter se del caso formulare pretese risarcitorie. L'istante del resto nemmeno fa valere e tantomeno documenta pretese di onorario riferibili all'assistenza offerta dall'attuale patrocinatore. Le spese di patrocinio sono documentabili e pertanto per il loro risarcimento non si può semplicemente rinviare all'art. 42 cpv. 2 CO, che trova applicazione solo quando un preciso calcolo sulla base di dati reali non sia possibile, oppure non possa essere preteso (STF 105 II 89; BSK OR I - A. K. SCHNYDER, n. 10 e 11 ad art. 42 CO). L’art. 42 cpv. 2 CO tende, difatti, soltanto ad agevolare la prova e non a liberare la parte lesa dall’onere probatorio (STF 122 III 221). Il fatto che il predetto articolo non elimini l’incombenza spettante a quest’ultima di sostanziare la propria pretesa è altresì evidenziato dalla dottrina (STF 122 III 221 e riferimenti). Il principio attitatorio non è quindi soppresso dall’art. 42 cpv. 2 CO (K. OFTINGER/ E. STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 6 n. 33 p. 260)” (decisione 4.9.2003, p. 7 s., inc. CRP 60.2002.332);

che il Tribunale federale ha tutelato questo giudizio ritenendo non arbitraria la conclusione di questa Camera [Esso si è anzitutto chinato sull’art. 42 cpv. 2 CO (il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato), invocato da X. Ha ritenuto che questa disposizione tendesse a facilitare la prova del danno quando esso o la sua entità non potessero essere dimostrati; non apriva tuttavia la possibilità per il danneggiato di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale. L’istante doveva indicare e dimostrare, nella misura del possibile ed in quanto potesse essere da lui ragionevolmente preteso, tutte le circostanze che fondavano il danno e che potevano permettere o facilitare la sua determinazione. Ha aggiunto che la sola possibilità che un danno si fosse effettivamente realizzato e che raggiungesse l’entità prospettata non era sufficiente, tale conclusione dovendo piuttosto imporsi in modo convincente e pressoché certo agli occhi del giudice. Siccome il pregiudizio subito doveva essere determinato concretamente, esso doveva essere di principio fondato su accertamenti effettivi, concreti e provati, che potevano essere sostituiti da valori sperimentali soltanto quando essi risultassero impossibili o necessitassero di un dispendio sproporzionato ed irragionevole. Il Tribunale federale, con riferimento al caso concreto, ha osservato che X. aveva genericamente sostenuto di non disporre della documentazione riguardante le spese della difesa; si era limitato a rilevare che la maggior parte degli atti erano stati eseguiti dai suoi patrocinatori più di dieci anni prima. Ha aggiunto che X. non aveva indicato nulla riguardo all’attività dei legali e non si era confrontato con le diverse fasi della procedura penale, accennando alle operazioni che sarebbero state necessarie e fornendo al giudice perlomeno delle indicazioni che potessero facilitare la determinazione degli oneri della difesa. Il fatto che, visto il lungo tempo trascorso ed il decesso del primo difensore, la raccolta di tutta la documentazione potesse risultare difficoltosa non dispensava X. dal fare il possibile per ricostruire, sulla base degli atti del procedimento penale, almeno una parte delle operazioni svolte ed esporre gli indizi che avrebbero permesso ai giudici di perlomeno stimare il dispendio causato dalla procedura. La circostanza che, per la fissazione del tempo necessario alla trattazione della pratica non fosse decisivo l’impiego temporale effettivo, ma il dispendio medio che un avvocato avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga, non esonerava X. dall’obbligo di fornire ai giudici concrete indicazioni sulle operazioni svolte dal legale al fine di permettere un apprezzamento effettivo del dispendio lavorativo. Infine, l’Alta Corte ha evidenziato che nella procedura di indennità il principio inquisitorio, parimenti invocato da X., trovava un’applicazione limitata, considerato che l’onere della prova spettava all’istante e che la domanda d’indennità doveva essere documentata e fondata su fatti precisi. Il principio non dispensava la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto fosse in sua facoltà (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3)];

che con giudizio 22.2.2006 in re F.F. (inc. CRP 60.2003.218) questa Camera – in modifica dei suddetti principi – ha nondimeno ritenuto che, anche in assenza di una lista dettagliata del dispendio orario, le spese legali potessero essere riconosciute per quanto ricostruibili dall’incarto penale agli atti;

che questa giurisprudenza – riconoscimento di spese legali in difetto di nota dettagliata per quanto ricostruibili dall’incarto – è stata applicata in casi in cui l’importo richiesto era contenuto e la ricostruzione delle operazioni non comportava difficoltà particolari [decisioni 9.9.2008 in re X. (inc. CRP 60.2007.341) e 20.5.2008 in re Y. (inc. CRP 60.2007.400)];

che questa Camera ha adottato questi criteri per evitare di dover interpellare l’istante, e per lui il suo legale, quando – in presenza di una domanda contenuta – la ricostruzione delle operazioni è semplice; ha tuttavia trascurato la sua precedente giurisprudenza, confermata dal Tribunale federale con giudizio 1P.602/2003 del 23.2.2004, in capo all’onere della prova che spetta all’istante;

che con giudizio 9.4.2010 in re S.P. (inc. 60.2005.1) questa Camera – per ripristinare la sicurezza del diritto, pregiudicata dalla sua giurisprudenza non lineare – ha precisato i principi applicabili alla richiesta di rifusione delle spese legali;

che l’istante deve presentare una nota professionale dettagliata: essa deve indicare la tariffa oraria applicata, il dispendio orario (in minuti) e le spese per ogni singola operazione effettuata;

che questo onere non comporta per il patrocinatore alcuna difficoltà in ragione dell’obbligo professionale di tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (art. 15 cpv. 1 LAvv del 16.9.2002 / art. 11 cpv. 1 LAvv del 15.3.1983);

che qualora sussista l’impossibilità di produrre la nota professionale dettagliata con, cumulativamente, le indicazioni di tariffa oraria applicata, dispendio orario (in minuti) e spese per ogni singola operazione, questa Camera procede all’esame della pretesa sulla sola base degli atti se, cumulativamente, l’istante produce nondimeno una nota con la menzione delle prestazioni effettuate spiegando compiutamente le ragioni dell’incompleta specifica, la domanda è contenuta e la ricostruzione delle operazioni è semplice;

che, in difetto di una di queste condizioni, questa Camera respinge la richiesta in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha confermato l’esigenza di produrre una specifica in ragione dell’onere della prova spettante all’istante medesimo (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3);

che nella fattispecie l’istanza di indennità è stata presentata il 5/8.6.2009, ossia prima della sentenza 9.4.2010 in re S.P. (inc. 60.2005.1), peraltro non pubblicata;

che, in queste circostanze, si impone di riconoscere le spese legali anche in difetto di nota professionale, per quanto ricostruibili dall’incarto;

che l’eventuale impossibilità di individuare ogni specifica prestazione deve essere patita dall’istante medesimo, che – pur comprendendo il tempo trascorso dall’assunzione del mandato – doveva perlomeno tentare di descrivere gli atti effettuati dal suo legale (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che si deve anzitutto stabilire la tariffa oraria da applicare al caso di specie;

che il mandato di difesa è stato conferito all’avv. __________ nel 1992 (doc. C, allegato all’istanza 5/8.6.2009);

che il caso, come indicato, benché concernesse diverse fattispecie, con assunzione agli atti di ampia documentazione (fatto, questo, di cui si terrà conto nel calcolo del dispendio orario), non presentava particolari difficoltà, per cui si giustifica applicare le usuali tariffe orarie, a dipendenza dell’anno in cui le operazioni sono state effettuate (CHF 200.-- per gli anni 1992-1995; CHF 220.-- per gli anni 1996-2000; CHF 250.-- per gli anni dal 2001);

che, per quanto concerne il computo delle spese, esse sono calcolate secondo i principi giusta l’art. 3 TOA [Oltre agli onorari l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a CHF 50.-- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) CHF 1.--/km per le trasferte con la propria automobile]: se date, esse saranno indicate tra [ ] dopo l’onorario ( );

che l’avv. __________ ha presentato l’istanza di libertà provvisoria 14.10.1992 (AI 86) (90 min) [CHF 40.--], il reclamo 6.11.1992 (AI 96) (150 min) [CHF 149.--], le controsservazioni 18.11.1992 (AI 107) (60 min) [CHF 77.--], l’istanza di complemento di inchiesta 17.11.1995 (AI 198) (150 min) [CHF 40.--], ha assistito agli interrogatori del cliente e di terzi in data 18.5.1992 (90 min), 17.6.1992 (120 min), 28.7.1992 (60 min), 28.8.1992 (120 min), 3.9.1992 (180 min), 30.9.1992 (90 min), 23.10.1992 (180 min), 6.11.1992 (180 min), 10.11.1992 (180 min), 12.11.1992 (240 min), 23.11.1992 (180 min), 24.12.1992 (60 min), 27.10.1993 (180 min), 17.11.1993 (240 min), ha esaminato gli atti e si è preparato per il dibattimento (3310 min, pari a 55 ore e 10 min), ha partecipato al dibattimento (75 min) [apertosi alle ore 9.25 e chiusosi alle ore 9.45 (AI 222)], ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con il cliente (1260 min, pari a 21 ore), ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con terzi (260 min, pari a 4 ore e 20 min), ha redatto diversi scritti all’indirizzo del Ministero pubblico – (AI 95) (20 min) [CHF 11.--], (AI 124) (45 min) [CHF 15.--], (AI 149) (15 min) [CHF 15.--], (AI 154) (15 min) [CHF 11.--], (AI 161) (10 min) [CHF 10.--], (AI 162) (10 min) [CHF 10.--], (AI 168) (10 min) [CHF 10.--], (AI 197) (10 min) [CHF 10.--], (AI 217) (10 min) [CHF 5.--] – e (verosimilmente) all’indirizzo del cliente e di terzi – (180 min) [CHF 170.--] –;

che devono essere ammesse spese per apertura incarto [CHF 50.--], telefoniche [CHF 80.--], per fotocopie [CHF 250.--];

che, a titolo di onorario, viene riconosciuto l’importo di CHF 28'085.80, di cui CHF 14'016.65 inerenti gli anni 1992-1994 (a CHF 200.--/ora, senza IVA) [4205 min, pari a 70 ore e 5 min, di cui 2400 min per AI 86, 96, 107 e per interrogatori, 900 min per esame atti, 600 min per colloqui con il cliente, 120 min per colloqui con terzi, 125 min per scritti (AI 95, 124, 149, 154, 161, 162, 168) e 60 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 2'766.65 inerenti l’anno 1995 (a CHF 200.--/ora, con IVA al 6.5%) [830 min, pari a 13 ore e 50 min, di cui 150 min per AI 198, 10 min per AI 197, 480 min per esame atti, 100 min per colloqui con cliente, 50 min per colloqui con terzi, 40 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 660.-- inerenti gli anni 1996-1998 (a CHF 220.--/ora, con IVA al 6.5%) [180 min, pari a 3 ore, di cui 100 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 20 min per colloqui con terzi, 30 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 330.-- inerenti gli anni 1999-2000 (a CHF 220.--/ora, con al IVA al 7.5%) [90 min, pari a 1 ora e 30 min, di cui 30 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 10 min per colloqui con terzi, 20 min per scritti a cliente ed a terzi] e CHF 10'312.50 inerenti l’anno 2001 (a CHF 250.--/ora, con IVA al 7.6%) [2475 min, pari a 41 ore e 15 min, di cui 10 min per AI 217, 1800 min per esame degli atti e preparazione del dibattimento, 75 min per dibattimento, 500 min per colloqui con cliente, 60 min per colloqui con terzi, 30 min per scritti al cliente ed a terzi];

che le spese, calcolate forzatamente in modo approssimativo, ammontano a CHF 953.-- [CHF 618.-- per gli anni 1992-1994 (senza IVA) (AI 86, 95, 96, 107, 124, 149, 154, 161, 162, 168, CHF 348.--; apertura incarto, CHF 50.--; scritti al cliente ed a terzi, CHF 70.--; spese telefoniche, CHF 30.--, fotocopie, CHF 120.--); CHF 200.-- per gli anni 1995-1998 (IVA al 6.5.%) (AI 197, 198, CHF 50.--; scritti al cliente ed a terzi, CHF 50.--; spese telefoniche, CHF 30.--; fotocopie, CHF 70.--); CHF 60.-- per gli anni 1999-2000 (IVA al 7.5%) (scritti al cliente ed a terzi, CHF 20.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--), CHF 75.-- per l’anno 2001 (IVA al 7.6%) (AI 217, CHF 5.--, scritti al cliente e a terzi, CHF 30.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--);

che l’IVA assomma a CHF 1'054.45 [CHF 235.75 inerenti CHF 3'426.65 di onorario e CHF 200.-- di spese (anni 1995-1998: IVA al 6.5%); CHF 29.25 inerenti CHF 330.-- di onorario e CHF 60.-- di spese (anni 1999-2000: IVA al 7.5%); CHF 789.45 inerenti CHF 10'312.50 di onorario e CHF 75.-- di spese (anno 2001: IVA al 7.6%)];

che, con riferimento al patrocinio dell’avv. __________, all’istante va rifusa la somma di CHF 30'093.25, di cui CHF 28'085.80 per onorario, CHF 953.-- per spese e CHF 1'054.45 per IVA;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 5.6.2009 della presente istanza;

che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato nel mese di maggio 2008 (AI 243), dopo le note vicende riguardanti l’avv. __________ e dopo che dal 2001 nulla era più intervenuto: si giustifica di conseguenza rifondere gli oneri legali inerenti il suo patrocinio;

che il legale si è sostanzialmente limitato a sollecitare l’emanazione di un decreto di abbandono per intervenuta prescrizione dell’azione penale (AI 243, 244, 245, 246, 247);

che, in ragione del motivo per cui era stato chiesto l’abbandono del procedimento penale, manifestamente dato, erano sufficienti i predetti scritti al magistrato inquirente (inutili, quindi, i colloqui e gli incontri con il procuratore pubblico, indicati nel doc. D, allegato all’istanza 5/8.6.2009);

che a titolo di onorario va rifuso l’importo di CHF 1'395.85, ovvero 335 min, pari a 5 ore e 35 min, a CHF 250.--/ora, di cui 35 min per gli scritti al procuratore pubblico (AI 243, 244, 245, 246, 247), 120 min per i colloqui con il cliente e 180 min per l’esame degli atti;

che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 130.-- (di cui CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 70.-- per scritti e CHF 10.-- per telefonate al cliente), e l’IVA, pari a CHF 115.95;

che, in merito al patrocinio dell’avv. PR 1, all’istante va rifuso l’importo di CHF 1'641.80, oltre interessi – come in precedenza – dal 5.6.2009;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula, a titolo di perdita di guadagno, la somma di CHF 139'812.--, oltre interessi;

che, a suo dire, le accuse prospettategli avrebbero gravemente minato la sua credibilità in ambito lavorativo;

che durante la carcerazione preventiva sarebbe stato licenziato da __________, per la quale sarebbe stato attivo dal 1986, con un salario medio annuo di CHF 51'000.--;

che dalla scarcerazione sino al mese di giugno 1995 non avrebbe beneficiato dello stipendio indicato o di altra entrata (fatta eccezione per alcune indennità di disoccupazione), per cui non sarebbe stato in grado di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia;

che si giustificherebbe pertanto il risarcimento della perdita di guadagno, “(…) il cui nesso causale con l’apertura dei procedimenti penali nei suoi confronti è manifesto, (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 13);

che, interrogato il 15.7.1992, giorno del suo arresto, ha dichiarato – tra l’altro – che “svolgo attività di commerciante e devo dire che sino a qualche mese fa io facevo parte della direzione della ditta __________ con sede a __________ in via __________. Da un mese a questa parte sono in trattativa che (recte: con) la società __________ con sede a __________ per entrare come agente commerciale. (…) Vorrei dare alcuni particolari sulla fallita società __________; fu fondata nel 1983 da me con altri due soci __________ residenti uno in __________ e l’altro in __________. In questi anni devo dire che abbiamo cambiato diverse maestranze o meglio personale impiegato nei vari lavori all’interno della ditta. Anche mio fratello __________ ha lavorato come direttore in __________ e lasciò tale impiego circa un anno e mezzo prima. Tale ditta ha chiuso circa nel gennaio 92 con un fallimento. E’ giusto dire che io ho svolto le mie mansioni dirigenziali dal 1985 sino al giorno della citata chiusura” (verbale di interrogatorio 15.7.1992, p. 1);

che l’estratto del registro di commercio conferma che la società in questione è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 13.12.1991 della Pretura del distretto di __________ (AI 191);

che, in queste circostanze, in ragione delle dichiarazioni medesime dell’istante, è manifesto che il danno invocato – perdita di guadagno pari a CHF 139'182.-- da ricondurre al licenziamento intervenuto nel corso della detenzione preventiva [“Durante la carcerazione preventiva IS 1 è stato licenziato dalla società __________, (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 13)] – è inesistente: per suo dire, infatti, al momento del suo arresto non lavorava più per detta società, chiusa in seguito a fallimento;

che il doc. F allegato all’istanza 5/8.6.2009 – estratto conto individuale dell’Istituto delle assicurazioni sociali – indica del resto che era “persona senza attività lucrativa” fin dal mese di gennaio 1992;

che è invero abusivo postulare una perdita di guadagno palesemente infondata in considerazione del suo stesso dire, ciò di cui si terrà evidentemente conto nel calcolo della tassa di giustizia;

che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda CHF 57'050.-- (CHF 350.--/giorno per i 163 giorni di carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

che IS 1 è stato arrestato il 15.7.1992 con le accuse di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti;

che con decisione 14.12.1992 la Camera dei ricorsi penali ha concesso all’istante la libertà provvisoria ad alcune condizioni (AI 116);

che l’accusato è stato scarcerato il 24.12.1992 (AI 125);

che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 163 giorni;

che per detti 163 giorni di carcerazione va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 24'450.-- (CHF 150.--/giorno, somma che questa Camera ammette per carcerazioni da due a cinque mesi), oltre interessi dal 25.7.2008, come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi);

che si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;

che il procedimento penale promosso a suo carico gli avrebbe incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità siccome accusato di reati gravi, che avrebbero gettato discredito sui di lui privatamente e professionalmente e sui suoi familiari;

che avrebbe trascorso un lungo periodo in detenzione (in buona parte presso le carceri pretoriali in condizioni notoriamente precarie) malgrado le scarse e fragili prove raccolte;

che il suo stato di grande sofferenza, che avrebbe sopportato e che sopporterebbe tuttora, sarebbe confermato dal certificato medico del dr. med. __________;

che l’ammontare dell’indennità dovrebbe tenere conto che è stato oggetto di un lungo ed inconcludente procedimento penale terminato con un decreto di abbandono emanato ad oltre 16 anni dal suo arresto, anni che avrebbe vissuto nell’angoscia;

che ci sarebbe stato un vero e proprio tracollo della vita professionale e negli affetti familiari che avrebbero accentuato il suo grave travaglio morale;

che i reati ipotizzati al momento dell’arresto – ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti – si possono reputare relativamente gravi, ma non infamanti;

che il certificato medico del marzo 2009 (dr. med. __________, __________) attesta che l’istante “nel periodo di grave tormento dovuto alla carcerazione, subita nel periodo luglio – dicembre 1992, è stato travolto da una importante depressione caratterizzata da indolenza e tratti abbandonici e non gli importava più granché della sua vita” (doc. E, allegato all’istanza 5/8.6.2009);

che detto certificato riferisce quindi soltanto di uno stato depressivo durante la carcerazione preventiva: non riporta ulteriori conseguenze alla di lui salute, come pretende IS 1 [“Lo stato di grande sofferenza che ha sopportato e sopporta tuttora l’istante trova conferma nel certificato medico (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 9)];

che è nell’ordine generale delle cose che, nel corso di una privazione della libertà, possa subentrare una depressione, di cui tuttavia tiene già conto l’importo base assegnato;

che, inoltre, il 28.7.1992 è stato disposto il suo trasferimento, a partire dal 30.7.1992, presso il PCT “La Stampa” (AI 57), per cui i giorni trascorsi presso le carceri pretoriali sono stati limitati;

che, come esposto con riferimento al danno materiale, non si può manifestamente reputare che l’arresto ed il seguente procedimento penale [“Dall’estate 1992 (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10)] gli abbiano cagionato “(…) un vero e proprio tracollo della vita professionale (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10), come preteso;

che non comprova che gli affetti familiari abbiano sofferto in maniera straordinaria, ovvero oltre quanto si possa considerare normale quando una persona è oggetto di procedimento penale;

che la violazione del principio di celerità è stata sanzionata con la non considerazione della colpa di IS 1 nell’apertura del procedimento penale, colpa che avrebbe giustificato una riduzione dell’indennità e quindi anche del torto morale;

che, in queste circostanze, in difetto di ragioni atte ad aumentare o diminuire la somma base, si riconosce, a titolo di torto morale, l’importo complessivo di CHF 24'450.--, oltre interessi, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale è stato abbandonato per prescrizione dell’azione penale;

che, a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 5'000.--;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1’000.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 57'185.05, di cui CHF 31'735.05, oltre interessi, per spese legali (CHF 30'093.25 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 1'641.80 per il patrocinio dell’avv. PR 1), CHF 24'450.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1’000.-- per ripetibili;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- (per tenere conto del carattere abusivo della richiesta di danno materiale) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 10’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 8'000.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 57'185.05, oltre interessi del 5% su CHF 31'735.05 dal 5.6.2009 e su CHF 24'450.-- dal 25.7.2008.

  1. La tassa di giustizia di CHF 10’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 10’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 8'000.--.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2009.221
Entscheidungsdatum
09.07.2010
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026