Incarto n. 60.2009.2

Lugano 5 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 28/30.12.2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 16.12.2008 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli in materia di assistenza giudiziaria;

richiamate le osservazioni 7/8.1.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 12/13.1.2009 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nell'ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr; decreto d'accusa del 13.10.2008, DA __________) con istanza 2/9.12.2008 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d'ufficio (AI 1, inc. GIAR __________);

che con decisione 16.12.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d'ufficio, essendo in presenza di un caso che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (AI 6, inc. GIAR __________);

che con il presente tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraccitata sostenendo che "(…) nel decreto d'accusa non si è tenuto conto minimamente delle condizioni attenuanti (padre malato, urgenza della trasferta, spostamento brevissimo, ecc…), le quali rendono questo caso di non proprio facile lettura (…)"; inoltre le conseguenze del procedimento andrebbero "(…) ben oltre la semplice pena per l'infrazione alla legge della circolazione, vi era di fatto un'altra sentenza sospesa condizionatamente che ne amplifica e di molto le ripercussioni" (ricorso 28/30.12.2008);

che la competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 28/30.12.2008 si fonda sull'art. 35 della Legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (Lag);

che il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);

che pertanto la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);

che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);

che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che, nella fattispecie in esame, con decreto 13.10.2008 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 60 aliquote giornaliere da CHF 100.-- ciascuna ed alla multa di CHF 500.--, siccome ritenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver "(…) condotto l'autovettura Mitsubishi targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.01.2008 per un periodo indeterminato", fatti avvenuti a __________ il __________ (decreto d'accusa del 13.10.2008, DA __________);

che il magistrato inquirente ha inoltre proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 80.-- ciascuna per complessivi CHF 2'400.--, decretata nei confronti del ricorrente in data 5.11.2007 (decreto d'accusa del 13.10.2008, DA __________);

che il ricorrente afferma che il giudice dell'istruzione e dell'arresto non avrebbe considerato la proposta del procuratore pubblico di revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;

che ciò nonostante non si può ritenere che nel caso di specie sarebbe necessaria la presenza di un legale per tutelare i diritti di RI 1 ritenuto che da un'attenta lettura dell'incarto non appare che gli interessi del ricorrente siano colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d'accusa, presenti particolari problemi di fatto che necessitino approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto nella decisione impugnata;

che, in particolare, dal "verbale del conducente" del 16.04.2008, allegato al rapporto di segnalazione del 18.5.2008 allestito dalla polizia cantonale, risulta che il ricorrente è stato in grado di rispondere alle domande poste dall'agente interrogante, non contestando peraltro i fatti imputatigli (AI 1, "verbale del conducente" del __________ allegato al rapporto di segnalazione del 18.05.2008, inc. MP __________);

che ciò posto e considerato inoltre che il procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al dibattimento (AI 5, scritto 15.12.2008 del GIAR, inc. GIAR __________), si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in relazione ai fatti accaduti e di contestare la condanna del procuratore pubblico (come pure la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 aliquote giornaliere decretata il __________ dal Ministero pubblico), anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;

che quindi non si impone la designazione di un difensore d’ufficio, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;

che, se del caso, qualora il giudice di merito si accorga, nel corso del dibattimento, che il qui ricorrente necessiti di un difensore, potrà in ogni momento sospendere la procedura e richiedere la nomina di un patrocinatore d’ufficio;

che ciò nonostante RI 1 può, se lo desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;

che il ricorso va pertanto respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di RI 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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