60.2009.190

Incarto n. 60.2009.190

Lugano 22 giugno 2009/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 11/12.5.2009 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1

contro la decisione 28.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo (inc. __________);

richiamato lo scritto 20.5.2009 del giudice dell’applicazione della pena, che conferma la decisione impugnata con le relative motivazioni, senza formulare osservazioni;

preso atto che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, interpellata, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. RI 1 sta attualmente espiando presso il carcere di __________, __________ [dove è giunto il 7.10.2008 – per essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui domandata – proveniente da __________, __________, dove era stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa per motivi disciplinari], la pena detentiva di venti anni per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) e la pena detentiva di sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].

La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).

b. Il 31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio di nuovi reati (inc. __________).

c. RI 1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in compagnia della moglie e del figlio.

Con decisione 24.1.2008 – preso atto dei preavvisi dell’Ufficio di patronato, della Direzione del penitenziario di __________, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo [“Il giudice, esposte le vicende penali/personali di RI 1, ha sottolineato come, nell’esame della domanda, pesasse in maniera particolarmente negativa la reiterata recidiva dell’istante, condannato in quattro occasioni, dal 1985 al 2005, con pene che superavano i ventotto anni. L’istante, oltre ad avere commesso un omicidio (non esitando, quindi, a far uso di un’arma da fuoco), aveva ripetutamente perpetrato furti e rapine, e questo quando ancora era in esecuzione di pena (semilibertà). La carcerazione non lo aveva indotto a un reale ravvedimento / emendamento. Aveva sempre abusato della fiducia riposta in lui; aveva manifestato un limitato riconoscimento delle sue responsabilità ed una totale assenza di autocritica per i reati commessi, oggettivamente gravi. La sua (ancora) attuale pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione della pena e dalla psichiatria. RI 1 non aveva elaborato un progetto per il futuro (rifiutandosi di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente di procedere ad un lavoro su sé stesso e sui reati commessi). A suo favore il giudice dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto presso il penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la lunga detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale. Ha, in conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo congedo: la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire il reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale (inc. __________)” (decisione 1.4.2008 di questa Camera, p. 2/3, inc. __________)].

Questa Camera, con sentenza 1.4.2008, ha respinto – per quanto ricevibile – il ricorso 6/7.2.2008 presentato da RI 1 contro la decisione del giudice dell’applicazione della pena. Ha ritenuto, in particolare, che – nell’esame della prognosi futura – era da considerarsi anche la condotta passata del pluripregiudicato ricorrente, che era stato accertato (con sentenze cresciute in giudicato) che RI 1 – mentre godeva della libertà condizionale rispettivamente approfittando della semilibertà concessagli – avesse (gravemente) delinquito, che non si poteva reputare che si fosse (improvvisamente) ravveduto, che era da considerare pericoloso, che doveva rimproverare solo sé stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia e che era fuori luogo la critica nei confronti delle competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale (posto come, anche quando si trovava incarcerato in Ticino, non avesse mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno psichiatrico/psicologico). Ha concluso che la sicurezza/tutela dell’ordine pubblico ostava alla concessione di un primo congedo quale misura di reinserimento sociale: RI 1 era ancora pericoloso (inc. __________).

Il 24.6.2008 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1. Ha ritenuto che, per quanto concerneva le modalità utilizzate a livello cantonale per formulare la prognosi relativa al suo comportamento in libertà, se la natura delle infrazioni commesse non era determinante, le circostanze in cui l’autore aveva agito erano di rilievo nella misura in cui potevano fornire indicazioni sulla personalità del detenuto e sul suo probabile comportamento in libertà. Inoltre, ha sottolineato che il diritto federale non imponeva l’esecuzione di una perizia psichiatrica; nella fattispecie era stato chiesto il parere (ex art. 75a CP) alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, ciò che era sufficiente per stabilire la sua pericolosità (inc. __________).

d. Con giudizio 24.1.2008 – sentito RI 1 e preso atto dei preavvisi della Direzione del penitenziario di __________, della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dell’Ufficio di patronato e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la di lui richiesta di liberazione condizionale 15.11.2007 perché persona pericolosa e per rischio di nuovi reati (inc. __________).

La Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione con giudizio 1.4.2008 (inc. __________).

Il 29.8.2008 il Tribunale federale ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente accolto il ricorso in materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1 annullando le decisioni 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena e 1.4.2008 di questa Camera e rinviando gli atti al giudice dell’applicazione della pena, che doveva comunicare al ricorrente i nominativi dei membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha infatti ritenuto che – visto il ruolo della Commissione – al detenuto doveva essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei suoi membri, fatto che implicava, evidentemente, che i loro nominativi fossero noti. Ciò che tuttavia non era stato il caso nella fattispecie concreta. Ha inoltre reputato che la presenza nella Commissione di un giudice che in passato aveva già condannato l’interessato non violava gli art. 62d CP e 29 cpv. 1 Cost. e che si poteva ricusare il procuratore pubblico, membro della Commissione, solo qualora avesse sostenuto l’accusa nei procedimenti conclusisi con le condanne a pene che il ricorrente stava scontando [inc. __________ (DTF __________)].

e. Con decisione 30.12.2008, sentito RI 1 il 10.12.2008, il giudice dell’applicazione della pena ha (di nuovo) negato la liberazione condizionale. Il giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha, in ordine, riferito di avere comunicato al ricorrente – conformemente al giudizio 29.8.2008 del Tribunale federale (inc. __________) – la composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Ha ritenuto che, per alcune rapine commesse in correità nel 1990, il procuratore generale avesse emanato un decreto di abbandono nei confronti di RI 1, per cui non si poteva concludere che il magistrato inquirente avesse sostenuto l’accusa a suo carico, come esatto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte per fondare la sua ricusa. La Commissione era organo collegiale: il fatto che il rappresentante della psichiatria non avesse prodotto un referto scritto non era tale da inficiare l’operato della Commissione. Il giudice, nel merito, ha ribadito le identiche motivazioni che, il 24.1.2008, l’avevano indotto a rifiutare la liberazione condizionale. Ha concluso che il rischio che egli – ancora pericoloso – commettesse nuovi reati, anche di oggettiva gravità, era elevato. La liberazione condizionale era contraria alla giurisprudenza: si trovava in regime chiuso, senza avere superato nessuna tappa nell’ambito della progressione della pena (inc. __________).

Questa Camera – adita con ricorso 19/20.1.2009 – ha annullato la predetta decisione con giudizio 22.6.2009 perché il giudice dell’applicazione della pena aveva manifestamente violato il diritto di essere sentito di RI 1 (inc. __________).

f. Con decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica su RI 1.

Il perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente (ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.

g. RI 1, con scritto 20/21.4.2009, preso atto della perizia psichiatrica, ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena di valutare la possibilità di concedergli un primo congedo. Il perito aveva infatti affermato che non c’erano ostacoli ad un allentamento del regime carcerario, che il rischio di recidiva era legato a situazioni di vita insoddisfacenti (per cui, a dire del postulante, il rischio di commissione di reati nel lasso di tempo di un congedo non sussisteva) e che solo il contatto costante ed approfondito con la famiglia, ed in particolare con la moglie, permetteva al detenuto di capire ed affrontare possibili situazioni conflittuali.

Ha inoltre comunicato che, certamente, la concessione di allentamenti del regime carcerario poteva andare di pari passo con una terapia psichiatrica/sociale, alla quale non si opponeva.

h. Con decisione 28.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta di concessione di un primo congedo.

Il giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha sostanzialmente ribadito le motivazioni che, il 24.1.2008, l’avevano portato a non accordare il congedo (reiterata recidiva, oggettiva gravità dei reati commessi, assenza di un vero e proprio progetto per il futuro). Ha ritenuto che la perizia del dr. med. __________ avesse pienamente confermato il palese rischio di recidiva, anche nell’ambito di reati violenti. Ha sottolineato che, se RI 1 voleva realmente beneficiare di un congedo, doveva impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale, che gli permetteva di confrontarsi con i reati ed anche con il bilancio personale. Nel contesto della terapia, nell’ipotesi di una indicazione in questo senso da parte dei terapeuti, si poteva entrare nel merito di un primo congedo, con valenza terapeutica (inc. __________).

i. Con tempestivo ricorso RI 1 chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda di congedo.

Il ricorrente – con riferimento al rischio di recidiva, unico elemento esaminato dal giudice dell’applicazione della pena – sostiene che, essendo stata, finalmente, esperita una perizia psichiatrica, tutte le speculazioni fatte da persone non cognite nel campo della psichiatria dovrebbero essere messe da parte. Le valutazioni del giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua recidiva passata non potrebbero di conseguenza più venir considerate.

Il giudice avrebbe ripreso alcuni passaggi del rapporto peritale, perizia che tuttavia non avrebbe considerato in maniera completa. Infatti, dopo avere appurato che non soffriva di disturbi psichiatrici, avrebbe sviluppato la propria analisi sulla presunzione della loro esistenza: la presenza di tratti dissociali, attestati dal perito, sarebbe ben diversa dal disturbo di personalità antisociale discusso nel giudizio impugnato. Avrebbe estrapolato dal risultato globale del test – che negava un disturbo psichiatrico – gli elementi che facevano al caso per giustificare la sua decisione.

Il giudice dell’applicazione della pena avrebbe ritenuto, sulla base della perizia, un grave rischio di recidiva specifica anche per quanto atteneva ad eventuali reati con l’uso di violenza; il perito avrebbe tuttavia concluso per un rischio di grado medio in generale, che diventerebbe un rischio moderato per i reati violenti.

Avrebbe completamente sorvolato sulle condizioni espresse dal perito, di assoluta importanza nella valutazione del congedo, in merito alle circostanze per cui il rischio di recidiva diventa reale ed effettivo. Infatti, soltanto una situazione di particolare ed elevato stress – mancanza di lavoro o di attività giornaliera strutturata, situazione economica insoddisfacente, problemi coniugali – potrebbe concretizzare il rischio: si tratterebbe di situazioni che, per essere ansiogene, andrebbero vissute su una durata medio-lunga e non certo sulla durata di un congedo, solo di alcune ore.

Il perito avrebbe reputato che – essendo il rischio di recidiva alto principalmente in situazioni di vita insoddisfacenti – non c’erano controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del regime carcerario, in particolare per quanto riguardava i congedi, seguiti da un assistente sociale. I congedi sarebbero auspicati dal perito perché sarebbero l’unico modo per RI 1 per riconoscere gli ambiti problematici della sua vita e per affrontarli ed elaborarli al suo rientro in carcere con l’aiuto di un assistente sociale. Questo modo di procedere ridurrebbe, per il perito, il rischio – già scarso – di commissione di reati violenti.

La giurisprudenza del Tribunale federale – per cui per concedere il primo congedo non è necessaria una prognosi favorevole, è sufficiente che essa non sia sfavorevole – sarebbe adempiuta.

Non ammetterebbe la critica di non essersi autonomamente mosso per migliorare la propria situazione: ha infatti accettato di essere trasferito in un carcere preventivo molto duro, quale sarebbe __________, per sottoporsi a perizia ed a terapia. Non comprenderebbe perché, malgrado numerose richieste, non sarebbe ancora stato allestito il piano di esecuzione della sanzione.

in diritto

  1. 1.1.

Il giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 20/21.4.2009 di RI 1 con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.4.2009, inc. __________).

1.2.

Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il gravame 11/12.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

2.2.

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3.

La materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art. 80 cpv. 1 RCPT)].

La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena].

2.4.

In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

  1. 3.1.

Il giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con decisione 28.4.2009, la domanda di concessione di un primo congedo.

Nel suo giudizio, qui impugnato, ha ritenuto, in particolare, che se “(…) vuole avere realmente la possibilità di ricevere un congedo, come ben indicato dal perito, RI 1 dovrà impegnarsi nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale che gli permetta di confrontarsi con i delitti perpetrati ed anche con il bilancio personale oggi decisamente insufficiente. Nell’ambito di questa terapia medico-psicologica, se vi sarà un’indicazione in questo senso da parte dei terapeuti, si potrà entrare nel merito di un primo congedo, che dovrà comunque avere una chiara valenza terapeutica, ed essere seguito da adeguati rapporti. Sino a quel momento la concessione di congedi appare decisamente prematura, a ragione dell’alto rischio di recidiva tuttora persistente ed accertato anche dalla perizia psichiatrica” (decisione 28.4.2009, p. 9, inc. __________).

3.2.

RI 1 reputa che il giudice dell’applicazione della pena abbia ripreso alcuni passaggi della perizia 9.4.2009 del dr. med. __________ in maniera incompleta e senza considerare le sue conclusioni; in particolare, il giudice avrebbe ritenuto che soffra di disturbo della personalità antisociale (mentre il perito avrebbe rilevato tratti dissociali) e che presenti un grave rischio di recidiva specifica anche con riferimento a reati con l’uso di violenza (mentre il perito avrebbe concluso per un rischio di grado medio in generale, moderato per i reati violenti e piuttosto basso per azioni violente nei confronti di terzi); inoltre, il giudice avrebbe sorvolato sul fatto che il perito ha ritenuto alto il rischio di recidiva qualora viva una situazione di particolare elevato stress.

Il perito avrebbe asserito che non c’erano controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del regime carcerario, in particolare per quanto riguardava i congedi, seguiti da un assistente sociale. Il perito avrebbe di conseguenza reputato che a RI 1 andassero concessi congedi di alcune ore, con l’indicazione di norme di comportamento e con il sostegno – al suo rientro in carcere – dell’assistente sociale di riferimento.

3.3.

Il dr. med. __________ – nel suo rapporto – ha ritenuto che RI 1 non presentasse disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34); il qui ricorrente manifestava “antisoziale Persönlichkeitszüge” (che non sfociavano in un disturbo di personalità antisociale) [p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34]. Ha reputato che il peritato, qui ricorrente, mostrasse una “(…) Persönlichkeit mit vor allem manipulativen Zügen, die gewisse Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit zeigt, mit einer gewissen Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit ein kriminogenes Verhaltensmuster gezeigt” (p. 30).

Il perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha concluso – dopo avere esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi – per l’esistenza “eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos” (p. 33). Rispondendo al quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?”] ha indicato che “der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für die Begehung neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von in der Literatur genannten 10 bis 25%”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla prognosi – occorreva, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere, dal profilo peritale, “(…) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht, er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau, andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen” (p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “(…) deutlich erhöht sein. Auch die Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tätlichkeit gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann wieder deutlich erhöht” (risposta al quesito 5.2.2, p. 35).

Il dr. med. __________ ha reputato che i suddetti fattori di rischio per una futura delinquenza di RI 1 “(…) können mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie und einer therapeutischen Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte des Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im Leben verpasst zu haben, die auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden” (p. 33/34). In particolare, “zur Verbesserung der Prognose sollte, (…), eine deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (…) Da sich die Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender Lebenssituationen stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht langsamen therapeutisch und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit Einholung von Berichten, wie es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist, nichts im Wege. Erst im Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird es dem Expl. möglich sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch zu bearbeiten” (p. 34). Era necessario, a suo giudizio, “(…) einer langsamen, am besten therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung, welche auch den Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte” (risposta al quesito 5.2.4, p. 36).

Il perito ha reputato prematura la liberazione condizionale.

3.4.

Il giudice dell’applicazione della pena, come esposto, ha ritenuto che RI 1 doveva anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto esaminare la concessione di un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza terapeutica – solo qualora i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo senso.

Il perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal profilo psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo; non si è pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “therapeutisch und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung” (p. 34), posto come RI 1 poteva affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che potevano aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti con la famiglia e con la moglie.

Il dr. med. __________ sembra quindi avere dato l’indicazione di un allentamento del regime carcerario fin da subito, proprio per permettere il confronto con situazioni di stress: non si esprime espressamente circa le modalità ed in particolare su eventuali congedi.

L’indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri che il perito giunga a questa conclusione non basta, evi-dentemente, per accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. __________) [confermato dal Tribunale federale il 24.6.2008 (inc. __________)] e dal perito qualora dovesse cadere nella criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora) pericoloso per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare l’alleggerimento del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe avere detto, ipotizzando il suo pensiero.

In queste circostanze, gli atti devono essere ritornati al giudice dell’applicazione della pena affinché chieda al dr. med. __________ di esplicitare il concetto di “Lockerung” menzionato nel suo rapporto peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se ritiene opportuno – dal profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata sia, fin da subito, accompagnata da congedi.

Il giudice dell’applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo; qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le ragioni (decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009).

3.5.

RI 1 rileva che – sebbene ripetutamente domandato – non esiste (ancora) un piano di esecuzione della sanzione [che contiene (anche) indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3 CP)].

Il fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto peritale (che, come indicato, dovrà nondimeno essere completato) rispettivamente che il ricorrente sia intenzionato a sottoporsi a terapia (come raccomandato dal perito) permette invero di cominciare ad allestire il piano di esecuzione della sanzione, che – a giudizio di questa Camera – non può (più) essere procrastinato. La preparazione del piano costringerà infatti RI 1 a concretamente pensare al suo futuro fuori dal carcere e quindi a confrontarlo con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente valutare il pericolo di recidiva).

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la decisione 28.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. __________) è annullata ai sensi dei considerandi.

§§ Gli atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – acquisito agli atti il complemento peritale del dr. med. __________, garantito a RI 1 il diritto di essere sentito – si (ri)pronuncerà sull’istanza di primo congedo.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2009.190
Entscheidungsdatum
22.06.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026