60.2009.183

Incarto n. 60.2009.183

Lugano 13 maggio 2009/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 6/7.5.2009 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1 e avv., ,

contro

la decisione 30.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo (inc. GIAP __________);

richiamati gli scritti 8.5.2009 del giudice dell’applicazione della pena – che non presenta osservazioni confermandosi nella decisione impugnata – e 8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che preavvisa favorevolmente la concessione di un congedo anticipato di breve durata nella forma dell’accompagnamento –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con sentenza 8.11.2007 RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali, avendo agito in stato di scemata imputabilità del quaranta per cento ed in stato di grave angustia, alla pena detentiva di quattro anni – computato il carcere preventivo sofferto dal 16.9.2003 al 17.10.2003 – per titolo di ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, di falsità in documenti e di amministrazione infedele aggravata; è stato inoltre condannato a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc. TPC __________, giudizio divenuto definitivo dopo la sentenza 8.1.2008 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e la sentenza 20.5.2008 del Tribunale federale (inc. TF __________)].

b. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per il 15.5.2012 la fine della pena (1/3 il 14.9.2009, 1/2 il 16.5.2010 e 2/3 il 14.1.2011), che il condannato ha iniziato ad espiare il 16.6.2008 presso la struttura carceraria di __________, __________, come chiesto in ragione del timore per la sua incolumità dato dall’estrema potenziale pericolosità che un suo collocamento al penitenziario “La Stampa” – dove si trovavano incarcerati connazionali di due persone che gli avevano concesso importanti prestiti, non (ancora) restituiti – avrebbe potuto fondare.

RI 1, allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo nella sua domanda di espiare la pena al penitenziario di __________, dove i detenuti possono chiedere il primo congedo dopo avere scontato 1/6 della pena, si è esplicitamente obbligato – per il tramite del suo legale – a rinunciare a postulare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure).

c. Il 5.10.2008 RI 1 ha scritto alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure sottolineando che si era impegnato a non chiedere congedi prima dell’espiazione di 1/3 della pena; giunto al penitenziario, aveva nondimeno constatato che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il carcere di __________ era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che potevano usufruire di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Ha comunque aggiunto che “non voglio ora mettere in discussione l’impegno assunto e relativo alla richiesta di un congedo prima dell’espiazione di un terzo della pena, (…)”. Ha domandato che venisse delegata alla direzione di __________ la competenza per la concessione del permesso mensile di libera uscita.

Gli sono stati concessi i postulati permessi di libera uscita.

d. Il 29.3.2009 RI 1 ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo di trentadue ore, per il 16/17.5.2009, per partecipare alla cresima della figlia ed incontrarsi con il suo legale.

e. Con decisione 30.4.2009 – sentito il detenuto il 17.4.2009, preso atto dei preavvisi favorevoli della Direzione del carcere di __________ (limitatamente alla partecipazione alla Cresima) e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la citata istanza.

Il giudice ha anzitutto esposto l’istituto del congedo e le disposizioni applicabili, in particolare con riferimento al concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini, che non imponeva di collocare in strutture concordatarie i condannati dalle autorità ticinesi, che – come nel caso di RI 1 – potevano espiare la pena nel penitenziario __________. Questa struttura carceraria – a cui si applicava il concordato della Svizzera orientale concernente l’esecuzione delle pene e delle misure – aveva regime aperto, del quale anche l’istante aveva potuto beneficiare (in particolare delle uscite mensili di cinque ore).

Ha sottolineato che occorreva stabilire quali norme concordatarie erano applicabili all’istanza di congedo in esame. Ha rilevato che, agli atti, non c’era traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________ nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Situazione confermata dalla pianificazione della pena, rimasta nella competenza delle autorità ticinesi, e dal fatto che tra queste ultime ed il detenuto c’era stato un accordo in relazione all’esecuzione della pena a __________.

Ha ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che l’istante aveva espressamente rinunciato a chiedere congedi prima dell’esecuzione di 1/3 della pena, ben cosciente delle normative vigenti nel predetto carcere, il riferimento al principio dell’uguaglianza di trattamento non soccorreva la sua domanda. Il Tribunale federale, in DTF 106 Ia 176, aveva infatti reputato che il condannato non aveva il diritto, in difetto di una cessione di competenza tra i cantoni, di richiedere l’applicazione delle norme previste nel cantone dove si trovava lo stabilimento di esecuzione. L’Alta Corte aveva precisato che, quando le norme di esecuzione nei due cantoni non coincidevano completamente, il principio dell’uguaglianza non era realizzato in ogni aspetto. Secondo il giudice dell’applicazione della pena non si doveva dimenticare la categoria delle persone condannate in Ticino, chiamate a scontare la pena presso il penitenziario “La Stampa”, per i quali i congedi erano tassativamente concessi soltanto dopo avere espiato 1/3 della pena inflitta. Nei loro confronti la concessione del congedo avrebbe rappresentato una chiara disparità di trattamento. La richiesta presentata dall’istante doveva di conseguenza essere respinta perché del tutto fuori luogo ed insostenibile.

f. Con tempestivo ricorso RI 1 chiede che la predetta decisione 30.4.2009 sia annullata e che l’istanza di congedo sia, in via principale, accolta e, in via subordinata, accolta limitatamente ad alcune ore per presenziare alla Cresima della figlia.

Il ricorrente, ripresi i fatti di cui al giudizio impugnato, espone il diritto applicabile in materia di congedo, con riferimento al canton Ticino ed al penitenziario di __________, norme con cui il giudice si sarebbe confrontato in maniera incoerente e contraddittoria.

Sottolinea che, se è vero che la competenza per la concessione del primo congedo è rimasta al giudice dell’applicazione della pena, questi sarebbe comunque tenuto a valutare l’applicabilità delle diverse norme concordatarie nel rispetto del principio dell’uguaglianza, principio che – a dire del giudice – andrebbe valutato non soltanto nei confronti dei detenuti ticinesi in espiazione a __________, ma anche dei detenuti in espiazione in Ticino.

Nella fattispecie la pianificazione dell’esecuzione della pena sarebbe stata fatta in accordo con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e con il penitenziario di __________, che avrebbero preavvisato favorevolmente la concessione di un primo congedo per la Cresima della figlia, tenendo conto della particolarità del caso e del conflitto di regolamentazione tra i concordati sul tema del primo congedo. Il congedo richiesto sarebbe concesso espressamente per la Cresima: si tratterebbe “(…) di una sorta di compromesso tra i due concordati e dell’impegno preso (…)” (ricorso 6/7.5.2009, p. 6) [di non domandare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena]. Il piano di esecuzione elaborato dall’Ufficio di patronato prevederebbe esclusivamente la concessione del congedo per il 16.5.2009, piano che sarebbe stato inviato al giudice dell’applicazione della pena, che avrebbe perfettamente saputo dell’eccezionalità del congedo fin dall’inizio.

Sarebbe contraddittorio sostenere che la concessione del congedo violerebbe il principio dell’uguaglianza nei confronti dei detenuti in Ticino quando beneficerebbe già della libera uscita mensile di cinque ore, libertà di cui non godrebbero i detenuti al penitenziario “La Stampa”. Una simile distinzione nell’applicazione delle norme concordatarie non sarebbe giustificata dal diritto federale. L’art. 84 cpv. 6 CP garantirebbe infatti al detenuto il mantenimento del legame con il mondo esterno per favorire il ritorno alla vita in libertà. La Cresima della figlia si inserirebbe in tale prospettiva. La concessione di un primo congedo di trentadue ore per il 16.5.2009 apparirebbe di conseguenza opportuna e giustificata tenendo conto delle norme applicabili al penitenziario di __________ e delle finalità dell’art. 84 cpv. 6 CP.

Anche gli ulteriori presupposti per l’inoltro di una domanda di congedo sarebbero adempiuti: la sua buona condotta sarebbe riconosciuta dal giudice dell’applicazione delle pena (il procedimento disciplinare a suo carico non sarebbe ancora sfociato in una decisione definitiva, siccome sarebbe pendente un ricorso); manterebbe ottimi rapporti con moglie e famiglia; seguirebbe con impegno e collaborazione la terapia psichiatrica. Le valutazioni negative circa la sua capacità di riconoscere la portata dei reati commessi sarebbe stata effettuata da un’operatrice sociale venticinquenne licenziata nel corso del mese di aprile 2009. La pertinenza e l’autorevolezza delle valutazioni dovrebbero essere giudicate con molta prudenza. Non ci sarebbe pericolo che il giorno della Cresima perpetri nuovi reati, data la tipologia di quelli commessi; parimenti, non ci sarebbe un pericolo di fuga.

g. Delle osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Il giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 29.3.2009 di RI 1 con cui aveva postulato il primo congedo (decisione 30.4.2009, inc. GIAP __________).

1.2.

Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il giudice dell’applicazione della pena ha fondato la sua competenza – come esposto – sull’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP; formalmente, quindi, contro la predetta decisione 30.4.2009 può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il gravame 6/7.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

2.2.

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3.

La materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art. 80 cpv. 1 RCPT)].

La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena].

2.4.

In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

  1. 3.1.

RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di quattro anni [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc. TPC __________]; dal 16.6.2008 si trova in espiazione di pena presso il penitenziario di __________, __________.

Dagli atti si deduce che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha concesso al ricorrente di scontare la pena fuori cantone in considerazione del pericolo per la sua incolumità qualora fosse stato incarcerato a “La Stampa”, riconoscendo, quindi, ragioni di sicurezza a motivo del trasferimento [come prevede l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti: “la Sezione può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato o da necessità di cura medica o di sicurezza”].

Si evince inoltre che RI 1 “allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo (…)” – posto come a __________ i congedi fossero concessi dopo avere espiato 1/6 della pena (punto 3.4 lit. b n. 1 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung del 7.4.2006, emanate dalla Ostschweizer Strafvollzugskommission) – ha rinunciato a chiedere congedi prima di avere scontato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell’avv. PR 1 alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure).

3.2.

Il giudice dell’applicazione della pena – stante la differente disciplina dell’istituto del congedo in Ticino [che aderisce al concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (congedo concesso dopo avere scontato 1/3 della pena)] e nei __________ [che aderisce al concordato della Svizzera orientale concernente l’esecuzione delle pene e delle misure del 29.10.2004 (congedo concesso dopo avere scontato 1/6 della pena)] – si è posto la questione a sapere quali norme concordatarie fossero applicabili.

Ha quindi rilevato come, compulsando l’incarto agli atti, non aveva trovato traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton __________ nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1. Ha sottolineato che il fatto che la pianificazione della pena – congedi compresi – fosse rimasta di competenza delle autorità ticinesi confermava che il canton Ticino era ancora competente per l’esecuzione della sanzione penale.

In realtà, la risposta alla questione non è così semplice/chiara.

3.2.1.

Il 30.4.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, per il tramite del suo capo cancelleria, ha comunicato a __________ – al quale trasmetteva l’ordine di convocazione di espiazione della pena di RI 1 – che “la scrivente Sezione, sentito il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) del Cantone Ticino, delega alla vostra direzione le competenze per il regime progressivo (congedi, ecc.) secondo il regolamento di __________. L’esame della liberazione condizionale giusta l’art. 86 cifra 1 CPS rimane di competenza del GIAP del Cantone Ticino”.

Ora, il tenore di questo scritto – al quale il giudice dell’applicazione della pena non ha fatto alcun riferimento – sembra lasciare intendere che, almeno in parte, ci sia stata una sorta di delegazione alla Direzione del penitenziario di __________: in materia di congedo quest’ultima sembra infatti competente per decidere. Non è tuttavia chiaro se per “congedi” si intenda anche il primo congedo (ovvero quello sul quale giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP deve esprimersi il giudice dell’applicazione della pena).

Alcune emails agli atti sembrano poi confermare che vi sia stata una delega al canton : “E’ vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti, ultimo X. collocato a , il GIAP ha delegato le competenze all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema del rispettivo stabilimento” (/); “(…) le competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all’autorità ” (/__________).

In queste circostanze, non si comprende perché il giudice dell’applicazione della pena ha concluso che “(…), compulsando l’incarto agli atti, non v’è traccia di una cessione di competenze dal Canton Ticino al Canton __________ nell’ambito dell’esecuzione della pena di RI 1” (decisione 30.4.2009, p. 5, inc. GIAP __________). E’ vero che, come detto, lo scritto 30.4.2008 è piuttosto ambiguo; esso è nondimeno agli atti, per cui avrebbe dovuto spiegare – in ossequio al diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – perché era irrilevante per la decisione in capo alla richiesta di (primo) congedo presentata da RI 1.

Non si capisce inoltre, e il giudice dell’applicazione della pena non lo spiega, perché il qui ricorrente – se non c’è stata alcuna delegazione alle autorità __________ rispettivamente alla Direzione di __________ – goda di “uscite” di cinque ore secondo il punto 3.2 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung.

3.2.2.

Il giudice dell’applicazione della pena – a sostegno della conclusione circa l’applicazione del concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini – ha inoltre fatto riferimento al piano di esecuzione della pena, steso dall’Ufficio di patronato.

In effetti, il fatto che detto Ufficio abbia redatto il piano in questione lascia supporre che la pianificazione della pena sia rimasta di competenza delle autorità ticinesi. Lo scritto 21.10.2008 dell’Ufficio di patronato al ricorrente in capo al piano di esecuzione della pena indica che il piano è stato approntato “(…) tenuto conto delle differenze di trattamento tra i due concordati di riferimento, Romando per il Ticino e della Svizzera Orientale per il ct. __________, tenuto conto anche degli accordi ed impegni assunti con la SEPEM, in particolare in merito ai congedi, i termini della sua esecuzione prevedono le seguenti fasi: (…)”: (…) Fase a) congedi unicamente interni nel raggio del penitenziario su decisione della Direzione del penitenziario di __________ da ottobre 2008 a maggio 2009 (primo congedo). Fase b) primo congedo maggio 2009, su decisione del Giudice di Applicazione della Pena (GIAP). Il congedo è anticipato sul termine (che) corrisponderà alla celebrazione della Cresima della figlia. Fase c) regime di congedi secondo la pianificazione del penitenziario di __________”. Sembra, quindi, di capire che – nell’allestimento del piano – l’Ufficio di patronato abbia considerato (anche) la regolamentazione in capo ai congedi di cui al concordato al quale aderisce il canton __________: non si spiegherebbe altrimenti perché il primo congedo è fissato per maggio 2009 (quando RI 1 sconterà 1/3 della pena solo il 14.9.2009) rispettivamente perché gli altri congedi sono stabiliti secondo la pianificazione di __________.

L’assunto del giudice dell’applicazione della pena secondo cui, siccome la pianificazione della pena è stata effettuata dall’Ufficio di patronato, è per forza applicabile il concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini è, certamente, prematuro.

La questione inerente il diritto applicabile è invero da approfondire.

3.2.3.

Il citato piano di esecuzione della pena ha richiamato gli accordi assunti da RI 1 con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, impegni a cui pure il giudice dell’applicazione della pena ha fatto riferimento nella decisione qui impugnata per negare la richiesta di (primo) congedo.

3.2.3.1.

Il 19.5.2008 il ricorrente, chiedendo alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure di poter scontare la pena nel carcere di __________ per motivi di (sua) sicurezza, si era contestualmente impegnato, per evitare ogni sospetto di opportunismo, a rinunciare a postulare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena.

Con scritto 5.10.2008 RI 1 aveva tuttavia comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che, pur non volendo mettere in discussione l’impegno relativo a non domandare congedi prima dell’espiazione di 1/3 della pena, aveva constatato che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il penitenziario di __________ era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che potevano usufruire di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Situazione – questa – che ha invocato davanti al giudice dell’applicazione della pena al momento dell’audizione, richiamando il principio della parità di trattamento con gli altri detenuti a __________ condannati da tribunali ticinesi.

3.2.3.2.

Il giudice dell’applicazione della pena – con riferimento a DTF 106 Ia 176 – ha ritenuto che la concessione del congedo postulato avrebbe rappresentato una chiara disparità di trattamento con gli accusati condannati da Corti ticinesi detenuti a “La Stampa” (che potevano chiedere il congedo scontato 1/3 della pena).

Ora, è incontestabile che concedere a RI 1 – condannato da Corte ticinese – di beneficiare del congedo trascorso 1/6 della pena significherebbe privilegiarlo rispetto a coloro che, pur essendo parimenti stati condannati da Corti ticinesi, possono godere del primo congedo unicamente trascorso 1/3 della pena.

Dagli atti, in particolare dalle emails già citate in precedenza [“E’ vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti, ultimo X. collocato a , il GIAP ha delegato le competenze all’istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema del rispettivo stabilimento” (/); “(…) le competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all’autorità ” (/)] e, ancora più esplicitamente, dalle osservazioni 8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Per i condannati trasferiti a __________ abbiamo sempre lasciato la gestione del regime interno e la tabella dei congedi alla direzione dello stabilimento, per non creare disparità tra gli ospiti della struttura. Pertanto questi condannati beneficiano del primo congedo a partire da 1/6 della pena secondo il Concordato della Svizzera orientale” (p. 1)], si evince tuttavia che detta disparità di trattamento è, in realtà, sempre stata reputata irrilevante. Pare, quindi, di capire che è privilegiata la parità di trattamento tra i detenuti di un medesimo carcere rispettivamente (del tutto) trascurata la parità di trattamento tra condannati di Corti ticinesi che scontano la pena in strutture differenti.

Nella fattispecie questa problematica non è stata trattata esplicitamente. Il giudice dell’applicazione della pena si è limitato a concludere per l’esistenza di una disparità di trattamento tra i detenuti condannati da Corti ticinesi incarcerati a “La Stampa” e RI 1 qualora a quest’ultimo fosse stato concesso il (primo) congedo una volta espiato 1/6 della pena comminatagli.

Il giudice dell’applicazione della pena ha invero richiamato DTF 106 Ia 176, indicando – tra l’altro – che il condannato non ha il diritto, in difetto di una cessione di competenza tra i cantoni, di richiedere l’applicazione delle norme previste nel cantone dove si trova lo stabilimento di esecuzione e che, quando le norme di esecuzione nei due cantoni non coincidono completamente, il principio dell’uguaglianza non è realizzato in ogni aspetto. Ci si potrebbe quindi chiedere se, accennando alla giurisprudenza dell’Alta Corte, abbia voluto implicitamente dire che il principio della parità di trattamento non può essere invocato da chi sconta la pena in un cantone diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna. Sennonché, la motivazione – sempre in ossequio al diritto di essere sentito – deve essere esplicita: tutte le parti coinvolte nel procedimento e l’autorità di ricorso devono infatti essere in chiaro sulle ragioni alla base di un provvedimento per poter esercitare, compiutamente, i diritti [per esempio di ricorso (art. 341 cpv. 1 lit. b CPP)] rispettivamente i doveri [di giudizio] che competono loro.

Non si può neppure sostenere che, essendosi RI 1 impegnato a chiedere il (primo) congedo solo trascorso 1/3 della pena, la questione in capo alla parità di trattamento sia irrilevante.

Sono infatti ignote le ragioni che hanno indotto il qui ricorrente ad introdurre nello scritto 19.5.2008 alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure il citato impegno. Semplici motivi di sicurezza sembrerebbero infatti essere già sufficienti, giusta l’art. 28 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, per giustificare l’espiazione della pena in un altro cantone, senza necessità di particolari ulteriori accordi. Qualora RI 1 avesse avuto una sorta di diritto di poter espiare la pena presso il carcere di __________ – nel senso che adempiva le condizioni di cui al citato disposto – non si vede il senso dell’impegno e non si comprende perché dovrebbe essere trattato diversamente dagli altri detenuti (condannati da Corti ticinesi, trasferiti a __________) che ossequiavano le stesse condizioni.

Le reali motivazioni di detto impegno sono quindi imprescindibili per determinare se il caso impone di seguire quella che sembrerebbe essere la prassi [secondo cui l’esecuzione della pena di detenuti condannati da Corti ticinesi rinchiusi a __________ avviene per opera del cantone in cui si trova l’istituto carcerario applicando la sua normativa (cfr. le emails sopra riportate e le osservazioni 8/11.5.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, p. 1)] e, inoltre, per stabilire se il richiamo del ricorrente alla parità di trattamento costituisce un venire contra factum proprium, come tale abusivo.

  1. Questa Camera – stante la (molto) poca chiarezza nei rapporti tra le autorità ticinesi (cantone di condanna) e le autorità __________ (cantone di espiazione della pena), che si è riflessa nella decisione qui impugnata – non può evidentemente pronunciarsi sul ricorso.

Si giustifica quindi ritornare gli atti al giudice dell’applicazione della pena, che dovrà, anzitutto, determinare se il canton Ticino ha delegato, in tutto od in parte, al canton __________ l’esecuzione della pena inflitta a RI 1, con ciò che questo comporta in capo al diritto applicabile (considerandi 3.2.1. e 3.2.2.). Dovrà, inoltre, chiarire le ulteriori problematiche esposte (considerando 3.2.3.2.).

Dovrà, nel seguito, riesaminare la fattispecie alla luce di questi e di altri accertamenti che dovessero essere necessari, spiegando compiutamente – nel rispetto del diritto di essere sentito – le sue conclusioni in capo alla richiesta di un (primo) congedo di 32 ore.

  1. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, nelle sue osservazioni 8/11.5.2009 al gravame, ha proposto di concedere a RI 1 un congedo anticipato di breve durata, nella forma dell’accompagnamento, in luogo di un congedo ordinario. Non si comprende tuttavia se fonda questo istituto sul diritto cantonale ticinese oppure se chiede, implicitamente, l’applicazione delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung (emanate dalla Ostschweizer Strafvollzugskommission), che – al punto 3.3. – prevedono la possibilità di un “Sachurlaub” (di, al massimo, sedici ore, apparentemente senza accompagnamento), in occasione – per esempio – della Cresima di un figlio.

Questa Camera è nondimeno competente a pronunciarsi quale autorità di ricorso soltanto in materia di primo congedo (art. 339 cpv. 1 lit. h CPP / 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP) e non, in generale, su congedi particolari, come può essere qualificato il “Sachurlaub”.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la decisione 30.4.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP __________) è annullata ai sensi dei considerandi.

§§ Gli atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che effettuerà gli accertamenti necessari e si (ri)pronuncerà sull’istanza di (primo) congedo.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

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