Incarto n. 60.2009.154
Lugano 21 gennaio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.4.2009 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 23/24.4.2009 del magistrato inquirente, che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera, e 24/27.4.2009 della Divisione della giustizia, che "(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico";
ritenuto che IS 1, interpellato da questa Camera, ha dichiarato, con scritto 21/22.4.2009, di non avere "(…) nessuna protezione giuridica o altra polizza analoga tale da sostenere le spese di patrocinio o gli altri danni patiti a seguito della procedura penale promossa nei suoi confronti e successivamente abbandonata";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere "(…) nel periodo 2006-2007, a __________, avuto due rapporti sessuali con __________ (__________1999) (…)" (AI 3.2, 3.4);
che, il giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di bisogni dell'istruzione per pericolo di collusione (AI 4.1);
che l'accusato è stato scarcerato il 7.2.2008 (AI 9.12);
che con decisione 1.10.2008 (ABB __________), motivata in data 6.2.2009 (ABB __________), il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove;
che con decreto d'accusa 6.2.2009 il procuratore pubblico ha, per contro, messo in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di pornografia proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 90.--, corrispondente a 3 aliquote da CHF 30.-- (pena sospesa condizionalmente) ed alla multa di CHF 100.--, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________; AI 3.16);
che contro tale decreto IS 1 ha interposto opposizione con scritto 19/20.2.2009 (AI 3.17);
che il dibattimento, in Pretura penale, è previsto per il 23.2.2010;
che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 17'312.90 di cui "(…) CHF 8'683.30 di parcella per le prestazioni relative alla difesa; CHF 2'800.-- quale indennità per ingiusta incarcerazione; CHF 5'000.-- a titolo di torto morale subito; CHF 829.60 quale parcella per l'allestimento del presente allegato (…)" (istanza di indennità 16/17.4.2009, p. 5);
che giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;
che l’art. 437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);
che nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che questa Camera ritiene di principio che un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;
che infatti in una precedente decisione questa Camera ha stabilito che l’art. 317 CPP non poteva essere applicato in presenza di due imputazioni riferite al medesimo fatto o complesso di fatti, se almeno una delle accuse era stata accertata ed aveva portato alla condanna (cfr. decisione 1.10.2002, inc. CRP __________; decisione 31.3.2007, inc. CRP __________);
che, per contro, considera "prosciolto" l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito, decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);
che nel caso in esame, IS 1 non è stato ancora giudicato per il reato di pornografia, in quanto il procedimento penale è tutt'ora pendente davanti alla Pretura penale, ma anche se lo fosse tale reato è da ricondurre a fatti del tutto diversi da quelli che hanno portato al suo arresto e per i quali è stato assolto con decreto d'abbandono 1.10.2008;
che in queste circostanze, IS 1 può essere considerato "prosciolto" ai sensi dell'art. 317 CPP;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera, in ragione di detta norma, ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che con decisione 7.2.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________; AI 4.7);
che, essendo stato prosciolto dalle accuse, l'istante ha tuttavia diritto di chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;
che IS 1 postula la rifusione della nota d'onorario del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'683.30, di cui CHF 6'750.-- a titolo di onorario (27 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'115.50 di spese, CHF 597.78 di IVA, CHF 70.-- per tasse di giudizio e CHF 150.-- per fotocopie presso il Ministero pubblico (doc. E);
che il legale ha assistito il suo cliente con, segnatamente, colloqui con lui / con terzi, scritti a lui / a terzi, partecipazione agli interrogatori (verbale di interrogatorio 4.2.2008 di IS 1, AI 2.1; rapporto d'esecuzione audizione video LAV 28.5.2008, AI 7.4), istanza di gratuito patrocinio (AI 4.6), osservazioni al reclamo 21/26.3.2008 presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto da __________ (cfr. AI 4.12), istanza di complemento istruttorio (AI 5.86) e l'esame degli atti;
che il caso, abbastanza semplice dal profilo giuridico, era, alla luce delle ipotesi accusatorie, piuttosto complicato dal profilo fattuale;
che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che per quanto concerne il dispendio orario si rileva come la nota professionale indichi 140 minuti (pari a 2 ore e 20 minuti) quale onorari per “cpc a cliente (…)”: questa incombenza, l’invio di copia per conoscenza degli atti, poteva tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;
che viene quindi ammesso un onorario pari a 1'480 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 6'166.70;
che all'importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'115.50, di cui CHF 50.-- per l'apertura dell'incarto, CHF 514.-- per "scritturazioni e fotocopie", CHF 111.50 per "postali, telefoniche e telefax" e CHF 440.-- per le trasferte al carcere La Farera, al Ministero pubblico di __________ e al Ministero pubblico di __________;
che l'IVA ammonta a CHF 553.45;
che vanno inoltre aggiunti gli "Esborsi esenti da IVA" (cfr. parcella legale, doc. E) inerenti le "Parcelle giudiziarie/ Tasse giudizio" per un importo complessivo di CHF 70.--, mentre non possono essere riconosciuti quelli concernenti "Fotocopie / MP Lugano" (CHF 150.--) in quanto dagli atti emerge che il patrocinatore del qui istante ha rinviato al Ministero pubblico il bollettino di versamento "in considerazione della concessione di gratuito patrocinio" (AI 5.21), non pagando dunque verosimilmente la fattura in oggetto;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che il qui istante chiede la somma di CHF 2'800.-- per i quattordici giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e coazione sessuale (AI 3.4);
che il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il provvedimento (AI 4.1);
che l’istante è stato scarcerato il 7.2.2008 (AI 9.12);
che IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per quattordici giorni;
che per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo richiesto di CHF 2'800.--;
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che l'istante postula "(…) per le ulteriori sofferenze un importo di CHF 5'000.-- a titolo di risarcimento per il torto morale" (istanza 16/17.4.2009, p. 4);
che tenuto conto delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 3'000.--;
che l'importo qui riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l'istante, causata dall'arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come avvalorato dal decreto d'abbandono e dalla presente decisione;
che protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF 829.60 (doc. G);
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata – l’importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 14'305.65, di cui CHF 7'905.65 per spese legali, CHF 5'800.-- per riparazione del torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono stati richiesti;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto d'abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 14'305.65.
La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria