Incarto n. 60.2009.123
Lugano 2 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/30.3.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 9.2.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 31.3/1.4.2009 del magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni – e 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –;
preso atto che, su richiesta 14.4.2009 di questa Camera, il 16/17.4.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 16/17.10.2008 __________ ha denunciato/querelato IS 1 per titolo di diffamazione, calunnia e falsa testimonianza in relazione a quanto aveva dichiarato, quale teste, nell’ambito del procedimento penale promosso a carico di __________ per titolo di atti sessuali con fanciulli ed atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (AI 4);
che con decisione 9.2.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale per insufficienza di prove con riferimento all’ipotesi di falsa testimonianza e per inesistenza degli estremi di reato con riferimento alle ipotesi di diffamazione e calunnia (NLP __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'299.10 per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che l’istante afferma che “in data 13 novembre 2008, (…) è stato interrogato dal procuratore pubblico Nicola Respini, il quale – vista la preannunciata presenza all’interrogatorio del collega __________ (patrocinatore di __________) ed al fine di assicurar(gli) (…) una difesa efficace – ha preteso la presenza (…)” del suo legale, avv. PR 1 (istanza 27/30.3.2009, p. 2);
che dagli atti si evince che il 30.10.2008 il magistrato inquirente, allegando copia della citazione all’interrogatorio inviata al qui istante, ha comunicato all’avv. __________ che, “(…) qualora IS 1 dovesse presentarsi senza il suo difensore, non potrò ammetterla all’interrogatorio, e questo conformemente a quanto previsto dall’art. 80 cpv. 1 CPP. In tale evenienza la signora __________ dovrà partecipare da sola” (AI 6);
che il 20.5.2009 il presidente di questa Camera ha quindi chiesto al magistrato inquirente di prendere posizione sul citato passaggio dell’istanza 27/30.3.2009, comunicando se avesse domandato esplicitamente la partecipazione del legale a detta audizione;
che con lettera 23/26.5.2009 il procuratore pubblico ha confermato che “(…) il sottoscritto ha chiesto all’avv. PR 1 di assistere il suo patrocinato durante l’interrogatorio a confronto del 13 novembre 2008, visto che la denunciante, assistita dall’avv. __________, necessitava ed esigeva la presenza del legale”;
che, in queste circostanze, sebbene i fatti – in sé – non presentavano alcuna difficoltà, in ragione del principio della parità delle armi si deve ritenere indispensabile la difesa dell’avv. PR 1;
che di conseguenza IS 1 deve essere reputato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;
che ha pertanto diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'299.10 [di cui CHF 1’020.-- di onorario (4 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 187.40 di spese e CHF 91.70 di IVA (doc. D)];
che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di cui l’istante chiede la rifusione sono adeguati al caso;
che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo postulato pari a CHF 1'299.10;
che interessi di mora non sono pretesi;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 9.2.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'299.10.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria