Incarto n. 60.2008.78

Lugano 18 marzo 2008/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 7/10.3.2008 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 3.3.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. Giar __________) con cui ha respinto l’istanza di libertà provvisoria del 22/25.2.2008;

richiamate le osservazioni 11/12.3.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con cui formula alcune puntuali considerazioni e per il resto si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 12/13.3.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, con cui chiede la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il rigetto del ricorso;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il ricorrente è stato fermato in dogana a __________, unitamente ad un’altra persona, in data 22.1.2008, siccome alla guida di un’autovettura nel cui cruscotto erano celati Euro __________.--. L’arresto è stato confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per infrazione alla LStup e riciclaggio. Il ricorrente è stato sentito diverse volte in polizia (il 22.1.2008, l’1.2.2008 ed il 12.2.2008) ed una volta dal procuratore pubblico (il 20.2.2008, AI 40).

b. Con scritto 22/25.2.2008 (anticipato per fax il 22.2.2008, pervenuto per posta al Ministero pubblico il 25.2.2008) il patrocinatore del ricorrente ha presentato un’istanza di libertà provvisoria (AI 46). Dagli atti dell’incarto MP __________ non risulta la copia anticipata per fax: agli atti dell’incarto del giudice dell’istruzione e dell’arresto (in. Giar __________) c’è l’originale della richiesta di libertà provvisoria (doc. 1), ma nessuna comunicazione per fax. Il procuratore pubblico, interpellato, ha confermato che il fax è pervenuto il 22.2.2008 alle ore 11.32.

c. Con preavviso negativo del 28/29.2.2008 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta ed ha trasmesso l’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Nel proprio preavviso negativo il magistrato inquirente adduce l’esistenza di indizi di colpevolezza in relazione alla confezione del denaro ritrovato, alla contaminazione dello stesso, alle tracce trovate nell’autovettura, alle spiegazioni improponibili del ricorrente riguardo al viaggio __________, alla modalità di occultamento del denaro, all’ignoranza (addotta) della provenienza dei fondi. Tutto ciò permette di ipotizzare, almeno per dolo eventuale, il reato di riciclaggio. Il procuratore pubblico invoca poi, a sostegno del mantenimento della carcerazione preventiva, i bisogni istruttori (per identificare i mandati ed i contatti, permanendo un pericolo di collusione), il pericolo di fuga (sopperibile con una cauzione di CHF 20'000.--), ed il rispetto della proporzionalità.

d. Con giudizio del 3.3.2008, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta di libertà provvisoria.

Il giudice dell’istruzione e dell’arresto esamina dapprima la contestazione circa la tempestività del preavviso negativo del procuratore pubblico, ribadendo che un’istanza di libertà, come pure un gravame, non sia proponibile per fax.

Riguardo ai seri indizi di colpevolezza, il giudice dell’istruzione e dell’arresto constata che il trasporto di fondi può essere un atto di riciclaggio: le modalità di trasporto, le indicazioni sui motivi del viaggio, il ricorrere ad una persona ignara dello scopo del viaggio per condurre la vettura, la modalità di presa in consegna dei fondi a __________, la misteriosa presenza/assenza di un terzo passeggero, il taglio delle banconote e la loro contaminazione sono tutti elementi a sostegno della provenienza illecita, rispettivamente provenienza da un traffico di stupefacenti dei fondi scoperti alla dogana. Dei motivi preminenti di interesse pubblico a sostegno della detenzione preventiva, il giudice dell’istruzione e dell’arresto considera di non avere elementi per esprimersi sui bisogni istruttori e sul pericolo di collusione. Ritiene realizzato il pericolo di fuga, a motivo dell’assenza di legami con il nostro paese del ricorrente a fronte di un’imputazione non priva di gravità, ritenuta anche la situazione economica precaria del ricorrente ed i suoi precedenti in patria. Per la proporzionalità, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene che il rischio della possibile pena sia superiore alla detenzione preventiva. Ritiene inoltre che gli inquirenti abbiano agito con celerità e l’inchiesta non presenti tempi morti nella sua conduzione.

e. Con gravame 7/10.3.2008, il qui ricorrente impugna la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, chiedendo di essere posto in libertà.

Preliminarmente chiede a questa Camera di esprimersi sulla validità o meno della presentazione di una domanda di libertà provvisoria per fax.

Nel merito, il ricorrente contesta l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, in quanto egli non avrebbe conosciuto l’importo dei fondi effettivamente trasportati e non avrebbe dubitato di una loro eventuale provenienza da traffici di stupefacenti: e, lui avrebbe agito unicamente per recuperare un importo di Euro 35'000.-- legato al commercio di autovetture, utilizzando un’auto messagli a disposizione. Il ricorrente evidenzia come l’altra persona fermata con lui sia stata messa in libertà, mentre non sarebbe stato emesso un ordine d’arresto per la “terza” persona, e neppure sarebbero in corso accertamenti in __________ o in __________. Per il ricorrente non ci sarebbe neppure l’elemento soggettivo del riciclaggio, non avendo lui oltretutto dei precedenti per stupefacenti: non sarebbe dato neppure il dolo eventuale.

Il ricorrente contesta il pericolo di fuga ed evidenzia la sua situazione economica disastrata, che esclude il versamento della cauzione e che l’avrebbe convinto a mettersi a disposizione per effettuare il viaggio a . Il ricorrente adduce di essere intenzionato a presentarsi al dibattimento ed in ogni caso il nostro paese potrebbe chiedere all’ di assumere il procedimento a suo carico.

f. Nelle proprie osservazione al gravame, il giudice dell’istruzione e dell’arresto precisa che in relazione alla validità dell’istanza di libertà via fax avrebbe seguito la prassi, e come ci sarebbe la necessità di una forma autografa. Nel merito, fa alcune precisazioni, in particolare in relazione alla delega di un procedimento ad uno Stato estero.

g. Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico postula la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, rimandando a quanto scritto nel preavviso negativo.

in diritto

  1. La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Il gravame – interposto il 7/10.3.2008 contro la decisione 3.3.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) – è tempestivo e ricevibile in ordine.

  2. 2.1.

In ordine, il ricorrente ripropone l’argomento relativo alla validità dell’anticipazione via fax di un’istanza di libertà per il computo dei termini del preavviso formulato dal procuratore pubblico: egli fa riferimento alla prassi del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che in certi casi imporrebbe tale modalità di comunicazione, ed in altri casi la escluderebbe.

Nella propria decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha richiamato il principio notorio che istanze e reclami inoltrati via fax non sono ricevibili. A ciò nulla muta la prassi del giudice dell’istruzione e dell’arresto di accettare (ed invitare) la trasmissione via fax di osservazioni in materia di libertà provvisoria (in considerazione dei termini estremamente brevi per la decisione), l‘utilizzo del fax per altre comunicazioni con gli inquirenti. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto fa poi riferimento ai lavori preparatori (N. SALVIONI, Codice di Procedura Penale annotato, Locarno 1999, p. 73/74 ad art. 7).

2.2.

La conclusione del giudice dell’istruzione e dell’arresto è corretta e merita conferma, ritenuto come anche il Tribunale federale abbia avuto modo di giudicare che, per motivi di sicurezza, si esige che un atto di ricorso sia munito della firma originale, ciò che l’ha portato a concludere che un ricorso non può essere presentato validamente per fax (DTF 121 II 252). Solo in ambiti particolari, dove ad esempio è ammessa anche una comunicazione telefonica, è possibile ammettere anche quella formulata per fax, come nel caso dell’opposizione al precetto esecutivo in ambito LEF (DTF 127 III 181).

È pacifico che un’istanza di libertà provvisoria ai sensi dell’art. 108 CPP dà il via ad una procedura regolamentata dal CPP con tempi precisi. E quindi non una semplice richiesta o comunicazione, ma un atto procedurale importante, paragonabile ad un ricorso. Di modo che per un simile atto è necessario un suo inoltro in forma originale, ed il computo dei termini va fatto a partire dalla ricezione di quest’ultima. L’eventuale anticipazione per fax (come nel caso concreto, visto che l’istanza è stata regolarmente spedita per posta), in quanto anticipazione, non fa partire il computo dei termini.

.

  1. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.).

Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

  1. Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Camera dei ricorsi penali deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

  2. Nel presente caso sono certamente dati dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Già in base a circostanze oggettive quali quelle del fermo, la somma scovata (non indifferente), la modalità di confezionamento, il taglio delle banconote, la modalità di occultamento (in un apposito ricettacolo), la contaminazione da stupefacenti, la modalità di presa in consegna della somma (affidando l’auto a terzi), la presenza di una terza persona all’andata, l’utilizzo di un’autovettura di terzi.

A queste circostanze oggettive ed indizianti si aggiungono le poco o nulla convincenti spiegazioni fornite dal ricorrente riguardo alla genesi del viaggio (come sarebbe stato contattato, come sarebbe stata messa a disposizione l’auto, come avrebbe contattato il compagno di viaggio), ai motivi dello stesso viaggio, alle circostanze del suo svolgimento. Allo stadio attuale si tratta di gravi indizi, che evidentemente devono trovare ancora conferma da ulteriori accertamenti tesi a determinare l’altro compagno di viaggio, nonché i possibili contatti in __________ ed in __________.

  1. Il ricorrente contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, dando la propria disponibilità a presentarsi ed evidenziando la possibilità di far assumere, se del caso, il procedimento dalla autorità penali __________.

  2. Di principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità. In altri termini, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena.

La gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/2007 – 1B_94/2007 del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).

“La perspective que le prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement présumer l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in: SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).

Come ricordava Luvini (M. LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: REP. 1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato: “(…) si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale”.

Il pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 106 Ia 407; 102 Ia 382; 106; C. MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., p. 26).

Il pericolo di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza.

Come ricordato sempre dalla giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, “Pacifico che a poco valgono, per quest’analisi, le semplici dichiarazioni d’intenti dell’accusato stesso” (decisione Giar 26.10.2001 in re A., inc. __________).

Tra i criteri da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già ritenuto che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei debiti per qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che lo persegue (decisione TF 1B.185/2005 del 5.4.2005, consid. 3.2, p. 3 ).

  1. Alla luce dei criteri e delle circostanze surriferite, occorre concludere che nel caso concreto sia dato il pericolo di fuga.

Il ricorrente non ha nessun legame con il nostro territorio. La sua situazione in patria è economicamente fragile e debitoria. L’imputazione cui è confrontato è di una certa gravità, con una prospettiva di possibile pena (in caso di eventuale condanna) superiore alla detenzione preventiva sofferta. Gli argomenti addotti nel gravame, con semplici dichiarazioni d’intenti (di presentarsi al dibattimento) o indicando la possibilità dell’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza, come indicato in precedenza, non sono certo concludenti e determinanti.

  1. Rimane da ultimo l’esame della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto nell’ottica della proporzionalità.

In merito a tale principio, invocato dal ricorrente in relazione anzitutto alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5; 113 Ia 185; 107 Ia 257 consid. 2 e 3; 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire anche al principio della celerità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b; 105 Ia 33 consid. 4b).

  1. Nel presente caso, nell’ottica della proporzionalità, la durata della detenzione preventiva non supera la pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Nell’ottica della celerità, la conduzione dell’inchiesta è stata adeguata, anche se le implicazioni internazionali fisiologiche in una simile inchiesta richiedono di agire al più presto per i necessari accertamenti (sul terzo passeggero all’andata, sui contatti in __________ ed in __________).

  2. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 39 lit. f LTG, gli articoli menzionati ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

  3. Rimedio di diritto

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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