Incarto n. 60.2008.74

Lugano 8 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.3.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 e PR 2

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 25.10.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 17/20.3.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

richiamate altresì le osservazioni 2/3.4.2008 del procuratore generale, che conclude per la parziale reiezione del gravame;

rilevato che con scritto 7/8.4.2008 l’avv. PR 2, con riferimento alle osservazioni presentate dal procuratore generale, ha trasmesso copia di un articolo apparso sul Plädoyer 2/08 (p. 12 ss.), intitolato "Grosse Unterschiede bei Haftentschädigungen" (doc. 5);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il __________, verso le ore 11:00, nel __________ di una ditta di __________ è stato scoperto il corpo privo di vita di __________ da parte della di lui segretaria. Dagli accertamenti medico-legali esperiti è emerso che il suo decesso è avvenuto tra le ore 21:00 del __________ e le ore 3:00 del __________ ed è stato causato da un colpo d’arma da fuoco al capo (AI 205 e AI 210).

b. Il qui istante è stato arrestato il 19.12.2001 su ordine del procuratore generale, poiché indiziato di essere l’autore dell’omicidio di __________. Il suo arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi d’interesse pubblico (bisogni dell’istruzione) (AI 43). A seguito dell’istanza di libertà provvisoria presentata il 6.2.2002, nonostante il preavviso negativo da parte del procuratore generale, lo stesso giudice ha ordinato la sua scarcerazione l’8.2.2002 (AI 93).

c. Con decisione 25.10.2007 il procuratore generale ha abbandonato il procedimento penale aperto contro il qui istante per insufficienza di prove a suo carico ["(…), benché dagli atti emerga una chiara non credibilità delle affermazioni di IS 1 come pure una illogicità dei suoi comportamenti proprio in relazione alla sera in cui __________ è stato ucciso, benché in corso d’inchiesta sia emerso un prestito di denaro cospicuo, che in sé costituirebbe un sufficiente movente, non vi sono agli atti quegli elementi sufficienti (in particolare certezza della presenza in Ticino ed invero neppure indizio di presenza in Ticino intorno alle ore 21.00) per potere rinviare a giudizio l’accusato (…)" (decreto di abbandono 25.10.2007, p. 9, ABB __________)].

d. Con l’istanza in esame, fondata sull’art. 317 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 72'392.10 oltre interessi, di cui CHF 50'702.10 per spese di patrocinio e per ripetibili di questa sede, CHF 890.-- per risarcimento dei danni materiali e CHF 20'800.-- a titolo di riparazione del torto morale. Delle sue puntuali argomentazioni si dirà, nella misura del necessario, in corso di motivazione.

e. Come esposto in entrata, il procuratore generale nelle sue osservazioni – di cui si dirà, laddove indispensabile, in seguito – chiede di respingere parzialmente l’istanza. La Divisione della giustizia, dal canto, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.2.

Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con il decreto d’abbandono 25.10.2007 (ABB __________) emanato dal procuratore generale.

L’istanza in esame, introdotta il 3.3.2008, è di conseguenza tempestiva.

  1. Rifusione delle spese di patrocinio

2.1.

Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera verifica, nella fattispecie in esame, la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) [in vigore fino al 31.12.2007 ma nondimeno applicabile in tal caso essendo quest’ultima in vigore al momento dell’attività legale prestata (cfr. art. 8 TOA e art. 31 ss. TOA)] analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

2.2.

L’istante postula la rifusione dell’importo complessivo di CHF 50'702.10 per le spese di patrocinio: CHF 46'942.10 per le spese legali del procedimento [segnatamente CHF 42'990.50 a titolo di onorario (122 ore e 5 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 636.-- di spese e CHF 3'315.60 di IVA] e CHF 3'760.-- a titolo di ripetibili di questa sede [segnatamente CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore a CHF 280.--/ora), CHF 134.40 di spese e CHF 265.50 di IVA], oltre interessi al 5% dalla data di introduzione della presente istanza (cfr. istanza 3/4.3.2008, p. 10 – 12 e doc. 1.f dettaglio della nota professionale ivi annesso).

2.3.

Dagli atti risulta che il 21.12.2001, a seguito della richiesta formulata il giorno precedente, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio del qui istante (AI 44).

Nella presente istanza viene precisato che, in talune occasioni, il predetto avvocato è stato sostituito, rispettivamente affiancato dall’avv. PR 2, evidenziando nondimeno che "(…) ciò non ha comportato alcun doppione nel conteggio del dispendio orario (…)" (istanza 3/4.3.2008, p. 10). In effetti, nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106).

2.4.

Gli avvocati PR 1 e PR 2 ritengono che nel caso di specie sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria pari a CHF 350.--, fatta eccezione per la stesura della presente istanza, per la quale tornerebbe applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, ove è prevista una tariffa oraria di CHF 280.--.

Gli stessi, dopo aver riassunto brevemente lo svolgimento del procedimento penale, evidenziano anzitutto che già al momento della nomina di un difensore d’ufficio da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto [il quale, in base alla complessità e alla delicatezza del caso, "(…) si è sentito in dovere di indirizzare la scelta verso avvocati particolarmente specialisti ed esperti in materia, che avessero dunque già affrontato fatti di sangue in un contesto di procedure indiziarie", adducendo che "questa preoccupazione è stata manifestata dal GIAR a chi scrive in occasione del preliminare contatto telefonico il 21 dicembre 2001" (istanza 3/4.3.2008, p. 5)], la fattispecie appariva "estremamente delicata, difficile e di tipo indiziario", descrivendo poi nel dettaglio l’iter della loro difesa (cfr., al proposito, istanza 3/4.3.2008, p. 5 – 11, alla cui lettura si rimanda per brevità).

Il procuratore generale, dal canto suo, pur riconoscendo che si è alla presenza di un caso difficile essendo un procedimento indiziario, sostiene che non occorre discostarsi dalla prassi di questa Camera, e di adottare quindi la tariffa oraria pari a CHF 250.--. A suo giudizio, la fattispecie non sarebbe complessa e non avrebbe richiesto difficoltosi approfondimenti dal profilo giuridico, salvo per quanto attiene probabilmente alla questione riguardante la LF sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni del 6.10.2002.

Ora, il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte dei patrocinatori – circostanza che emerge dalla lettura degli atti – segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti del qui istante, alla circostanza che si è trattato di un procedimento indiziario (il qui istante si è sempre professato innocente) e alla problematica riguardante l’alibi da lui fornito (anche in particolare con riferimento all’aspetto legato all’entrata in vigore della LF sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni del 6.10.2002).

D’altra parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il procedimento non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione a un dibattimento. Il fatto poi che IS 1 parla solo la lingua tedesca, giustifica se del caso un maggior dispendio orario ma non legittima una più alta remunerazione oraria.

Per il che, a giudizio di questa Camera, si giustifica applicare una tariffa oraria di CHF 300.-- previsti per i casi complessi (e non di CHF 350.-- come postulato), per le prestazioni antecedenti al 2008.

2.5.

Ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto riguardo alle prestazioni antecedenti al 2008 viene sostanzialmente confermato con alcune correzioni.

La prestazione del 4.3.2002 "lettera a Pretura di __________, con la quale viene trasmessa la decisione del Tribunale di __________ in relazione alla dichiarazione di fallimento di IS 1 nell’ambito della procedura giudiziaria avviata da una dipendente della __________ __________ " (20 minuti), essendo estranea al presente procedimento penale, non viene considerata.

Le prestazioni del 3.2.2003 e dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento della pratica e rapporto a cliente", e del 23.1.2005 "riesame incarto e aggiornamento della situazione" non appaiono giustificate, come del resto rettamente rilevato dal procuratore generale nelle sue osservazioni 2/3.4.2008.

I patrocinatori sostengono che nel periodo successivo al mese di maggio 2002 fino al mese di marzo 2006 "(…) il lavoro difensivo si è sostanzialmente limitato ad un aggiornamento periodico (una volta all’anno) degli atti istruttori, con rendiconto all’accusato. Questi aggiornamenti non si riferivano unicamente agli atti penali in senso stretto, ma comprendevano anche altri fatti potenzialmente rilevanti per il procedimento penale. Si allude in particolare alla causa giudiziaria in essere nel Canton __________ tra IS 1 e gli eredi di __________. Della possibile rilevanza di questo contenzioso per l’inchiesta si ha conferma nel verbale d’interrogatorio di IS 1 del 28 marzo 2006, p. 4. Questa attività di riesame degli atti penali alla luce anche dei fatti nuovi potenzialmente rilevanti rientrava certamente nell’obbligo di diligenza dell’avvocato e rispondeva al principio della difesa efficace. (…)" (istanza 3/4.3.2008, p. 9).

Ora, se è vero che nel corso dell’interrogatorio di IS 1 tenutosi il 28.3.2006 dinanzi al procuratore pubblico Fiorenza Bergomi emerge la problematica relativa ad un "contratto di prestito" datato 3.9.2000 concluso tra la vittima ed il qui istante (AI 212), è altrettanto vero che per la preparazione del suddetto interrogatorio questa Camera riconosce in ogni modo le prestazioni del 20.3.2006, 21.3.2006 e del 22.3.2006 "riesame incarto in vista dell’interrogatorio / rilettura di tutti i verbali e dei vari appunti allestiti nel 2001/2002", di complessive 14 ore (come indicate). Vengono pertanto stralciate le 10 ore indicate concernenti le prestazioni del 3.2.2003 e dell’1.6.2004 "riesame incarto, aggiornamento della pratica e rapporto a cliente" e del 23.1.2005 "riesame incarto e aggiornamento della situazione", apparendo superflue ed eccessive.

Riassumendo, viene quindi ammesso un onorario pari a 111 ore e 45 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 33'525.--.

Con le surriferite riduzioni non si misconoscono comunque la validità del lavoro e l’impegno profuso dagli avvocati PR 1 e PR 2.

2.6.

Le spese sono ammesse in CHF 626.--, approvate come esposte, stralciata quella inerente la prestazione del 4.3.2002, come in precedenza.

L’IVA, calcolata al 7.6%, è pari a CHF 2'595.50.

2.7.

In conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali (fino al 22.11.2007) – l’importo di CHF 36'746.50, di cui CHF 33'525.-- a titolo di onorario, CHF 626.-- di spese e CHF 2'595.50 di IVA.

Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.3.2008 della presente istanza, come postulato.

  1. Risarcimento dei danni materiali

3.1.

Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dall’1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).

3.2.

La richiesta di CHF 890.--, a titolo di danni materiali, per le trasferte a __________ e le spese di pernottamento (cfr. istanza 3/4.3.2008, p. 12) appaiono giustificate e pertanto sono integralmente risarcite, oltre interessi al 5% dal 3.3.2008, come postulato.

  1. Riparazione del torto morale

4.1.

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).

Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111).

Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

4.2.

A tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 20'800.-- (CHF 400.-- per ogni giorno di detenzione), oltre interessi.

Ritiene che nel caso in esame sarebbero dati gli estremi per aumentare sensibilmente l’importo di base, in considerazione della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, del fatto che l’apertura del procedimento penale a suo carico e il suo arresto avrebbero avuto un certo impatto mediatico anche nella Svizzera __________, ove egli vive(va), producendo parimenti copia di diversi articoli apparsi sui quotidiani ticinesi e sul __________ (doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008). Rileva altresì che qualche giorno dopo il suo arresto è nata la sua seconda figlia, che non ha quindi potuto assistere alla sua nascita ed essere vicino a sua moglie in quel periodo. Al riguardo ha prodotto il relativo attestato di nascita (doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008), richiamando contestualmente lo scambio epistolare avvenuto il 28/29.1.2002 tra il suo patrocinatore e il magistrato inquirente. Sostiene poi che il procedimento penale sarebbe una delle cause del fallimento del suo matrimonio, che avrebbe pure segnato la sua vita familiare e di coppia anche dopo la sua scarcerazione, essendo inoltre rimasto privo di attività lavorativa e d’indennità di disoccupazione per numerosi mesi e avendo dovuto far capo all’assistenza sociale per il mantenimento della sua famiglia, senza dimenticare che "(…). Nel paese dove risiedeva la famiglia, la gente parlava del coinvolgimento del marito nel procedimento penale", richiamando il contenuto dell’articolo apparso sul __________ (istanza 3/4.3.2008, p. 14). Afferma inoltre che la situazione era divenuta insopportabile e che egli si è separato dalla moglie all’inizio del 2003, allegando la sentenza di divorzio datata 19.4.2006 (doc. 1.g annesso all’istanza 3/4.3.2008). Segnala infine che il procedimento penale aperto a suo carico e il carcere preventivo sofferto sarebbero la causa della chiusura della società __________ __________ (ndr: di cui era gerente e socio con diritto di firma individuale), precisando tuttavia di non postulare alcun risarcimento a questo titolo.

4.3.

In concreto, come detto, l’istante è stato arrestato il 19.12.2001 ed è stato associato alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto è stato confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 43). L’ordine di scarcerazione è intervenuto l’8.2.2002 (AI 94). Il carcere ingiustamente sofferto si è protratto per 52 (cinquantadue) giorni.

Ora, applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa Camera ritiene che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante l’importo di base di CHF 10'400.-- per i 52 giorni di detenzione preventiva (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5).

4.4.

Va quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistano nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento della suddetta somma.

Non vi è dubbio che all’istante sono state rivolte delle accuse gravi che hanno avuto ripercussioni a livello personale e professionale.

Alla vicenda è stato poi dato ampio risalto sui quotidiani ticinesi e sul __________ (cfr., nel dettaglio, doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008, alla cui lettura si rimanda per brevità).

Dalla lettura dell’articolo apparso su quest’ultimo quotidiano si può, in effetti, risalire senza grosse difficoltà alla persona del qui istante, in particolare sulla base dei dati forniti dal giornalista (il quale, con riferimento alla persona indiziata, ha indicato il suo nome con l’iniziale del cognome, la sua età e lo ha definito come partner commerciale di ┼ , il re del mondo della ) ["– Wer exekutierte __________ __________ __________ (, Bild)? Die Ermittler verdächtigen seinen Geschäftspartner: Deshalb haben sie __________ (__________) verhaftet" (doc. 1.c annesso all’istanza 3/4.3.2008)].

Occorre altresì considerare che l’istante sia stato sottratto alla sua famiglia quando la moglie era al termine della sua gravidanza e al momento della nascita della sua seconda figlia, avvenuta l’11.1.2002 (copia atto di nascita 5.5.2002, doc. 1.d annesso all’istanza 3/4.3.2008). Certamente l’intero nucleo famigliare ha sofferto profondamente di questa difficile situazione.

Per quanto concerne, per contro, la separazione avvenuta tra i coniugi e il susseguente divorzio che è stato pronunciato il 19.4.2006, va rilevato che IS 1, nel corso dell’interrogatorio tenutosi il 24.3.2006 dinanzi al procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, ha dichiarato che "(…) è stata mia moglie che ha voluto separarsi in quanto ha conosciuto un altro uomo" e che "(…) dico che per quanto a me noto non sussiste una relazione tra la volontà di mia moglie di separarsi ed il procedimento penale in essere" (verbale d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI 211).

Le ripercussioni sulla sua vita famigliare e personale non possono quindi essere attribuite esclusivamente al procedimento penale.

Per quanto concerne poi la sua attività lavorativa, dall’estratto del registro di commercio del Cantone Ticino risulta che la __________ __________, __________, di cui il qui istante era socio e gerente con diritto di firma individuale, è stata iscritta a registro di commercio il __________, è stata dichiarata in fallimento con decreto __________ della Pretura di __________ ed è stata radiata d’ufficio giusta l’art. 66 cpv. 2 ORC nel mese di __________ __________. Un eventuale influsso del procedimento penale sull’andamento della società non è documentato e provato, e sarebbe comunque un danno indiretto. Il qui istante, interrogato il 24.3.2006 dal procuratore pubblico, ha in particolare dichiarato che "(…). Dopo la mia scarcerazione avvenuta nel febbraio 2002, sono rimasto senza lavoro per sette settimane circa. Ho poi lavorato per un certo periodo, quale indipendente, fino al luglio 2002 circa, in qualità di pulitore di materassi. Nel settembre 2002 sono stato assunto come impiegato, mi occupo del servizio esterno di vendita, dalla ditta __________ a __________, ditta presso la quale lavoro tutt’oggi e dalla quale percepisco un salario mensile netto di CHF 6'500.--" (verbale d’interrogatorio 24.3.2006, p. 2, AI 211). Appare pertanto che dopo alcune difficoltà iniziali, l’istante abbia comunque potuto riprendere un’attività professionale in qualità di dipendente.

Non risulta infine che, a dipendenza del carcere sofferto, egli abbia subito danni fisici o psichici superiori a quanto in una simile situazione appare comunque normale, tant’è che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in relazione al procedimento penale.

Tutto ciò considerato si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 10'400.-- la somma di CHF 8'000.--.

All’istante vengono pertanto assegnati a titolo di torto morale CHF 18'400.--, oltre interessi dal 8.2.2002 (dalla data della sua scarcerazione), come postulato.

L’importo qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di famiglia che non ha potuto assistere alla nascita della sua seconda figlia, della detenzione preventiva sofferta, della circostanza che un’ampia cerchia di persone ha saputo del suo arresto, delle sofferenze psichiche dell’intero nucleo famigliare (considerando che non sono state attestate da un certificato medico), e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 25.10.2007 e nella presente decisione.

  1. L’istante postula infine la rifusione dell’importo complessivo di CHF 3'760.-- a titolo di ripetibili di questa sede, di cui CHF 3'360.-- a titolo di onorario (12 ore a CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 134.40 di spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto Regolamento) e l’IVA pari a CHF 265.60.

Va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il 18.3.2008 mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008).

Di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una tariffa oraria pari a CHF 280.-- non può essere accolta. Viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera, a cui sono aggiunte le spese e l’IVA.

Nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame.

Ora, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che i patrocinatori conoscevano già la fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 2'500.--, oltre CHF 134.40 di spese e CHF 200.20 di IVA, per complessivi CHF 2'834.60.

  1. L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 58'871.10, di cui CHF 36'746.50 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 3.3.2008, CHF 890.-- per danni materiali oltre interessi al 5% 3.3.2008, CHF 18'400.-- per torto morale oltre interessi al 5% dal 8.2.2002, e CHF 2'834.60 per ripetibili dipendenti dal presente procedimento.

  2. Giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.

La tassa di giustizia di CHF 1'400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/6, per la somma di CHF 250.--.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 25.10.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 58'871.10, oltre interessi al 5% su CHF 18'400.-- dal 8.2.2002 e al 5% su CHF 37'636.50 dal 3.3.2008.

  1. La tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

  2. Rimedi di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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