Incarto n. 60.2008.66
Lugano 3 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.2.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 26.2.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 12/17.3.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico e al prudente giudizio di questa Camera, evidenziando nondimeno che occorre vagliare attentamente l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale promosso nei confronti del qui istante e la perdita di guadagno subita;
richiamate altresì le osservazioni 25.3.2008 dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione:
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 16.11.1999 IS 1 è stato arrestato a __________, poiché sospettato di riciclaggio di denaro, subordinatamente carente diligenza in operazioni finanziarie (rapporto d’arresto 16.11.1999 e richiesta di conferma d’arresto 17.11.1999, inc. MP ____________________);
che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e la presenza di preminenti motivi d’interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (verbale di notifica di arresto e di decisione 17.11.1999, inc. MP __________);
che l’accusato è stato scarcerato il 22.12.1999 (verbale d’interrogatorio 22.12.1999 e ordine di scarcerazione 22.12.1999, inc. MP __________);
che con decreto 26.2.2007 l’allora procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei suoi confronti per insufficienza di prove e per intervenuta prescrizione riguardo al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) [(…). In data 11.11.2003 è stato consegnato il rapporto di Polizia Giudiziaria che concludeva l’impossibilità di evidenziare sufficienti elementi oggettivi a comprova dei reati ipotizzati nei confronti dell’accusato. In particolare non è stato possibile comprovare un collegamento tra l’accusato ed organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro provento dal traffico di stupefacenti. L’inchiesta nemmeno è pervenuta a dimostrare che il denaro transitato sui conti di pertinenza di IS 1 proveniva da crimini" (decreto di abbandono 26.2.2007, ABB __________)];
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 94'110.85, di cui CHF 20'937.75 per spese legali, CHF 7'200.-- per torto morale, CHF 39'800.-- per danni materiali, oltre interessi pari a CHF 26'173.10;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che, con riferimento alle spese di patrocinio, l’allora procuratore pubblico ha osservato che "(…) dal punto di vista giuridico l’inchiesta non ha presentato particolari difficoltà, che si sono invece manifestate nell’esecuzione degli atti istruttori (raccolta di documentazione, presentazione di domande rogatoriali ecc.).", rilevando parimenti che "sino al 09.12.1999, l’istante era rappresentato dall’Avv. __________ __________, poi sostituita dall’avv. PR 1, che ha partecipato al verbale di data 22.12.1999 al termine del quale l’accusato è stato scarcerato. Gli atti istruttori esperiti dopo la (s)carcerazione di IS 1 non hanno richiesto un particolare intervento da parte del difensore" (osservazioni 25.3.2008, p. 2);
che l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo allora difensore d’ufficio avv. __________ __________ di CHF 7'092.85 [di cui CHF 5'680.-- a titolo di onorario, CHF 918.-- di spese e CHF 494.85 di IVA (nota professionale 13.12.1999, doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008) e del suo successivo patrocinatore di fiducia avv. PR 1 di CHF 13'844.90 [di cui CHF 12'240.-- a titolo di onorario, CHF 627.-- di spese e CHF 977.90 di IVA (nota professionale 22.2.2008, doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008)];
che con decisione 18.11.1999 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici ha nominato l’avv. __________ __________ difensore d’ufficio del qui istante (decisione 18.11.1999, inc. Giar __________);
che in data 20.12.1999 lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto ha revocato la nomina dell’avv. __________ __________ quale suo difensore d’ufficio, approvando parimenti la sua nota professionale ("a carico del patrocinato, riservata la garanzia dello Stato"), così come proposta in questa sede, avendo comunicato di rinunciare alla difesa di IS 1 e considerata l’assunzione della difesa di fiducia da parte dell’avv. PR 1 ["riservato il diritto di contestazione della nota da parte del patrocinato (art. 35 ss. della legge sull’avvocatura) e riservato il riesame della tassazione nel caso in cui lo Stato dovesse essere chiamato al suo pagamento (in quanto patrocinato si rilevasse impossibilitato a sopperirvi: Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio sulla revisione totale del CPP, ad art. 51)" e "richiamato l’art. 51 cpv. 3 CPP ed in applicazione della Tariffa dell’Ordine degli avvocati" (decisione 20.12.1999, inc. Giar __________)];
che pur essendo stata approvata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, la nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________ va nuovamente esaminata secondo i principi giurisprudenziali e la prassi di questa Camera ai sensi degli art. 317 ss. CPP, in rispetto del principio della parità di trattamento;
che non è stata indicata nella nota professionale sopraccitata la tariffa oraria adottata (doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che si giustifica l’applicazione di una tariffa di CHF 220.--/ora, come da prassi di questa Camera all’epoca del mandato, trattandosi di prestazioni riferite all’anno 1999 (decisione CRP 3.9.2003 in re M. B., inc. __________) e conforme ai predetti principi;
che nella nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________ e nel suo relativo dettaglio è stato indicato l’onorario delle singole prestazioni, ma non il loro dispendio orario (in minuti/ore) (doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che tutto ciò premesso, l’onorario esposto appare rispettoso dei principi suesposti, eccetto che per quanto attiene ai colloqui telefonici indicati, per i quali – in considerazione della loro frequenza – va riconosciuto un importo complessivo di CHF 422.05 anziché di CHF 1'150.-- (5 minuti per colloquio telefonico a CHF 18.35 anziché CHF 50.--);
che per quanto concerne le spese, verosimilmente per una svista, nell’importo postulato di CHF 918.-- non sono state conteggiate le spese telefoniche/fax per complessivi CHF 161.-- (cfr. dettaglio nota professionale, doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008), che andrebbero tuttavia ridotte a CHF 153.-- [per le spese inerenti i colloqui telefonici con il Ministero pubblico e la CAN vengono riconosciuti CHF 2.--, in base alla prassi di questa Camera all’epoca del mandato per le telefonate locali (cfr. decisione CRP 23.12.2003 in re I. G., inc. __________)];
che l’importo di CHF 150.-- inerente gli "sborsi" (“17.11.99 cons. a cliente” e “sborso per CAN”) non viene riconosciuto, trattandosi di non meglio precisate prestazioni (cfr. dettaglio nota professionale, doc. 1.c annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che, alla luce di quanto sopra esposto, può comunque essere riconosciuto l’importo di CHF 918.-- a titolo di spese, come postulato;
che l’IVA pari a CHF 494.85 non può essere risarcita, essendo IS 1, all’epoca del mandato, domiciliato all’estero (art. 28 ss. OLIVA; cfr. anche vOrdinanza concernente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a destinatari aventi domicilio o sede sociale all’estero, RU 1994 3162);
che, con riferimento alla nota professionale 13.12.1999 dell’avv. __________ __________, viene risarcito l’importo complessivo di CHF 5'870.05 (CHF 4'952.05 a titolo di onorario e CHF 918.-- per le spese);
che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di fiducia di IS 1 l’8.12.1999 (dettaglio della nota professionale 22.2.2008, doc. 1b. annesso all’istanza 26/27.2.2008 e scritto 9.12.1999 dell’avv. PR 1 all’allora procuratore pubblico, inc. MP __________);
che nella nota professionale 22.2.2008 non è stata indicata la tariffa oraria applicata (doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che è stato indicato un onorario di CHF 12'240.--- per 2’760 minuti (recte: 2’620 minuti, cfr. dettaglio della nota professionale), per una tariffa oraria media di circa CHF 266.10 (recte: circa CHF 280.30) (doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che l’avv. PR 1 ha assistito il qui istante dall’8.12.1999 fino al 10.12.2003 e nell’allestimento della presente istanza (doc. 1.b annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che la tariffa applicata non è conforme ai suddetti principi, ritenuto come la fattispecie non appare particolarmente complessa dal profilo fattuale e giuridico, eccetto che per quanto concerne la raccolta della numerosa documentazione (istanza 26/27.2.2008, p. 2);
che si giustifica pertanto ammettere una tariffa oraria di CHF 220.--/ora per le prestazioni riferite agli anni 1999 – 2000, come da prassi all’epoca del mandato, e di CHF 250.--/ora per le prestazioni successive (decisione 3.9.2003 in re M. B., inc. __________);
che per le prestazioni che si riferiscono agli anni 1999 – 2000 è ammesso un onorario di CHF 8'030.-- (2’190 minuti a CHF 220.--/ora), stralciati 180 minuti per la prestazione del 14.12.1999 "Consegna brevi manu a __________ documenti richiesti nel contesto istruttorio previo riordino, controllo", essendo una mansione che può essere svolta dalla cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro, e complessivamente 120 minuti per le prestazioni del 27.12.1999 e del 28.12.1999 “Coll con RD nel contesto istruttorio, previo contatto con PS ed accesso a PS per ritiro documenti", non essendo meglio specificate;
che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 384.--oltre a CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto, stralciate quelle riguardanti le suddette prestazioni e ridotte a CHF 64.-- quelle inerenti la trasferta dell’9.12.1999 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km per la __________ (secondo l’“indicatore delle distanze chilometriche da __________, __________, __________” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)];
che per quanto attiene alle successive prestazioni, il dispendio orario indicato appare conforme ai principi suesposti;
che viene di conseguenza ammesso un onorario di complessivi CHF 541.65 (130 minuti a CHF 250.--/ora);
che a questa somma vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 83.--, stralciata quella riguardante la prestazione del 19.9.2001 “Ricevo risposta da MP”, non essendo meglio specificata;
che l’IVA non viene risarcita, essendo l’istante, all’epoca del mandato, domiciliato all’estero;
che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma complessiva di CHF 14'958.70 (CHF 5'870.05 per il patrocinio dell’avv. __________ __________ e CHF 9'088.65 per il patrocinio dell’avv. PR 1);
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 26.2.2008 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda il risarcimento di CHF 4'800.--, oltre interessi, per la perdita di guadagno subita durante il periodo della sua detenzione preventiva e CHF 35'000.-- per il mancato guadagno "(…) nel corso degli anni a venire dopo la carcerazione" (istanza 26/27.2.2008, p. 3);
che ha al proposito precisato che egli svolgeva l’attività di commerciante in qualità di indipendente e di non disporre "(…) di accertamenti di natura fiscale, (…)” (istanza 26/27.2.2008, p. 3);
che per quanto attiene alla possibile perdita di guadagno subita durante il carcere preventivo sofferto, ha precisato che non percepiva un introito fisso, prendendo in considerazione un importo di CHF 4'000.-- mensili netti, adducendo che tale reddito appare "(…) congruo alla realtà del commercio svolto ed alla zona in cui (…) viveva" e che "(…) tale importo è confermato anche dai versamenti salariali che venivano effettuati a favore dei dipendenti della __________ (poi __________) come risulta dal resoconto (…) nel verbale PS del 22.11.1999, (…)" [istanza 26/27.2.2008, p. 5 e doc. 1.a (verbali d’interrogatorio PS) ivi annesso];
che un siffatto resoconto non è evidentemente idoneo ad attestare un possibile mancato guadagno subito in quel periodo (verbale d’interrogatorio PS 22.11.1999, doc. 1.a annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che l’istante non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;
che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che egli avrebbe potuto e dovuto precisare meglio e documentare l’effettiva perdita di guadagno a seguito dell’apertura del procedimento penale, mediante, ad esempio, la presentazione degli ultimi certificati di salario, oppure dell’ultima tassazione, attestante il nocumento subito;
che in siffatte circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che postula altresì il risarcimento di CHF 35'000.--, oltre interessi, sostenendo che "(…) in epoca successiva alla detenzione la propria attività di compravendita di __________ __________ ha subito un tracollo, dovuto proprio alla nomea che si era fatto, quindi alla diffidenza da parte di venditori e acquirenti", fornendo le sue motivazioni al proposito, e precisando inoltre che “(…) nel 2000 la __________ è subentrata alla __________ e ciò anche per chiudere con il passato di quanto era occorso con l’arresto" (cfr., nel dettaglio, istanza 26/27.2.2008, p. 3 – 5);
che a suffragio della sua tesi ha prodotto i bilanci generali della __________, __________ (dal 9.2.2000 al 31.12.2000 e dell’anno 2001, doc. 1 d. annesso all’istanza 26/27.2.2008);
che va rilevato che il qui istante, dinanzi alla polizia, ha dichiarato che "Fui pure attivo quale rappresentante prima di iniziare la mia attuale attività di amministratore unico della società __________ __________ con sede a __________ (…). (…). Tale società è regolarmente iscritta alla camera di commercio __________, se ben ricordo, dal settembre 1997. (…). Alle mie dipendenze ho complessivamente sei persone di queste due sono peruviane, due ecuadoriani e due italiani" (verbale d’interrogatorio PS 16.11.1999, p. 2, annesso al rapporto di polizia giudiziaria 11.11.2003, inc. MP __________);
che nel mese di novembre 1999 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, di __________, ha confermato che IS 1 é amministratore unico della __________, costituita il __________, con sede a __________, che si occupa dell’"(…) attività di import-export e commercializzazione del traffico __________ nazionale ed internazionale attraverso la compravendita di tessere __________, import-export di prodotti alimentari, bevande, materie prime e giornali, riviste e libri stranieri, ed altro" (copia fax del Ministero dell’Interno del mese di novembre 1999, p. 2, doc. 14 annesso al rapporto di polizia giudiziaria 11.11.2003, inc. MP __________);
che il fatto che la __________, e in seguito la __________, abbiano subito delle perdite durante l’anno 2000 è da considerarsi – se del caso – un danno subito direttamente dalle società;
che l’asserito nocumento fatto valere dall’istante pari a CHF 35'000.--, peraltro non debitamente provato, è comunque un danno indiretto;
che conseguentemente nemmeno questa pretesa può essere accolta da questa Camera;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF 7'200.-- a titolo di torto morale, oltre interessi;
che IS 1 è stato arrestato il 16.11.1999, a __________, alle ore 12:00; il medesimo giorno, alle ore 17:30, è stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ ed è stato scarcerato il 22.12.1999 (rapporto d’arresto 16.11.1999, p. 1, e ordine di scarcerazione 22.12.1999, inc. __________);
che – in applicazione della prassi in materia – per i trentasette giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta andrebbe riconosciuta la somma di CHF 7'400.-- (CHF 200.--/giorno);
che pertanto all’istante va rifuso l’importo di CHF 7'200.--, come postulato, oltre interessi dalla data della sua scarcerazione, avvenuta il 22.12.1999;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione annessa all’istanza;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 600.--, comprendente onorario e spese (senza IVA, essendo l’istante residente all’estero);
che, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va pertanto rifusa la somma complessiva di CHF 22'758.70, di cui CHF 14'958.70, oltre interessi al 5% dal 26.2.2008 per spese di patrocinio, CHF 7'200.-- oltre interessi al 5% dal 22.12.1999 per torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/3, per la somma di CHF 1'066.65.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 22'758.70, oltre interessi al 5% su CHF 14'958.70 dal 26.2.2008 e su CHF 7'200.-- dal 22.12.1999.
La tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1'066.65 (millesessantasei e sessantacinque).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria