Incarto n. 60.2008.5
Lugano 27 febbraio 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 5/7.1.2008 presentata da
IS 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 12.12.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione 12.12.2007 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in relazione alla denuncia 5.12.2007 di IS 1 per insussistenza di reato;
che con scritto 5/7.1.2008 IS 1 chiede che la decisione sia rivista;
che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 13.12.2007 ed è stato recapitato all’istante il 14.12.2007 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);
che il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 15.12.2007 ed è venuto a scadere il 24.12.2007;
che l'istanza è stata spedita il 5.1.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 7.1.2008 (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576);
che con scritto 7.1.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1 non si è pronunciato al proposito;
che il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria