Incarto n. 60.2008.44
Lugano 1 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 6/7.2.2008 presentato da
RI 1, , patr. da: PR 1
contro la decisione 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo (inc. __________);
richiamati gli scritti 14/15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena e 5/7.3.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, entrambi concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RI 1 è stato condannato, la prima volta, il 24.5.1985 dalla Corte delle assise di __________ alla pena di otto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, per titolo di ripetuto furto e ripetuta ricettazione; da allora – come si evince dall’istoriato esposto nella sentenza 24.1.2008 del giudice dell'applicazione della pena, alla quale si può rimandare (cfr., per analogia, decisione TF 1B_85/2007 del 3.7.2007) – ha ripetutamente interessato le autorità penali.
Attualmente sta espiando presso il penitenziario di __________ – dove è stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa per motivi disciplinari – la pena di venti anni di reclusione per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) e la pena di sei anni di reclusione per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].
La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).
b. Il 31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio di nuovi reati (inc. __________).
c. RI 1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in compagnia della moglie e del figlio.
Con decisione 24.1.2008 – preso atto dei preavvisi dell’Ufficio di patronato, della Direzione del penitenziario di __________, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo.
Il giudice, esposte le vicende penali/personali di RI 1, ha sottolineato come, nell’esame della domanda, pesasse in maniera particolarmente negativa la reiterata recidiva dell’istante, condannato in quattro occasioni, dal 1985 al 2005, con pene che superavano i ventotto anni. L’istante, oltre ad avere commesso un omicidio (non esitando, quindi, a far uso di un’arma da fuoco), aveva ripetutamente perpetrato furti e rapine, e questo quando ancora era in esecuzione di pena (semilibertà). La carcerazione non lo aveva indotto a un reale ravvedimento / emendamento. Aveva sempre abusato della fiducia riposta in lui; aveva manifestato un limitato riconoscimento delle sue responsabilità ed una totale assenza di autocritica per i reati commessi, oggettivamente gravi. La sua (ancora) attuale pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione della pena e dalla psichiatria.
RI 1 non aveva elaborato un progetto per il futuro (rifiutandosi di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente di procedere ad un lavoro su sé stesso e sui reati commessi).
A suo favore il giudice dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto presso il penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la lunga detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale.
Ha, in conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo congedo: la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire il reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale (inc. __________).
Il giudice dell’applicazione della pena, il medesimo giorno, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale postulata il 15.11.2007 sostanzialmente per le stesse ragioni che l’hanno indotto a respingere la domanda di congedo [rischio di nuovi reati / persona pericolosa (decisione 24.1.2008, inc. __________)]. La Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la decisione con giudizio 1.4.2008 (inc. __________).
d. Con tempestivo ricorso RI 1 chiede, in via preliminare, di ammetterlo al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. PR 1 e, nel merito, di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda di primo congedo.
Il ricorrente, esposti i motivi per cui dovrebbe essergli concessa l’assistenza giudiziaria, dà atto che il giudice dell’applicazione della pena ha correttamente illustrato i disposti applicabili alla fattispecie; rileva inoltre che ha considerato positivamente il suo comportamento in espiazione di pena rispettivamente che non ha citato il pericolo di fuga quale motivo per negare il congedo, che non gli sarebbe stato accordato solo per pericolo di recidiva.
Il fatto che sia stato ripetutamente condannato non dovrebbe tuttavia avere un peso determinante sulla domanda di congedo e, soprattutto, sulla domanda di liberazione condizionale: la Corte delle assise criminali che si è pronunciata il 25.5.2005 ha tenuto conto delle sue precedenti condanne al momento della commisurazione della pena (come ben si evincerebbe dal considerando 41). Il pericolo di recidiva non potrebbe basarsi sul comportamento passato del condannato: il numero e la gravità dei reati sarebbero già stati considerati nella determinazione della pena.
Il giudice dell’applicazione della pena avrebbe ritenuto in modo troppo severo, e senza sufficiente documentazione, che non si sia ravveduto ed emendato. Non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati e della durata della carcerazione, che gli avrebbe fatto prendere coscienza degli errori. Non per nulla, a suo dire, si sarebbe sposato ed intratterrebbe regolari contatti con il figlio e con la madre/fratelli. Soltanto un esperto psichiatra avrebbe potuto esprimersi al proposito.
Non sarebbe una persona pericolosa, come proverebbe il fatto che – al momento del tentato furto del bancomat, malgrado avesse con sé un’arma carica – non ha impugnato il fucile verso gli agenti di polizia, ma è scappato. Condotta che dimostrerebbe che oggi – a differenza del 1990 quando ha ucciso un carabiniere – non avrebbe intenzione di far del male ad un essere umano. Inoltre, avrebbe scelto di derubare magazzini di merce durante la notte, per cui era ridotta la possibilità di incontrare (e dover affrontare) essere umani. La condanna per furto aggravato di cui al giudizio 25.5.2005 della Corte delle assise criminali si baserebbe soltanto sulla forma qualificata della commissione in banda e non con uso di armi da fuoco. Gli andrebbe quindi dato atto, per i fatti di cui alla predetta sentenza, di non avere utilizzato armi.
Il fatto che stia espiando la pena nel penitenziario di __________, in una realtà – quindi – molto diversa dalla sua, sarebbe causa/conseguenza della, a dire del giudice dell’applicazione della pena, non evoluzione nel proprio percorso espiativo. La struttura carceraria dove si trova non offrirebbe la possibilità di frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.
Il ricorrente, in assenza di un pericolo di recidiva, stante il suo buon comportamento in espiazione di pena, avrebbe diritto al congedo: considerato che chiede alcune ore da trascorrere con la moglie, mal vedrebbe quali comportamenti illeciti potrebbe commettere. La prima tappa al riavvicinamento alla vita libera dovrebbe passare dal congedo di poche ore: non concedergli il congedo significherebbe comunicargli che qualsiasi sforzo possa fare per esprimere il suo ravvedimento non sarebbe considerato.
e. Delle osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 340 cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad art. 340 CPP).
Il gravame, per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.
Il ricorso 6/7.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
Prima dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi, come si dirà.
3.2.
Con la revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui trattata.
Ai sensi dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore l’1.1.1999.
3.3.
L’art. 84 CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6 recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800) questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
3.4.
Giusta l’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
In Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).
Con riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena.
L’art. 78 RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art. 80 RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”
Quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002 (verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.
3.5.
Premesso che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili con l’art. 84 cpv. 6 CP.
Quesito sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF 1999 p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.
Quesito più problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e recidiva.
La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato.
In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.
Fino all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale), l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.
Il giudice dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
RI 1 – che ha scontato 1/3 della pena l’1.6.1999, 1/2 l’1.10.2003 e 2/3 il 31.1.2008 – ha pacificamente raggiunto la soglia oggettiva minima per la concessione del (primo) congedo.
4.2.
Il giudice dell’applicazione della pena ha reputato, sulla base del rapporto 14.11.2007 della Direzione del penitenziario di __________, che avesse tenuto un buon comportamento all’interno della struttura carceraria. Ha tuttavia negato il congedo in ragione della reiterata recidiva del ricorrente, che non si sarebbe mai ravveduto ed avrebbe sempre abusato della fiducia in lui riposta.
4.2.1.
RI 1 riconosce di essere stato ripetutamente condannato; questa circostanza – ritenuta dal giudice di merito nella commisurazione della pena – non dovrebbe nondimeno entrare in considerazione nella valutazione giusta l’art. 84 cpv. 6 CP.
A torto. La concessione del congedo presuppone, tra l’altro, che “non vi sia da attendersi che (il beneficiario) commetta nuovi reati”, condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. consid. 3.3.; cfr. anche BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ad art. 84 CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal vissuto del richiedente e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.
Il fatto che la Corte delle assise criminali – nel suo giudizio 25.5.2005 (inc. __________) – abbia commisurato la pena tenendo conto (anche) dei trascorsi penali non osta di conseguenza che, nell’esame della prognosi futura, sia considerata pure la condotta passata del pluripregiudicato RI 1, il cui comportamento è stato correttamente vagliato/valutato dal giudice dell’applicazione della pena nella decisione 24.1.2008 qui impugnata.
4.2.2.
Il ricorrente contesta che non si sia ravveduto/emendato; in ogni caso, la conclusione del giudice dell’applicazione della pena avrebbe dovuto essere tratta soltanto da un esperto psichiatra.
A torto. E’ un fatto accertato con sentenze cresciute in giudicato che RI 1 – mentre godeva della libertà condizionale dopo aver scontato la pena (di oltre due anni, comprensiva della revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne) per titolo di furto – abbia, l’1.10.1990, commesso – tra l’altro – l’omicidio di un carabiniere rispettivamente che – mentre stava espiando la pena alla quale era stato condannato per detto omicidio –, approfittando della semilibertà concessagli, abbia ripetutamente delinquito commettendo furti e rapine [sentenze 22.11.1993 della Corte di Assise di __________, 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________, 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________) e 12.8.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)].
Il rimprovero al giudice dell’applicazione della pena di non avere considerato che, in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e del tempo passato in carcere, “una persona può cambiare in misura notevole” (ricorso 6/7.2.2008, p. 4) è manifestamente infondato: è indiscutibile che, sebbene fosse incarcerato da oltre quattordici anni, RI 1 – nel 2004 – non abbia indugiato a continuare nell’attività criminale. L’arresto, e non un (tardivo) pentimento, ha peraltro fermato l’attività delinquenziale. Il fatto che si sia sposato e che mantenga regolari contatti con i famigliari non attesta, di per sé, che abbia preso coscienza dei passati errori: dagli atti si evince che il ricorrente ha, da sempre, uno stretto legame con la madre/il figlio/i fratelli rispettivamente – dal 2002, in piena attività criminale – con la compagna (ora moglie). I valori della famiglia e l’amore per moglie/figlio/madre/fratelli non l’hanno trattenuto dal proseguire nella commissione dei reati.
In queste circostanze, senza necessità di far capo ad una perizia psichiatrica, non si vede come si possa ritenere che oggi – a neppure tre anni dall’ultima condanna – si sia (improvvisamente) ravveduto. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha correttamente indicato – con riferimento ai reati commessi nel periodo 2000-2004 – che, “(…) per la durata di circa tre anni e mezzo, egli ha portato avanti con il personale di custodia, con gli operatori sociali, con le autorità preposte all’esecuzione delle pene, con i datori di lavoro che collaboravano al suo reinserimento professionale, una sfacciata e grottesca “messinscena”, un vero e proprio “teatro” in cui recitava la parte del “buon detenuto”, dissimulando a tutti la sua vera natura” (rapporto 2.1.2008, p. 2). RI 1 ha, in realtà, sempre abusato della fiducia accordatagli. La violazione del regolamento del penitenziario cantonale La Stampa, che ha indotto – per ragioni disciplinari – il suo trasferimento, il 22.12.2005, al penitenziario di __________, attesta peraltro “(…) una sua noncuranza di fondo verso ogni e qualsiasi regola, (…)” (rapporto 2.1.2008 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, p. 2). Il ricorrente non ha invero mai tentato di dimostrare di meritare fiducia. Anzi. Non ha mai voluto intraprendere un profondo lavoro su sé stesso: sostenere, oggi, che si rende conto degli errori passati appare pertanto, oltre che (molto) poco serio, solo finalizzato all’ottenimento del postulato congedo rispettivamente della liberazione condizionale.
4.2.3.
RI 1 afferma di non essere una persona pericolosa, fatto provato dal non utilizzo di armi nella commissione dei reati per i quali è stato condannato il 25.5.2005 dalla competente Corte.
A torto. Il giudizio 25.5.2005 indica in maniera inequivocabile la sua pericolosità, contrariamente a quanto vuole far intendere:
Questo (ultimo clamoroso colpo) merita un discorso a sé per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante quesito volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse andato a buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia quo alla frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che soprattutto, con l’ultimo episodio, alla natura degli stessi. (…) Si constata poi che gli accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di un piccolo arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova della sicura pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione degli accusati circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali armi, rimane la constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di colpire, distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di chi vuole solamente rubare o ricettare. In specie per RI 1, già condannato per avere intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso di armi (decisione 25.5.2005, p. 63/65, inc. __________).
Il fatto che nell’occasione non sia stato ferito/ucciso un essere umano non smentisce la pericolosità del ricorrente [sottolineata dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (rapporto 2.1.2008)]. La Corte ha inoltre ritenuto, a ragione, che:
Come che sia, la Corte ha distintamente percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averla presa con sé depone concettualmente in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti __________, sorpreso dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava) non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato unicamente sulla fuga. Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139 CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere (decisione 25.5.2005, p. 44 s., inc. __________).
Manifestamente infondata è quindi l’asserzione secondo cui “altro elemento di grande importanza, ma che traspare poco nelle considerazioni di prima istanza, è il fatto che la condanna per furto aggravato si basa solo sulla forma qualificata della commissione in banda (in buona sostanza con il fratello o con un terzo), non sull’uso di armi da fuoco” (ricorso 6/7.2.2008, p. 5) [cfr. anche dispositivo 1.1. della sentenza 25.5.2005, p. 69, inc. __________: “RI 1 è autore colpevole di: (…) ripetuto furto aggravato siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso, (…)”]. La censura è di conseguenza pienamente ingiustificata.
4.2.4.
Il ricorrente asserisce che il fatto di espiare la pena nel penitenziario di __________ sarebbe causa/conseguenza della non evoluzione nel proprio percorso espiativo: la struttura carceraria non gli offrirebbe infatti la possibilità di frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente la possibilità di frequentare un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.
Va anzitutto sottolineato che RI 1 è stato trasferito, dal penitenziario cantonale La Stampa, al penitenziario del Canton __________ quale misura disciplinare per essere stato trovato in possesso di un cellulare. Deve pertanto rimproverare solo sé stesso se, ora, si trova in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia.
Inoltre, anche quando si trovava in carcere in Ticino, non ha mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno psichiatrico/psicologico. La critica nei confronti delle competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale è pertanto fuori luogo. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha ritenuto la sua disponibilità a farsi curare “(…) sicuramente tardiva, strumentale e declamatoria. Non si vede infatti perché, se egli veramente avesse creduto o credesse nell’efficacia di una psicoterapia, egli non l’abbia avviata già nel 1998, quando è rientrato dall’__________ in PCT o quantomeno dopo l’arresto del 14.2.2004, stante che presso il carcere di __________ è da anni attivo, a disposizione dei detenuti, un medico psichiatra” (rapporto 2.1.1998, p. 3). Considerazioni alle quali anche questa Camera si associa.
4.3.
In queste circostanze, la sicurezza/tutela dell’ordine pubblico osta alla concessione di un primo congedo, quale misura di reinserimento sociale: RI 1 è (ancora) persona pericolosa.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
Rimedio di diritto
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria